E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
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E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Salve a tutti, avrei bisogno di un chiarimento importante circa la possibilità di rinunciare a una proposta di contratto per accettarne un’altra, prima della stipula del contratto stesso.
Nella Nota 6635 del 10 agosto in merito alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l’a.s. 2011/12 (con riferimento all’art.3 comma 5 del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con il D.M. 13 giugno 2007) si dice che è consentito “unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.”
Se interpreto bene, durante le operazioni di nomina (quindi prima del 1° settembre) ci sarebbe la possibilità di rinunciare a una proposta contrattuale già accettata, con termine 30 giugno 2012, unicamente a favore di una proposta di contratto annuale, cioè fino al 31 agosto 2012. Mi confermate tale lettura della nota? Vorrei averne la certezza perché lo scorso anno a Treviso, dove sono inserita in GaE, si è operato diversamente, a mio parere arrecando grave danno a molti docenti.
In prima battuta, infatti, si sono tenute le convocazioni per i posti di sostegno ed è stato detto che chi accettava avrebbe potuto rinunciare alla proposta di contratto già il giorno successivo, in occasione delle nomine per gli insegnamenti curricolari, senza necessariamente abbandonare una proposta al 30 giugno per una al 31 agosto. Inutile dirvi che tanti hanno accettato l’incarico di sostegno pur sapendo che in seguito lo avrebbero lasciato per accettare quello sulla disciplina: l’idea di avere in mano una proposta di contratto certa faceva gola (sulla correttezza di tale comportamento non entro nel merito…).
Chiaramente tutto questo ha penalizzato molti di noi, me inclusa. Infatti, trovandoci in posizione intermedia negli elenchi del sostegno, siamo stati costretti ad accettare proposte di contratto in località scomode, lontane, perché erano le ultime disponibilità rimaste e, se avessimo rifiutato, avremmo perso il diritto di essere riconvocati. In seguito tutti i posti liberati dai colleghi che hanno rinunciato a nomina sul sostegno per prendere quella sulla materia sono tornati in gioco in seconda convocazione, per cui chi si trovava oltre venti posizioni sotto di me ha acciuffato un incarico nella scuola sotto casa.
Dalla Nota citata prima mi pare di evincere che tutto questo non avrebbe dovuto essere consentito. O sbaglio?
Nella Nota 6635 del 10 agosto in merito alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l’a.s. 2011/12 (con riferimento all’art.3 comma 5 del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con il D.M. 13 giugno 2007) si dice che è consentito “unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.”
Se interpreto bene, durante le operazioni di nomina (quindi prima del 1° settembre) ci sarebbe la possibilità di rinunciare a una proposta contrattuale già accettata, con termine 30 giugno 2012, unicamente a favore di una proposta di contratto annuale, cioè fino al 31 agosto 2012. Mi confermate tale lettura della nota? Vorrei averne la certezza perché lo scorso anno a Treviso, dove sono inserita in GaE, si è operato diversamente, a mio parere arrecando grave danno a molti docenti.
In prima battuta, infatti, si sono tenute le convocazioni per i posti di sostegno ed è stato detto che chi accettava avrebbe potuto rinunciare alla proposta di contratto già il giorno successivo, in occasione delle nomine per gli insegnamenti curricolari, senza necessariamente abbandonare una proposta al 30 giugno per una al 31 agosto. Inutile dirvi che tanti hanno accettato l’incarico di sostegno pur sapendo che in seguito lo avrebbero lasciato per accettare quello sulla disciplina: l’idea di avere in mano una proposta di contratto certa faceva gola (sulla correttezza di tale comportamento non entro nel merito…).
Chiaramente tutto questo ha penalizzato molti di noi, me inclusa. Infatti, trovandoci in posizione intermedia negli elenchi del sostegno, siamo stati costretti ad accettare proposte di contratto in località scomode, lontane, perché erano le ultime disponibilità rimaste e, se avessimo rifiutato, avremmo perso il diritto di essere riconvocati. In seguito tutti i posti liberati dai colleghi che hanno rinunciato a nomina sul sostegno per prendere quella sulla materia sono tornati in gioco in seconda convocazione, per cui chi si trovava oltre venti posizioni sotto di me ha acciuffato un incarico nella scuola sotto casa.
