BURNOUT/PATOLOGIE PSICHIATRICHE
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BURNOUT/PATOLOGIE PSICHIATRICHE
Posto questo articolo appena letto e molto interessante. Vorrei chiedere chiarimenti su due punti:
1) "Visita fiscale in presenza di patologia psichiatrica. In caso di patologia psichiatrica il lavoratore può produrre un certificato, ad opera dello psichiatra ospedaliero, che lo esime – se necessario ai fini della guarigione – dall’osservare l’orario di reperibilità ai fini della visita del medico fiscale"
Ciò vale solo per patologie psichiatriche dovute al lavoro (insegnamento)? Oppure vale anche per le patologie psichiatriche dovute a cause esterne (grave depressione reattiva).
2) Se durante un colloquio molto tranquillo con il preside l'insegnante che ha una grave depressione reattiva sta male e ha una incontrollata crisi di pianto, può il preside non fare nulla? Lasciando che il docente, non in orario di servizio, sia costretto ad abbandonare l'ufficio? Può far finta di nulla e non telefonare neppure per verificare se il docente è riuscito ad arrivare a casa? Specialmente se il docente la mattina successiva viene ricoverato (per pianto incontrollato) in ospedale........
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico (DS): come procedere sicuri?
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico
Nell’elenco dei propri doveri il DS annovera una serie di incombenze medico-legali miranti a tutelare sia l’insieme dei lavoratori collettivamente, sia il singolo lavoratore individualmente.
Sono di seguito riportati, e commentati, rischi e doveri minimi spettanti al datore di lavoro che opera in ambiente scolastico, dove le maggiori insidie (patologie professionali) sono rappresentate dai disturbi psichiatrici e dalle neoplasie.
La tutela della salute dei docenti. Comprende: la conoscenza del rischio professionale nelle helping profession da parte del DS e dei docenti; l’informazione sui diritti e doveri del lavoratore nel concorrervi; l’attività di prevenzione; la gestione dei rischi da Stress Lavoro Correlato (SLC). Contestualmente il DS ha il dovere di tutelare l’incolumità del restante personale scolastico (colleghi e ATA) e dell’utenza (studenti e genitori).
Rapporto con il Medico Competente (se presente): spetta al medico competente (MC) stabilire l’idoneità specifica del lavoratore alla mansione. Il DS può chiedere al MC di sottoporre a visita medica il lavoratore in questione.
Rapporto col gruppo di lavoro (GdL) che stila il DVR nella parte riguardante la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Il DS ha il compito di monitorare da vicino e promuovere l’attività del GdL.
Riconoscere comportamenti anomali che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica per effettuare la richiesta di accertamento medico d’ufficio ai fini del riconoscimento di Inidoneità Psicofisica Permanente Assoluta (IPPA) o Relativa (IPPR). Si tratta del compito più difficile per il DS che non possiede competenze mediche, né psicologiche. Il solo sospetto di una eventuale inidoneità psicofisica deve indurre il DS stesso a richiedere l’accertamento medico d’ufficio (vedi punto successivo).
Richiesta di accertamento medico d’ufficio (AMU) in Collegio Medico di Verifica (CMV). Compete all’amministrazione richiederlo ogni qualvolta vi è il sospetto che il lavoratore attraversi perduranti difficoltà a svolgere il proprio lavoro. La richiesta di AMU è discrezionale ma deve essere motivata e circostanziata. Può essere avviata indipendentemente dal numero di giorni di assenza per malattia del lavoratore e soprattutto non si deve assolutamente attendere l’esaurimento del periodo di comporto per richiederla.
Stesura della relazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 461/01. Rappresenta il passaggio più importante nel corso dell’AMU. La relazione da inviare al Collegio Medico di Verifica (CMV) deve essere sintetica, esaustiva e documentata efficacemente (vedi punto successivo).
Selezione degli allegati alla relazione di cui sopra. Ciascun passaggio saliente della relazione deve essere documentato puntualmente (es: denunce, TSO, interventi della forza pubblica, certificati medici a disposizione, contestazioni, sanzioni, conflitti, trasferimenti etc), senza riportare al proprio interno giudizi, voci e testimonianze non verbalizzate.
Custodia ed uso appropriato dei dati sensibili sulla salute del lavoratore. L’amministrazione che fosse in possesso di certificati medici, o eventuali diagnosi del lavoratore, ha il dovere di trasmettere tutta la documentazione al Collegio Medico, affinché lo stesso entri in possesso di tutti gli elementi utili a formulare la corretta diagnosi ed adotti un provvedimento conseguente.
Istruttoria della pratica per l’AMU e per l’Accertamento Medico a Richiesta del Lavoratore. Spetta all’amministrazione di appartenenza istruire la suddetta pratica. Lo stesso vale per l’istruttoria della pratica per l’eventuale ricorso del lavoratore alla CMO di II istanza.
Provvedimenti assunti da CMO, CMV e MC: applicazione e incombenze allo scadere dei termini. Spetta al DS attuare i provvedimenti adottati dai Collegi Medici, verificando che vengano applicati e rispettati. Per i provvedimenti “temporanei”, l’amministrazione deve peritarsi di richiedere una nuova visita medica prima della scadenza (è consigliabile chiederla con 3 mesi di anticipo).
Contatto diretto con CMV e CMO: trattasi di eventualità rare. Tuttavia possono esservi dei casi particolarmente gravi o complessi che è difficile rappresentare con la sola relazione accompagnata da allegati. Nulla impedisce al DS di chiedere un colloquio al presidente della CMV/CMO, avendo rispetto per la terzietà del ruolo svolto dal Collegio Medico nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro.
Contatto con familiari e conoscenti del lavoratore (solo se richiesto dagli stessi). E’ una eventualità possibile anche se rara. Il DS ha il dovere di ricevere e ascoltare quello che gli astanti hanno da dire: il colloquio deve avvenire in presenza di un collaboratore ed essere verbalizzato. E’ di norma sconsigliato al DS cercare - di propria iniziativa - il contatto con i suddetti interlocutori, poiché si configurerebbe una violazione della privacy.
Contatto con Medico Curante del lavoratore (solo se richiesto dallo stesso medico). Anche in questa circostanza è sconsigliabile per il DS cercare un contatto col curante del lavoratore, poiché si configurerebbe una violazione della privacy. Al contrario il DS ha il dovere di ascoltare il medico del lavoratore che chiedesse un colloquio, avendo cura di effettuare lo stesso davanti a testimoni (collaboratore del DS) e verbalizzando l’incontro.
Risoluzione del contratto di lavoro o sospensione cautelare del lavoratore: i casi previsti dalla legge. Col nuovo regolamento emanato ai sensi del DPR 171 del 27.07.11, si può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro di fronte al secondo rifiuto del lavoratore a sottoporsi ad AMU in CMV. Si può procedere inoltre alla sospensione cautelare dal servizio nei casi in cui si configuri il rischio per l’incolumità dell’utenza e/o del personale frequentante l’ambiente scolastico.
Visita fiscale in presenza di patologia psichiatrica. In caso di patologia psichiatrica il lavoratore può produrre un certificato, ad opera dello psichiatra ospedaliero, che lo esime – se necessario ai fini della guarigione – dall’osservare l’orario di reperibilità ai fini della visita del medico fiscale.
