E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
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E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Promemoria primo messaggio :
Salve a tutti, avrei bisogno di un chiarimento importante circa la possibilità di rinunciare a una proposta di contratto per accettarne un’altra, prima della stipula del contratto stesso.
Nella Nota 6635 del 10 agosto in merito alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l’a.s. 2011/12 (con riferimento all’art.3 comma 5 del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con il D.M. 13 giugno 2007) si dice che è consentito “unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.”
Se interpreto bene, durante le operazioni di nomina (quindi prima del 1° settembre) ci sarebbe la possibilità di rinunciare a una proposta contrattuale già accettata, con termine 30 giugno 2012, unicamente a favore di una proposta di contratto annuale, cioè fino al 31 agosto 2012. Mi confermate tale lettura della nota? Vorrei averne la certezza perché lo scorso anno a Treviso, dove sono inserita in GaE, si è operato diversamente, a mio parere arrecando grave danno a molti docenti.
In prima battuta, infatti, si sono tenute le convocazioni per i posti di sostegno ed è stato detto che chi accettava avrebbe potuto rinunciare alla proposta di contratto già il giorno successivo, in occasione delle nomine per gli insegnamenti curricolari, senza necessariamente abbandonare una proposta al 30 giugno per una al 31 agosto. Inutile dirvi che tanti hanno accettato l’incarico di sostegno pur sapendo che in seguito lo avrebbero lasciato per accettare quello sulla disciplina: l’idea di avere in mano una proposta di contratto certa faceva gola (sulla correttezza di tale comportamento non entro nel merito…).
Chiaramente tutto questo ha penalizzato molti di noi, me inclusa. Infatti, trovandoci in posizione intermedia negli elenchi del sostegno, siamo stati costretti ad accettare proposte di contratto in località scomode, lontane, perché erano le ultime disponibilità rimaste e, se avessimo rifiutato, avremmo perso il diritto di essere riconvocati. In seguito tutti i posti liberati dai colleghi che hanno rinunciato a nomina sul sostegno per prendere quella sulla materia sono tornati in gioco in seconda convocazione, per cui chi si trovava oltre venti posizioni sotto di me ha acciuffato un incarico nella scuola sotto casa.
Dalla Nota citata prima mi pare di evincere che tutto questo non avrebbe dovuto essere consentito. O sbaglio?
Salve a tutti, avrei bisogno di un chiarimento importante circa la possibilità di rinunciare a una proposta di contratto per accettarne un’altra, prima della stipula del contratto stesso.
Nella Nota 6635 del 10 agosto in merito alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l’a.s. 2011/12 (con riferimento all’art.3 comma 5 del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con il D.M. 13 giugno 2007) si dice che è consentito “unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.”
Se interpreto bene, durante le operazioni di nomina (quindi prima del 1° settembre) ci sarebbe la possibilità di rinunciare a una proposta contrattuale già accettata, con termine 30 giugno 2012, unicamente a favore di una proposta di contratto annuale, cioè fino al 31 agosto 2012. Mi confermate tale lettura della nota? Vorrei averne la certezza perché lo scorso anno a Treviso, dove sono inserita in GaE, si è operato diversamente, a mio parere arrecando grave danno a molti docenti.
In prima battuta, infatti, si sono tenute le convocazioni per i posti di sostegno ed è stato detto che chi accettava avrebbe potuto rinunciare alla proposta di contratto già il giorno successivo, in occasione delle nomine per gli insegnamenti curricolari, senza necessariamente abbandonare una proposta al 30 giugno per una al 31 agosto. Inutile dirvi che tanti hanno accettato l’incarico di sostegno pur sapendo che in seguito lo avrebbero lasciato per accettare quello sulla disciplina: l’idea di avere in mano una proposta di contratto certa faceva gola (sulla correttezza di tale comportamento non entro nel merito…).
Chiaramente tutto questo ha penalizzato molti di noi, me inclusa. Infatti, trovandoci in posizione intermedia negli elenchi del sostegno, siamo stati costretti ad accettare proposte di contratto in località scomode, lontane, perché erano le ultime disponibilità rimaste e, se avessimo rifiutato, avremmo perso il diritto di essere riconvocati. In seguito tutti i posti liberati dai colleghi che hanno rinunciato a nomina sul sostegno per prendere quella sulla materia sono tornati in gioco in seconda convocazione, per cui chi si trovava oltre venti posizioni sotto di me ha acciuffato un incarico nella scuola sotto casa.
