valutazione nuova certificazione di qualificazione professionale
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valutazione nuova certificazione di qualificazione professionale
Buonasera, come tutti sanno per l'anno 2021 si attende la pubblicazione del nuovo bando per il Personale ATA, nuovi inserimenti e aggiornamenti.
in riferimento al profilo professionale di Assistente Amministrativo per i titoli validi e che danno punteggio vi è l'attestato di qualifica professionale specifico per il profilo di interesse, convalidato ai sensi dell'art.14 della Legge 21/12/1978 n.845. (si valuta un solo attestato e da diritto a punti1,50).
Nell' articolo 14 viene chiaramente descritto cosa si intende per attestato di qualifica e che gli attestati conseguiti e convalidati secondo lo stesso costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Si fa presente che la formazione professionale in Italia è demandata di competenza alle Regioni ma di concerto con tutti gli organi Istituzionali come tra l'altro il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca.
Nel corso degli Anni molte FAQ sono state pubblicate dallo stesso Ministero per i vari interpelli fatti per avere chiarimenti in merito proprio alla validità e cosa devono riportare gli attestati di cui sopra per essere riconosciuti all'interno del Bando Ata.
Ora che sono entrate in vigore i decreti attuativi per l'erogazione dei nuovi corsi di Formazione Professionale che vengono organizzati con le stesse modalità di espletamento ma che di fatto recependo i nuovi decreti vengono rilasciati da parte delle Regioni le nuove certificazioni che pur attenendosi al percorso formativo richiesto dal bando ATA e ritengo anche migliorandolo sotto il profilo delle competenze che l'allievo deve acquisire, ma che gli stessi non possono più riportare la convalida secondo l'art. 14 della Legge 845/78 ma di fatto vengono rilasciati in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13 a norma dell'art.4, commi 58 e 68 della Legge 28 giugno 2012, n.92 come da "G.U. Anno 154° - Numero 39 del 15 Febbraio 2013.
Per quanto sopra scritto la mia domanda è, qualora nel Nuovo Bando ATA 2021, vi sia presente per la valutazione titoli sempre con la dicitura "ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE RILASCIATO AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L. 845/78", ma che di fatto la nuova Certificazione pur rispettando i criteri dei contenuti richiesti dal Bando ATA e rilasciato sempre dalla Regione attraverso Enti di formazione accreditati per l'erogazione della Formazione Professionale ma che lo stesso non può più riportare la convalida con l'art.14 della L. 845/78 gli stessi sono sempre validi? .
Si ritiene di avere un chiarimento in merito in quanto come si sa per la presentazione della domanda viene fatta una autodichiarazione per i titoli posseduti, qualora il concorrente risulti dalle graduatorie di Istituto individuato come destinatario di un Contratto a tempo determinato l'istituto scolastico deve provvedere alla convalida del punteggio così come in precedenza dichiarato e qualora ai fini della valutazione il personale Amministrativo incaricato non abbia una competenza specifica sulla materia potrebbe per mezzo del Dirigente Scolastico o D.S.G.A. non validare la nuova Certificazione con conseguenze ritengo di carattere oltre che amministrativo, civile ma anche penale.
L'apertura di questo nuovo scenario se non evidenziato in modo incisivo presso gli organi istituzionali preposti potrebbe far scaturire ricorsi Legali presso tutte le Istituzioni Scolastiche che faranno la valutazione dei titoli posseduti creando sicuramente disparità per quanti già in possesso di attestati precedentemente acquisiti rispetto al NUOVO CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
Confidando in una Vostra precisa e puntuale risposta in merito si porgono distinti saluti.
in riferimento al profilo professionale di Assistente Amministrativo per i titoli validi e che danno punteggio vi è l'attestato di qualifica professionale specifico per il profilo di interesse, convalidato ai sensi dell'art.14 della Legge 21/12/1978 n.845. (si valuta un solo attestato e da diritto a punti1,50).
Nell' articolo 14 viene chiaramente descritto cosa si intende per attestato di qualifica e che gli attestati conseguiti e convalidati secondo lo stesso costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Si fa presente che la formazione professionale in Italia è demandata di competenza alle Regioni ma di concerto con tutti gli organi Istituzionali come tra l'altro il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca.
Nel corso degli Anni molte FAQ sono state pubblicate dallo stesso Ministero per i vari interpelli fatti per avere chiarimenti in merito proprio alla validità e cosa devono riportare gli attestati di cui sopra per essere riconosciuti all'interno del Bando Ata.
Ora che sono entrate in vigore i decreti attuativi per l'erogazione dei nuovi corsi di Formazione Professionale che vengono organizzati con le stesse modalità di espletamento ma che di fatto recependo i nuovi decreti vengono rilasciati da parte delle Regioni le nuove certificazioni che pur attenendosi al percorso formativo richiesto dal bando ATA e ritengo anche migliorandolo sotto il profilo delle competenze che l'allievo deve acquisire, ma che gli stessi non possono più riportare la convalida secondo l'art. 14 della Legge 845/78 ma di fatto vengono rilasciati in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13 a norma dell'art.4, commi 58 e 68 della Legge 28 giugno 2012, n.92 come da "G.U. Anno 154° - Numero 39 del 15 Febbraio 2013.
Per quanto sopra scritto la mia domanda è, qualora nel Nuovo Bando ATA 2021, vi sia presente per la valutazione titoli sempre con la dicitura "ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE RILASCIATO AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L. 845/78", ma che di fatto la nuova Certificazione pur rispettando i criteri dei contenuti richiesti dal Bando ATA e rilasciato sempre dalla Regione attraverso Enti di formazione accreditati per l'erogazione della Formazione Professionale ma che lo stesso non può più riportare la convalida con l'art.14 della L. 845/78 gli stessi sono sempre validi? .
Si ritiene di avere un chiarimento in merito in quanto come si sa per la presentazione della domanda viene fatta una autodichiarazione per i titoli posseduti, qualora il concorrente risulti dalle graduatorie di Istituto individuato come destinatario di un Contratto a tempo determinato l'istituto scolastico deve provvedere alla convalida del punteggio così come in precedenza dichiarato e qualora ai fini della valutazione il personale Amministrativo incaricato non abbia una competenza specifica sulla materia potrebbe per mezzo del Dirigente Scolastico o D.S.G.A. non validare la nuova Certificazione con conseguenze ritengo di carattere oltre che amministrativo, civile ma anche penale.
L'apertura di questo nuovo scenario se non evidenziato in modo incisivo presso gli organi istituzionali preposti potrebbe far scaturire ricorsi Legali presso tutte le Istituzioni Scolastiche che faranno la valutazione dei titoli posseduti creando sicuramente disparità per quanti già in possesso di attestati precedentemente acquisiti rispetto al NUOVO CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
Confidando in una Vostra precisa e puntuale risposta in merito si porgono distinti saluti.
giacomo12345- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 04.10.16
Re: valutazione nuova certificazione di qualificazione professionale
Salve, interesserebbe anche a me.
C'è qualcuno che sa se gli attestati rilasciati ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 16 gennaio 2013 sono equivalenti? O c'è qualche parte dove è riportato (esempio FAQ ministero)?
C'è qualcuno che sa se gli attestati rilasciati ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 16 gennaio 2013 sono equivalenti? O c'è qualche parte dove è riportato (esempio FAQ ministero)?
danfran- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 03.06.13
Re: valutazione nuova certificazione di qualificazione professionale
seguo eventuali risposte anch'io!
marco.x- Messaggi : 555
Data d'iscrizione : 08.03.20
Età : 49
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