Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
4 partecipanti
Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Buongiorno,
sono in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca. Accertato che la ripetizione delle somme in base all'art. 57 legge 476/2001 ("[...] Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi,è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti [...]") di per se' non e' applicabile nei casi di mancato conseguimento del titolo di dottore al termine del naturale decorso dell'aspettativa o in caso di interruzione prematura di questa (Sentenza del Consiglio di Stato sez. III, 19/02/2019, n.1172), non mi e' chiaro se in uno o nell'altro caso sopra esposti, in mancanza cioe' di conseguimento del titolo di studio, la ripetizione si applichi comunque in caso di dimissioni volontarie nei 24 mesi successivi al rientro in servizio post-aspettativa. Il Consiglio di Stato ha deliberato che la norma in oggetto (il citato art. 57 L476/2001) non e' suscettibile di interpretazione analogica (Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 133 del 21 gennaio 1987 - in Cons.Stato, 1989, I, 95). La formulazione dell'art. non sembra pero' liberare il campo da possibili dubbi, in particolare : a) di un'interpretazione "estensiva" della norma in senso giuridico; b) un'iterpretazione "restrittiva", quest'ultima ricollegabile al ribilanciamento a favore degli interessi della PA che la normativa ha subito negli ultimi anni.
Grazie.
sono in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca. Accertato che la ripetizione delle somme in base all'art. 57 legge 476/2001 ("[...] Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi,è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti [...]") di per se' non e' applicabile nei casi di mancato conseguimento del titolo di dottore al termine del naturale decorso dell'aspettativa o in caso di interruzione prematura di questa (Sentenza del Consiglio di Stato sez. III, 19/02/2019, n.1172), non mi e' chiaro se in uno o nell'altro caso sopra esposti, in mancanza cioe' di conseguimento del titolo di studio, la ripetizione si applichi comunque in caso di dimissioni volontarie nei 24 mesi successivi al rientro in servizio post-aspettativa. Il Consiglio di Stato ha deliberato che la norma in oggetto (il citato art. 57 L476/2001) non e' suscettibile di interpretazione analogica (Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 133 del 21 gennaio 1987 - in Cons.Stato, 1989, I, 95). La formulazione dell'art. non sembra pero' liberare il campo da possibili dubbi, in particolare : a) di un'interpretazione "estensiva" della norma in senso giuridico; b) un'iterpretazione "restrittiva", quest'ultima ricollegabile al ribilanciamento a favore degli interessi della PA che la normativa ha subito negli ultimi anni.
Grazie.
rob57- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 10.11.19
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Non ha alcuna rilevanza se si consegue il titolo. La ripetizione si applica nel caso in cui cessi il rapporto con l'amministrazione nei 24 mesi che seguono il rientro in servizio
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Grazie Gianfranco. Vi e' qualche normativa piu' precisa o sentenza o commento di giurisprudenza su cui poggia questa tua affermazione? Grazie
rob57- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 10.11.19
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Scusate, qualcun altro ha forse qualcosa da dire in merito?
Forse Paolo Pizzo?
Grazie
Forse Paolo Pizzo?
Grazie
rob57- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 10.11.19
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Art. 2 legge 476/1984. Non c'è nulla che lega il diritto al congedo al conseguimento del titolo o la ripetizione degli assegni al mancato conseguimento del titolo.
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Per quel che ne so io, ha ragione Gianfranco: non esiste alcuna normativa che preveda la ripetizione degli importi a causa del mancato conseguimento del titolo. L'unica fattispecie prevista dalla legge è la dimissione volontaria nei 24 mesi successivi al rientro in servizio. Ad ulteriore conferma di quanto ho affermato potrei citarvi una sentenza della Sezione regionale piemontese della Corte dei Conti (
Delibera n. 82/2014/SRCPIE/Par), che ha rigettato un'istanza di ripetizione degli emolumenti presentata da un comune piemontese confronti di un dipendente che non aveva conseguito il titolo alla fine del congedo, ribadendo esattamente quanto affermato prima, cioè che "l'ordinamento vigente contempla la ripetizione degli emolumenti nei casi di dimissioni volontarie del dipendente nei primi 24 mesi successivi al rientro in servizio". Questa è l'ultima parte, la più importante, della delibera:
"La stessa normativa prevede la ripetizione degli importi corrisposti in un’ipotesi
circostanziata, ovvero qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il
rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente
nei due anni successivi. La ratio sottostante va ricercata nell’intento di far
permanere nell’ambito dell’amministrazione pubblica il dipendente, una volta che
abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca.
L’Ente è dunque chiamato a verificare, nel caso concreto, la sussistenza dei
presupposti in ragione dei quali l’ordinamento riconosce al dipendente i benefici,
come sopra indicati.
