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Messaggio Da spidbat Mar Nov 25, 2014 6:39 pm

la mia classe ma in gita all'estero ed io ho dato la disponibilità ad accompagnarli (inoltre i due ragazzi con pei vanno).
sono in 20 i ragazzi...
posso accompagnarli solo io (docente di sostegno) oppure c'è bisogno di un'altro docente???

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Messaggio Da Ire Mar Nov 25, 2014 6:59 pm

che tu possa o no, non andare da solo con una classe all'estero.

Almeno un docente deve rimanere coi ragazzi se l'altro è costretto ad esempio ad accompagnare qualcuno al ps, ad andare a cercarlo perchè si è perso....
di ogni ne possono capitare.

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Messaggio Da spidbat Mar Nov 25, 2014 7:05 pm

ma di quella classe ci sono solo io...poi ci saranno altre 12 classi che andranno a berlino. il problema è che nessuno li vuole accompagnare... quindi o li porto io o nessuno...

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Messaggio Da docente63 Mar Nov 25, 2014 7:25 pm

Ma scusa non ci vuole per legge un docente ogni 15 alunni?...

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Messaggio Da spidbat Mar Nov 25, 2014 7:28 pm

non lo so ecco xk chiedevo il vostro aiuto...

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Messaggio Da docente63 Mar Nov 25, 2014 7:34 pm

Strano che non te l'abbiano detto i tuoi colleghi.... Ci vuole appunto un docente della classe per ogni 15 ragazzi, sennò non puoi andare. Non dipende da te... Ma andresti a Berlino pure tu?  
Se in qualcuna delle altre classi i ragazzi sono meno di 15, e ci sono 2 docenti, magari uno si potrebbe fare carico dei "tuoi", tuttavia non sono per nulla certa di questo,  credo piuttosto dovrebbe essere un loro insegnante cmq...  Aspetta anche altri pareri.

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Messaggio Da Cozza Mar Nov 25, 2014 9:10 pm

un docente accompagnatore ogni quindici alunni.
se vai in gruppo vale la somma totale degli alunni e si conta il gruppo docenti..quindi forse ma non è detto, potresti andare solo tu...
ma se ci sono alunni certificati è buona norma avere anche un docente in più, anche non di sos...
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Messaggio Da Dec Mar Nov 25, 2014 10:53 pm

Non è obbligatorio che il secondo accompagnatore sia un docente della classe. Può essere un altro docente, un collaboratore scolastico o il dirigente stesso.

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Messaggio Da docente63 Mar Nov 25, 2014 11:11 pm

Buono a sapersi! Non sapevo anche collaboratori o DS....

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Messaggio Da Dec Mar Nov 25, 2014 11:20 pm

Parlo di esperienze vissute in una ex scuola, ma non so se ci siano normative che autorizzino tutto ciò o se fossero stranezze di quella scuola.

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Messaggio Da Ire Mer Nov 26, 2014 8:25 am

Non sono stranezze in quella scuola. Non ho voglia di cercare normativa, che senz'altro c'è sul sito del miur, ma almeno in altre due scuole la cosa è successa, Dec.

Nella classe di uno dei miei, un anno, nessuno voleva accompagnare i 12 ragazzi, la ds ci teneva tanto e andò solo lei con loro.


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Messaggio Da Danessia Mer Nov 26, 2014 10:38 am

C.M. 14/10/92
............
8. Docenti accompagnatori

8.1 - E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Una vigilanza cosÏ qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.

8.2 - Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione").

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.

8.3 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.

8.4 - Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.

Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

8.5 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'ufficio scolastico provinciale il quale, ove noti che in più occasioni una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future.

8.6 - Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, Ë necessario:

a) che le famiglie ne siano informate;

b) che la persona esercente la potestà familiare o l'alunno maggiorenne rilascino un dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale dell'agenzia di viaggio;

c) che il contratto con l'agenzia contempli espressamente e in modo appropriato l'assunzione dell'onere della vigilanza (si raccomanda, sotto questo profilo, una attenta lettura degli eventuali modelli prestampati, che spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di vario genere).

8.7 - Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente -il viaggio di istruzione, infatti, rappresentando un momento dell'attività didattica, va inserito nella progettazione educativa propria dei docenti- non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione dei capi di istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori, dianzi enunciate. Infatti, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni ai fini, anche, di una maggiore correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio, Ë fuor di dubbio che la presenza del capo di istituto può rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, sia all'interno che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari (ad esempio, viaggi connessi con particolari qualificati progetti didattici o viaggi cosiddetti di integrazione della preparazione di indirizzo, come quelli segnatamente menzionati alla lett. b) del punto 3.1 ed al punto 7.1).


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Messaggio Da Danessia Mer Nov 26, 2014 10:39 am

Da AIPD
Scheda n.380.
Precisazioni circa la normativa relativa alle gite e visite d’istruzione (Nota 2209/12)

Diritto allo studioVisite didattiche e gite scolastiche
Il Ministero con la Nota n° 2209 del 11/04/2012 ha dato chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e viste di istruzione.Ha precisato che ormai la normativa in proposito è attribuita alle scuole autonome ed in particolare alle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. e) del Testo Unico D.lgs n° 297/94. Conseguentemente la precedente normativa amministrativa del Ministero in materia, che non viene abrogata, "costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo".
OSSERVAZIONI
In proposito è necessario però precisare che tra la normativa che perde il "carattere prescrittivo" sono espressamente elencate, tra le altre, anche la C.M. n° 291/92, la C.M. n° 623/96 e la Nota n° 645/2002 che contengono delle indicazioni riguardanti la partecipazione a gite e visite d'istruzione degli alunni con disabilità.
Resta fermo che tali alunni hanno un diritto pieno ed incondizionato alla partecipazione a gite e visite d'istruzione in forza del principio di integrazione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento ed in particolare anche nel Regolamento sull'Autonomia Scolastica di cui al DPR n° 275/99, art. 4, comma 2, lett. c).
A tal proposito le Circolari e la Nota sopra citate contengono dei principi, diretta conseguenza della normativa sull'integrazione scolastica, che mantengono il loro carattere prescrittivo quali:
il diritto degli alunni con disabilità ad essere accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità scolastica e non necessariamente solo dal docente per il sostegno;
che i Dirigenti Scolastici nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio debbono far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi accessibili a tali alunni;
che le spese di accompagnamento non debbono essere a carico dell'alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perchè se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della L. n° 67/06.
Conseguentemente nessuna istituzione scolastica autonoma può sentirsi autorizzata dalla non prescrittività delle precedenti circolari e Nota ministeriale in materia, a rendere più onerose o difficoltose o ad impedire le gite e le visite d'istruzione agli alunni con disabilità.

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Messaggio Da Αρης Gio Dic 11, 2014 8:50 pm

mi inserisco per alcune informazioni: quest'anno sono tirato da una classe all'altra (ho 4 classi diverse) per accompagnarli in gita. Prima di dare un'eventuale disponibilità volevo sapere se la quota di viaggio e alloggio è a spesa del docente e se per caso sapete se è previsto un rimborso forfettario del vitto.

Grazie
Αρης
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Messaggio Da virtuoso59 Mer Mar 11, 2015 2:16 pm

Buonasera. Per un viaggio d'istruzione di sette giorni (crociera) un' insegnante di sostegno può essere accompagnatrice di 15 alunni tra cui 2 in situazione di handicap non molto grave? I 2 ragazzi non devono avere una loro insegnante? Grazie per la gentile risposta.

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