sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Contatti27
Ultimi argomenti attivi
» Risposta reclamo
sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu

» AP Ottenuta su COE
sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio

» L'unico votabile: De Magistris
sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71

» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu

» Ridatemi i soldi versati!
sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts

» SOS rinuncia al ruolo
sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!

» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong

» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu

» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark

Flusso RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

5 partecipanti

Andare in basso

sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Empty sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

Messaggio Da Atene Mer Ott 15, 2014 3:20 pm

Vorrei rompere un po' le scatole a scuola perché si tenta di far passare un vademecum per le sostituzioni che a parer mio va contro la normativa....
Potremmo radunare qui tutta la normativa che si riferisce al fatto che il docente di sostegno non può essere bellamente usato come tappabuchi? ?!?!?!?

Atene

Messaggi : 2438
Data d'iscrizione : 30.12.11

Torna in alto Andare in basso

sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Empty Re: sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

Messaggio Da docente63 Mer Ott 15, 2014 4:50 pm

Di recente avevamo citato la Legge 104 (riguardo contitolarità classi), le Linee Guida Ministeriali sull'Inclusione scolastica dell' agosto 2009, e la Nota Ministeriale 9839/10.
Bisogna sempre chiedere ordine di servizio, quando ci vogliono dirottare su altre classi. E tenere il punto, non cedere a pressioni, tutto qua...
E' verissimo che non si sa più come tappare le assenze dei curriculari, e dividere gli alunni per le classi è pessima consuetudine; ma non possiamo fornire noi  la soluzione a costo zero a questo problema, sulla pelle degli alunni disabili (e quindi più deboli) per i quali siamo chiamati a lavorare. Devono pensarlo "dall'alto", che i docenti non sono macchine e quindi sono  soggetti ad ammalarsi, ad avere problemi familiari o impegni di studio, e prevedere sostituzioni. Se accettiamo di piegarci a questa cosa, le cose non cambieranno mai.
Eppure vedo tanta gente nel sostegno che fa quello che gli viene chiesto senza riflettere, come se non li riguardasse personalmente, malgrado i rischi civili e penali (denuncia di interruzione di pubblico servizio, o anche molto peggio, se il ragazzo disabile si fa male mentre noi non siamo in classe e avremmo dovuto esserci)!!!!
Come ci spingono a fare, il discorso diventa: l'inclusione scolastica si fa "quando si può fare"; invece deve avere  priorità assoluta.

docente63

Messaggi : 1061
Data d'iscrizione : 11.06.13

Torna in alto Andare in basso

sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Empty Re: sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

Messaggio Da Danessia Gio Ott 16, 2014 10:44 am

Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell’08/01/09)
Personale scolastico
Insegnanti di sostegno



Si riporta per la chiarezza e l'importanza le seguenti direttive degli Uffici Scolastici Regionali della Puglia e della Sicilia:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO I - Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative

AOODRPU Prot. n. 7938 Bari, 11 settembre 2008
Ai dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine

e grado della Regione Puglia

Loro Sedi

e p.c.

Ai dirigenti amministrativi e tecnici

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali

Alle OO.SS. regionali comparto Scuola

Loro Sedi


OGGETTO : Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno.
E’ stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.

Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d’altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l’entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n.104, l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica.

Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l’art.13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla “contitolarità” della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.

I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, che leggono per conoscenza, vorranno partecipare il contenuto della presenta direttiva alle Associazioni dei genitori e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili presenti nei rispettivi ambiti territoriali.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Lucrezia Stellacci



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

U.S.R. SICILIA DIREZIONE GENERALE

Via Fattori, 60-90146 Palermo – Tel.091/6909111 – Fax n. 091/51 6136

Ufficio di Staff – Via Praga, 29 – Palermo – Tel.0916708215 – fax 0916708236



MPI.AOODRSI.REG.UFF. 246 usc. Palermo, 8/1/09





Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Sicilia

e p.c. Ai Dirigenti degli U.S.P.

Loro Sedi

Alle OOSS delle Scuole

Loro Sedi



Oggetto: Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno

Con un recente esposto alcuni docenti di sostegno hanno segnalato la frequente utilizzazione degli stessi in sostituzione dei docenti curriculari, della loro o di altre classi, assenti.

Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l’allievo disabile sia assente, è da osservare che ciò non può accadere in
presenza dell’alunno
o degli
alunni disabili
cui è assegnato.

