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Messaggio Da chi13 Ven Set 10, 2010 10:31 pm

Non sono abilitata ma ho 3 anni di servizio su A013 vecchio ordinamento,scrivo per un chiarimento sul TFA: è richiesta la certificazione B2 per ogni classe di concorso ? Non ho esperienza, ma quanto tempo ci vorrebbe per prenderla? E quale il costo ?Grazie

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Messaggio Da giulia boffa Sab Set 11, 2010 4:49 am

ma dove l'hai letta questa cosa? mi posti il rigo del decreto?
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Messaggio Da Ospite Sab Set 11, 2010 8:32 am

chi13 ha scritto:Non sono abilitata ma ho 3 anni di servizio su A013 vecchio ordinamento,scrivo per un chiarimento sul TFA: è richiesta la certificazione B2 per ogni classe di concorso ? Non ho esperienza, ma quanto tempo ci vorrebbe per prenderla? E quale il costo ?Grazie

Ieri Maria Stella ha detto che tutti i docenti dovrebbero avere una conoscenza dell'inglese pari al livello B2 ma nessuno ha mai parlato di obbligo di certificazione.

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Messaggio Da dubitoergosum Sab Set 11, 2010 2:51 pm

GIbergamo ha scritto:
chi13 ha scritto:Non sono abilitata ma ho 3 anni di servizio su A013 vecchio ordinamento,scrivo per un chiarimento sul TFA: è richiesta la certificazione B2 per ogni classe di concorso ? Non ho esperienza, ma quanto tempo ci vorrebbe per prenderla? E quale il costo ?Grazie

Ieri Maria Stella ha detto che tutti i docenti dovrebbero avere una conoscenza dell'inglese pari al livello B2 ma nessuno ha mai parlato di obbligo di certificazione.


ART. 3
(Percorsi formativi)
1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all’insegnamento, all’acquisizione delle competenze di cui all’articolo 2.
2. I percorsi formativi sono così articolati:
a. per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
b. per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2:
a. l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione;

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Messaggio Da Frafed Sab Set 11, 2010 3:29 pm

Questo è il regolamento del TFA tratto dal decreto di ieri e non c'è un solo rigo che faccia riferimento al fatto di dover possedere la certificazione B2 per la lingua inglese.

ART. 15
(Norme transitorie e finali)
1. Conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10:
a. coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22
b. coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l’anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a).
c. per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.

2. I decreti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera a) e all’articolo 9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attività di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all’articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 29 luglio 2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non già posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell’integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.
3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validità ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, sostituiscono integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
5. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d’accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.
6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
7. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l’insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l’insegnamento dell’italiano è prevista una prova di analisi dei testi.
10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l’insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.
12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso al tirocinio formativo attivo.
13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:
a. servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:
i. 360 giorni: 4 punti
ii. da 361 a 540 giorni: 6 punti
iii. da 541 a 720 giorni: 8 punti
iv. da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni
Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui all’articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.
b. titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti
c. attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l’istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.;
d. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
e. votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
f. pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punt
14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.
15. Ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui all’articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.
16. Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L’ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all’articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale. Il punteggio è espresso in centesimi.
17. Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento dell tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l’anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell’incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.
20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n.137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.
21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione e precedente l’entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l’accesso all’insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.
22. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, ai fini dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell’educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all’articolo 12, le università o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
24. Con successivo decreto il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte degli insegnanti aventi titolo per l’inserimento nelle graduatorie di istituto.
25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d’Aosta , delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle località ladine si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la Regione Val d’Aosta, con la Regione Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine dell’adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati.
26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall’anno accademico 2011/2012."

Rileggendo tutto il testo pare che tale certificazione farà parte delle prove d'esame ma solo per coloro che si iscriveranno alle nuove lauree specialistiche abilitanti. Per il regime transitorio invece sembra non sarà necessario.
Questo è quello che ho capito io.



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Messaggio Da dubitoergosum Sab Set 11, 2010 4:17 pm

stando al regolamento è così, è requisito richiesto in sede di formazione iniziale (le future lauree) e non nel transitorio.
Ma vorrei far notare come le prove di ammissione al TFA siano strutturate come le tipiche prove concorsuali per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, dove SEMPRE viene valutata la conoscenza, almeno minima, di una lingua straniera e dell'informatica.
E poi santo cielo è livello B2, eh, mica C: in Italia siamo degli emeriti asini per quanto riguarda le lingue straniere, non ci vogliamo riprendere un pochino???!!!
Ecchediamine allora vale davvero il detto "chi sa fa, chi non sa insegna"???? Sveglia colleghi,se vogliamo che le cose migliorino cominciamo col migliorare noi!

