disabili maggiorenni e frequenza scolastica
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disabili maggiorenni e frequenza scolastica
Salve a tutti!
Vi pongo un quesito: alunno disabile alla scuola superiore, sta frequentando classe seconda con programmazione differenziata. Ha 22 anni e lo abbiamo introdotto per alcuni giorni, ogni settimana, in un'azienda in alternanza scuola-lavoro. Avendo assolto ampiamente l'obbligo scolastico (e anche formativo..) quando potrebbe lasciare la scuola? e quando dovrebbe passare da UMEE a UMEA? inoltre...deve essere un passo da compiere da parte della scuola o dobbiamo aspettare che la famiglia decida cosa fare? Grazie infinite a chi saprà rispondermi.
Vi pongo un quesito: alunno disabile alla scuola superiore, sta frequentando classe seconda con programmazione differenziata. Ha 22 anni e lo abbiamo introdotto per alcuni giorni, ogni settimana, in un'azienda in alternanza scuola-lavoro. Avendo assolto ampiamente l'obbligo scolastico (e anche formativo..) quando potrebbe lasciare la scuola? e quando dovrebbe passare da UMEE a UMEA? inoltre...deve essere un passo da compiere da parte della scuola o dobbiamo aspettare che la famiglia decida cosa fare? Grazie infinite a chi saprà rispondermi.
Antosim- Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 03.07.12
Re: disabili maggiorenni e frequenza scolastica
Antosim ha scritto:Salve a tutti!
Vi pongo un quesito: alunno disabile alla scuola superiore, sta frequentando classe seconda con programmazione differenziata. Ha 22 anni e lo abbiamo introdotto per alcuni giorni, ogni settimana, in un'azienda in alternanza scuola-lavoro. Avendo assolto ampiamente l'obbligo scolastico (e anche formativo..) quando potrebbe lasciare la scuola? e quando dovrebbe passare da UMEE a UMEA? inoltre...deve essere un passo da compiere da parte della scuola o dobbiamo aspettare che la famiglia decida cosa fare? Grazie infinite a chi saprà rispondermi.
Vedi se può esserti utile
Scheda n.490.
Iscrizioni a.s. 2015-2016: alunni con disabilità ultradiciottenni solo nei corsi per adulti (CM 51/14)
Diritto allo studioRipetenze
La C.M. n° 51/14 per le iscrizioni all'anno scolastico 2015-16 reca una novità relativa alle iscrizioni degli alunni con disabilità ultradiciottenni.
In quella dello scorso anno (vedi scheda n° 457. Iscrizioni per l’anno scolastico 2014-2015 (CM 28/14)) era stabilito che gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo e non già frequentanti le scuole superiori dovevano iscriversi ai corsi per adulti, godendo di tutti i diritti che la normativa garantisce agli alunni con disabilità frequentanti le scuole del mattino.
L'attuale C.M. n° 51/14 a questa casistica ha aggiunto quella degli alunni con disabilità ultradiciottenni anche in possesso del diploma conclusivo del Primo Ciclo e non già frequentanti i corsi di scuola superiore.
Perciò da quest'anno tutti gli alunni con disabilità ultradiciottenni che debbano iscriversi al primo anno di scuola superiore lo possono fare solo nei corsi per gli adulti, godendo di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino.
________________________________________
OSSERVAZIONI
L'aggiunta sembra coerente con la logica del divieto di iscrizione ai corsi mattutini basato sul criterio del divario di età tra gli alunni che normalmente frequentano i corsi del mattino (14-18 anni) e gli alunni ultradiciottenni e non già sul possesso o meno del diploma conclusivo del Primo Ciclo.
Quindi, mentre si apprezza questa integrazione, si deve però far rilevare una palese discriminazione che di fatto si realizza ai danni delle persone con disabilità.
Infatti lo stesso divieto di iscrizione ai corsi del mattino non è previsto per gli alunni ultradiciottenni senza disabilità e non si comprende quale sia la logica di questa omissione, che di fatto crea una discriminazione perseguibile ai sensi della l. n° 67/06.
Se tale legge venisse attivata da qualche alunno con disabilità ultradiciottenne, con o senza diploma conclusivo del Primo Ciclo, la norma di quest'anno verrebbe vanificata dall'annullamento del Tribunale.
Questo Osservatorio ha scritto al MIUR affinchè venga eliminata la discriminazione, prevedendo il divieto di iscrizione ai corsi del mattino anche per gli alunni ultradiciottenni senza disabilità. Si è ancora in attesa delle determinazioni del ministero.
Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: disabili maggiorenni e frequenza scolastica
Antosim ha scritto:Salve a tutti!