Denunce per presunto mobbing. E’ un rischio al quale difficilmente il DS può sottrarsi. Tuttavia un irreprensibile comportamento, la conoscenza delle norme e dei propri compiti medico-legali, nonché la rigorosa osservanza dei precedenti punti, concorrono a disinnescare la virulenza delle denunce destituite di ogni fondamento.
Richiesta intervento del 118 e/o della Forza Pubblica. A volte, di fronte a casi estremi, il dirigente deve essere risoluto nel richiedere l’intervento dei Carabinieri che a loro volta provvederanno ad attivare tutti i passaggi necessari per effettuare un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
Sanzionare o richiedere un’ispezione. Prima di irrogare una sanzione o richiedere l’invio di un’ispezione ministeriale, il dirigente ha il dovere di porsi il dubbio e chiedersi se il comportamento tenuto dal docente non sia dovuto a un malessere psicofisico piuttosto che a una reale volontà di disattendere ai propri compiti. Se il problema fosse relativo alla salute del lavoratore, andrebbe infatti richiesto un AMU e non certamente avviata una procedura sanzionatoria.
Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del docente. Trattasi di procedura assolutamente sconsigliabile nel rispetto della salute del docente e dei colleghi dirigenti. Il suddetto trasferimento è sempre utilizzato quando si hanno dei casi difficili da trattare. La casistica a disposizione mostra come si tratti di docenti psicotici dei quali liberarsi ad ogni costo. Il danno che consegue al trasferimento è doppio: da una parte non si offre al docente la possibilità di inquadrare il proprio problema psichico attraverso l’invio in AMU, dall’altra si scarica la “patata bollente” su un collega dirigente ignaro. Si consideri inoltre che la nuova destinazione rappresenta un fattore destabilizzante per la psiche del docente in difficoltà, con tutte le conseguenze del caso per il malcapitato e la giovane utenza.
Omissioni in atti d’ufficio. Si prospetta ogni volta che il dirigente deroga ai propri compiti per un qualsiasi motivo (timore per denunce di mobbing, ignoranza, incertezza, ignavia etc). In materia di usura psicofisica del docente, il caso più frequente è rappresentato dalla volontà del dirigente di ricorrere al Trasferimento per Incompatibilità Ambientale anziché procedere all’AMU nei confronti del lavoratore.
NB Il ricorso all’AMU da parte del DS è consentito solo se il lavoratore ha superato il periodo di prova. La qual cosa pone un serio problema, poiché viene meno per il DS lo strumento più efficace che ha a disposizione per la tutela della salute dei lavoratori.
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico (DS): come procedere sicuri?
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico
Nell’elenco dei propri doveri il DS annovera una serie di incombenze medico-legali miranti a tutelare sia l’insieme dei lavoratori collettivamente, sia il singolo lavoratore individualmente.
Sono di seguito riportati, e commentati, rischi e doveri minimi spettanti al datore di lavoro che opera in ambiente scolastico, dove le maggiori insidie (patologie professionali) sono rappresentate dai disturbi psichiatrici e dalle neoplasie.
La tutela della salute dei docenti. Comprende: la conoscenza del rischio professionale nelle helping profession da parte del DS e dei docenti; l’informazione sui diritti e doveri del lavoratore nel concorrervi; l’attività di prevenzione; la gestione dei rischi da Stress Lavoro Correlato (SLC). Contestualmente il DS ha il dovere di tutelare l’incolumità del restante personale scolastico (colleghi e ATA) e dell’utenza (studenti e genitori).
Rapporto con il Medico Competente (se presente): spetta al medico competente (MC) stabilire l’idoneità specifica del lavoratore alla mansione. Il DS può chiedere al MC di sottoporre a visita medica il lavoratore in questione.
Rapporto col gruppo di lavoro (GdL) che stila il DVR nella parte riguardante la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Il DS ha il compito di monitorare da vicino e promuovere l’attività del GdL.
Riconoscere comportamenti anomali che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica per effettuare la richiesta di accertamento medico d’ufficio ai fini del riconoscimento di Inidoneità Psicofisica Permanente Assoluta (IPPA) o Relativa (IPPR). Si tratta del compito più difficile per il DS che non possiede competenze mediche, né psicologiche. Il solo sospetto di una eventuale inidoneità psicofisica deve indurre il DS stesso a richiedere l’accertamento medico d’ufficio (vedi punto successivo).
Richiesta di accertamento medico d’ufficio (AMU) in Collegio Medico di Verifica (CMV). Compete all’amministrazione richiederlo ogni qualvolta vi è il sospetto che il lavoratore attraversi perduranti difficoltà a svolgere il proprio lavoro. La richiesta di AMU è discrezionale ma deve essere motivata e circostanziata. Può essere avviata indipendentemente dal numero di giorni di assenza per malattia del lavoratore e soprattutto non si deve assolutamente attendere l’esaurimento del periodo di comporto per richiederla.
Stesura della relazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 461/01. Rappresenta il passaggio più importante nel corso dell’AMU. La relazione da inviare al Collegio Medico di Verifica (CMV) deve essere sintetica, esaustiva e documentata efficacemente (vedi punto successivo).
Selezione degli allegati alla relazione di cui sopra. Ciascun passaggio saliente della relazione deve essere documentato puntualmente (es: denunce, TSO, interventi della forza pubblica, certificati medici a disposizione, contestazioni, sanzioni, conflitti, trasferimenti etc), senza riportare al proprio interno giudizi, voci e testimonianze non verbalizzate.
Custodia ed uso appropriato dei dati sensibili sulla salute del lavoratore. L’amministrazione che fosse in possesso di certificati medici, o eventuali diagnosi del lavoratore, ha il dovere di trasmettere tutta la documentazione al Collegio Medico, affinché lo stesso entri in possesso di tutti gli elementi utili a formulare la corretta diagnosi ed adotti un provvedimento conseguente.
Istruttoria della pratica per l’AMU e per l’Accertamento Medico a Richiesta del Lavoratore. Spetta all’amministrazione di appartenenza istruire la suddetta pratica. Lo stesso vale per l’istruttoria della pratica per l’eventuale ricorso del lavoratore alla CMO di II istanza.
Provvedimenti assunti da CMO, CMV e MC: applicazione e incombenze allo scadere dei termini. Spetta al DS attuare i provvedimenti adottati dai Collegi Medici, verificando che vengano applicati e rispettati. Per i provvedimenti “temporanei”, l’amministrazione deve peritarsi di richiedere una nuova visita medica prima della scadenza (è consigliabile chiederla con 3 mesi di anticipo).
Contatto diretto con CMV e CMO: trattasi di eventualità rare. Tuttavia possono esservi dei casi particolarmente gravi o complessi che è difficile rappresentare con la sola relazione accompagnata da allegati. Nulla impedisce al DS di chiedere un colloquio al presidente della CMV/CMO, avendo rispetto per la terzietà del ruolo svolto dal Collegio Medico nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro.
Contatto con familiari e conoscenti del lavoratore (solo se richiesto dagli stessi). E’ una eventualità possibile anche se rara. Il DS ha il dovere di ricevere e ascoltare quello che gli astanti hanno da dire: il colloquio deve avvenire in presenza di un collaboratore ed essere verbalizzato. E’ di norma sconsigliato al DS cercare - di propria iniziativa - il contatto con i suddetti interlocutori, poiché si configurerebbe una violazione della privacy.