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Messaggio Da Ospite Sab Set 11, 2010 4:33 pm

ART. 3
(Percorsi formativi)
1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all’insegnamento, all’acquisizione delle competenze di cui all’articolo 2.
2. I percorsi formativi sono così articolati:
a. per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
b. per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2:
a. l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione;
[/quote]

Io interpreto il comma 4a in questo modo:
nell'accesso al tfa verrà valutato il livello di inglese dei futuri docenti (magari nel test iniziale ci saranno domande in inglese). Questo livello richiesto è il B2. Ma non ritengo che il testo parti di obbligo di certificazione linguistica (dice valutazione o certificazione), la valutazione può essere fatta tranquillamente in sede d'esame e/o accesso. Con l'obbligo della certificazione ci sarebbe uno spostamento del flusso di denaro che i docenti spendono ogni anno dai vari diplomifici 60 cfu ai centri linguistici.

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Messaggio Da Frafed Sab Set 11, 2010 4:42 pm

Il comma 4a è comunque relativo alle nuove lauree e nulla c'entra con il TFA del periodo transitorio.
Se poi sarà valutato l'inglese anche nelle prove d'accesso al TFA "transitorio" sinceramente non avrei nulla in contrario. Assurdo sarebbe stato invece il dover presentare una certificazione B2 come prerequisito anche perchè non credo che costi bruscolini tanto come denaro quanto come tempo.

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Messaggio Da dubitoergosum Sab Set 11, 2010 4:50 pm

Frafed ha scritto:Il comma 4a è comunque relativo alle nuove lauree e nulla c'entra con il TFA del periodo transitorio.
Se poi sarà valutato l'inglese anche nelle prove d'accesso al TFA "transitorio" sinceramente non avrei nulla in contrario. Assurdo sarebbe stato invece il dover presentare una certificazione B2 come prerequisito anche perchè non credo che costi bruscolini tanto come denaro quanto come tempo.
No infatti la certificazione non è obbligatoria, probabilmente chi già la possiede evita di fare la valutazione della conoscenza durante il percorso formativo. Anch'io ho capito che non coinvolge il transitorio, ma non ci sarebbe davvero nulla di male!

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Messaggio Da Frafed Sab Set 11, 2010 5:16 pm

Non ci sarebbe nulla di male se la lingua inglese fosse valutata in sede d'esami.
Ripeto, per me sarebbe assurdo e anche ingiusto il dover certificare attraverso una scuola privata e spendendo probabilmente un sacco di soldi la conoscenza a livello B2 dell'inglese.

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Messaggio Da Ospite Sab Set 11, 2010 5:21 pm

Frafed ha scritto:Non ci sarebbe nulla di male se la lingua inglese fosse valutata in sede d'esami.
Ripeto, per me sarebbe assurdo e anche ingiusto il dover certificare attraverso una scuola privata e spendendo probabilmente un sacco di soldi la conoscenza a livello B2 dell'inglese.
Concordo, anche perchè non è detto che chi abbia un'eccellente preparazione riesca a fare un'eccellente esame per la certificazione.

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Messaggio Da robbyru Sab Set 11, 2010 8:42 pm

Secondo voi, la conoscenza della lingua inglese livello B2 è necessaria anche per chi volesse abilitarsi nel sostegno? E quali saranno gli argomenti su cui prepararsi per l'ammissione? Una precaria sempre più disperata......

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Messaggio Da zanfrino Dom Set 12, 2010 7:41 am

chi13 ha scritto:Non sono abilitata ma ho 3 anni di servizio su A013 vecchio ordinamento,scrivo per un chiarimento sul TFA: è richiesta la certificazione B2 per ogni classe di concorso ? Non ho esperienza, ma quanto tempo ci vorrebbe per prenderla? E quale il costo ?Grazie

Ciao Chi13, ti chiedo se nella cdc a013 quali sono le possibilità di lavoro, mi iscriverò alle graduatorie del prossimo Giugno e voglio sondare il terreno, grazie

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Messaggio Da Dott.Claudia Mar Set 14, 2010 10:48 am

4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2:
a. l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione;

Io mi chiedo...ma queste competenze linguistiche di lingua inglese costituiscono un requisito essenziale per accedere alla prova concorsuale del Tfa oppure vanno acquisite durante l'anno di Tfa?