Se è vero che il docente di sostegno è contitolare della classe (art.3 comma G, legge 104/92) è anche vero che l’inciso della norma vuole ribadire il raccordo necessario tra esso e gli altri docenti al fine di assicurare l’opportuna integrazione nella classe e non autorizza un uso improprio dello stesso docente.

Una sistematica utilizzazione del docente di sostegno, in presenza degli alunni disabili, ne snaturerebbe la funzione e costituirebbe chiara indicazione della non corretta richiesta di assegnazione di posti di sostegno.

Le SS.LL. si adegueranno al presente atto di indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Guido Di Stefano)





OSSERVAZIONI

La direttiva dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 11/09/2008 e la direttiva dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia dell'08/01/2009 sono chiarissime nel vietare qualunque forma di supplenza e nell'invitare i dirigenti scolastici a rispettare tale principio.

Ovviamente si ribadisce che quanto in esse detto vale solo se l'alunno con disabilità è presente a scuola. Quando invece è assente, deve ritenersi che l'insegnante per le attività di sostegno rimanga a disposizione della comunità scolastica e possa essere utilizzato per supplenze ovunque, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione. Nè vale in contrario sostenere che, essendo egli docente in una classe, anche quando manchi l'alunno con disabilità debba rimanere a disposizione solo di quella classe; infatti il docente, in caso di assenza dell'alunno per la cui integrazione è stato nominato, si trova in condizioni simili a quelle di un docente curricolare quando tutta la sua classe sia assente e quindi a disposizione di tutta la scuola.

E' altresì da precisare che pur trattandosi di direttive emanata da particolare Uffici Scolastici Regionali, essa rispecchiano i principi generali contenuti nella normativa nazionale e nella cultura dell'integrazione scolastica e quindi i principi in esse contenuti possono essere invocati dai genitori e dai docenti di qualunque altra regione. E' da sottolineare che in tale ottica si collocano anche precedenti circolari del provveditorato agli studi di Roma (n° 153 del 13/10/1997) e di Napoli (n° 202, prot. 17337 del 30/03/1998) e la più recente nota del CSA di Padova del 26/01/2006.
Qualora, ciò nonostante, i dirigenti scolastici insistano nella richiesta impropria di supplenze, occorre pretendere che tali richieste siano effettuate per iscritto. Una volta ottenuta la richiesta scritta si fa contro di essa un esposto all'Ufficio Scolastico Regionale e, se necessario, anche alla Procura della Repubblica, in quanto i Dirigenti Scolastici sono obbligati a rispettare i principi generali contenuti nella normativa sull'integrazione scolastica.
Tra tali norme si evidenzia l'art. 13, comma 3 della Legge n° 104 del 1992 che prevede la nomina di insegnanti per le attività di sostegno aggiuntivi a quelli curricolari e quindi in compresenza in classe con essi come indicato in varie circolari ministeriali anche precedenti alla legge; e l'art. 35, comma 7 della Legge n° 289 del 2002 che prevede l'obbligo di nominare e di far operare nelle classi docenti per il sostegno solo in presenza di un alunno con disabilità certificata.



Scarica i Chiarimenti in formato PDF




Pubblicato il 20/1/2009

Aggiornato il 27/3/2014
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma

Danessia

Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10

Torna in alto Andare in basso

sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Empty Re: sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

Messaggio Da Danessia Gio Ott 16, 2014 10:48 am

Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (Nota 9839/10)
Personale scolastico
Insegnanti curricolariInsegnanti di sostegno



Il Ministero dell'Istruzione si è finalmente pronunciato ufficialmente sul divieto dell'utilizzo improprio dell'insegnante per l'attività di sostegno in supplenze, quando l'alunno assegnato sia presente a scuola.

Si riporta di seguito il testo della Nota Ministeriale prot. 9839 dell'8 novembre 2010, con la quale pure si riafferma l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria.




Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010
Uff. III

Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.

Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07).


Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegn
o, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta



OSSERVAZIONI



A proposito del divieto di utilizzo dei docenti per il sostegno in supplenze, quando l'alunno sia a scuola, la
Nota Ministeriale
, in chiusura recita " ....salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili."



Questa espressione, se male interpretata da Dirigenti in difficoltà di personale e di risorse, può vanificare il divieto reso finalmente esplicito già presente in modo meno chiaro nelle Linee-guida ministeriali sull'integrazione scolastica del 4 Agosto 2009.



