nomina supplenza breve previo colloquio con la dirigente
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nomina supplenza breve previo colloquio con la dirigente
Salve a tutti.
Qualche giorno fa ho accettato una supplenza su uno spezzone di 6 ore in un liceo.
Ieri sono stata contattata dalla segreteria di un'altra scuola per una supplenza su malattia che mi permetterebbe di completare l'orario settimanale.
L'impiegata mi ha detto che devo presentarmi domani mattina per un "colloquio" con la dirigente.
La cosa mi ha un pò stupita visto che nella prima scuola presso cui ho firmato il contratto di 6 ore non ho dovuto fare colloqui di nessun tipoo nè con il dirigente nè con la DSGA.
Mi chiedo se sia nei diritti della dirigente questo colloquio che, almeno a giudicare dalle reazioni di alcune conoscenti che lavorano in segreterie di altre scuole sembra essere una procedura piuttosto anomala e che ha un pò l'aria di una valutazione professionale.
Grazie in anticipo a chi può rispondermi.
Qualche giorno fa ho accettato una supplenza su uno spezzone di 6 ore in un liceo.
Ieri sono stata contattata dalla segreteria di un'altra scuola per una supplenza su malattia che mi permetterebbe di completare l'orario settimanale.
L'impiegata mi ha detto che devo presentarmi domani mattina per un "colloquio" con la dirigente.
La cosa mi ha un pò stupita visto che nella prima scuola presso cui ho firmato il contratto di 6 ore non ho dovuto fare colloqui di nessun tipoo nè con il dirigente nè con la DSGA.
Mi chiedo se sia nei diritti della dirigente questo colloquio che, almeno a giudicare dalle reazioni di alcune conoscenti che lavorano in segreterie di altre scuole sembra essere una procedura piuttosto anomala e che ha un pò l'aria di una valutazione professionale.
Grazie in anticipo a chi può rispondermi.
Amira88- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 21.03.13
Re: nomina supplenza breve previo colloquio con la dirigente
normale
alcuni dirigenti lo fanno
alcuni dirigenti lo fanno
Ospite- Ospite
Re: nomina supplenza breve previo colloquio con la dirigente
Rispondetemi perfavore...GRAZIE!
E' possibile fare domanda di mobilità per passaggio di profilo ata da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo ?
Saluti a tutti
E' possibile fare domanda di mobilità per passaggio di profilo ata da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo ?
Saluti a tutti
giordano- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 03.04.15
Re: nomina supplenza breve previo colloquio con la dirigente
Grazie ! Ho ... 50 anni e mi racconto così lavorativamente ì...
Sono un assistente amministrativo precario inserito in graduatoria 24 mesi e ho incarichi annuali rinnovati dal 2006 essendo disperato per il DDL che tocca noi ata in rif. al comma che riguarda il divieto di effettuare contratti per personale che ha effettuato 36 mesi .... ho pensato di far domanda per graduatoria permanente con la qualifica di collaboratore scolastico... per almeno avere qualche speranza di lavorare...??!!
Ma poi resterò a vita come C.S. oppure posso prendere aspettativa e sperare in qualche supplenza per amministrativo? Il mio lavoro di assistente mi piace e lo faccio con impegno e dedizione...ma adesso ..non so cosa sono ...e cosa farò???!! scusate lo sfogo!!! buona pasqua... per chi spera ancora!
Sono un assistente amministrativo precario inserito in graduatoria 24 mesi e ho incarichi annuali rinnovati dal 2006 essendo disperato per il DDL che tocca noi ata in rif. al comma che riguarda il divieto di effettuare contratti per personale che ha effettuato 36 mesi .... ho pensato di far domanda per graduatoria permanente con la qualifica di collaboratore scolastico... per almeno avere qualche speranza di lavorare...??!!
Ma poi resterò a vita come C.S. oppure posso prendere aspettativa e sperare in qualche supplenza per amministrativo? Il mio lavoro di assistente mi piace e lo faccio con impegno e dedizione...ma adesso ..non so cosa sono ...e cosa farò???!! scusate lo sfogo!!! buona pasqua... per chi spera ancora!
giordano- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 03.04.15
Re: nomina supplenza breve previo colloquio con la dirigente
se entri di ruolo come CS puoi utilizzare l'art. 59 per prendere le supplenze annuali come AA
Ultima modifica di nesema il Ven Apr 03, 2015 10:33 am - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Re: nomina supplenza breve previo colloquio con la dirigente
OTTIMO!!..
L’art. 59 (personale ATA) del CCNL Comparto Scuola recita:
"1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali."
