Numero max alunni in presenza di certificazione
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Numero max alunni in presenza di certificazione
Salve,
non so se questa è la sezione giusta dove inserire questo argomento o se c'è già in post a tale riguardo...
Ho letto che il limite massimo, per II grado, di numero di alunni in presenza di un alunno con certificazione è di 22. Vorrei sapere se questo numero è corretto. Inoltre la presenza di alunni con DSA e BES nella stessa classe possono ulteriormente abbassare questo limite?
Infine qualcuno sa dirmi come vengono distribuite le ore del sostegno alle varie materie? Ed è possibile che un gruppo di sostegno di una scuola sia formato interamente da docenti di area umanistica?
Vi faccio queste domande per conoscere un po' la normativa, o almeno alcune informazioni di base.
Grazie
non so se questa è la sezione giusta dove inserire questo argomento o se c'è già in post a tale riguardo...
Ho letto che il limite massimo, per II grado, di numero di alunni in presenza di un alunno con certificazione è di 22. Vorrei sapere se questo numero è corretto. Inoltre la presenza di alunni con DSA e BES nella stessa classe possono ulteriormente abbassare questo limite?
Infine qualcuno sa dirmi come vengono distribuite le ore del sostegno alle varie materie? Ed è possibile che un gruppo di sostegno di una scuola sia formato interamente da docenti di area umanistica?
Vi faccio queste domande per conoscere un po' la normativa, o almeno alcune informazioni di base.
Grazie
elieli- Messaggi : 1304
Data d'iscrizione : 30.04.12
Re: Numero max alunni in presenza di certificazione
Scusate,
non c'è nessuno che conosca il riferimento normativo?
Forse il numero è variabile a seconda della gravità della certificazione?
Grazie
non c'è nessuno che conosca il riferimento normativo?
Forse il numero è variabile a seconda della gravità della certificazione?
Grazie
elieli- Messaggi : 1304
Data d'iscrizione : 30.04.12
Re: Numero max alunni in presenza di certificazione
da AIPD riporto parzialmente:
Il TAR Sicilia vieta la formazione di “classi-pollaio” (2250/14)
Diritto allo studioNumero alunni per classe
Con questo titolo la rivista Handicap & Scuola, sul n. 177, settembre-ottobre 2014, p. 24 pubblica un commento di Marisa Faloppa alla sentenza del TAR Sicilia n° 2250/14 che ha sdoppiato in corso d'anno una classe 4 superiore di 24 alunni risultante dalla fusione di due piccole classi frequentate da più alunni con disabilità, poichè eccedente il tetto massimo di 22 alunni di cui agli art. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/09.
Si pubblica qui di seguito il testo del commento per gentile concessione di Marisa Faloppa che si ringrazia.
II TAR Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 ha imposto a un dirigente scolastico di un Liceo palermitano che, unificando due classi quarte, aveva formato un'unica classe composta da 24 alunni, di cui 4 con disabilità, di modificare tale decisione. Il pronunciamento del Tribunale Amministrativo che ha risposto al ricorso di genitori e studenti, supportati dai Cobas Scuola di Palermo, riconosce che l'eccessivo numero di alunni per classe, oltre ad aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili. La scelta del dirigente scolastico era stata motivata facendo riferimento all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 81/2009, secondo il quale, "le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16". Motivazione non condivisa dai giudici. Secondo questi ultimi, infatti, "una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi". Significativo il passaggio in cui il TAR sottolinea la circostanza che il D.P.R. n. 81/2009, contempli l'ipotesi della presenza di disabilì unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie e ciò "impone un'interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità". Siamo di fronte a una sentenza dagli effetti dirompenti, che rimette in discussione il modo con cui vengono formate le classi e la logica del risparmio che attraversa la politica scolastica degli ultimi venti anni.