Dalla Nota citata prima mi pare di evincere che tutto questo non avrebbe dovuto essere consentito. O sbaglio?
Hope79- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 22.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
"è possibile lasciare una supplenza su sostegno per una su posto comune, salvo per coloro che sono vincolati al sostegno avendo conseguito l’abilitazione/specializzazione con il DM 21/05." Prima della stipula del contratto o assunzione di servizio. Quest'anno, visto che tutte le operazioni sono slittate, non ci sarà molto agio per questo tipo di "migrazioni", posto che ovunque o quasi le nomine a td saranno a settembre e la presa di servizio dovrà pertanto essere immediata.
melanie- Messaggi : 1076
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Confermo (fonte: sindacati):
Possibilità di lasciare una supplenza per un'altra nella medesima provincia
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e, esclusivamente, prima della stipula dei relativi contratti (1° settembre):
- è possibile la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30/06) per l'accettarne una successiva di supplenza annuale (31/8) per il medesimo o diverso insegnamento
- è possibile lasciare una supplenza su sostegno per una su posto comune, salvo per coloro che sono vincolati al sostegno avendo conseguito l'abilitazione/specializzazione con il DM 21/05
Non è stata riconosciuta nella circolare sulle supplenze 2011 la possibilità di lasciare, nel periodo di attribuzione delle supplenze e prima della stipula del contratto, uno spezzone preso in assenza di posti interi per un posto intero.
Possibilità di lasciare una supplenza per un'altra nella medesima provincia
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e, esclusivamente, prima della stipula dei relativi contratti (1° settembre):
- è possibile la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30/06) per l'accettarne una successiva di supplenza annuale (31/8) per il medesimo o diverso insegnamento
- è possibile lasciare una supplenza su sostegno per una su posto comune, salvo per coloro che sono vincolati al sostegno avendo conseguito l'abilitazione/specializzazione con il DM 21/05
Non è stata riconosciuta nella circolare sulle supplenze 2011 la possibilità di lasciare, nel periodo di attribuzione delle supplenze e prima della stipula del contratto, uno spezzone preso in assenza di posti interi per un posto intero.
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
marcob ha scritto:Confermo (fonte: sindacati):
Possibilità di lasciare una supplenza per un'altra nella medesima provincia
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e, esclusivamente, prima della stipula dei relativi contratti (1° settembre):
- è possibile la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30/06) per l'accettarne una successiva di supplenza annuale (31/8) per il medesimo o diverso insegnamento
- è possibile lasciare una supplenza su sostegno per una su posto comune, salvo per coloro che sono vincolati al sostegno avendo conseguito l'abilitazione/specializzazione con il DM 21/05
Non è stata riconosciuta nella circolare sulle supplenze 2011 la possibilità di lasciare, nel periodo di attribuzione delle supplenze e prima della stipula del contratto, uno spezzone preso in assenza di posti interi per un posto intero.
due quesiti:
la data 1 sett che indichi in realtà dipende dall'inizio delle convocazioni e della loro durata, no? se io mettiamo vengo convocata per td il 31 agosto su sostegno, ma a posto comune sono mettiamo nel gruppo 2 sett ?
per gli spezzoni è previsto però completamento. Molti prendono direttamente due part time....ahi ahi ahi
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Vi ringrazio per la risposta, anche se francamente non era quella che speravo. Potreste dirmi, a questo punto, se la possibilità di lasciare la supplenza su sostegno persiste anche nel caso in cui si scelga, in seconda battuta, uno spezzone? Esemplificando, potrei lasciare la cattedra sul sostegno per accettare, il giorno successivo, solo 9h o 10h su A050?
Hope79- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 22.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Come dice melanie, la data del 1° settembre costituirà un grosso limite a questa pratica. Infatti, se le nomine sulla materia sono calendarizzate dopo il 1° settembre, non sarà più tecnicamente possibile lasciare la proposta su sostegno precedentemente accettata, poiché il 1° settembre occorre prendere servizio sul posto di sostegno che si è accettato.