Contatto con Medico Curante del lavoratore (solo se richiesto dallo stesso medico). Anche in questa circostanza è sconsigliabile per il DS cercare un contatto col curante del lavoratore, poiché si configurerebbe una violazione della privacy. Al contrario il DS ha il dovere di ascoltare il medico del lavoratore che chiedesse un colloquio, avendo cura di effettuare lo stesso davanti a testimoni (collaboratore del DS) e verbalizzando l’incontro.
Risoluzione del contratto di lavoro o sospensione cautelare del lavoratore: i casi previsti dalla legge. Col nuovo regolamento emanato ai sensi del DPR 171 del 27.07.11, si può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro di fronte al secondo rifiuto del lavoratore a sottoporsi ad AMU in CMV. Si può procedere inoltre alla sospensione cautelare dal servizio nei casi in cui si configuri il rischio per l’incolumità dell’utenza e/o del personale frequentante l’ambiente scolastico.
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico (DS): come procedere sicuri?
di Vittorio Lodolo D'Oria
ipsef
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico
Nell’elenco dei propri doveri il DS annovera una serie di incombenze medico-legali miranti a tutelare sia l’insieme dei lavoratori collettivamente, sia il singolo lavoratore individualmente.
Sono di seguito riportati, e commentati, rischi e doveri minimi spettanti al datore di lavoro che opera in ambiente scolastico, dove le maggiori insidie (patologie professionali) sono rappresentate dai disturbi psichiatrici e dalle neoplasie.
La tutela della salute dei docenti. Comprende: la conoscenza del rischio professionale nelle helping profession da parte del DS e dei docenti; l’informazione sui diritti e doveri del lavoratore nel concorrervi; l’attività di prevenzione; la gestione dei rischi da Stress Lavoro Correlato (SLC). Contestualmente il DS ha il dovere di tutelare l’incolumità del restante personale scolastico (colleghi e ATA) e dell’utenza (studenti e genitori).
Rapporto con il Medico Competente (se presente): spetta al medico competente (MC) stabilire l’idoneità specifica del lavoratore alla mansione. Il DS può chiedere al MC di sottoporre a visita medica il lavoratore in questione.
Rapporto col gruppo di lavoro (GdL) che stila il DVR nella parte riguardante la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Il DS ha il compito di monitorare da vicino e promuovere l’attività del GdL.
Riconoscere comportamenti anomali che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica per effettuare la richiesta di accertamento medico d’ufficio ai fini del riconoscimento di Inidoneità Psicofisica Permanente Assoluta (IPPA) o Relativa (IPPR). Si tratta del compito più difficile per il DS che non possiede competenze mediche, né psicologiche. Il solo sospetto di una eventuale inidoneità psicofisica deve indurre il DS stesso a richiedere l’accertamento medico d’ufficio (vedi punto successivo).
Richiesta di accertamento medico d’ufficio (AMU) in Collegio Medico di Verifica (CMV). Compete all’amministrazione richiederlo ogni qualvolta vi è il sospetto che il lavoratore attraversi perduranti difficoltà a svolgere il proprio lavoro. La richiesta di AMU è discrezionale ma deve essere motivata e circostanziata. Può essere avviata indipendentemente dal numero di giorni di assenza per malattia del lavoratore e soprattutto non si deve assolutamente attendere l’esaurimento del periodo di comporto per richiederla.
Stesura della relazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 461/01. Rappresenta il passaggio più importante nel corso dell’AMU. La relazione da inviare al Collegio Medico di Verifica (CMV) deve essere sintetica, esaustiva e documentata efficacemente (vedi punto successivo).
Selezione degli allegati alla relazione di cui sopra. Ciascun passaggio saliente della relazione deve essere documentato puntualmente (es: denunce, TSO, interventi della forza pubblica, certificati medici a disposizione, contestazioni, sanzioni, conflitti, trasferimenti etc), senza riportare al proprio interno giudizi, voci e testimonianze non verbalizzate.
Custodia ed uso appropriato dei dati sensibili sulla salute del lavoratore. L’amministrazione che fosse in possesso di certificati medici, o eventuali diagnosi del lavoratore, ha il dovere di trasmettere tutta la documentazione al Collegio Medico, affinché lo stesso entri in possesso di tutti gli elementi utili a formulare la corretta diagnosi ed adotti un provvedimento conseguente.
Istruttoria della pratica per l’AMU e per l’Accertamento Medico a Richiesta del Lavoratore. Spetta all’amministrazione di appartenenza istruire la suddetta pratica. Lo stesso vale per l’istruttoria della pratica per l’eventuale ricorso del lavoratore alla CMO di II istanza.
Provvedimenti assunti da CMO, CMV e MC: applicazione e incombenze allo scadere dei termini. Spetta al DS attuare i provvedimenti adottati dai Collegi Medici, verificando che vengano applicati e rispettati. Per i provvedimenti “temporanei”, l’amministrazione deve peritarsi di richiedere una nuova visita medica prima della scadenza (è consigliabile chiederla con 3 mesi di anticipo).
Contatto diretto con CMV e CMO: trattasi di eventualità rare. Tuttavia possono esservi dei casi particolarmente gravi o complessi che è difficile rappresentare con la sola relazione accompagnata da allegati. Nulla impedisce al DS di chiedere un colloquio al presidente della CMV/CMO, avendo rispetto per la terzietà del ruolo svolto dal Collegio Medico nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro.
Contatto con familiari e conoscenti del lavoratore (solo se richiesto dagli stessi). E’ una eventualità possibile anche se rara. Il DS ha il dovere di ricevere e ascoltare quello che gli astanti hanno da dire: il colloquio deve avvenire in presenza di un collaboratore ed essere verbalizzato. E’ di norma sconsigliato al DS cercare - di propria iniziativa - il contatto con i suddetti interlocutori, poiché si configurerebbe una violazione della privacy.
Contatto con Medico Curante del lavoratore (solo se richiesto dallo stesso medico). Anche in questa circostanza è sconsigliabile per il DS cercare un contatto col curante del lavoratore, poiché si configurerebbe una violazione della privacy. Al contrario il DS ha il dovere di ascoltare il medico del lavoratore che chiedesse un colloquio, avendo cura di effettuare lo stesso davanti a testimoni (collaboratore del DS) e verbalizzando l’incontro.
Risoluzione del contratto di lavoro o sospensione cautelare del lavoratore: i casi previsti dalla legge. Col nuovo regolamento emanato ai sensi del DPR 171 del 27.07.11, si può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro di fronte al secondo rifiuto del lavoratore a sottoporsi ad AMU in CMV. Si può procedere inoltre alla sospensione cautelare dal servizio nei casi in cui si configuri il rischio per l’incolumità dell’utenza e/o del personale frequentante l’ambiente scolastico.
Visita fiscale in presenza di patologia psichiatrica. In caso di patologia psichiatrica il lavoratore può produrre un certificato, ad opera dello psichiatra ospedaliero, che lo esime – se necessario ai fini della guarigione – dall’osservare l’orario di reperibilità ai fini della visita del medico fiscale.
Denunce per presunto mobbing. E’ un rischio al quale difficilmente il DS può sottrarsi. Tuttavia un irreprensibile comportamento, la conoscenza delle norme e dei propri compiti medico-legali, nonché la rigorosa osservanza dei precedenti punti, concorrono a disinnescare la virulenza delle denunce destituite di ogni fondamento.