Dott.Claudia

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Messaggio Da giulia boffa Mar Set 14, 2010 10:55 am

secondo me durante il TFA se fa parte del percorso formativo
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Messaggio Da chi13 Mar Set 14, 2010 4:45 pm

zanfrino ha scritto:
chi13 ha scritto:Non sono abilitata ma ho 3 anni di servizio su A013 vecchio ordinamento,scrivo per un chiarimento sul TFA: è richiesta la certificazione B2 per ogni classe di concorso ? Non ho esperienza, ma quanto tempo ci vorrebbe per prenderla? E quale il costo ?Grazie

Ciao Chi13, ti chiedo se nella cdc a013 quali sono le possibilità di lavoro, mi iscriverò alle graduatorie del prossimo Giugno e voglio sondare il terreno, grazie


In realtà non so cosa risponderti, fino a qualche anno fa sì, valeva la pena , ora tra tagli di ore e variazioni delle classi di concorso (saremo associati ad altre ) , posso solo dirti chi vivrà vedrà. Molto dipende dalle provincie e dalle scuole presenti sul territorio. In bocca al lupo

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Messaggio Da charman Lun Set 27, 2010 10:50 am

Comunque non mi fido...non vorrei che pretendessero le competenze di inglese prima dell'accesso alle seleioni TFA come requisito. Pertanto
vi chiderei: sapete per caso presso quali enti è possibile ottenere questa certificazione senza spendere una follia...o se ci sono
dei corsi online per chi lvora e non ha tempo di recarsi presso una sede casomai fuori città?

Vogliono avere una certificazione anche per le competenze informatiche, di che tipo?

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Messaggio Da Marcos2k Lun Set 27, 2010 9:50 pm

Bruschi ha scritto su fb che si può accedere al TFA anche senza avere il B2, ma per abilitarsi (sostenere l'esame di abilitazione) è necessario ottenere la certificazione. Quindi, si dovrà frequentare per proprio conto un corso o cmq dare l'esame per proprio conto, in modo da poter certificare il raggiungimento del B2. Nel percorso del TFA infatti non sono previsti moduli di lingua inglese.
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Messaggio Da charman Lun Set 27, 2010 10:03 pm

Ok...e quali sarebbero gli enti accreditati per rilasciare tale certificazione? Cioè cosa devo fare per ottenerla?

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Messaggio Da Marcos2k Lun Set 27, 2010 10:12 pm

charman ha scritto:Ok...e quali sarebbero gli enti accreditati per rilasciare tale certificazione? Cioè cosa devo fare per ottenerla?
Esami tipo First Certificate vanno bene, della Cambridge. Il British Council organizza dei corsi, ma sono molto costosi tipo 1300 euro 90 ore...
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Messaggio Da charman Mar Set 28, 2010 2:19 pm

Grazie..ma dove mi posso informare per sapere le sedi ed il percorso per arrivare agli Esame tipo First Certificate?

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Messaggio Da daniela.deangelis8 Mer Set 29, 2010 12:29 pm

Vorrei chiederle se può chiarirmi un punto del regolamento per il TFA. Riguardo all'Art.3, per chi è laureato nel vecchio ordinamento, le competenze relative al livello B2 per l'inglese e le competenze digitali saranno fornite all'interno del percorso del TFA o dovranno essere acquisite autonomame...
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Max Bruschi No, Manuela. L'accezione "percorsi formativi" è ampia e ricomprende anche la fase transitoria. Quanto a come acquisire la certificazione, può darsi che alcune università programmino dei percorsi. Ma non c'è obbligo

da max bruschi facebook

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Messaggio Da clace Dom Ott 03, 2010 3:32 pm

certo che le cose si complicano sempre di più e poi il livello B2 non è neanche un livello così facile da raggiungere, ci vuole un certo impegno, lezioni da seguire, soldi e tempo da dedicare al di là della preparazione che riguarda la materia in cui abilitarsi...
ma è così anche per le conoscenze informatiche?

clace

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