--------------------------------------------------
OSSERVAZIONI
1. La decisione si segnala per la sua chiarezza di motivazioni e sembra essere la prima ad affrontare in modo diretto l'obbligo per l'amministrazione scolastica di rispettare il tetto massimo di 20 alunni anche nelle classi successive alla prima, di cui all'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09. Infatti si leggano le seguenti motivazioni della decisione:
"la circostanza che il regolamento di che trattasi [DPR n° 81/09] contempli l’ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie impone un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Orbene, una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi. [...] E’ indubbio che l’esito complessivo dell’attività di didattica non può costituire parametro idoneo per verificare se lo svolgimento della stessa sia stata in linea con le norme che tutelano anche i diritti dei disabili non foss’altro perché al di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative."
2. Importante pure il fatto che, pur essendo state accorpate le classi il 15/10/2013 ed essendo intervenuta la decisione nel luglio 2014, il TAR abbia precisato che l'interesse alla decisione dei ricorrenti permaneva, pur essendosi concluso l'anno soclastico, in vista della frequenza della successiva classe 5°.
3. E' da chiedersi se il dirigente scolastico, pur accorpando le due 4°, avrebbe potuto non sforare il tetto di 20 alunni, ad esempio distribuendo 3 alunni con disabilità in 3 diverse altre classi 4° sempre che non superassero anch'esse il tetto di 20, massimo 22, alunni (art. 4 DPR n° 81/09). Rimarrebbe comunque il problema della perdita del gruppo classe di riferimento da parte di questi alunni.
4. Il TAR ha deciso per la compensazione delle spese a causa della novità della questione. C'è da augurarsi che l'amministrazione non persista nella creazione di "classi pollaio", poichè, stante il precedente di questa sentenza, che viene a consolidare un analogo orientamento di altri TAR, quali TAR Molise, TAR Lazio e TAR Calabria (vedi le schede segnalate più sotto), i ricorrenti vincitori avranno da ora in poi il diritto alla rifusione delle spese.
Il TAR Sicilia vieta la formazione di “classi-pollaio” (2250/14)
Diritto allo studioNumero alunni per classe
Con questo titolo la rivista Handicap & Scuola, sul n. 177, settembre-ottobre 2014, p. 24 pubblica un commento di Marisa Faloppa alla sentenza del TAR Sicilia n° 2250/14 che ha sdoppiato in corso d'anno una classe 4 superiore di 24 alunni risultante dalla fusione di due piccole classi frequentate da più alunni con disabilità, poichè eccedente il tetto massimo di 22 alunni di cui agli art. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/09.
Si pubblica qui di seguito il testo del commento per gentile concessione di Marisa Faloppa che si ringrazia.
II TAR Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 ha imposto a un dirigente scolastico di un Liceo palermitano che, unificando due classi quarte, aveva formato un'unica classe composta da 24 alunni, di cui 4 con disabilità, di modificare tale decisione. Il pronunciamento del Tribunale Amministrativo che ha risposto al ricorso di genitori e studenti, supportati dai Cobas Scuola di Palermo, riconosce che l'eccessivo numero di alunni per classe, oltre ad aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili. La scelta del dirigente scolastico era stata motivata facendo riferimento all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 81/2009, secondo il quale, "le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16". Motivazione non condivisa dai giudici. Secondo questi ultimi, infatti, "una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi". Significativo il passaggio in cui il TAR sottolinea la circostanza che il D.P.R. n. 81/2009, contempli l'ipotesi della presenza di disabilì unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie e ciò "impone un'interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità". Siamo di fronte a una sentenza dagli effetti dirompenti, che rimette in discussione il modo con cui vengono formate le classi e la logica del risparmio che attraversa la politica scolastica degli ultimi venti anni.
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OSSERVAZIONI
1. La decisione si segnala per la sua chiarezza di motivazioni e sembra essere la prima ad affrontare in modo diretto l'obbligo per l'amministrazione scolastica di rispettare il tetto massimo di 20 alunni anche nelle classi successive alla prima, di cui all'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09. Infatti si leggano le seguenti motivazioni della decisione:
"la circostanza che il regolamento di che trattasi [DPR n° 81/09] contempli l’ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie impone un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Orbene, una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi. [...] E’ indubbio che l’esito complessivo dell’attività di didattica non può costituire parametro idoneo per verificare se lo svolgimento della stessa sia stata in linea con le norme che tutelano anche i diritti dei disabili non foss’altro perché al di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative."