Pertanto, pur incidendo il quesito posto su un ambito (ovvero la spesa per il
personale) interessato dall’applicazione di limiti per il contenimento della spesa
pubblica – come sostenuto dal Comune istante – lo stesso non ha ad oggetto
l’interpretazione ed applicazione della disciplina recante gli stessi, bensì di norme
della contrattazione collettiva ovvero di legge non strettamente attinenti alla
contabilità pubblica, alla luce di quanto precisato dalle SS.RR. con la cit. delibera n.
54/2010 e già chiarito da questa Sezione regionale di controllo (cfr. delibera n.
10/2009, n. 44/2009, n. 46/2014).
P.Q.M.
la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti dichiara
inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.
Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria".
Delibera n. 82/2014/SRCPIE/Par), che ha rigettato un'istanza di ripetizione degli emolumenti presentata da un comune piemontese confronti di un dipendente che non aveva conseguito il titolo alla fine del congedo, ribadendo esattamente quanto affermato prima, cioè che "l'ordinamento vigente contempla la ripetizione degli emolumenti nei casi di dimissioni volontarie del dipendente nei primi 24 mesi successivi al rientro in servizio". Questa è l'ultima parte, la più importante, della delibera:
"La stessa normativa prevede la ripetizione degli importi corrisposti in un’ipotesi
circostanziata, ovvero qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il
rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente
nei due anni successivi. La ratio sottostante va ricercata nell’intento di far
permanere nell’ambito dell’amministrazione pubblica il dipendente, una volta che
abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca.
L’Ente è dunque chiamato a verificare, nel caso concreto, la sussistenza dei
presupposti in ragione dei quali l’ordinamento riconosce al dipendente i benefici,
come sopra indicati.
Pertanto, pur incidendo il quesito posto su un ambito (ovvero la spesa per il
personale) interessato dall’applicazione di limiti per il contenimento della spesa
pubblica – come sostenuto dal Comune istante – lo stesso non ha ad oggetto
l’interpretazione ed applicazione della disciplina recante gli stessi, bensì di norme
della contrattazione collettiva ovvero di legge non strettamente attinenti alla
contabilità pubblica, alla luce di quanto precisato dalle SS.RR. con la cit. delibera n.
54/2010 e già chiarito da questa Sezione regionale di controllo (cfr. delibera n.
10/2009, n. 44/2009, n. 46/2014).
P.Q.M.
la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti dichiara
inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.
Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria".
Pahull- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 24.11.19
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Scusa, ma stai parlando di dottorato SENZA borsa? In quanto io (Dottorato CON borsa), ho preso una supplenza dal 4/10 al 30/6 ho chiesto il congedo NON retribuito (avendo la borsa).
faca87- Messaggi : 733
Data d'iscrizione : 19.07.14
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Ovviamente, altrimenti di cosa staremmo parlando? Si tratta di tutti quei dipendenti pubblici che effettuano un dottorato senza borsa e sono posti in congedo "retribuito" per la durata del dottorato. In pratica, il comune piemontese riteneva che il suo dipendente dovesse restituire gli stipendi percepiti durante il congedo perché non aveva conseguito il titolo. Non so come funziona per i dottorati con borsa, sinceramente.
Pahull- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 24.11.19
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Ciao Pahull. In realtà, ho letto di fretta, quindi non ho seguito tutta la discussione. Per quanto riguarda i dottorati CON borsa, ci si può mettere in congedo NON retribuito.
faca87- Messaggi : 733
Data d'iscrizione : 19.07.14
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Ma se sei dipendente non ti conviene percepire lo stipendio e optare per il dottorato senza borsa? Immagino che la borsa del dottorato sia molto inferiore ad uno stipendio, o sbaglio?
Pahull- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 24.11.19
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
[quote="Pahull"]Ma se sei dipendente non ti conviene percepire lo stipendio e optare per il dottorato senza borsa? Immagino che la borsa del dottorato sia molto inferiore ad uno stipendio, o sbaglio? [/quote]
Non sono dipendente. Ho preso una supplenza al 30/6 (e già avevo la borsa, quindi potevo prendere con congedo NON retribuito)
Non sono dipendente. Ho preso una supplenza al 30/6 (e già avevo la borsa, quindi potevo prendere con congedo NON retribuito)
faca87- Messaggi : 733
Data d'iscrizione : 19.07.14
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
Ma a cosa ti serve il congedo, allora, non bastava rifiutare la supplenza? Immagino ti serva solo per maturare il punteggio, o sbaglio?
Pahull- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 24.11.19
Re: Aspettativa per dottorato retribuita e ripetizione delle somme
[quote="Pahull"]Ma a cosa ti serve il congedo, allora, non bastava rifiutare la supplenza? Immagino ti serva solo per maturare il punteggio, o sbaglio? [/quote]
Esatto! il cm 15/2011, permette di accettare il contratto mettersi in congedo e maturare i 12 punti
Esatto! il cm 15/2011, permette di accettare il contratto mettersi in congedo e maturare i 12 punti
faca87- Messaggi : 733
Data d'iscrizione : 19.07.14
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