Richiesta intervento del 118 e/o della Forza Pubblica. A volte, di fronte a casi estremi, il dirigente deve essere risoluto nel richiedere l’intervento dei Carabinieri che a loro volta provvederanno ad attivare tutti i passaggi necessari per effettuare un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
Sanzionare o richiedere un’ispezione. Prima di irrogare una sanzione o richiedere l’invio di un’ispezione ministeriale, il dirigente ha il dovere di porsi il dubbio e chiedersi se il comportamento tenuto dal docente non sia dovuto a un malessere psicofisico piuttosto che a una reale volontà di disattendere ai propri compiti. Se il problema fosse relativo alla salute del lavoratore, andrebbe infatti richiesto un AMU e non certamente avviata una procedura sanzionatoria.
Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del docente. Trattasi di procedura assolutamente sconsigliabile nel rispetto della salute del docente e dei colleghi dirigenti. Il suddetto trasferimento è sempre utilizzato quando si hanno dei casi difficili da trattare. La casistica a disposizione mostra come si tratti di docenti psicotici dei quali liberarsi ad ogni costo. Il danno che consegue al trasferimento è doppio: da una parte non si offre al docente la possibilità di inquadrare il proprio problema psichico attraverso l’invio in AMU, dall’altra si scarica la “patata bollente” su un collega dirigente ignaro. Si consideri inoltre che la nuova destinazione rappresenta un fattore destabilizzante per la psiche del docente in difficoltà, con tutte le conseguenze del caso per il malcapitato e la giovane utenza.
Omissioni in atti d’ufficio. Si prospetta ogni volta che il dirigente deroga ai propri compiti per un qualsiasi motivo (timore per denunce di mobbing, ignoranza, incertezza, ignavia etc). In materia di usura psicofisica del docente, il caso più frequente è rappresentato dalla volontà del dirigente di ricorrere al Trasferimento per Incompatibilità Ambientale anziché procedere all’AMU nei confronti del lavoratore.
NB Il ricorso all’AMU da parte del DS è consentito solo se il lavoratore ha superato il periodo di prova. La qual cosa pone un serio problema, poiché viene meno per il DS lo strumento più efficace che ha a disposizione per la tutela della salute dei lavoratori.
Denunce per presunto mobbing. E’ un rischio al quale difficilmente il DS può sottrarsi. Tuttavia un irreprensibile comportamento, la conoscenza delle norme e dei propri compiti medico-legali, nonché la rigorosa osservanza dei precedenti punti, concorrono a disinnescare la virulenza delle denunce destituite di ogni fondamento.
Richiesta intervento del 118 e/o della Forza Pubblica. A volte, di fronte a casi estremi, il dirigente deve essere risoluto nel richiedere l’intervento dei Carabinieri che a loro volta provvederanno ad attivare tutti i passaggi necessari per effettuare un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
Sanzionare o richiedere un’ispezione. Prima di irrogare una sanzione o richiedere l’invio di un’ispezione ministeriale, il dirigente ha il dovere di porsi il dubbio e chiedersi se il comportamento tenuto dal docente non sia dovuto a un malessere psicofisico piuttosto che a una reale volontà di disattendere ai propri compiti. Se il problema fosse relativo alla salute del lavoratore, andrebbe infatti richiesto un AMU e non certamente avviata una procedura sanzionatoria.
Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del docente. Trattasi di procedura assolutamente sconsigliabile nel rispetto della salute del docente e dei colleghi dirigenti. Il suddetto trasferimento è sempre utilizzato quando si hanno dei casi difficili da trattare. La casistica a disposizione mostra come si tratti di docenti psicotici dei quali liberarsi ad ogni costo. Il danno che consegue al trasferimento è doppio: da una parte non si offre al docente la possibilità di inquadrare il proprio problema psichico attraverso l’invio in AMU, dall’altra si scarica la “patata bollente” su un collega dirigente ignaro. Si consideri inoltre che la nuova destinazione rappresenta un fattore destabilizzante per la psiche del docente in difficoltà, con tutte le conseguenze del caso per il malcapitato e la giovane utenza.
Omissioni in atti d’ufficio. Si prospetta ogni volta che il dirigente deroga ai propri compiti per un qualsiasi motivo (timore per denunce di mobbing, ignoranza, incertezza, ignavia etc). In materia di usura psicofisica del docente, il caso più frequente è rappresentato dalla volontà del dirigente di ricorrere al Trasferimento per Incompatibilità Ambientale anziché procedere all’AMU nei confronti del lavoratore.
NB Il ricorso all’AMU da parte del DS è consentito solo se il lavoratore ha superato il periodo di prova. La qual cosa pone un serio problema, poiché viene meno per il DS lo strumento più efficace che ha a disposizione per la tutela della salute dei lavoratori.
1) "Visita fiscale in presenza di patologia psichiatrica. In caso di patologia psichiatrica il lavoratore può produrre un certificato, ad opera dello psichiatra ospedaliero, che lo esime – se necessario ai fini della guarigione – dall’osservare l’orario di reperibilità ai fini della visita del medico fiscale"
Ciò vale solo per patologie psichiatriche dovute al lavoro (insegnamento)? Oppure vale anche per le patologie psichiatriche dovute a cause esterne (grave depressione reattiva).
2) Se durante un colloquio molto tranquillo con il preside l'insegnante che ha una grave depressione reattiva sta male e ha una incontrollata crisi di pianto, può il preside non fare nulla? Lasciando che il docente, non in orario di servizio, sia costretto ad abbandonare l'ufficio? Può far finta di nulla e non telefonare neppure per verificare se il docente è riuscito ad arrivare a casa? Specialmente se il docente la mattina successiva viene ricoverato (per pianto incontrollato) in ospedale........
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico (DS): come procedere sicuri?
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico
Nell’elenco dei propri doveri il DS annovera una serie di incombenze medico-legali miranti a tutelare sia l’insieme dei lavoratori collettivamente, sia il singolo lavoratore individualmente.
Sono di seguito riportati, e commentati, rischi e doveri minimi spettanti al datore di lavoro che opera in ambiente scolastico, dove le maggiori insidie (patologie professionali) sono rappresentate dai disturbi psichiatrici e dalle neoplasie.
La tutela della salute dei docenti. Comprende: la conoscenza del rischio professionale nelle helping profession da parte del DS e dei docenti; l’informazione sui diritti e doveri del lavoratore nel concorrervi; l’attività di prevenzione; la gestione dei rischi da Stress Lavoro Correlato (SLC). Contestualmente il DS ha il dovere di tutelare l’incolumità del restante personale scolastico (colleghi e ATA) e dell’utenza (studenti e genitori).
Rapporto con il Medico Competente (se presente): spetta al medico competente (MC) stabilire l’idoneità specifica del lavoratore alla mansione. Il DS può chiedere al MC di sottoporre a visita medica il lavoratore in questione.
Rapporto col gruppo di lavoro (GdL) che stila il DVR nella parte riguardante la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Il DS ha il compito di monitorare da vicino e promuovere l’attività del GdL.
Riconoscere comportamenti anomali che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica per effettuare la richiesta di accertamento medico d’ufficio ai fini del riconoscimento di Inidoneità Psicofisica Permanente Assoluta (IPPA) o Relativa (IPPR). Si tratta del compito più difficile per il DS che non possiede competenze mediche, né psicologiche. Il solo sospetto di una eventuale inidoneità psicofisica deve indurre il DS stesso a richiedere l’accertamento medico d’ufficio (vedi punto successivo).
