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dimissioni in periodo di prova

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Messaggio Da Ospite Mer Gen 21, 2015 8:35 pm

scusate, non so se sia il forum giusto.

sono un'insegnante di scuola media entrata in servizio il primo settembre, dopo aver dato le dimissioni, con conservazione del posto per il periodo di prova, da altro impiego pubblico.
vorrei chiudere il quadrimestre e tornare al mio vecchio lavoro, ma il preside sostiene che nella scuola non si puo' abbandonare ad anno scolastico iniziato, che le dimissioni decorrerebbero dal primo settembre prossimo (ma a quel punto io non avrei piu' il mio vecchio posto!!) e mi propone di non andare piu' al lavoro fino a incorrere nella sanzione disciplinare del licenziamento. io lo trovo inacettabile sia eticamente (non voglio questa macchia) sia dal punto di vista pratico (non voglio lasciare i ragazzi settimane senza insegnante, ne' restare io senza stipendio).
e ritengo che durante il periodo di prova a tutti i dipendenti pubblici quindi anche gli insegnanti, nel vuoto normativo, sia consentito di dare le dimissioni senza preavviso (io il preavviso l'ho dato per facilitare il cambio di docente).
sapete aiutarmi?
grazie
Anna

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Messaggio Da gugu Mer Gen 21, 2015 8:54 pm

Ti puoi dimettere in qualsiasi momento. Dal giorno successivo decadrai dal ruolo e sarai disoccupata, potendo accettare ogni altro tipo di lavoro.
Non esiste, nella scuola, nessun tipo di preavviso né per i contratti a TD né per quelli a TI.
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Messaggio Da giulia boffa Mer Gen 21, 2015 9:10 pm

Il personale docente può rassegnare le dimissioni sia alla fine dell’anno che in corso d’anno. Tuttavia, secondo l’art. 1/1 del DPR 28/4/1998, n.351 esse decorrono non da subito, ma solo dal 1° settembre dell’anno successivo alla data in cui la domanda è stata presentata. Se quindi abbiamo presentato la domanda di dimissioni a gennaio 2013 per esempio, le dimissioni decorreranno solo da settembre 2013: fino a quella data dovremo prestare servizio.

art.23 del ccnl scuola c'è il preavviso

per la domanda rivolgiti in segreteria
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Messaggio Da Ospite Mer Gen 21, 2015 10:06 pm

grazie delle risposte... gugu, i riferimenti normativi? giulia, quindi sarebbero due mesi?

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Messaggio Da giulia boffa Mer Gen 21, 2015 10:08 pm



ma devi comunque stare in servizio tutto l'anno, fino al 31 agosto

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Messaggio Da Ospite Mer Gen 21, 2015 10:15 pm

giulia boffa ha scritto:

ma devi comunque stare in servizio tutto l'anno, fino al 31 agosto



scusa, che senso ha? se il preavviso e' di due mesi...

e comunque continuo a sostenere che il periodo di prova ha un regime speciale, e non ci sono deroghe esplicite nel ccnl.

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Messaggio Da giulia boffa Mer Gen 21, 2015 10:17 pm

sei di ruolo giuridicamente ed economicamente

quindi le regole sono le stesse

se non presenti la domanda entro i tempi, a settembre sarai ancora in servizio per un altro anno

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Messaggio Da Ospite Mer Gen 21, 2015 10:29 pm

sono di ruolo, ma in prova. quando sono stata assunta nella precedente amministrazione, ero di ruolo ma per i primi sei mesi in prova. e durante il periodo di prova le parti possono recedere senza bisogno di preavviso.

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Messaggio Da giulia boffa Mer Gen 21, 2015 10:32 pm

non nel caso dei docenti, altra normativa non c'è che io sappia

mi sembra che il ds ti abbia detto la stessa cosa

devi stare lì fino al 31 agosto
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Messaggio Da Ospite Mer Gen 21, 2015 11:21 pm

le norme sul periodo di prova valgono per tutti i lavoratori dipendenti.
la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21586 del 2008, affronta anche la questione del recesso durante il periodo di prova, e a tal proposito afferma che i principi enucleati dalla Corte costituzionale in tema di recesso dal rapporto di lavoro subordinato di diritto comune in prova (Corte Cost., 22 dicembre 1980, n. 189) sono certamente applicabili al periodo di prova ex lege dei dipendenti pubblici.

tale sentenza dice che "Non può, infatti, dubitarsi che il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente già formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantità e qualità a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari qualificazione.