Vi pongo un quesito: alunno disabile alla scuola superiore, sta frequentando classe seconda con programmazione differenziata. Ha 22 anni e lo abbiamo introdotto per alcuni giorni, ogni settimana, in un'azienda in alternanza scuola-lavoro. Avendo assolto ampiamente l'obbligo scolastico (e anche formativo..) quando potrebbe lasciare la scuola? e quando dovrebbe passare da UMEE a UMEA? inoltre...deve essere un passo da compiere da parte della scuola o dobbiamo aspettare che la famiglia decida cosa fare? Grazie infinite a chi saprà rispondermi.
E ancora
Scheda n.497.
L’USR Lazio posticipa all’a.s. 2016-17 il divieto per gli alunni con disabilità ultra-ventitreenni a frequentare le scuole superiori del mattino (Note 9376/15 e 11637/15)
Diritto allo studioNormativa RegionaleRipetenze
A seguito della C.M. n° 51/14 e della C.M. n° 6/15 (da noi già commentate nelle schede n° 490. Iscrizioni a.s. 2015-2016: alunni con disabilità ultradiciottenni solo nei corsi per adulti (CM 51/14) e n° 492. Anche gli ultradiciottenni non disabili debbono iscriversi ai corsi per adulti (CM 6/15)) l'USR Lazio il 29/04/2015 aveva emanato la Nota prot. n° 9376 con la quale vietava agli alunni ultra-ventitreenni già frequentanti le scuole secondarie di secondo grado di poter continuare a frequentare tali scuole del mattino, ma di poterlo fare solo nei corsi per gli adulti.
Accogliendo la richiesta dell’AIPD (associata alla FISH) e di altre famiglie, l’USR Lazio ha oggi emanato la Nota prot. n° 11637 con la quale sospende per il prossimo anno scolastico l’applicazione della sua precedente Nota. L’AIPD assieme ad alcune famiglie avevano infatti lamentato che la Nota prot. n° 9376 fosse stata diramata solo i primi giorni di maggio, quindi ben oltre i termini delle iscrizioni scolastiche, impedendo alle famiglie di trovare altre soluzioni per i propri figli in tempi utili.
Si ringrazia l’USR Lazio per questa decisione e si invita lo stesso a prendere contatti con Regione e Comuni, con la presenza della FISH regionale e della FAND regionale per la realizzazione in tempi brevi della normativa sul progetto di vita da realizzarsi dopo la scuola per le persone con disabilità.
Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: disabili maggiorenni e frequenza scolastica
Antosim ha scritto:Salve a tutti!
Vi pongo un quesito: alunno disabile alla scuola superiore, sta frequentando classe seconda con programmazione differenziata. Ha 22 anni e lo abbiamo introdotto per alcuni giorni, ogni settimana, in un'azienda in alternanza scuola-lavoro. Avendo assolto ampiamente l'obbligo scolastico (e anche formativo..) quando potrebbe lasciare la scuola? e quando dovrebbe passare da UMEE a UMEA? inoltre...deve essere un passo da compiere da parte della scuola o dobbiamo aspettare che la famiglia decida cosa fare? Grazie infinite a chi saprà rispondermi.
Ancora
Scheda n.489.
Chiarimenti in tema di ripetenze degli alunni con disabilità
Diritto allo studioRipetenze
Si nota un crescente ricorso da parte delle famiglie degli alunni con disabilità alla richiesta di trattenimento degli stessi in scuola dell'infanzia oltre il compimento del 6° anno di età o di ripetenze nei successivi ordini e gradi di scuola, specie nell'anno terminale di ciascuno di essi.
Tali richieste, se sono comprensibili a causa dei timori dei timori dei genitori circa l'incertezza del passaggio ad un ordine di scuola ignoto, non sono giuridicamente legittime, a mio avviso, per i motivi che di seguito si espongono.
La ripetenza è un modo per aiutare gli alunni che hanno difficoltà a raggiungere in un solo anno gli obiettivi del percorso di istruzione di quell'anno a raggiungerli in due o più anni. La norma di riferimento è l'art. 192 del decreto legislativo n° 297/94; esso, dopo aver precisato che il passaggio da un anno scolastico all'altro dipende dalla delibera del consiglio di classe o della commissione di esami, precisa che è consentita una ripetenza sempre con delibera del consiglio di classe ed un'eccezionale seconda ripetenza con delibera del collegio dei docenti; nel caso di alunni con disabilità, in questa seconda ipotesi è necessario il parere degli esperti sociosanitari che seguono l'alunno.
Scendendo più in dettaglio è da precisare che:
a) nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria non c'è problema di valutazione; una vecchia circolare (C.M. n° 335/75) consentiva il trattenimento in scuola dell'infanzia, sentiti gli esperti; ma tale norma è stata abrogata dalla l. n° 53/03 che ha fissato in modo inderogabile l'inizio dell'obbligo scolastico per tutti al compimento dei sei anni di età.