Dalla Nota citata prima mi pare di evincere che tutto questo non avrebbe dovuto essere consentito. O sbaglio?
Hope79- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 22.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
marcob ha scritto:Inoltre, al sopracitato punto b) è specificato "per un posto o classe di concorso", e il sostegno non è una classe di concorso.
credo che il punto sia questo: il sostegno è un titolo che ti permette di lavorare anche sul sostegno, naturalmente con la carenza di persone specializzate si lavora. SOlo che uò essere che capiti un posto lontano contro uno vicino di materia comune....
i sindacati non danno indicazione, e mi chiedo se prima dell'inizio delle operazioni verranno spcificate le varie opzioni
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
lishenko ha scritto:scusa ma qquali sono "gli effetti" del punto b?
L'impossibilità, dopo aver accettato una supplenza al 30/06, di accettare ulteriori proposte di supplenze per il medesimo o diversi insegnamenti, a meno che queste non siano al 31/08.
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
da Guida SUppleze Gilda Unams:
•PUOI RINUNZIARE SENZA PENALIZZAZIONI SOLO DURANTE IL PERIODO DELLE CONVOCAZIONI PRIMA DI AVER FIRMATO IL CONTRATTO E SOLO NEL CASO IN CUI TU ABBIA ACCETATO UN CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ E TI SIA PROPOSTO UN ALTRO CONTRATTO ANNUALE PER LO STESSO O UN ALTRO INSEGNAMENTO.
•La disposizione vale per tutte le classi di concorso o tipologie di posti attività didattiche di sostegno incluse.
poi però nella stessa guida precisa che chi ha ottenuto la specializzazione con i corsi abilitanti deve perforza prendere il posto di sostegno: così leggo che gli altri se non vogliono il sostegno, semplicemente vanno ai posti comuni... così aumentano gli stress e i dubbi....
•PUOI RINUNZIARE SENZA PENALIZZAZIONI SOLO DURANTE IL PERIODO DELLE CONVOCAZIONI PRIMA DI AVER FIRMATO IL CONTRATTO E SOLO NEL CASO IN CUI TU ABBIA ACCETATO UN CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ E TI SIA PROPOSTO UN ALTRO CONTRATTO ANNUALE PER LO STESSO O UN ALTRO INSEGNAMENTO.
•La disposizione vale per tutte le classi di concorso o tipologie di posti attività didattiche di sostegno incluse.
poi però nella stessa guida precisa che chi ha ottenuto la specializzazione con i corsi abilitanti deve perforza prendere il posto di sostegno: così leggo che gli altri se non vogliono il sostegno, semplicemente vanno ai posti comuni... così aumentano gli stress e i dubbi....
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
C'è confusione pure tra i sindacati... La CGIL invece dice:
Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:
- in caso di disponibilità sopravvenute vanno riconvocati anche coloro che hanno dovuto accettare una nomina ad orario ridotto e che quindi hanno diritto al completamento;
- le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione;
- è possibile rinunciare, nella fase di conferimento delle nomine a livello provinciale e prima della stipula del contratto:
- ad una supplenza fino al 30/6 per accettarne una fino al 31/8;
- lasciare un posto di sostegno per un posto comune indipendentemente dalla durata delle supplenze (salvo coloro che sono obbligati a prendere incarico su sostegno in base al DM 21/05)
- sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina;
- per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:
- in caso di disponibilità sopravvenute vanno riconvocati anche coloro che hanno dovuto accettare una nomina ad orario ridotto e che quindi hanno diritto al completamento;
- le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione;
- è possibile rinunciare, nella fase di conferimento delle nomine a livello provinciale e prima della stipula del contratto:
- ad una supplenza fino al 30/6 per accettarne una fino al 31/8;
- lasciare un posto di sostegno per un posto comune indipendentemente dalla durata delle supplenze (salvo coloro che sono obbligati a prendere incarico su sostegno in base al DM 21/05)
- sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina;
- per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
i sindacati non danno indicazione, e mi chiedo se prima dell'inizio delle operazioni verranno spcificate le varie opzioni
Solitamente, gli AT al comunicato di convocazione per le nomine, fanno seguire un "vademecum" delle stesse per far sì che non ci siano comportamenti contraddittori. Occorre aspettare,tanto x cambiare.
melanie- Messaggi : 1076
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
melanie ha scritto:[Solitamente, gli AT al comunicato di convocazione per le nomine, fanno seguire un "vademecum" delle stesse per far sì che non ci siano comportamenti contraddittori. Occorre aspettare,tanto x cambiare.
