Sulla Legittimità Costituzionale del Bonus Pittoni
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Sulla Legittimità Costituzionale del Bonus Pittoni
L’argomento principe di questi è ormai rappresentato dal sempre più accreditato “Bonus Pittoni” di 40 punti per la permanenza! Tralasciando i soggettivi aspetti etici e morali è normale che se a luglio il bonus dovesse essere votato, in sede di conversione in legge del Dl Sviluppo, sarebbe valido a tutti gli effetti!
Premetto di non essere un giurista, ma solo una persona che cerca di usare la logica.
Vediamo cosa potrebbe succedere se si avverasse l’eventualità dei punti aggiuntivi per la permanenza:
1) nessuno fa ricorso.
commento: non succede nulla e tutti felici e contenti.
2) esiste almeno una persona che fa ricorso.
commento: ricorso avverso il comma di un articolo di una legge vuol dire che se ne va a porre la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Suprema Corte.
Nel secondo caso allora chiunque sarebbe portato a fare dei pronostici più o meno probabilistici. Ma limitiamoci solo analizzare i fatti.
Domanda: esiste un precedente nella storia che riporti a tale situazione?
Risposta: si, le code!
Infatti il caso delle code “è lo stesso” dei 40 punti in quanto una parte del punteggio attribuito, e di conseguenza la posizione in graduatoria, non si attribuirebbe nel rispetto del principio del merito ma dell’anzianità di iscrizione in graduatoria.
Per fortuna uno storico su tale situazione c’è già e non bisogna essere esperti di diritto per poter leggere le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 09/02/2011, ne riporto solo i punti che meglio rendono l’idea:
“…L’effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza…..”
“….La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica….”
L’unica cosa che ora resta alla valutazione aleatoria è capire quale sia la probabilità che gli stessi giudici possano dare due sentenze contrapposte, o uguali, su due questioni che nella sostanza sono esattamente la stessa questione.
Chissà!!!
Premetto di non essere un giurista, ma solo una persona che cerca di usare la logica.
Vediamo cosa potrebbe succedere se si avverasse l’eventualità dei punti aggiuntivi per la permanenza:
1) nessuno fa ricorso.
commento: non succede nulla e tutti felici e contenti.
2) esiste almeno una persona che fa ricorso.
commento: ricorso avverso il comma di un articolo di una legge vuol dire che se ne va a porre la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Suprema Corte.
Nel secondo caso allora chiunque sarebbe portato a fare dei pronostici più o meno probabilistici. Ma limitiamoci solo analizzare i fatti.
Domanda: esiste un precedente nella storia che riporti a tale situazione?
Risposta: si, le code!
Infatti il caso delle code “è lo stesso” dei 40 punti in quanto una parte del punteggio attribuito, e di conseguenza la posizione in graduatoria, non si attribuirebbe nel rispetto del principio del merito ma dell’anzianità di iscrizione in graduatoria.
Per fortuna uno storico su tale situazione c’è già e non bisogna essere esperti di diritto per poter leggere le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 09/02/2011, ne riporto solo i punti che meglio rendono l’idea:
“…L’effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza…..”
“….La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica….”
L’unica cosa che ora resta alla valutazione aleatoria è capire quale sia la probabilità che gli stessi giudici possano dare due sentenze contrapposte, o uguali, su due questioni che nella sostanza sono esattamente la stessa questione.
Chissà!!!
Raf37- Messaggi : 173
Data d'iscrizione : 25.05.11
Re: Sulla Legittimità Costituzionale del Bonus Pittoni
il paragone è sbagliato perchè ci potrebbe essere qualcuno che pur spostandosi con un punteggio tale potrebbe essere benissimo primo nonostante il bonus non vedo l'anticostituzionalità visto che nn è legato al punteggio ne al merito secondo me ci si arrampica sugli specchi
caty- Messaggi : 973
Data d'iscrizione : 26.12.10
Re: Sulla Legittimità Costituzionale del Bonus Pittoni
caty ha scritto:il paragone è sbagliato perchè ci potrebbe essere qualcuno che pur spostandosi con un punteggio tale potrebbe essere benissimo primo nonostante il bonus non vedo l'anticostituzionalità visto che nn è legato al punteggio ne al merito secondo me ci si arrampica sugli specchi
Il paragone non è sbagliato visto che la Corte ha affermato che il principio posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti è il merito! quindi se quei 40 punti non sono legati al merito (ed evidentemente non lo sono!) non possono esserci!
in realtà c'è chi pensa che si potrebbe anche mettere in discussione l'articolo del decreto secondo cui a parità di punteggio precede la persona che vanta più anzianità in graduatoria... ma questo non interessa quasi a nessuno!!
Raf37- Messaggi : 173
Data d'iscrizione : 25.05.11
Re: Sulla Legittimità Costituzionale del Bonus Pittoni
Raf37 ha scritto: Il paragone non è sbagliato visto che la Corte ha affermato che il principio posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti è il merito! quindi se quei 40 punti non sono legati al merito (ed evidentemente non lo sono!) non possono esserci!
in realtà c'è chi pensa che si potrebbe anche mettere in discussione l'articolo del decreto secondo cui a parità di punteggio precede la persona che vanta più anzianità in graduatoria... ma questo non interessa quasi a nessuno!!
Ecco perchè con voi il ricorsificio si fa una barca di soldi...
fra78- Messaggi : 490
Data d'iscrizione : 27.04.11
Re: Sulla Legittimità Costituzionale del Bonus Pittoni
forse nn è chiaro il bonus riguarda la permanenza nel senso ti do 40 punti se decidi di rimanere nella provincia x merito e anzianità nn centrano niente leggete bene l'emendamento
caty- Messaggi : 973
Data d'iscrizione : 26.12.10
Re: Sulla Legittimità Costituzionale del Bonus Pittoni
http://orizzontescuola.forumattivo.com/t9861-pittoni-difende-la-legittimita-del-bonus-sono-punti-di-permanenza-non-di-servizio
lallaorizzonte- Moderatore
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