Rientro titolare dopo 30 aprile - dimissioni supplente
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Rientro titolare dopo 30 aprile - dimissioni supplente
Il docente titolare comunica che tornerà a scuola il 2 maggio, dopo svariati mesi di assenza. Quindi fa parte nella casistica del rientro dopo il 30 aprile con il requisito dei 90 giorni di assenza (docente di classi terminali).
Il docente rientrerebbe a disposizione. Al supplente spetta la proroga del contratto fino agli scrutini, inclusi, per continuità didattica.
Il supplente comunica che venerdì 28 aprile sarà il suo ultimo giorno di servizio e che non accetterà la proroga.
Come comportarsi?!
Il docente titolare ha "diritto" di non rientrare in classe ed essere a disposizione. Ma la continuità didattica del supplente non esiste più.
Al nuovo supplente va comunque fatto un contratto fino agli scrutini inclusi, a prescindere dal fatto che la continuità didattica non esista? Il docente titolare può essere "costretto" a tornare nelle sue classi?
Il dubbio sorge perché le prime 5 parole dell'art. 37 del CCNL, che regola appunto questo caso, sono proprio Al fine di garantire la continuità didattica, ecc ecc.
E solo al fine di garantire la continuità didattica, a quanto ne capisco, si concede al titolare di tornare a disposizione e al supplente di avere la proroga.
Il docente rientrerebbe a disposizione. Al supplente spetta la proroga del contratto fino agli scrutini, inclusi, per continuità didattica.
Il supplente comunica che venerdì 28 aprile sarà il suo ultimo giorno di servizio e che non accetterà la proroga.
Come comportarsi?!
Il docente titolare ha "diritto" di non rientrare in classe ed essere a disposizione. Ma la continuità didattica del supplente non esiste più.
Al nuovo supplente va comunque fatto un contratto fino agli scrutini inclusi, a prescindere dal fatto che la continuità didattica non esista? Il docente titolare può essere "costretto" a tornare nelle sue classi?
Il dubbio sorge perché le prime 5 parole dell'art. 37 del CCNL, che regola appunto questo caso, sono proprio Al fine di garantire la continuità didattica, ecc ecc.
E solo al fine di garantire la continuità didattica, a quanto ne capisco, si concede al titolare di tornare a disposizione e al supplente di avere la proroga.
Eldorado80- Messaggi : 1841
Data d'iscrizione : 03.01.11
Re: Rientro titolare dopo 30 aprile - dimissioni supplente
1.Il docente titolare se è assente fino al 2 non può rientrare nelle classi, indipendentemente da quello che farà il supplente.
2. Dal momento che la norma si riferisce all'assenza del titolare, l'articolo va letto nella sua interezza, al supplente da nominare spetta il contratto fino al termine delle zioni più scrutini
2. Dal momento che la norma si riferisce all'assenza del titolare, l'articolo va letto nella sua interezza, al supplente da nominare spetta il contratto fino al termine delle zioni più scrutini
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Rientro titolare dopo 30 aprile - dimissioni supplente
Infatti il dubbio è sorto proprio nella lettura dell'intero articolo di legge. Se leggo che
"Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente [...] è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze [...]. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali [...]"
Visto che la continuità didattica garantita dal supplente dimissionario viene a mancare, ho come l'impressione che crolli anche tutto il resto.
Paradossalmente ha più continuità didattica il docente titolare che è stato assente tot mesi, piuttosto che un supplente "nuovo", chiamato a maggio.
Grazie Paolo1974
"Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente [...] è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze [...]. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali [...]"
Visto che la continuità didattica garantita dal supplente dimissionario viene a mancare, ho come l'impressione che crolli anche tutto il resto.
Paradossalmente ha più continuità didattica il docente titolare che è stato assente tot mesi, piuttosto che un supplente "nuovo", chiamato a maggio.
Grazie Paolo1974
Eldorado80- Messaggi : 1841
Data d'iscrizione : 03.01.11
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