Quindi questa possibilità dipenderà solo dai tempi dei diversi AT.
I vincolati sul sostegno sono indicati nella graduatoria con la lettera D. Non sono comunque quelli che hanno conseguito il sostegno tramite il corso di 400 ore, per intenderci.
Quindi questa possibilità dipenderà solo dai tempi dei diversi AT.
I vincolati sul sostegno sono indicati nella graduatoria con la lettera D. Non sono comunque quelli che hanno conseguito il sostegno tramite il corso di 400 ore, per intenderci.
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
marcob ha scritto:Come dice melanie, la data del 1° settembre costituirà un grosso limite a questa pratica. Infatti, se le nomine sulla materia sono calendarizzate dopo il 1° settembre, non sarà più tecnicamente possibile lasciare la proposta su sostegno precedentemente accettata, poiché il 1° settembre occorre prendere servizio sul posto di sostegno che si è accettato.
Quindi questa possibilità dipenderà solo dai tempi dei diversi AT.
I vincolati sul sostegno sono indicati nella graduatoria con la lettera D. Non sono comunque quelli che hanno conseguito il sostegno tramite il corso di 400 ore, per intenderci.
purtroppo questo è un problema che si presenta ormai da parecchi anni, nell'indifferenza dei sindacati
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Hope79 ha scritto:Vi ringrazio per la risposta, anche se francamente non era quella che speravo. Potreste dirmi, a questo punto, se la possibilità di lasciare la supplenza su sostegno persiste anche nel caso in cui si scelga, in seconda battuta, uno spezzone? Esemplificando, potrei lasciare la cattedra sul sostegno per accettare, il giorno successivo, solo 9h o 10h su A050?
Penso che sia possibile (anche l'anno scorso lo era), poiché qui si fa riferimento generico a supplenze (senza indicare se si tratta di spezzoni). Chiedo comunque conferma ai più esperti del forum.
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
melanie ha scritto:"è possibile lasciare una supplenza su sostegno per una su posto comune, salvo per coloro che sono vincolati al sostegno avendo conseguito l’abilitazione/specializzazione con il DM 21/05." Prima della stipula del contratto o assunzione di servizio. Quest'anno, visto che tutte le operazioni sono slittate, non ci sarà molto agio per questo tipo di "migrazioni", posto che ovunque o quasi le nomine a td saranno a settembre e la presa di servizio dovrà pertanto essere immediata.
Quello che citi è corretto però sempre rispettando il fatto che si deve lasciare una cattedra al 30 giugno per una al 31 agosto. L'anno scorso, invece, non fu così: infatti fu l'unico anno in cui fu consentito il passaggio anche da cattedre al 30 giugno verso cattedre al 30 giugno.
lala- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 08.10.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
lala ha scritto:melanie ha scritto:"è possibile lasciare una supplenza su sostegno per una su posto comune, salvo per coloro che sono vincolati al sostegno avendo conseguito l’abilitazione/specializzazione con il DM 21/05." Prima della stipula del contratto o assunzione di servizio. Quest'anno, visto che tutte le operazioni sono slittate, non ci sarà molto agio per questo tipo di "migrazioni", posto che ovunque o quasi le nomine a td saranno a settembre e la presa di servizio dovrà pertanto essere immediata.
Quello che citi è corretto però sempre rispettando il fatto che si deve lasciare una cattedra al 30 giugno per una al 31 agosto. L'anno scorso, invece, non fu così: infatti fu l'unico anno in cui fu consentito il passaggio anche da cattedre al 30 giugno verso cattedre al 30 giugno.
dove fu consentito? interessante...
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
lala ha scritto:Quello che citi è corretto però sempre rispettando il fatto che si deve lasciare una cattedra al 30 giugno per una al 31 agosto. L'anno scorso, invece, non fu così: infatti fu l'unico anno in cui fu consentito il passaggio anche da cattedre al 30 giugno verso cattedre al 30 giugno.