Ciò tanto è vero che, ove sia superato, senza esercizio della facoltà di recesso, il termine della prova e comunque decorsi sei mesi dalla assunzione, l'attività prestata durante il periodo di prova non si distingue, a tutti gli effetti retributivi, da quella di un lavoratore assunto a tempo indeterminato."

e al punto 2.3. I principi enunciati dalla Corte costituzionale in tema di recesso dal rapporto di lavoro subordinato di diritto comune in prova (Corte costituzionale, 22 dicembre 1980, n. 189) sono certamente applicabili al periodo di prova ex lege dei dipendenti pubblici.

non ci sarebbe motivo per cui il periodo di prova nella scuola fosse disciplinato in modo diverso (e meno favorevole per le parti) che per tutti gli altri rapporti di lavoro.

ora sto aspettando risposte dagli uffici legali dei sindacati.

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Messaggio Da fradacla Gio Gen 22, 2015 1:18 am

anna.pinna ha scritto:scusate, non so se sia il forum giusto.

sono un'insegnante di scuola media entrata in servizio il primo settembre, dopo aver dato le dimissioni, con conservazione del posto per il periodo di prova, da altro impiego pubblico.
vorrei chiudere il quadrimestre e tornare al mio vecchio lavoro, ma il preside sostiene che nella scuola non si puo' abbandonare ad anno scolastico iniziato, che le dimissioni decorrerebbero dal primo settembre prossimo (ma a quel punto io non avrei piu' il mio vecchio posto!!) e mi propone di non andare piu' al lavoro fino a incorrere nella sanzione disciplinare del licenziamento. io lo trovo inacettabile sia eticamente (non voglio questa macchia) sia dal punto di vista pratico (non voglio lasciare i ragazzi settimane senza insegnante, ne' restare io senza stipendio).
e ritengo che durante il periodo di prova a tutti i dipendenti pubblici quindi anche gli insegnanti, nel vuoto normativo, sia consentito di dare le dimissioni senza preavviso (io il preavviso l'ho dato per facilitare il cambio di docente).
sapete aiutarmi?
grazie
Anna

Stando alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei docenti,
1) il periodo di prova dura un anno scolastico
2) le dimissioni del docente a TI vanno presentate entro la stessa scadenza di tutte le domande di cessazione (per intenderci, quest'anno il 15 gennaio) e decorrono dal 1 settembre successivo
3) le dimissioni presentate oltre questa data e/o con decorrenza immediata comportano una procedura che porta alla decadenza dall'impiego.
Non è un fatto che macchi la tua onorabilità; è l'unica soluzione se vuoi tornare al tuo precedente lavoro prima di settembre prossimo.

Ti auguro di ottenere quello che vuoi, ma allo stato attuale, a meno di imbarcarti in una lunga querelle legale senza alcuna certezza di spuntarla in tempi biblici, nessun DS accetterà le tue dimissioni alle condizioni che chiedi.

Nella risposta al quesito del link ci sono i riferimenti normativi
http://www.anppiemonte.it/forum0907.htm
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Messaggio Da Paolo Russo Gio Ago 20, 2015 5:24 pm

Scusate, sono un docente di ruolo e ho il dubbio di lasciare il ruolo il 01/09/2015 per altro lavoro.
Non ho presentato domanda di dimissioni. Se dal 01/09/2015 mi assento dal lavoro e percorro la procedura che porta alla decadenza dall'impiego, potrò in futuro partecipare a concorsi pubblici che prevedono sempre:

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego  presso una pubblica amministrazione per persistente o insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito del licenziamento disciplinare.

Paolo Russo

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Messaggio Da fradacla Gio Ago 20, 2015 5:47 pm

Paolo Russo ha scritto:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego  presso una pubblica amministrazione per persistente o insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito del licenziamento disciplinare.

La decadenza ai sensi della lettera d) non riguarda il tuo caso.

Art. 127.
(Decadenza)

Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:
a) ....................
b) ....................
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli,.....
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
.......................

[i]Art. 128.
(Effetti della decadenza)

...........................
L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non puo' concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.



Detto questo, niente vieta che a settembre tu chieda a scuola aspettativa per altro lavoro e, a gennaio prossimo, presenti le tue dimissioni.
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Messaggio Da Paolo Russo Gio Ago 20, 2015 6:24 pm

Ho già chiesto aspettativa il 01/09/2014 fino al 31/08/2015...questo è il problema! Non penso si possa chiedere per due anni consecutivi, giusto?

Paolo Russo

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Messaggio Da fradacla Gio Ago 20, 2015 7:14 pm

Paolo Russo ha scritto:Ho già chiesto aspettativa il 01/09/2014 fino al 31/08/2015...questo è il problema! Non penso si possa chiedere per due anni consecutivi, giusto?
No.

EDIT
Capisco tutto, l'ansia, i problemi, ... ma non capisco perché riproporre in diverse salse quesiti già sviscerati come se fossero nuovi, senza fornire informazioni esaustive, tutto per avere le stesse risposte
https://www.orizzontescuolaforum.net/t105093-aspettativa-per-motivi-di-ricerca-aiuto-anche-e-soprattutto-da-moderatori-e-utenti-esperti
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Messaggio Da Paolo Russo Gio Ago 20, 2015 8:48 pm

Chiedo scusa, qua mi interessava sapere cosa comporta la procedura che porta alla decadenza...poi ho chiesto qualcosa a cui già avevate cortesemente risposto?