Richiesta di accertamento medico d’ufficio (AMU) in Collegio Medico di Verifica (CMV). Compete all’amministrazione richiederlo ogni qualvolta vi è il sospetto che il lavoratore attraversi perduranti difficoltà a svolgere il proprio lavoro. La richiesta di AMU è discrezionale ma deve essere motivata e circostanziata. Può essere avviata indipendentemente dal numero di giorni di assenza per malattia del lavoratore e soprattutto non si deve assolutamente attendere l’esaurimento del periodo di comporto per richiederla.
Stesura della relazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 461/01. Rappresenta il passaggio più importante nel corso dell’AMU. La relazione da inviare al Collegio Medico di Verifica (CMV) deve essere sintetica, esaustiva e documentata efficacemente (vedi punto successivo).
Selezione degli allegati alla relazione di cui sopra. Ciascun passaggio saliente della relazione deve essere documentato puntualmente (es: denunce, TSO, interventi della forza pubblica, certificati medici a disposizione, contestazioni, sanzioni, conflitti, trasferimenti etc), senza riportare al proprio interno giudizi, voci e testimonianze non verbalizzate.
Custodia ed uso appropriato dei dati sensibili sulla salute del lavoratore. L’amministrazione che fosse in possesso di certificati medici, o eventuali diagnosi del lavoratore, ha il dovere di trasmettere tutta la documentazione al Collegio Medico, affinché lo stesso entri in possesso di tutti gli elementi utili a formulare la corretta diagnosi ed adotti un provvedimento conseguente.
Istruttoria della pratica per l’AMU e per l’Accertamento Medico a Richiesta del Lavoratore. Spetta all’amministrazione di appartenenza istruire la suddetta pratica. Lo stesso vale per l’istruttoria della pratica per l’eventuale ricorso del lavoratore alla CMO di II istanza.
Provvedimenti assunti da CMO, CMV e MC: applicazione e incombenze allo scadere dei termini. Spetta al DS attuare i provvedimenti adottati dai Collegi Medici, verificando che vengano applicati e rispettati. Per i provvedimenti “temporanei”, l’amministrazione deve peritarsi di richiedere una nuova visita medica prima della scadenza (è consigliabile chiederla con 3 mesi di anticipo).
Contatto diretto con CMV e CMO: trattasi di eventualità rare. Tuttavia possono esservi dei casi particolarmente gravi o complessi che è difficile rappresentare con la sola relazione accompagnata da allegati. Nulla impedisce al DS di chiedere un colloquio al presidente della CMV/CMO, avendo rispetto per la terzietà del ruolo svolto dal Collegio Medico nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro.
Contatto con familiari e conoscenti del lavoratore (solo se richiesto dagli stessi). E’ una eventualità possibile anche se rara. Il DS ha il dovere di ricevere e ascoltare quello che gli astanti hanno da dire: il colloquio deve avvenire in presenza di un collaboratore ed essere verbalizzato. E’ di norma sconsigliato al DS cercare - di propria iniziativa - il contatto con i suddetti interlocutori, poiché si configurerebbe una violazione della privacy.
Contatto con Medico Curante del lavoratore (solo se richiesto dallo stesso medico). Anche in questa circostanza è sconsigliabile per il DS cercare un contatto col curante del lavoratore, poiché si configurerebbe una violazione della privacy. Al contrario il DS ha il dovere di ascoltare il medico del lavoratore che chiedesse un colloquio, avendo cura di effettuare lo stesso davanti a testimoni (collaboratore del DS) e verbalizzando l’incontro.
Risoluzione del contratto di lavoro o sospensione cautelare del lavoratore: i casi previsti dalla legge. Col nuovo regolamento emanato ai sensi del DPR 171 del 27.07.11, si può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro di fronte al secondo rifiuto del lavoratore a sottoporsi ad AMU in CMV. Si può procedere inoltre alla sospensione cautelare dal servizio nei casi in cui si configuri il rischio per l’incolumità dell’utenza e/o del personale frequentante l’ambiente scolastico.
Visita fiscale in presenza di patologia psichiatrica. In caso di patologia psichiatrica il lavoratore può produrre un certificato, ad opera dello psichiatra ospedaliero, che lo esime – se necessario ai fini della guarigione – dall’osservare l’orario di reperibilità ai fini della visita del medico fiscale.
Denunce per presunto mobbing. E’ un rischio al quale difficilmente il DS può sottrarsi. Tuttavia un irreprensibile comportamento, la conoscenza delle norme e dei propri compiti medico-legali, nonché la rigorosa osservanza dei precedenti punti, concorrono a disinnescare la virulenza delle denunce destituite di ogni fondamento.
Richiesta intervento del 118 e/o della Forza Pubblica. A volte, di fronte a casi estremi, il dirigente deve essere risoluto nel richiedere l’intervento dei Carabinieri che a loro volta provvederanno ad attivare tutti i passaggi necessari per effettuare un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
Sanzionare o richiedere un’ispezione. Prima di irrogare una sanzione o richiedere l’invio di un’ispezione ministeriale, il dirigente ha il dovere di porsi il dubbio e chiedersi se il comportamento tenuto dal docente non sia dovuto a un malessere psicofisico piuttosto che a una reale volontà di disattendere ai propri compiti. Se il problema fosse relativo alla salute del lavoratore, andrebbe infatti richiesto un AMU e non certamente avviata una procedura sanzionatoria.
Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del docente. Trattasi di procedura assolutamente sconsigliabile nel rispetto della salute del docente e dei colleghi dirigenti. Il suddetto trasferimento è sempre utilizzato quando si hanno dei casi difficili da trattare. La casistica a disposizione mostra come si tratti di docenti psicotici dei quali liberarsi ad ogni costo. Il danno che consegue al trasferimento è doppio: da una parte non si offre al docente la possibilità di inquadrare il proprio problema psichico attraverso l’invio in AMU, dall’altra si scarica la “patata bollente” su un collega dirigente ignaro. Si consideri inoltre che la nuova destinazione rappresenta un fattore destabilizzante per la psiche del docente in difficoltà, con tutte le conseguenze del caso per il malcapitato e la giovane utenza.
Omissioni in atti d’ufficio. Si prospetta ogni volta che il dirigente deroga ai propri compiti per un qualsiasi motivo (timore per denunce di mobbing, ignoranza, incertezza, ignavia etc). In materia di usura psicofisica del docente, il caso più frequente è rappresentato dalla volontà del dirigente di ricorrere al Trasferimento per Incompatibilità Ambientale anziché procedere all’AMU nei confronti del lavoratore.
NB Il ricorso all’AMU da parte del DS è consentito solo se il lavoratore ha superato il periodo di prova. La qual cosa pone un serio problema, poiché viene meno per il DS lo strumento più efficace che ha a disposizione per la tutela della salute dei lavoratori.
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico (DS): come procedere sicuri?
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico
Nell’elenco dei propri doveri il DS annovera una serie di incombenze medico-legali miranti a tutelare sia l’insieme dei lavoratori collettivamente, sia il singolo lavoratore individualmente.
Sono di seguito riportati, e commentati, rischi e doveri minimi spettanti al datore di lavoro che opera in ambiente scolastico, dove le maggiori insidie (patologie professionali) sono rappresentate dai disturbi psichiatrici e dalle neoplasie.