Da quel che ho sentito presso i sindacati, invece, non è così come dici. E' esattamente come l'anno scorso: è possibile lasciare una supplenza su sostegno al 30 giugno con una sulla materia (sempre al 30 giugno).
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
ho ricontrollato le disposizioni dell'anno scorso e quelle di quest'anno: in quelle dell'anno scorso è specificato che si può lasciare un posto al 30/6 solo per uno al 31/8 parlando però di "insegnamento"; nel punto successivo si chiarisce che chi prende cattedra al 30 giugno su sostegno può lasciare per un'altra cattedra (senza specificare se al 30/6 o al 31/8). alcuni usp l'hanno interpretata come la possibilità di lasciare il sostegno per qualsiasi altra cattedra, altri usp hanno dato questa possibilità solo nel rispetto del passaggio 30/6---31/8.
quest'anno nelle disposizioni è solo indicato che si può lasciare il 30/ per il 31/8 senza nessun altro riferimento al sostegno (come l'anno scorso). Per cui ne deduco che quest'anno tutto sia tornato come era prima, e cioè che il sost si può lasciare solo per cattedra al 31/8.
quest'anno nelle disposizioni è solo indicato che si può lasciare il 30/ per il 31/8 senza nessun altro riferimento al sostegno (come l'anno scorso). Per cui ne deduco che quest'anno tutto sia tornato come era prima, e cioè che il sost si può lasciare solo per cattedra al 31/8.
lala- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 08.10.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Nel sito della CGIL è specificato che è possibile lasciare un posto di sostegno per un posto comune indipendentemente dalla durata delle supplenze (salvo coloro che sono obbligati a prendere incarico su sostegno in base al DM 21/05).
Mah, staremo a vedere!
Mah, staremo a vedere!
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
lala ha scritto:ho ricontrollato le disposizioni dell'anno scorso e quelle di quest'anno: in quelle dell'anno scorso è specificato che si può lasciare un posto al 30/6 solo per uno al 31/8 parlando però di "insegnamento"; nel punto successivo si chiarisce che chi prende cattedra al 30 giugno su sostegno può lasciare per un'altra cattedra (senza specificare se al 30/6 o al 31/8). alcuni usp l'hanno interpretata come la possibilità di lasciare il sostegno per qualsiasi altra cattedra, altri usp hanno dato questa possibilità solo nel rispetto del passaggio 30/6---31/8.
quest'anno nelle disposizioni è solo indicato che si può lasciare il 30/ per il 31/8 senza nessun altro riferimento al sostegno (come l'anno scorso). Per cui ne deduco che quest'anno tutto sia tornato come era prima, e cioè che il sost si può lasciare solo per cattedra al 31/8.
se il riferimento è questo:
"Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento." allora il cambio vale se fatto per una supplenza su posto 31/08 alias vacante
poi ogni volta è una novità di azioni, io non so che pensare. L'anno scorso lasciavano fare accorpamenti si spezzoni, così i posti non completi si sono ridotti con velocità....
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
lishenko ha scritto:poi ogni volta è una novità di azioni, io non so che pensare. L'anno scorso lasciavano fare accorpamenti si spezzoni, così i posti non completi si sono ridotti con velocità....
Senza contare che se le nomine verranno fatte dopo il 1° settembre (come penso avverrà in quasi tutti gli AT, visto come sono andate a rilento le cose quest'anno), l'abbandono del posto di sostegno resterà più che altro una possibilità teorica...
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
lala ha scritto:alcuni usp l'hanno interpretata come la possibilità di lasciare il sostegno per qualsiasi altra cattedra, altri usp hanno dato questa possibilità solo nel rispetto del passaggio 30/6---31/8.
quest'anno nelle disposizioni è solo indicato che si può lasciare il 30/ per il 31/8 senza nessun altro riferimento al sostegno (come l'anno scorso). Per cui ne deduco che quest'anno tutto sia tornato come era prima, e cioè che il sost si può lasciare solo per cattedra al 31/8.