Esatto. Comunque, in molti casi l'attesa si protrarrà oltre il 1° settembre, quindi il problema non si porrà. :)))))))
marcob- Messaggi : 1629
Data d'iscrizione : 12.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
marcob ha scritto:melanie ha scritto:[Solitamente, gli AT al comunicato di convocazione per le nomine, fanno seguire un "vademecum" delle stesse per far sì che non ci siano comportamenti contraddittori. Occorre aspettare,tanto x cambiare.
Esatto. Comunque, in molti casi l'attesa si protrarrà oltre il 1° settembre, quindi il problema non si porrà. :)))))))
questo il caso: probabilmente convocazione sostegno 31, posto comune 1 pomeriggio
quindi sarei ancora in tempo a cambiare....
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
lishenko ha scritto:marcob ha scritto:melanie ha scritto:[Solitamente, gli AT al comunicato di convocazione per le nomine, fanno seguire un "vademecum" delle stesse per far sì che non ci siano comportamenti contraddittori. Occorre aspettare,tanto x cambiare.
Esatto. Comunque, in molti casi l'attesa si protrarrà oltre il 1° settembre, quindi il problema non si porrà. :)))))))
questo il caso: probabilmente convocazione sostegno 31, posto comune 1 pomeriggio
quindi sarei ancora in tempo a cambiare....
no, il 1 mattina devi prendere servizio
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
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Località : milano
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
giulia boffa ha scritto:lishenko ha scritto:marcob ha scritto:melanie ha scritto:[Solitamente, gli AT al comunicato di convocazione per le nomine, fanno seguire un "vademecum" delle stesse per far sì che non ci siano comportamenti contraddittori. Occorre aspettare,tanto x cambiare.
Esatto. Comunque, in molti casi l'attesa si protrarrà oltre il 1° settembre, quindi il problema non si porrà. :)))))))
questo il caso: probabilmente convocazione sostegno 31, posto comune 1 pomeriggio
quindi sarei ancora in tempo a cambiare....
no, il 1 mattina devi prendere servizio
l'anno scorso c'è stato un cambio il 1 pomeriggio, da sostegno, operazioni non terminate
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
L’Usp di Treviso ha appena pubblicato il calendario delle convocazioni per le nomine a TD, con annesso comunicato nel quale sono fornite una serie di indicazioni, tra cui la seguente: “Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.”
Dal momento che, per la scuola secondaria, sono previste prima le nomine sui posti comuni e poi quelle per il sostegno, mi confermate che si potrà lasciare la proposta di contratto già firmata solo per un posto al 31 agosto? O, detto in altri termini, che chi accetta di lavorare sulla materia difficilmente potrà optare in seguito per il sostegno, poiché le cattedre del sostegno disponibili (almeno per la secondaria di II grado) sono esclusivamente al 30 giugno?
Dal momento che, per la scuola secondaria, sono previste prima le nomine sui posti comuni e poi quelle per il sostegno, mi confermate che si potrà lasciare la proposta di contratto già firmata solo per un posto al 31 agosto? O, detto in altri termini, che chi accetta di lavorare sulla materia difficilmente potrà optare in seguito per il sostegno, poiché le cattedre del sostegno disponibili (almeno per la secondaria di II grado) sono esclusivamente al 30 giugno?
Hope79- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 22.08.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Hope79 ha scritto:L’Usp di Treviso ha appena pubblicato il calendario delle convocazioni per le nomine a TD, con annesso comunicato nel quale sono fornite una serie di indicazioni, tra cui la seguente: “Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.”
Dal momento che, per la scuola secondaria, sono previste prima le nomine sui posti comuni e poi quelle per il sostegno, mi confermate che si potrà lasciare la proposta di contratto già firmata solo per un posto al 31 agosto? O, detto in altri termini, che chi accetta di lavorare sulla materia difficilmente potrà optare in seguito per il sostegno, poiché le cattedre del sostegno disponibili (almeno per la secondaria di II grado) sono esclusivamente al 30 giugno?
interpretato letteralmente si capisce che a prescindere da cosa hai scelto prima (materia o sostegno, in altri usp assegnano prima il sostegno) puoi cambiare diciamo da posto disponibile a vacante. così l'ho letta io...
lishenko- Messaggi : 294
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Hope anche io a Treviso!
Per la prima volta fanno le convocazioni prima sulla materia e poi sul sostegno.
Si puo' prendere uno spezzone su materia (dato che su a019 al mio turno resteranno solo quelli) e poi completare con uno spezzone su sostegno?