Tali articoli si riferiscono a tutti i docenti e a tutto il personale ATA già assunti a tempo indeterminato nel proprio ruolo o nel proprio profilo di appartenenza che risultino anche inseriti nelle graduatorie provinciali/istituto degli aspiranti a supplenza.
È utile subito chiarire che per durata “non inferiore ad una anno scolastico” si deve intendere anche il posto al 30/6 (non solo quindi fino al 31/8 come alcuni giornali che si occupano di consulenza scolastica hanno affermato) senza quindi nessuna distinzione se sia disponibile o vacante.
L’ARAN ha avuto infatti modo di precisare con nota Prot. 1289 del 17 febbraio 2004 che:
“Gli artt. 33 e 58 [ora 36 e 59], nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente 1 ‘integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”.
Il MIUR con nota Prot. n. 18543 del 13 novembre 2008 ha esteso tale possibilità anche ai contratti fino avente diritto per il personale ATA:
“Si fa seguito alle note prot. n. 13561 del 28.8.2008 e prot. n. 15813 del 30. 9. 2008 dello scrivente ufficio riguardanti il conferimento di supplenze al personale in servizio, ai sensi degli articoli 36 e 59 CCNL 29.11.2007, per fornire alcuni chiarimenti in merito ai contratti sottoscritti da personale ATA nel corrente anno scolastico su posti disponibili entro la data del 31 dicembre, con durata fino alla nomina dell’avente diritto, ex art. 40 Legge 449/97. Sotto il profilo della coerenza al requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati articoli del CCNL, si ritiene che i contratti in oggetto possano considerarsi ammissibili, dal mo mento che, in situazione di ordinaria gestione, trattandosi della copertura di posti disponibili per tutto l’anno scolastico, i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all’assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno, con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali nomine.”
Pertanto, restano escluse dall’applicazione degli artt. 36 e 59 le supplenze brevi per sostituzione di personale temporaneamente assente (es. malattia o maternità) anche se fino al termine delle lezioni.
Il posto, infatti, deve risultare libero almeno fino al 30/6 (rientrano quindi in questa casistica anche i posti, già occupati da titolari o supplenti, che si rendono di fatto disponibili, per qualsiasi causa, entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico).
L’art. 59 (personale ATA) del CCNL Comparto Scuola recita:
"1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali."
Tali articoli si riferiscono a tutti i docenti e a tutto il personale ATA già assunti a tempo indeterminato nel proprio ruolo o nel proprio profilo di appartenenza che risultino anche inseriti nelle graduatorie provinciali/istituto degli aspiranti a supplenza.
È utile subito chiarire che per durata “non inferiore ad una anno scolastico” si deve intendere anche il posto al 30/6 (non solo quindi fino al 31/8 come alcuni giornali che si occupano di consulenza scolastica hanno affermato) senza quindi nessuna distinzione se sia disponibile o vacante.
L’ARAN ha avuto infatti modo di precisare con nota Prot. 1289 del 17 febbraio 2004 che:
“Gli artt. 33 e 58 [ora 36 e 59], nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente 1 ‘integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”.
Il MIUR con nota Prot. n. 18543 del 13 novembre 2008 ha esteso tale possibilità anche ai contratti fino avente diritto per il personale ATA:
“Si fa seguito alle note prot. n. 13561 del 28.8.2008 e prot. n. 15813 del 30. 9. 2008 dello scrivente ufficio riguardanti il conferimento di supplenze al personale in servizio, ai sensi degli articoli 36 e 59 CCNL 29.11.2007, per fornire alcuni chiarimenti in merito ai contratti sottoscritti da personale ATA nel corrente anno scolastico su posti disponibili entro la data del 31 dicembre, con durata fino alla nomina dell’avente diritto, ex art. 40 Legge 449/97. Sotto il profilo della coerenza al requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati articoli del CCNL, si ritiene che i contratti in oggetto possano considerarsi ammissibili, dal mo mento che, in situazione di ordinaria gestione, trattandosi della copertura di posti disponibili per tutto l’anno scolastico, i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all’assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno, con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali nomine.”
Pertanto, restano escluse dall’applicazione degli artt. 36 e 59 le supplenze brevi per sostituzione di personale temporaneamente assente (es. malattia o maternità) anche se fino al termine delle lezioni.
Il posto, infatti, deve risultare libero almeno fino al 30/6 (rientrano quindi in questa casistica anche i posti, già occupati da titolari o supplenti, che si rendono di fatto disponibili, per qualsiasi causa, entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico).
giordano- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 03.04.15
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