La tutela della salute dei docenti. Comprende: la conoscenza del rischio professionale nelle helping profession da parte del DS e dei docenti; l’informazione sui diritti e doveri del lavoratore nel concorrervi; l’attività di prevenzione; la gestione dei rischi da Stress Lavoro Correlato (SLC). Contestualmente il DS ha il dovere di tutelare l’incolumità del restante personale scolastico (colleghi e ATA) e dell’utenza (studenti e genitori).
Rapporto con il Medico Competente (se presente): spetta al medico competente (MC) stabilire l’idoneità specifica del lavoratore alla mansione. Il DS può chiedere al MC di sottoporre a visita medica il lavoratore in questione.
Rapporto col gruppo di lavoro (GdL) che stila il DVR nella parte riguardante la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Il DS ha il compito di monitorare da vicino e promuovere l’attività del GdL.
Riconoscere comportamenti anomali che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica per effettuare la richiesta di accertamento medico d’ufficio ai fini del riconoscimento di Inidoneità Psicofisica Permanente Assoluta (IPPA) o Relativa (IPPR). Si tratta del compito più difficile per il DS che non possiede competenze mediche, né psicologiche. Il solo sospetto di una eventuale inidoneità psicofisica deve indurre il DS stesso a richiedere l’accertamento medico d’ufficio (vedi punto successivo).
Richiesta di accertamento medico d’ufficio (AMU) in Collegio Medico di Verifica (CMV). Compete all’amministrazione richiederlo ogni qualvolta vi è il sospetto che il lavoratore attraversi perduranti difficoltà a svolgere il proprio lavoro. La richiesta di AMU è discrezionale ma deve essere motivata e circostanziata. Può essere avviata indipendentemente dal numero di giorni di assenza per malattia del lavoratore e soprattutto non si deve assolutamente attendere l’esaurimento del periodo di comporto per richiederla.
Stesura della relazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 461/01. Rappresenta il passaggio più importante nel corso dell’AMU. La relazione da inviare al Collegio Medico di Verifica (CMV) deve essere sintetica, esaustiva e documentata efficacemente (vedi punto successivo).
Selezione degli allegati alla relazione di cui sopra. Ciascun passaggio saliente della relazione deve essere documentato puntualmente (es: denunce, TSO, interventi della forza pubblica, certificati medici a disposizione, contestazioni, sanzioni, conflitti, trasferimenti etc), senza riportare al proprio interno giudizi, voci e testimonianze non verbalizzate.
Custodia ed uso appropriato dei dati sensibili sulla salute del lavoratore. L’amministrazione che fosse in possesso di certificati medici, o eventuali diagnosi del lavoratore, ha il dovere di trasmettere tutta la documentazione al Collegio Medico, affinché lo stesso entri in possesso di tutti gli elementi utili a formulare la corretta diagnosi ed adotti un provvedimento conseguente.
Istruttoria della pratica per l’AMU e per l’Accertamento Medico a Richiesta del Lavoratore. Spetta all’amministrazione di appartenenza istruire la suddetta pratica. Lo stesso vale per l’istruttoria della pratica per l’eventuale ricorso del lavoratore alla CMO di II istanza.
Provvedimenti assunti da CMO, CMV e MC: applicazione e incombenze allo scadere dei termini. Spetta al DS attuare i provvedimenti adottati dai Collegi Medici, verificando che vengano applicati e rispettati. Per i provvedimenti “temporanei”, l’amministrazione deve peritarsi di richiedere una nuova visita medica prima della scadenza (è consigliabile chiederla con 3 mesi di anticipo).
Contatto diretto con CMV e CMO: trattasi di eventualità rare. Tuttavia possono esservi dei casi particolarmente gravi o complessi che è difficile rappresentare con la sola relazione accompagnata da allegati. Nulla impedisce al DS di chiedere un colloquio al presidente della CMV/CMO, avendo rispetto per la terzietà del ruolo svolto dal Collegio Medico nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro.
Contatto con familiari e conoscenti del lavoratore (solo se richiesto dagli stessi). E’ una eventualità possibile anche se rara. Il DS ha il dovere di ricevere e ascoltare quello che gli astanti hanno da dire: il colloquio deve avvenire in presenza di un collaboratore ed essere verbalizzato. E’ di norma sconsigliato al DS cercare - di propria iniziativa - il contatto con i suddetti interlocutori, poiché si configurerebbe una violazione della privacy.
Contatto con Medico Curante del lavoratore (solo se richiesto dallo stesso medico). Anche in questa circostanza è sconsigliabile per il DS cercare un contatto col curante del lavoratore, poiché si configurerebbe una violazione della privacy. Al contrario il DS ha il dovere di ascoltare il medico del lavoratore che chiedesse un colloquio, avendo cura di effettuare lo stesso davanti a testimoni (collaboratore del DS) e verbalizzando l’incontro.
Risoluzione del contratto di lavoro o sospensione cautelare del lavoratore: i casi previsti dalla legge. Col nuovo regolamento emanato ai sensi del DPR 171 del 27.07.11, si può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro di fronte al secondo rifiuto del lavoratore a sottoporsi ad AMU in CMV. Si può procedere inoltre alla sospensione cautelare dal servizio nei casi in cui si configuri il rischio per l’incolumità dell’utenza e/o del personale frequentante l’ambiente scolastico.
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico (DS): come procedere sicuri?
di Vittorio Lodolo D'Oria
ipsef
Burnout. Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico
Nell’elenco dei propri doveri il DS annovera una serie di incombenze medico-legali miranti a tutelare sia l’insieme dei lavoratori collettivamente, sia il singolo lavoratore individualmente.
Sono di seguito riportati, e commentati, rischi e doveri minimi spettanti al datore di lavoro che opera in ambiente scolastico, dove le maggiori insidie (patologie professionali) sono rappresentate dai disturbi psichiatrici e dalle neoplasie.
La tutela della salute dei docenti. Comprende: la conoscenza del rischio professionale nelle helping profession da parte del DS e dei docenti; l’informazione sui diritti e doveri del lavoratore nel concorrervi; l’attività di prevenzione; la gestione dei rischi da Stress Lavoro Correlato (SLC). Contestualmente il DS ha il dovere di tutelare l’incolumità del restante personale scolastico (colleghi e ATA) e dell’utenza (studenti e genitori).
Rapporto con il Medico Competente (se presente): spetta al medico competente (MC) stabilire l’idoneità specifica del lavoratore alla mansione. Il DS può chiedere al MC di sottoporre a visita medica il lavoratore in questione.
Rapporto col gruppo di lavoro (GdL) che stila il DVR nella parte riguardante la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Il DS ha il compito di monitorare da vicino e promuovere l’attività del GdL.
Riconoscere comportamenti anomali che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica per effettuare la richiesta di accertamento medico d’ufficio ai fini del riconoscimento di Inidoneità Psicofisica Permanente Assoluta (IPPA) o Relativa (IPPR). Si tratta del compito più difficile per il DS che non possiede competenze mediche, né psicologiche. Il solo sospetto di una eventuale inidoneità psicofisica deve indurre il DS stesso a richiedere l’accertamento medico d’ufficio (vedi punto successivo).
Richiesta di accertamento medico d’ufficio (AMU) in Collegio Medico di Verifica (CMV). Compete all’amministrazione richiederlo ogni qualvolta vi è il sospetto che il lavoratore attraversi perduranti difficoltà a svolgere il proprio lavoro. La richiesta di AMU è discrezionale ma deve essere motivata e circostanziata. Può essere avviata indipendentemente dal numero di giorni di assenza per malattia del lavoratore e soprattutto non si deve assolutamente attendere l’esaurimento del periodo di comporto per richiederla.