Ho sollevato il problema proprio perché lo scorso anno a Treviso è stata data la possibilità di lasciare il sostegno per cattedre al 30 giugno, ma mi è parso di capire che altrove non l'abbiano permesso. Trovo assurda questa totale arbitrarietà nell'applicazione delle norme, che peraltro condiziona profondamente le scelte di ciascuno di noi.
In base a quel che ho letto sul Regolamento e sulla Nota, continuo a pensare che si possa cambiare solo per accettare una proposta di contratto annuale, cioè al 31/08. Se la prassi è un'altra, mi piacerebbe conoscere il riferimento normativo. Dov'è scritto che il sostegno fa eccezione?
Hope79- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 22.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Hope79 ha scritto:lala ha scritto:alcuni usp l'hanno interpretata come la possibilità di lasciare il sostegno per qualsiasi altra cattedra, altri usp hanno dato questa possibilità solo nel rispetto del passaggio 30/6---31/8.
quest'anno nelle disposizioni è solo indicato che si può lasciare il 30/ per il 31/8 senza nessun altro riferimento al sostegno (come l'anno scorso). Per cui ne deduco che quest'anno tutto sia tornato come era prima, e cioè che il sost si può lasciare solo per cattedra al 31/8.
Ho sollevato il problema proprio perché lo scorso anno a Treviso è stata data la possibilità di lasciare il sostegno per cattedre al 30 giugno, ma mi è parso di capire che altrove non l'abbiano permesso. Trovo assurda questa totale arbitrarietà nell'applicazione delle norme, che peraltro condiziona profondamente le scelte di ciascuno di noi.
In base a quel che ho letto sul Regolamento e sulla Nota, continuo a pensare che si possa cambiare solo per accettare una proposta di contratto annuale, cioè al 31/08. Se la prassi è un'altra, mi piacerebbe conoscere il riferimento normativo. Dov'è scritto che il sostegno fa eccezione?
da nessuna parte, ma chiamano prima il sostegno per alleggerire le convocazioni, in realtà dovrebbero chiamare da graduatoria unica e chi deve scegliere tra sostegno e posto comune (avendo ottenuto abilitazione via SISS o SFP) può scegliere. Il fatto di anticipare le chiamate sul sostegno è una scelta dichiaratamente pratica sia per le scuole con alunni certificati (si riesce quasi sempre a garantire l'insegnante dal 1 sett) sia per le operazioni di nomina. Ma di fatto la GE è unica, così come per la lingua inglese
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Hope79 ha scritto:Se la prassi è un'altra, mi piacerebbe conoscere il riferimento normativo.
Di certo non nella Nota ministeriale, poiché le Note non sono fonti del diritto e quindi non creano norme giuridiche. Le norme scaturiscono da atti normativi (come i D.M. o le leggi), o al limite dalla prassi (c.d. consuetudine).
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
marcob ha scritto:Hope79 ha scritto:Se la prassi è un'altra, mi piacerebbe conoscere il riferimento normativo.
Di certo non nella Nota ministeriale, poiché le Note non sono fonti del diritto e quindi non creano norme giuridiche. Le norme scaturiscono da atti normativi (come i D.M. o le leggi), o al limite dalla prassi (c.d. consuetudine).
quindi dove troveremo le "regole" cui attenerci per le supplenze?
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
lishenko ha scritto:quindi dove troveremo le "regole" cui attenerci per le supplenze?
Le istruzioni operative sono nella nota del 10 agosto. Resta comunque il fatto che si tratta di "istruzioni" e non di "norme giuridiche" - per di più in alcuni punti non esattamente chiare (diversamente non staremmo qui a discuterne). E se le stesse norme possono essere oggetto di diverse interpretazioni, figurarsi le istruzioni...
In ogni caso sarebbe bene che tutti gli AT seguissero le stesse regole. A partire dall'assegnare i posti prima del 1° settembre!
