Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
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michetta
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Ilbisontetornato
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Promemoria primo messaggio :
...il rientro del docente? Non mi sembra giusto....
Ci sono disabilità in cui il coniuge ha bisogno di assistenza anche senza il comma 3.....
Proponiamo al MIUR nella prossima mobilità il rientro a tutti coloro che hanno legge 104 rispettando ovviamente la gravità....
Apro questo topic in vista della prossima mobilità....ci sono molti che hanno legge 104 che non sono rientrati nella propria regione...ditelo al MINISTRO!
...il rientro del docente? Non mi sembra giusto....
Ci sono disabilità in cui il coniuge ha bisogno di assistenza anche senza il comma 3.....
Proponiamo al MIUR nella prossima mobilità il rientro a tutti coloro che hanno legge 104 rispettando ovviamente la gravità....
Apro questo topic in vista della prossima mobilità....ci sono molti che hanno legge 104 che non sono rientrati nella propria regione...ditelo al MINISTRO!
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
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Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
arrubiu ha scritto:Non esiste precedenza per figli piccoli nella mobilità né precedenza per 104 genitore nella mobilità interprovinciale.
https://www.orizzontescuola.it/mobilita-scuola-docenti-2017-vademecum-compilazione-domanda-e-modelli-per-dichiarazioni-personali/
Negli allegati ne vedo parecchi di modelli di precedenze...c'è qualcosa che non torna...
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
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Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Ma ti vuoi leggere il contratto?
Stai minando la mia pazienza: https://www.professionistiscuola.it/mobilita/2532-mobilita-2017-tabelle-requisiti-precedenza-per-104-assistenza-ai-disabili-trasferiti-d-ufficio-coniuge-militare.html
Non esiste precedenza per figli piccoli, per alcun tipo di movimento.
Non esiste precedenza per assistenza a genitore con 104 per i movimenti interprovinciali.
Stai minando la mia pazienza: https://www.professionistiscuola.it/mobilita/2532-mobilita-2017-tabelle-requisiti-precedenza-per-104-assistenza-ai-disabili-trasferiti-d-ufficio-coniuge-militare.html
Non esiste precedenza per figli piccoli, per alcun tipo di movimento.
Non esiste precedenza per assistenza a genitore con 104 per i movimenti interprovinciali.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
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Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Probabilmente Bisonte confonde le precedenze valide per i trasferimenti con quelle valide per le AParrubiu ha scritto:Ma ti vuoi leggere il contratto?
Stai minando la mia pazienza: https://www.professionistiscuola.it/mobilita/2532-mobilita-2017-tabelle-requisiti-precedenza-per-104-assistenza-ai-disabili-trasferiti-d-ufficio-coniuge-militare.html
Non esiste precedenza per figli piccoli, per alcun tipo di movimento.
Non esiste precedenza per assistenza a genitore con 104 per i movimenti interprovinciali.
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Ciao Giovanna....no no...parliamo dell’11 aprile 2017 ...è stato firmato il contratto integrativo sulla mobilità del personale della scuola per il 2017/2018.giovanna onnis ha scritto:Probabilmente Bisonte confonde le precedenze valide per i trasferimenti con quelle valide per le AParrubiu ha scritto:Ma ti vuoi leggere il contratto?
Stai minando la mia pazienza: https://www.professionistiscuola.it/mobilita/2532-mobilita-2017-tabelle-requisiti-precedenza-per-104-assistenza-ai-disabili-trasferiti-d-ufficio-coniuge-militare.html
Non esiste precedenza per figli piccoli, per alcun tipo di movimento.
Non esiste precedenza per assistenza a genitore con 104 per i movimenti interprovinciali.
Il 21 giugno, invece, è stata firmata l’ipotesi di contratto integrativo per la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).
Nel file allegato si parla di precedenze.....scusatemi se insisto....ma forse mi sbaglio io?
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
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Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Esatto. E se te le leggi scopri magicamente che non esiste precedenza per figli piccoli o precedenza per genitore con 104 per la mobilità interprovinciale.
È l'ultima volta che lo scrivo, per il resto.. arrangiati.
È l'ultima volta che lo scrivo, per il resto.. arrangiati.
arrubiu- Moderatore
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Località : Casteddu70
Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
arrubiu ha scritto:Esatto. E se te le leggi scopri magicamente che non esiste precedenza per figli piccoli o precedenza per genitore con 104 per la mobilità interprovinciale.
È l'ultima volta che lo scrivo, per il resto.. arrangiati.
Non capisco perché ti arrabbi.....
ti allego di nuovo il file....a me non sembra che parli di precedenze nell'ambito di assunzione....ma parla di precedenza nel comune/ambito di chi chiede assistenza.....