Stesura della relazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 461/01. Rappresenta il passaggio più importante nel corso dell’AMU. La relazione da inviare al Collegio Medico di Verifica (CMV) deve essere sintetica, esaustiva e documentata efficacemente (vedi punto successivo).
Selezione degli allegati alla relazione di cui sopra. Ciascun passaggio saliente della relazione deve essere documentato puntualmente (es: denunce, TSO, interventi della forza pubblica, certificati medici a disposizione, contestazioni, sanzioni, conflitti, trasferimenti etc), senza riportare al proprio interno giudizi, voci e testimonianze non verbalizzate.
Custodia ed uso appropriato dei dati sensibili sulla salute del lavoratore. L’amministrazione che fosse in possesso di certificati medici, o eventuali diagnosi del lavoratore, ha il dovere di trasmettere tutta la documentazione al Collegio Medico, affinché lo stesso entri in possesso di tutti gli elementi utili a formulare la corretta diagnosi ed adotti un provvedimento conseguente.
Istruttoria della pratica per l’AMU e per l’Accertamento Medico a Richiesta del Lavoratore. Spetta all’amministrazione di appartenenza istruire la suddetta pratica. Lo stesso vale per l’istruttoria della pratica per l’eventuale ricorso del lavoratore alla CMO di II istanza.
Provvedimenti assunti da CMO, CMV e MC: applicazione e incombenze allo scadere dei termini. Spetta al DS attuare i provvedimenti adottati dai Collegi Medici, verificando che vengano applicati e rispettati. Per i provvedimenti “temporanei”, l’amministrazione deve peritarsi di richiedere una nuova visita medica prima della scadenza (è consigliabile chiederla con 3 mesi di anticipo).
Contatto diretto con CMV e CMO: trattasi di eventualità rare. Tuttavia possono esservi dei casi particolarmente gravi o complessi che è difficile rappresentare con la sola relazione accompagnata da allegati. Nulla impedisce al DS di chiedere un colloquio al presidente della CMV/CMO, avendo rispetto per la terzietà del ruolo svolto dal Collegio Medico nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro.
Contatto con familiari e conoscenti del lavoratore (solo se richiesto dagli stessi). E’ una eventualità possibile anche se rara. Il DS ha il dovere di ricevere e ascoltare quello che gli astanti hanno da dire: il colloquio deve avvenire in presenza di un collaboratore ed essere verbalizzato. E’ di norma sconsigliato al DS cercare - di propria iniziativa - il contatto con i suddetti interlocutori, poiché si configurerebbe una violazione della privacy.
Contatto con Medico Curante del lavoratore (solo se richiesto dallo stesso medico). Anche in questa circostanza è sconsigliabile per il DS cercare un contatto col curante del lavoratore, poiché si configurerebbe una violazione della privacy. Al contrario il DS ha il dovere di ascoltare il medico del lavoratore che chiedesse un colloquio, avendo cura di effettuare lo stesso davanti a testimoni (collaboratore del DS) e verbalizzando l’incontro.
Risoluzione del contratto di lavoro o sospensione cautelare del lavoratore: i casi previsti dalla legge. Col nuovo regolamento emanato ai sensi del DPR 171 del 27.07.11, si può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro di fronte al secondo rifiuto del lavoratore a sottoporsi ad AMU in CMV. Si può procedere inoltre alla sospensione cautelare dal servizio nei casi in cui si configuri il rischio per l’incolumità dell’utenza e/o del personale frequentante l’ambiente scolastico.
Visita fiscale in presenza di patologia psichiatrica. In caso di patologia psichiatrica il lavoratore può produrre un certificato, ad opera dello psichiatra ospedaliero, che lo esime – se necessario ai fini della guarigione – dall’osservare l’orario di reperibilità ai fini della visita del medico fiscale.
Denunce per presunto mobbing. E’ un rischio al quale difficilmente il DS può sottrarsi. Tuttavia un irreprensibile comportamento, la conoscenza delle norme e dei propri compiti medico-legali, nonché la rigorosa osservanza dei precedenti punti, concorrono a disinnescare la virulenza delle denunce destituite di ogni fondamento.
Richiesta intervento del 118 e/o della Forza Pubblica. A volte, di fronte a casi estremi, il dirigente deve essere risoluto nel richiedere l’intervento dei Carabinieri che a loro volta provvederanno ad attivare tutti i passaggi necessari per effettuare un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
Sanzionare o richiedere un’ispezione. Prima di irrogare una sanzione o richiedere l’invio di un’ispezione ministeriale, il dirigente ha il dovere di porsi il dubbio e chiedersi se il comportamento tenuto dal docente non sia dovuto a un malessere psicofisico piuttosto che a una reale volontà di disattendere ai propri compiti. Se il problema fosse relativo alla salute del lavoratore, andrebbe infatti richiesto un AMU e non certamente avviata una procedura sanzionatoria.
Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del docente. Trattasi di procedura assolutamente sconsigliabile nel rispetto della salute del docente e dei colleghi dirigenti. Il suddetto trasferimento è sempre utilizzato quando si hanno dei casi difficili da trattare. La casistica a disposizione mostra come si tratti di docenti psicotici dei quali liberarsi ad ogni costo. Il danno che consegue al trasferimento è doppio: da una parte non si offre al docente la possibilità di inquadrare il proprio problema psichico attraverso l’invio in AMU, dall’altra si scarica la “patata bollente” su un collega dirigente ignaro. Si consideri inoltre che la nuova destinazione rappresenta un fattore destabilizzante per la psiche del docente in difficoltà, con tutte le conseguenze del caso per il malcapitato e la giovane utenza.
Omissioni in atti d’ufficio. Si prospetta ogni volta che il dirigente deroga ai propri compiti per un qualsiasi motivo (timore per denunce di mobbing, ignoranza, incertezza, ignavia etc). In materia di usura psicofisica del docente, il caso più frequente è rappresentato dalla volontà del dirigente di ricorrere al Trasferimento per Incompatibilità Ambientale anziché procedere all’AMU nei confronti del lavoratore.
NB Il ricorso all’AMU da parte del DS è consentito solo se il lavoratore ha superato il periodo di prova. La qual cosa pone un serio problema, poiché viene meno per il DS lo strumento più efficace che ha a disposizione per la tutela della salute dei lavoratori.
Denunce per presunto mobbing. E’ un rischio al quale difficilmente il DS può sottrarsi. Tuttavia un irreprensibile comportamento, la conoscenza delle norme e dei propri compiti medico-legali, nonché la rigorosa osservanza dei precedenti punti, concorrono a disinnescare la virulenza delle denunce destituite di ogni fondamento.
Richiesta intervento del 118 e/o della Forza Pubblica. A volte, di fronte a casi estremi, il dirigente deve essere risoluto nel richiedere l’intervento dei Carabinieri che a loro volta provvederanno ad attivare tutti i passaggi necessari per effettuare un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
Sanzionare o richiedere un’ispezione. Prima di irrogare una sanzione o richiedere l’invio di un’ispezione ministeriale, il dirigente ha il dovere di porsi il dubbio e chiedersi se il comportamento tenuto dal docente non sia dovuto a un malessere psicofisico piuttosto che a una reale volontà di disattendere ai propri compiti. Se il problema fosse relativo alla salute del lavoratore, andrebbe infatti richiesto un AMU e non certamente avviata una procedura sanzionatoria.
Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del docente. Trattasi di procedura assolutamente sconsigliabile nel rispetto della salute del docente e dei colleghi dirigenti. Il suddetto trasferimento è sempre utilizzato quando si hanno dei casi difficili da trattare. La casistica a disposizione mostra come si tratti di docenti psicotici dei quali liberarsi ad ogni costo. Il danno che consegue al trasferimento è doppio: da una parte non si offre al docente la possibilità di inquadrare il proprio problema psichico attraverso l’invio in AMU, dall’altra si scarica la “patata bollente” su un collega dirigente ignaro. Si consideri inoltre che la nuova destinazione rappresenta un fattore destabilizzante per la psiche del docente in difficoltà, con tutte le conseguenze del caso per il malcapitato e la giovane utenza.
Omissioni in atti d’ufficio. Si prospetta ogni volta che il dirigente deroga ai propri compiti per un qualsiasi motivo (timore per denunce di mobbing, ignoranza, incertezza, ignavia etc). In materia di usura psicofisica del docente, il caso più frequente è rappresentato dalla volontà del dirigente di ricorrere al Trasferimento per Incompatibilità Ambientale anziché procedere all’AMU nei confronti del lavoratore.
NB Il ricorso all’AMU da parte del DS è consentito solo se il lavoratore ha superato il periodo di prova. La qual cosa pone un serio problema, poiché viene meno per il DS lo strumento più efficace che ha a disposizione per la tutela della salute dei lavoratori.
Ospite- Ospite
Re: BURNOUT/PATOLOGIE PSICHIATRICHE
Alla domanda 1) mi hanno detto che se lo psichiatra dell'ospedale certifica che il paziente ha bisogno di uscire per qualche ora al giorno, si può fare: naturalmente e giustamente avvisando ogni volta che ci si muove la scuola. Per il resto sapreste dirmi se c'è una responsabilità del preside in occasione di grave malessere (che ha portato al ricovero) durante il colloquio??????
Ospite- Ospite
Re: BURNOUT/PATOLOGIE PSICHIATRICHE
Non vedo perché dovrebbe esserci una responsabilità, salvo che non ti abbia aggredita. Se non si è preoccupato di ciò che ti è accaduto e non ha chiesto tue notizie ha dimostrato di essere una persona poco sensibile, ma questo non è un reato.
chicca70- Messaggi : 3610
Data d'iscrizione : 26.12.14
Re: BURNOUT/PATOLOGIE PSICHIATRICHE
Ciao Chicca70, non parlavo di reato e non ho nessuna intenzione di procedere su questa linea. E' solo una questione personale mia, per comprendere le responsabilità di ognuno ... nulla d'altro. Semplicemente penso che a scuola quando in classe abbiamo un ragazzino/a che sta male (a me è capitato personalmente di avere una ragazzina co crisi di panico e mancanza di respiro, tanto da essere ricoverata) credo sia un dovere seguirlo e fare tutto ciò che possiamo per metterlo in sicurezza: quel poco che si può fare è chiamare la famiglia o, se c'è impellenza rivolgersi al pronto soccorso, con accompagnamento di una persona della scuola. Più che altro mi fa specie il fatto che una persona che ha cervello e responsabilità possa comportarsi così ... sto cercando di capire ..... eravamo a scuola e lui è sempre un prof e un preside .... mah .... mi lascia molto sconvolta..... anche perchè, forse non l'ho detto, ma quando ha qualcosa da dire (di solito appena ci si mette in malattia chiama per verificare di persona se sei a casa o meno) alza il telefono e chiama a casa ..... a livello umano non mi spiego il comportamento e a livello professionale, in qualità di insegnate, neppure. Sarò sbagliata io ......
Ospite- Ospite
Re: BURNOUT/PATOLOGIE PSICHIATRICHE
Iliuska ha scritto:E' solo una questione personale mia, per comprendere le responsabilità di ognuno ...... Semplicemente penso che a scuola quando in classe abbiamo un ragazzino/a che sta male (a me è capitato personalmente di avere una ragazzina co crisi di panico e mancanza di respiro, tanto da essere ricoverata) credo sia un dovere seguirlo e fare tutto ciò che possiamo per metterlo in sicurezza: quel poco che si può fare è chiamare la famiglia o, se c'è impellenza rivolgersi al pronto soccorso, con accompagnamento di una persona della scuola.
Il paragone però non regge: gli alunni sono dei minori, tu sei un'adulta.
Provo a mettermi nei panni del tuo interlocutore, di fronte ad una crisi di pianto.
Può aver pensato che fosse indelicato chiederti le ragioni; di certo non avrebbe potuto, di sua iniziativa, chiamare la tua famiglia o farti accompagnare al pronto soccorso.
Al massimo avrebbe potuto chiederti se avessi bisogno di qualcosa, se volessi essere accompagnata a casa o da qualche altra parte.
Quanto alla mancanza di una telefonata a casa, quella è questione di sensibilità, ma non rientra fra le responsabilità o i doveri d'ufficio.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: BURNOUT/PATOLOGIE PSICHIATRICHE
Grazie Fradacla ... sto cercando di capire, perché davvero non mi fido più di questa persona che si è rivelata più volte molto falsa, non solo con me, ma con quasi tutti i docenti ... e quasi tutti abbiamo la stessa opinione. E' perfettamente al corrente del mio stato di salute ... e sa certamente che il colloquio e i suoi toni hanno contribuito a farmi star male ... non è che una persona scoppia a piangere proprio senza motivo ... Grazie per la gentile risposta BUONA GIORNATA
Ospite- Ospite
Re: BURNOUT/PATOLOGIE PSICHIATRICHE
Iliuska ha scritto:Grazie Fradacla ... sto cercando di capire, perché davvero non mi fido più di questa persona che si è rivelata più volte molto falsa, non solo con me, ma con quasi tutti i docenti ... e quasi tutti abbiamo la stessa opinione. E' perfettamente al corrente del mio stato di salute ... e sa certamente che il colloquio e i suoi toni hanno contribuito a farmi star male ... non è che una persona scoppia a piangere proprio senza motivo ... Grazie per la gentile risposta BUONA GIORNATA
Ma nel primo post non hai scritto che è stato "un colloquio molto tranquillo"?
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: BURNOUT/PATOLOGIE PSICHIATRICHE
Gugu, tranquillo perchè io non ho fiatato .... ho specificato che il preside ha l'abitudine, con tutti, di chiamare a casa gli insegnati, soprattutto quando ci si mette in malattia... a me ha chiesto di anadare a scuola alle 19.00 e sono andata, anche perchè avevamo in ballo un discorso per cui mi avrebbe dato le ore di alternativa alla religione .... invece quella sera è stato secco e brusco come al solito e mi ha detto che le ore di alternativa alla religione le aveva già date e cosa volevo fare con la malattia, perchè i ragazzi avevano diritto alle lezioni (aveva fatto già scappare due supplenti, per questo i genitori erano su tutte le furie). Tranquillo nel senso che lui si è comportato come al solito, io sono rimasta di pietra e non sono riuscita a spiccicare parola andando in crisi ...e quindi cominciando a stare male........... non volevo scendere in particolari, ma se scrivo e chiedo ho le mie buone ragioni .... è un preside abbastanza tremendo di suo .... non solo a parere mio ....
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