2. Importante pure il fatto che, pur essendo state accorpate le classi il 15/10/2013 ed essendo intervenuta la decisione nel luglio 2014, il TAR abbia precisato che l'interesse alla decisione dei ricorrenti permaneva, pur essendosi concluso l'anno soclastico, in vista della frequenza della successiva classe 5°.
3. E' da chiedersi se il dirigente scolastico, pur accorpando le due 4°, avrebbe potuto non sforare il tetto di 20 alunni, ad esempio distribuendo 3 alunni con disabilità in 3 diverse altre classi 4° sempre che non superassero anch'esse il tetto di 20, massimo 22, alunni (art. 4 DPR n° 81/09). Rimarrebbe comunque il problema della perdita del gruppo classe di riferimento da parte di questi alunni.
4. Il TAR ha deciso per la compensazione delle spese a causa della novità della questione. C'è da augurarsi che l'amministrazione non persista nella creazione di "classi pollaio", poichè, stante il precedente di questa sentenza, che viene a consolidare un analogo orientamento di altri TAR, quali TAR Molise, TAR Lazio e TAR Calabria (vedi le schede segnalate più sotto), i ricorrenti vincitori avranno da ora in poi il diritto alla rifusione delle spese.
Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: Numero max alunni in presenza di certificazione
Grazie!
La tua risposta è stata veramente esauriente.
Purtroppo la logica dei dirigenti scolastici rimane quella del risparmio o del salvare un corso di studi ormai al suo naturale declino, chiedendo comunque la formazione di una classe prima (per il corso in declino) pur avendo pochissimi alunni a discapito della formazione di due classi prime, per un altro indirizzo di studi, (in presenza di certificazione e di DSA) ma un'unica classe di 28 alunni!
Le classi "pollaio" sono al di là degli importantissimi aspetti didattici e di integrazione, anche igienicamente luoghi poco "sani".
La tua risposta è stata veramente esauriente.
Purtroppo la logica dei dirigenti scolastici rimane quella del risparmio o del salvare un corso di studi ormai al suo naturale declino, chiedendo comunque la formazione di una classe prima (per il corso in declino) pur avendo pochissimi alunni a discapito della formazione di due classi prime, per un altro indirizzo di studi, (in presenza di certificazione e di DSA) ma un'unica classe di 28 alunni!
Le classi "pollaio" sono al di là degli importantissimi aspetti didattici e di integrazione, anche igienicamente luoghi poco "sani".
elieli- Messaggi : 1304
Data d'iscrizione : 30.04.12
Re: Numero max alunni in presenza di certificazione
Per quest'ultimo aspetto da te evidenziato, riporto da AIPD
Scheda n.389.
Illegittimità di classi “pollaio” per violazione delle norme sulla sicurezza e l’igiene dei posti di lavoro (TAR Molise sent. 144 e 145/2012)
Diritto allo studioNumero alunni per classe
Il TAR Molise con le sentenze n° 144 e n° 145 del 2012 ha annullato i provvedimenti di accorpamento di più classi di pochi alunni per costituire un minor numero di classi con moltissimi alunni.
Il processo è stato molto dibattuto essendovi stata una precedente sospensiva del TAR confermata dal Consiglio di Stato e le sentenze, che rigettano le motivazioni difensive dell'Amministrazione Scolastica, sono molto articolate ed interessanti.
Le norme invocate dai ricorrenti e poste a base delle decisioni del TAR sono le seguenti:
1. D.M. del 18/12/1975 sulle norme tecniche dell'edilizia scolastica che fissa per ciascuna persona presente in classe uno spazio netto non riducibile di mq 1,80 nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo e di mq 1,96 per le scuole del secondo ciclo.
L'Amministrazione scolastica aveva provato ad eccepire che tali norme fossero state abrogate dal DPR n° 81/09 sulla formazione delle classi, ma il TAR ha evidenziato che le norme del DPR sono norme generali, mentre quelle del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici citato sono norme speciali, che, per legge, non possono essere abrogate da norme generali riguardando specificamente la tutela al diritto alla sicurezza e alla salute.