Tanto è vero che una circolare che riprendeva nel 2014 tale vecchia circolare è stata prima sospesa e poi riemanata senza più il riferimento a tale vecchia norma (confrontare l'apposita scheda n° 462. E’ legittima la permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il 6 anno di età? (Nota 547/14)).
b) Per gli alunni di scuola primaria, il problema è quasi inesistente, dal momento che sono stati aboliti gli esami di licenza elementare e dove per bocciare occorre l'unanimità dei docenti della classe; basta quindi che uno solo sia contrario, compreso il dirigente scolastico, che la bocciatura è impossibile.
c) Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di primo grado è ancora in vigore l'art. 14 comma 1 lettera c) della l. n° 104/92 che consente, per il raggiungimento dell'obbligo scolastico sino al 18° anno di età, sino ad una terza ripetenza (quindi quarta frequenza della stessa classe).
Però tale norma aveva un senso quando non si poteva andare alle scuole superiori senza diploma di licenza media. Ormai essa è resa inutile dall'art. 11 comma 11 dell'O.M. n° 90/01 che consente per tali alunni l'iscrizione alle scuole superiori col semplice attestato certificante i crediti formativi maturati.
d) Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di secondo grado, la ripetenza è consentita, a mio avviso, solo per quanti seguono la programmazione normale o un PEI semplificato.
Per quelli che seguono un PEI differenziato la ripetenza non ha senso, dal momento che il PEI differenziato non deve raggiungere gli obiettivi dei programmi statali, ma quelli specifici fissati per quel determinato alunno.
E' quindi, a mio avviso, illegittima la prassi di non fare presentare agli esami tali alunni, credendo che con ciò l'alunno, che è per legge bocciato, abbia diritto a ripetere l'anno. A mio avviso, se l'alunno non si presenta agli esami viene bocciato per legge e per ripetere occorre la delibera del Dirigente Scolastico sentito il consiglio di classe che, sempre a mio avviso, deve essere negativa circa la ripetenza per quanto detto sopra.
Sbagliano quindi, a mio avviso, quei consigli di classe che consentono la ripetenza di alunni col PEI differenziato.
In conclusione, al fine di fugare i timori delle famiglie, è indispensabile che appena ricevuta l'iscrizione ad un successivo grado di scuola, il dirigente scolastico attivi il gruppo di lavoro misto di cui alla C.M. n° 339/92 composto dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari, da alcuni docenti della nuova scuola e da alcuni di quelle di provenienza. Esso ha il compito di raccogliere e fornire alla famiglia tutte le informazioni necessarie a formulare il PEI che contenga tutte le indicazioni delle risorse materiali e umane (sostegno, assistenza, ecc.) che il dirigente scolastico dovrà richiedere ai diversi enti (USR per il sostegno, Comune o provincia per il trasporto gratuito, la nomina di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, ausilii, ecc.). Tali richieste corredate dal PEI devono essere inviate dal dirigente scolastico delle scuola dove l'alunno si è iscritto entro maggio per poter ottenere per settembre le risorse richieste. Ciò ai sensi della l. n° 122/10 art. 10 comma 5.
E' importante infine che, in seno a tale gruppo misto, vi sia uno scambio tra i docenti di informazioni, esperienze e strategie per garantire la continuità del progetto inclusivo.
Inoltre la C.M. n° 1/88 consente l'utilizzo per i primi due mesi di frequenza della nuova scuola del docente per il sostegno che ha seguito l'alunno nell'anno precedente.
E' buona prassi, attuata in molte scuole, la realizzazione di un "progetto ponte" in forza del quale l'alunno si reca alcune volte nella nuova scuola già durante l'ultimo anno della scuola precedente, in modo da conoscere ed essere conosciuto dai docenti ivi operanti.
E' indispensabile che, non oltre l'inizio dell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, si avvii un percorso di orientamento che faciliti all'alunno l'abbandono della scuola per entrare, ove possibile, all'università, nel mondo della formazione professionale o del lavoro o per la realizzazione del progetto globale di vita di cui all'art. 14 della l. n° 328/00 finanziato anche con la l. n° 62/98.
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Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: disabili maggiorenni e frequenza scolastica
Grazie Danessia,
anch'io avevo cercato documenti ufficiali, ma sembra che ogni USR segua direzioni autonome...Se qualcuno ne sa di più sulle regole a livello nazionale, faccia sapere!! Grazie infinite per ora!!
anch'io avevo cercato documenti ufficiali, ma sembra che ogni USR segua direzioni autonome...Se qualcuno ne sa di più sulle regole a livello nazionale, faccia sapere!! Grazie infinite per ora!!
Antosim- Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 03.07.12
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