Pertanto si ritiene che:



innanzi tutto il docente non deve essere impegnato con il proprio alunno, poichè distoglierlo da ciò comporterebbe l'interruzione del suo pubblico servizio;



deve inoltre trattarsi non solo di "casi eccezionali", ma questi debbono essere pure "non altrimenti risolvibili". Ciò significa che non solo debbono mancare altri docenti, curricolari o di sostegno, disponibili a svolgere sino ad un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni; ma deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala la propria assenza all'inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell'ora. Infatti ormai in base al
D.M. 131/07
sulle supplenze, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell'arco di un'ora l'aspirante a supplenza può intervenire ed assumere immediatamente l'incarico.




Non credo si possano configurare altre ipotesi "non altrimenti risolvibili".



Qualora un docente di sostegno riceva l'ordine del Dirigente scolastico di andare a fare una supplenza, anche nella classe dove è iscritto l'alunno a lui affidato, quando l'alunno è presente a scuola, risponda che andrà, ma , considerato che in quelle ore come orario dovrebbe stare con l'alunno in compresenza con un docente curricolare,

chieda cortesemente al Dirigente di fargli un ordine di servizio scritto per esonerarlo dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l'assunzione di responsabilità di tutta la classe

dove deve andare a fare supplenza.




In mancanza di tale ordine scritto l'insegnante può legittimamente rifiutarsi di svolgere supplenza e comunque una volta ricevutolo può segnalare il caso all'Ufficio Scolastico e al Ministero come violazione delle

Linee-guida

e di questa
Nota
.


La famiglia, una volta informata, potrebbe anche agire contro il Dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora l'alunno sia lasciato solo
dal docente che deve recarsi in altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.



Importante pure nella
Nota
l'esplicitazione circa l'obbligo di nominare supplenti per meno di 5 giorni in scuola primaria e per meno di 15 giorni in scuola secondaria; ciò infatti era già stato affermato dalla sentenza della Corte dei Conti n° 59/04 che finalmente adesso viene chiaramente affermato anche dal Ministero.



Tutto ciò certo giova a non deteriorare la qualità dell'integrazione scolastica, cosa che in questi ultimi anni è avvenuta troppo spesso.




Quindi i genitori, con serenità, ma con fermezza, qualora si presentino situazioni di rischio, debbono far presente ai Dirigenti scolastici questa
Nota Ministeriale
che non può assolutamente essere disattesa.


Vedi anche le schede:
n° 340. Ribadito il divieto di utilizzazione dei docenti per il sostegno in supplenze a colleghi curricolari assenti (Nota USP Bari 76/01)
n° 272. Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell'08/01/09)
n° 166. Supplenze per il sostegno assicurate dalla Corte dei Conti anche per periodo inferiore ai 15 giorni (nota 14991/09)


Scarica la scheda in formato PDF stampabile


Pubblicato il 13/6/2011

Aggiornato il 31/1/2014
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma

Danessia

Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10

Torna in alto Andare in basso

sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Empty Re: sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

Messaggio Da Atene Gio Ott 16, 2014 1:14 pm

Ottimo!!! Grazie, Danessia!

Atene

Messaggi : 2438
Data d'iscrizione : 30.12.11

Torna in alto Andare in basso

sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Empty Re: sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

Messaggio Da Maryangel Gio Ott 16, 2014 3:20 pm

Tutte belle parole che vengono smentite dai fatti.
I docenti di sostegno vengono utilizzati per supplire colleghi che si assentano per uno, due giorni.
Non ho mai visto un docente "ribellarsi" a ciò.
Maryangel
Maryangel

Messaggi : 2960
Data d'iscrizione : 16.02.13

Torna in alto Andare in basso

sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Empty Re: sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

Messaggio Da Ire Gio Ott 16, 2014 4:07 pm

Non ho mai visto un docente "ribellarsi" a ciò.

Tanti non sanno che non è consentito, tanti hanno paura delle conseguenze.

Ire

Messaggi : 11114
Data d'iscrizione : 02.10.10

http://www.dis-tranoi.it/forum

Torna in alto Andare in basso

sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Empty Re: sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

Messaggio Da Atene Gio Ott 16, 2014 6:27 pm

Io inizio a vederne! :-)

Atene

Messaggi : 2438
Data d'iscrizione : 30.12.11

Torna in alto Andare in basso

sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Empty Re: sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

Messaggio Da Ire Ven Ott 17, 2014 12:07 pm

meno male che sorridi, Atene :-(

Ire

Messaggi : 11114
Data d'iscrizione : 02.10.10

http://www.dis-tranoi.it/forum

Torna in alto Andare in basso

sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa.... Empty Re: sostegno, sostituzioni, responsabilità, normativa....

Messaggio Da Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.