Nè dicasi che tali norme sono state abrogate dall'art. 12 della L. n° 23/96, poichè il comma 5 dello stesso art. fa salvi i criteri fissati dal D.M. del 1975 sino a quando non verranno modificati con legge delle singole Regioni. Poichè la regione Molise non ha emanato legge regionale in materia, restano fermi i parametri del D.M. del 1975.
2. Norme antincendio e sicurezza del lavoro:
D.M. del 26/08/1992 sulla prevenzione incendi; D.Lgs. 626/94 confermato dall'art. dall’art. 1, comma, 1 del D.M. 382/98, confluiti poi nel Testo Unico D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei posti di lavoro. Interessante la considerazione del TAR secondo cui gli studenti, pur non essendo lavoratori, debbono essere equiparati al personale scolastico ai fini della sicurezza.
In conclusione l'Amministrazione è stata condannata a ripristinare le classi nel rispetto delle norme sopracitate e alla rifusione delle spese di causa.
OSSERVAZIONI
Queste sentenze ed altre, anche del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, mostrano come anche nel caso di classi "pollaio" con alunni con disabilità, tutte le norme sopra citate possano e debbano essere applicate.
Conseguentemente in tali casi, oltre ad invocare il rispetto dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09, troppo spesso disatteso dall'Amministrazione scolastica, è utile invocare tutte le norme sopra citate contro le quali ormai l'Amministrazione ha armi di difesa spuntate.
Scheda n.389.
Illegittimità di classi “pollaio” per violazione delle norme sulla sicurezza e l’igiene dei posti di lavoro (TAR Molise sent. 144 e 145/2012)
Diritto allo studioNumero alunni per classe
Il TAR Molise con le sentenze n° 144 e n° 145 del 2012 ha annullato i provvedimenti di accorpamento di più classi di pochi alunni per costituire un minor numero di classi con moltissimi alunni.
Il processo è stato molto dibattuto essendovi stata una precedente sospensiva del TAR confermata dal Consiglio di Stato e le sentenze, che rigettano le motivazioni difensive dell'Amministrazione Scolastica, sono molto articolate ed interessanti.
Le norme invocate dai ricorrenti e poste a base delle decisioni del TAR sono le seguenti:
1. D.M. del 18/12/1975 sulle norme tecniche dell'edilizia scolastica che fissa per ciascuna persona presente in classe uno spazio netto non riducibile di mq 1,80 nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo e di mq 1,96 per le scuole del secondo ciclo.
L'Amministrazione scolastica aveva provato ad eccepire che tali norme fossero state abrogate dal DPR n° 81/09 sulla formazione delle classi, ma il TAR ha evidenziato che le norme del DPR sono norme generali, mentre quelle del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici citato sono norme speciali, che, per legge, non possono essere abrogate da norme generali riguardando specificamente la tutela al diritto alla sicurezza e alla salute.
Nè dicasi che tali norme sono state abrogate dall'art. 12 della L. n° 23/96, poichè il comma 5 dello stesso art. fa salvi i criteri fissati dal D.M. del 1975 sino a quando non verranno modificati con legge delle singole Regioni. Poichè la regione Molise non ha emanato legge regionale in materia, restano fermi i parametri del D.M. del 1975.
2. Norme antincendio e sicurezza del lavoro:
D.M. del 26/08/1992 sulla prevenzione incendi; D.Lgs. 626/94 confermato dall'art. dall’art. 1, comma, 1 del D.M. 382/98, confluiti poi nel Testo Unico D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei posti di lavoro. Interessante la considerazione del TAR secondo cui gli studenti, pur non essendo lavoratori, debbono essere equiparati al personale scolastico ai fini della sicurezza.
In conclusione l'Amministrazione è stata condannata a ripristinare le classi nel rispetto delle norme sopracitate e alla rifusione delle spese di causa.
OSSERVAZIONI
Queste sentenze ed altre, anche del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, mostrano come anche nel caso di classi "pollaio" con alunni con disabilità, tutte le norme sopra citate possano e debbano essere applicate.
Conseguentemente in tali casi, oltre ad invocare il rispetto dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09, troppo spesso disatteso dall'Amministrazione scolastica, è utile invocare tutte le norme sopra citate contro le quali ormai l'Amministrazione ha armi di difesa spuntate.
Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
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