maternità anticipata - lavorare fino all'ottavo mese
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maternità anticipata - lavorare fino all'ottavo mese
Ciao,sono un'insegnante di scuola primaria con contratto fino al 30 giugno.La data presunta del parto è il 24 ottobre.Sono ancora in servizio sebbene mi sia stato suggerito di anticipare la maternità per ricevere l'80 per cento dello stipendio a luglio e agosto e comunque essere coperta fino a nuova nomina(prendendo la disoccupazione perderei il 20 per cento!).Sono parecchio confusa anche perchè le mie intenzioni sono,appena presa la nuova nomina a settembre,riprendere servizio lavorando l'ottavo mese per poi usufruirne dopo la nascita!
Non so se le due cose siano compatibili!
Inoltre, la mia maternità obbligatoria inizierebbe il 24 agosto ma le nomine sicuramente non ci saranno ancora state per quella data. Posso comunque presentare il certificato per lavorare l'ottavo mese appena avuta la nomina?
Grazie per l'attenzione e buon lavoro!
Non so se le due cose siano compatibili!
Inoltre, la mia maternità obbligatoria inizierebbe il 24 agosto ma le nomine sicuramente non ci saranno ancora state per quella data. Posso comunque presentare il certificato per lavorare l'ottavo mese appena avuta la nomina?
Grazie per l'attenzione e buon lavoro!
Marisol11- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 17.06.11
Re: maternità anticipata - lavorare fino all'ottavo mese
no, l'interdizione è incompatibile con il voler lavorare un mese prima del parto, è come dire "sei stata per abortire fino al giorno prima, ora vuoi lavorare ad un mese dal parto?"
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: maternità anticipata - lavorare fino all'ottavo mese
Con qualsiasi lavoro è incompatibile.
Attenzione perché in alcune sentenze la gestante è stata condannata a pagare il corrispettivo che aveva percepito durante l'attività lavorativa
Corte di Trento con sentenza del 13 marzo 2008 cita la corte di Cassazione ch esi era già espressa in modo favorevole al fatto che una gestante in interdizione non potesse neanche seguire un corso:
“mentre l'istituto dell'astensione obbligatoria ex art. 4 l. n. 1204 del 1971 è collegato alla normale evoluzione della gestazione e alla necessità di tutela della lavoratrice prima e dopo il parto (non rilevando, dunque per il datore di lavoro lo stato di salute e il comportamento della stessa in tale periodo), l'istituto dell'anticipazione del periodo di interdizione dal lavoro ex art. 5, lett. a,) legge n. 1204 del 1971 trova, invece, la sua ragion d'essere in una patologia della gravidanza che insorga nel periodo precedente all'astensione obbligatoria. Per quest'ultimo istituto assumono, quindi, rilievo non soltanto lo stato di salute della lavoratrice (presupposto per poterlo applicare e per determinarne la durata) ma anche il comportamento tenuto dalla medesima durante l'astensione anticipata, ove sia idoneo ad aggravare o a prolungare le complicanze della gestazione”.
Anche durante il congedo parentale, per esempio, non si dovrebbe lavorare
Sentenza n. 16207 del 16 giugno 2008
LICENZIAMENTI – CONGEDO PARENTALE – ABUSO – GIUSTA CAUSA DI RECESSO – CONFIGURABILITA’
L’utilizzazione del congedo parentale, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, per lo svolgimento di una diversa attività lavorativa (nella specie, l’attività prestata presso la pizzeria di proprietà della moglie da parte del padre lavoratore, beneficiario del congedo) configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto ed è idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Attenzione perché in alcune sentenze la gestante è stata condannata a pagare il corrispettivo che aveva percepito durante l'attività lavorativa
Corte di Trento con sentenza del 13 marzo 2008 cita la corte di Cassazione ch esi era già espressa in modo favorevole al fatto che una gestante in interdizione non potesse neanche seguire un corso:
“mentre l'istituto dell'astensione obbligatoria ex art. 4 l. n. 1204 del 1971 è collegato alla normale evoluzione della gestazione e alla necessità di tutela della lavoratrice prima e dopo il parto (non rilevando, dunque per il datore di lavoro lo stato di salute e il comportamento della stessa in tale periodo), l'istituto dell'anticipazione del periodo di interdizione dal lavoro ex art. 5, lett. a,) legge n. 1204 del 1971 trova, invece, la sua ragion d'essere in una patologia della gravidanza che insorga nel periodo precedente all'astensione obbligatoria. Per quest'ultimo istituto assumono, quindi, rilievo non soltanto lo stato di salute della lavoratrice (presupposto per poterlo applicare e per determinarne la durata) ma anche il comportamento tenuto dalla medesima durante l'astensione anticipata, ove sia idoneo ad aggravare o a prolungare le complicanze della gestazione”.
Anche durante il congedo parentale, per esempio, non si dovrebbe lavorare
Sentenza n. 16207 del 16 giugno 2008
LICENZIAMENTI – CONGEDO PARENTALE – ABUSO – GIUSTA CAUSA DI RECESSO – CONFIGURABILITA’
L’utilizzazione del congedo parentale, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, per lo svolgimento di una diversa attività lavorativa (nella specie, l’attività prestata presso la pizzeria di proprietà della moglie da parte del padre lavoratore, beneficiario del congedo) configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto ed è idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: maternità anticipata - lavorare fino all'ottavo mese
giulia boffa ha scritto:no, l'interdizione è incompatibile con il voler lavorare un mese prima del parto, è come dire "sei stata per abortire fino al giorno prima, ora vuoi lavorare ad un mese dal parto?"
OK,immaginavo!
quindi lavorerò fino al termine del contratto.
Per quanto riguarda lavorare fino all'ottavo mese, posso farlo?cioè, posso presentare il certificato del ginecologo appena presa la nomina a settembre anche se entro nell'ottavo mese il 24 agosto?
Marisol11- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 17.06.11
Re: maternità anticipata - lavorare fino all'ottavo mese
Marisol11 ha scritto:giulia boffa ha scritto:no, l'interdizione è incompatibile con il voler lavorare un mese prima del parto, è come dire "sei stata per abortire fino al giorno prima, ora vuoi lavorare ad un mese dal parto?"
OK,immaginavo!
quindi lavorerò fino al termine del contratto.
Per quanto riguarda lavorare fino all'ottavo mese, posso farlo?cioè, posso presentare il certificato del ginecologo appena presa la nomina a settembre anche se entro nell'ottavo mese il 24 agosto?
no, devi presentare il certificato del tuo ginecologo che attesta la data presunata del parto qualche giorno prima a scuola, così fai il passaggio da interdizione a obbligatoria, non dimenticare
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
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