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Hope79 ha scritto:lala ha scritto:alcuni usp l'hanno interpretata come la possibilità di lasciare il sostegno per qualsiasi altra cattedra, altri usp hanno dato questa possibilità solo nel rispetto del passaggio 30/6---31/8.
quest'anno nelle disposizioni è solo indicato che si può lasciare il 30/ per il 31/8 senza nessun altro riferimento al sostegno (come l'anno scorso). Per cui ne deduco che quest'anno tutto sia tornato come era prima, e cioè che il sost si può lasciare solo per cattedra al 31/8.
Ho sollevato il problema proprio perché lo scorso anno a Treviso è stata data la possibilità di lasciare il sostegno per cattedre al 30 giugno, ma mi è parso di capire che altrove non l'abbiano permesso. Trovo assurda questa totale arbitrarietà nell'applicazione delle norme, che peraltro condiziona profondamente le scelte di ciascuno di noi.
In base a quel che ho letto sul Regolamento e sulla Nota, continuo a pensare che si possa cambiare solo per accettare una proposta di contratto annuale, cioè al 31/08. Se la prassi è un'altra, mi piacerebbe conoscere il riferimento normativo. Dov'è scritto che il sostegno fa eccezione?
dalle istruzioni dello scorso anno: "A norma dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, è ammessa, esclusivamente prima
della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza
temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia,
per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso
insegnamento, nella medesima provincia....;L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino
al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati
gli effetti di cui al punto b); tuttavia consente all’aspirante, nella stessa provincia,
esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte
di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente
alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. n. 21/05." E' quel tuttavia che ha indotto alcuni usp a permettere il cambio di cattedra al 30/6 su sos con altra cattedra al 30/6 su materia.
dalle istruzioni di quest'anno: "Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento." E' scomparsa l'ulteriore specifica sul sostegno presente lo scorso anno, per cui ne deduco che mentre l'anno scorso è stato possibile un errore di interpretazione (se di errore si tratta) non credo che ciò possa accadere quest'anno. Quanto meno se qualche usp ci dovesse provare devono prima spiegarci dove è scritto che si possa fare (l'anno scorso c'era almeno il dubbio, ma ora...)
Io la interpreto così...voi?
lala- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 08.10.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Anch'io inizialmente l'avevo interpretato così...
Ma c'è un punto controverso: il fatto che abbiano eliminato anche questa parte:
"L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati gli effetti di cui al punto b)"
mi lascia intendere che le supplenze accettate sul sostegno non determinino gli effetti di cui al punto b, e cioè:
"b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto.
A norma dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, è ammessa, esclusivamente
prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento."
lasciando quindi il sostegno come un caso a sè.
Ma c'è un punto controverso: il fatto che abbiano eliminato anche questa parte:
"L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati gli effetti di cui al punto b)"
mi lascia intendere che le supplenze accettate sul sostegno non determinino gli effetti di cui al punto b, e cioè:
"b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto.
A norma dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, è ammessa, esclusivamente
prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento."
lasciando quindi il sostegno come un caso a sè.
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
insomma si potrebbe pensare che chi ha bilitazione sostegno siss o sfp possa cambiare oppure l'assenza di precisazione induce a pensare che vale la regola generale?
in sostanza uno dovrebbe poter scegliere quello che vuole su posto comune essendo regolarmente inserito in graduatoria, il titolo abilitante da più possibilità, non meno...
in sostanza uno dovrebbe poter scegliere quello che vuole su posto comune essendo regolarmente inserito in graduatoria, il titolo abilitante da più possibilità, non meno...
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Inoltre, al sopracitato punto b) è specificato "per un posto o classe di concorso", e il sostegno non è una classe di concorso.
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
marcob ha scritto:Anch'io inizialmente l'avevo interpretato così...
Ma c'è un punto controverso: il fatto che abbiano eliminato anche questa parte:
"L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati gli effetti di cui al punto b)"
mi lascia intendere che le supplenze accettate sul sostegno non determinino gli effetti di cui al punto b, e cioè:
"b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto.
A norma dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, è ammessa, esclusivamente
prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento."
lasciando quindi il sostegno come un caso a sè.
scusa ma qquali sono "gli effetti" del punto b?
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
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