Paolo Russo

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Messaggio Da fradacla Ven Ago 21, 2015 10:18 am

Ti spiego che cosa intendo. :-)

Hai esordito così, aprendo contemporaneamente topic dello stesso tipo in altre sezioni:
Paolo Russo ha scritto:Scusate, sono un docente di ruolo e ho il dubbio di lasciare il ruolo il 01/09/2015 per altro lavoro.

Se avessi aggiunto subito che hai già fruito di aspettativa, la mia risposta si sarebbe fermata alla questione della decadenza, unica opzione possibile.

PS Ti avevo già confermato in un altro topic a giugno che l'aspettativa per altro lavoro dura solo un anno. Chiedere a me conferma di una cosa che ho detto io stessa è un po' strano :-))
https://www.orizzontescuolaforum.net/t105093-aspettativa-per-motivi-di-ricerca-aiuto-anche-e-soprattutto-da-moderatori-e-utenti-esperti#1200365
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Messaggio Da fabrimeggio Gio Mag 26, 2016 11:06 am

giulia boffa ha scritto:non nel caso dei docenti, altra normativa non c'è che io sappia

mi sembra che il ds ti abbia detto la stessa cosa

devi stare lì fino al 31 agosto

Buongiorno, volevo sapere se un docente assunto a tempo indeterminato e in prova - e in aspettativa da altra pubblica amministrazione appunto per svolgere la prova nella scuola - possa esercitare l'opzione al fine di rientrare nell'altra amministrazione. A me risulta possibile ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 3 del 1957.
O è necessario ricorrere all'aspettativa per un anno scolastico ex art. 18 comma 3  del CCNL scuola e dimettersi tramite istanze on line nel prossimo mese di gennaio?
Grazie per la risposta.

fabrimeggio

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Messaggio Da Accidenti Mer Giu 29, 2016 10:47 pm

Qualcuno può aiutarmi? Non sono sicura di avere interpretato correttamente: se do le dimissioni il 31/08/2016 (come si presentano, tra l'altro?) sono attive dal 1/09/2016 o devo rispettare 2 mesi di preavviso?
E a quale scuola le devo presentare: a quella di titolarità o a quella di eventuale assegnazione provvisoria? Grazie!

Accidenti

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Messaggio Da ama Ven Ago 03, 2018 3:50 pm

Buongiorno,
si chiede cortesmente conferma e informazioni sulla  procedura di decadenza durante il periodo di prova:
l'insegnante neoassunta in ruolo che proviene da altro comparto pubblico, con diritto di mantenimento e reintegro nel posto di lavoro entro il periodo di prova (180 gg che possono coincidere con 1 anno scolastico inteso da settembre a giugno?) e che vuole recedere per rientrare al precedente lavoro, deve comunicare le dimissioni immediate con preavviso (di quanto?) e poi procedere con decadenza, non presentandosi a scuola per i 15 gg successivi alla data comunicata con la lettera di dimissioni, oppure procede subito con la decadenza (ad es avvisando IL DS e stando assente per 15 gg senza giustificazioni)? che cosa si perde in termini economici (oltre i 15 gg di stipendio)?
Il DS dovrebbe quindi  comunicare una  diffida al docente, e la decadenza decorre il giorno successivo al quello di scadenza indicato nella diffida.
Quindi il giorno che decorre la decadenza( per interderci ad es.il 16mo giorno dall'assenza ingiustificata o il giorno successivo indicato nella diffida ), anche se non è ancora pervenuto il provvedimento di decadenza, bisogna riprendere servizio nel precedente posto di lavoro, altrimenti si rischia di rimanere disoccupati, giusto?
Che succede se il DS non fa la diffida di decadenza? C'è la decadenza automatica , e quindi dopo l'assenza di 15 gg dalla scuola si riprende il lavoro nel precedente posto il 16mo giorno senza alcun provvedimento? Il DS può in qualche modo ostacolare / rifiutare la decadenza al docente (così come può fare con le dimissioni?)
La decadenza dal pubblico impiego scolastico, compromette il reinserimento immediato nel precedente impiego pubblico nell'ente locale?
Immagino che ciò crei particolari problemi alla scuola, con la classe scoperta per 15 gg, il posto in ruolo perso (almeno per l'anno in corso, immagino che poi sia recuperato l'anno successivo ...), ma di fatto nella scuola non si ha lo stesso diritto previsto per altri enti pubblici dove le parti, entro il periodo di prova, possono recedere con più facilità e senza danni collaterali...
Potete cortesemente dare una risposta?
Grazie
AMA

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