"Il docente può usufruire di tale precedenzaall'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune
di assistenza,a condizioneche abbi: ;pre~: come~prima preferenza ~unao Pi~' i};~i~n~ ~ IL
/L/ / dc, \ \ II ' lr- I \J ~, &~~-
scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso
o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri
ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio
disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del
domicilio dell'assistito con posti richiedibili (5)(6)"
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
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Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Mi hai stancato, davvero.
Arriverà qualcuno che avrà voglia di risponderti.
Arriverà qualcuno che avrà voglia di risponderti.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
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Località : Casteddu70
Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Bisonte, ti rispondo solo perché non vorrei che altri utenti, nuovi del forum e interessati alla mobilità per il prossimo anno, facessero confusione.
So bene che in discussioni come queste ti impunti sulle tue personali interpretazioni, invochi i moderatori e non veniamo a capo della questione.
In ogni modo PRECISIAMO CHE L'ARTICOLO CHE SEGUE RIGUARDA IL CONTRATTO DELLO SCORSO ANNO = non sappiamo cosa sarà scritto nel prossimo contratto.
Riporto quindi il comma IV dell'art. 13 del contratto sulla mobilità firmato nel 2017 e intervengo in rosso:
IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (7)
Viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Non è la precedenza per figli piccoli: è la precedenza per assistere figli DISABILI GRAVI = L. 104/92 art. 3 comma 3
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.
Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5)(6)
Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge (8) e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.= la precedenza per assistenza al genitore disabile è limitata ai trasferimenti provinciali
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (9).
3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (10) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Per usufruire di tale precedenza è necessario esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5) (6)
La mancata indicazione di una o più scuole del comune o dell’ambito territoriale di ricongiungimento prima di preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.Il docente genitore che assiste il figlio disabile ha precedenza nei trasferimenti; il docente che assiste il coniuge disabile ha precedenza nei trasferimenti; il docente figlio che assiste il genitore disabile ha invece precedenza SOLO nei trasferimenti provinciali: se si vuole spostare in altra provincia ha precedenza solo per le assegnazioni provvisorie
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
So bene che in discussioni come queste ti impunti sulle tue personali interpretazioni, invochi i moderatori e non veniamo a capo della questione.
In ogni modo PRECISIAMO CHE L'ARTICOLO CHE SEGUE RIGUARDA IL CONTRATTO DELLO SCORSO ANNO = non sappiamo cosa sarà scritto nel prossimo contratto.
Riporto quindi il comma IV dell'art. 13 del contratto sulla mobilità firmato nel 2017 e intervengo in rosso:
IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (7)
Viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Non è la precedenza per figli piccoli: è la precedenza per assistere figli DISABILI GRAVI = L. 104/92 art. 3 comma 3
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.
Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5)(6)
Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge (8) e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.= la precedenza per assistenza al genitore disabile è limitata ai trasferimenti provinciali
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (9).
3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (10) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Per usufruire di tale precedenza è necessario esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5) (6)
La mancata indicazione di una o più scuole del comune o dell’ambito territoriale di ricongiungimento prima di preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.Il docente genitore che assiste il figlio disabile ha precedenza nei trasferimenti; il docente che assiste il coniuge disabile ha precedenza nei trasferimenti; il docente figlio che assiste il genitore disabile ha invece precedenza SOLO nei trasferimenti provinciali: se si vuole spostare in altra provincia ha precedenza solo per le assegnazioni provvisorie
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
Stefania Biancani- Messaggi : 7010
Data d'iscrizione : 01.07.16
Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Stefania Biancani ha scritto:Bisonte, ti rispondo solo perché non vorrei che altri utenti, nuovi del forum e interessati alla mobilità per il prossimo anno, facessero confusione.
So bene che in discussioni come queste ti impunti sulle tue personali interpretazioni, invochi i moderatori e non veniamo a capo della questione.
In ogni modo PRECISIAMO CHE L'ARTICOLO CHE SEGUE RIGUARDA IL CONTRATTO DELLO SCORSO ANNO = non sappiamo cosa sarà scritto nel prossimo contratto.
Riporto quindi il comma IV dell'art. 13 del contratto sulla mobilità firmato nel 2017 e intervengo in rosso:
IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (7)
Viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Non è la precedenza per figli piccoli: è la precedenza per assistere figli DISABILI GRAVI = L. 104/92 art. 3 comma 3
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.
Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5)(6)
Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge (8) e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.= la precedenza per assistenza al genitore disabile è limitata ai trasferimenti provinciali
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (9).
3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (10) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Per usufruire di tale precedenza è necessario esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5) (6)
La mancata indicazione di una o più scuole del comune o dell’ambito territoriale di ricongiungimento prima di preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.Il docente genitore che assiste il figlio disabile ha precedenza nei trasferimenti; il docente che assiste il coniuge disabile ha precedenza nei trasferimenti; il docente figlio che assiste il genitore disabile ha invece precedenza SOLO nei trasferimenti provinciali: se si vuole spostare in altra provincia ha precedenza solo per le assegnazioni provvisorie
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
Amen!!
giuse0674- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Grazie Stefania......
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Che ti ha detto ESATTAMENTE quello che ti ho detto io.
I lucchetti mi sa che spesso non arrivano dove dovrebbero.
I lucchetti mi sa che spesso non arrivano dove dovrebbero.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
arrubiu ha scritto:Che ti ha detto ESATTAMENTE quello che ti ho detto io.
I lucchetti mi sa che spesso non arrivano dove dovrebbero.
....scusami, senza offesa, ma la risposta di Stefania è stata moooolto esauriente! direi impeccabile!
Speriamo tutti nella prossima mobilità!
Ilbisontetornato- Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 13.06.17
Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Sarebbe bastato leggere il contratto, come ti ho suggerito.Ilbisontetornato ha scritto:arrubiu ha scritto:Che ti ha detto ESATTAMENTE quello che ti ho detto io.
I lucchetti mi sa che spesso non arrivano dove dovrebbero.
....scusami, senza offesa, ma la risposta di Stefania è stata moooolto esauriente! direi impeccabile!
Speriamo tutti nella prossima mobilità!
Ma la pappa pronta vedo che la preferisci.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
E ci ricasco ancora...
Ogni volta che leggo i post dell'ostinatissimo bisonte mi riprometto di starne alla larga perché ha il potere di spazientirmi in un modo esagerato, ma poi non ci riesco.
Cavoli Bisonte ma sei veramente testardo! Te lo dicono in tutte le salse, ti danno i riferimenti normativi e tu continui imperterrito nelle tue fantasiose ed opportunistiche interpretazioni personali. Ti ci vuole il copia incolla della pazientissima e Santa Stefania per cominciare a ragionare, quando da tempo arrubiu ti invitava a farlo andando a leggere il testo del contratto. Non capisco se la tua pigrizia sia maggiore della tua cocciutaggine...
Attento perché quando arrubiu, la Stefi e pochi altri decideranno di ignoranti ti toccherà rimboccarti le maniche ed iniziare a metterci del tuo. E non intendo in termini di fantasia. Quello già lo fai abbondantemente
Ogni volta che leggo i post dell'ostinatissimo bisonte mi riprometto di starne alla larga perché ha il potere di spazientirmi in un modo esagerato, ma poi non ci riesco.
Cavoli Bisonte ma sei veramente testardo! Te lo dicono in tutte le salse, ti danno i riferimenti normativi e tu continui imperterrito nelle tue fantasiose ed opportunistiche interpretazioni personali. Ti ci vuole il copia incolla della pazientissima e Santa Stefania per cominciare a ragionare, quando da tempo arrubiu ti invitava a farlo andando a leggere il testo del contratto. Non capisco se la tua pigrizia sia maggiore della tua cocciutaggine...
Attento perché quando arrubiu, la Stefi e pochi altri decideranno di ignoranti ti toccherà rimboccarti le maniche ed iniziare a metterci del tuo. E non intendo in termini di fantasia. Quello già lo fai abbondantemente
michetta- Messaggi : 6017
Data d'iscrizione : 17.08.11
Re: Mobilità interprovinciale 2018/2019---Legge 104 assitenza al coniuge...deve esserci per forza il comma 3 per...
Consideralo fatto.michetta ha scritto:E ci ricasco ancora...
Ogni volta che leggo i post dell'ostinatissimo bisonte mi riprometto di starne alla larga perché ha il potere di spazientirmi in un modo esagerato, ma poi non ci riesco.
Cavoli Bisonte ma sei veramente testardo! Te lo dicono in tutte le salse, ti danno i riferimenti normativi e tu continui imperterrito nelle tue fantasiose ed opportunistiche interpretazioni personali. Ti ci vuole il copia incolla della pazientissima e Santa Stefania per cominciare a ragionare, quando da tempo arrubiu ti invitava a farlo andando a leggere il testo del contratto. Non capisco se la tua pigrizia sia maggiore della tua cocciutaggine...
Attento perché quando arrubiu, la Stefi e pochi altri decideranno di ignoranti ti toccherà rimboccarti le maniche ed iniziare a metterci del tuo. E non intendo in termini di fantasia. Quello già lo fai abbondantemente
Al massimo link ad articoli o al contratto:)
arrubiu- Moderatore
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