Oppure conviene rinunciare alla materia e aspettare la cattedra sul sos (se si e' in posizione utile)?
Per la prima volta fanno le convocazioni prima sulla materia e poi sul sostegno.
Si puo' prendere uno spezzone su materia (dato che su a019 al mio turno resteranno solo quelli) e poi completare con uno spezzone su sostegno?
Oppure conviene rinunciare alla materia e aspettare la cattedra sul sos (se si e' in posizione utile)?
Virgolafox- Messaggi : 105
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Virgolafox ha scritto:Hope anche io a Treviso!
Per la prima volta fanno le convocazioni prima sulla materia e poi sul sostegno.
Si puo' prendere uno spezzone su materia (dato che su a019 al mio turno resteranno solo quelli) e poi completare con uno spezzone su sostegno? Si può, certo. Oppure conviene rinunciare alla materia e aspettare la cattedra sul sos (se si e' in posizione utile)? Puoi fare anche questo, se si pensa di avere la possibilità di riuscire a lavorare su sost e/o su materia, diventa una scelta personale.
melanie- Messaggi : 1076
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Virgolafox ha scritto:Hope anche io a Treviso!
Per la prima volta fanno le convocazioni prima sulla materia e poi sul sostegno.
Si puo' prendere uno spezzone su materia (dato che su a019 al mio turno resteranno solo quelli) e poi completare con uno spezzone su sostegno?
Oppure conviene rinunciare alla materia e aspettare la cattedra sul sos (se si e' in posizione utile)?
Si può prendere uno spezzone al 30/6 e completare in seguito con altro spezzone oppure lasciare lo spezzone preso per cattedra intera
"b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto.
A norma dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, è ammessa, esclusivamente
prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento."
draghetto- Messaggi : 633
Data d'iscrizione : 06.05.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Esistono cattedre al 31/8 su sostegno?
L'anno scorso per la prima volta ho visto assegnare cattedre su sostegno fino al 31/08
L'anno scorso per la prima volta ho visto assegnare cattedre su sostegno fino al 31/08
draghetto- Messaggi : 633
Data d'iscrizione : 06.05.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Nel mio usp un anno gli ins. di sostegno hanno potuto cambiare la proposta già accettata dal 30 giugno al 30 giugno (una addirittura rimanendo nella stessa scuola!) perchè le nomine furono fatte nella stessa giornata ma con orari diversi, e prima del 1 settembre.
Quest'anno addirittura insieme: ti siedi e puoi scegliere quello che vuoi, sostegno, comune o inglese...
Quest'anno addirittura insieme: ti siedi e puoi scegliere quello che vuoi, sostegno, comune o inglese...
milena- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Ad occhio e croce questa normativa si riferisce allo scorso anno, visto che si parla dell'inserimento in più province (e tra l'altro nella mia provincia non è stata applicata nemmeno l'anno scorso). La parte che hai evidenziato mi pare che non ci sia più nelle nuove istruzioni operative. Ne deduco che quest'anno non sia più possibile lasciare uno spezzone per una cattedra intera.draghetto ha scritto:Virgolafox ha scritto:Hope anche io a Treviso!
Per la prima volta fanno le convocazioni prima sulla materia e poi sul sostegno.
Si puo' prendere uno spezzone su materia (dato che su a019 al mio turno resteranno solo quelli) e poi completare con uno spezzone su sostegno?
Oppure conviene rinunciare alla materia e aspettare la cattedra sul sos (se si e' in posizione utile)?
Si può prendere uno spezzone al 30/6 e completare in seguito con altro spezzone oppure lasciare lo spezzone preso per cattedra intera
"b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto.
A norma dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, è ammessa, esclusivamente
prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento."
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Sì, esistono, anche se i criteri non sono molto chiari: l'anno scorso mi hanno raccontato che alla presenza degli aspiranti hanno aggiunto 31/8 alle prime cattedre in elenco, seguendo quindi l'ordine alfabetico, perchè a quanto pare ne erano state autorizzate un certo numero ed era indifferente quali fossero.draghetto ha scritto:Esistono cattedre al 31/8 su sostegno?
L'anno scorso per la prima volta ho visto assegnare cattedre su sostegno fino al 31/08
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Dec ha scritto:Ad occhio e croce questa normativa si riferisce allo scorso anno, visto che si parla dell'inserimento in più province (e tra l'altro nella mia provincia non è stata applicata nemmeno l'anno scorso). La parte che hai evidenziato mi pare che non ci sia più nelle nuove istruzioni operative. Ne deduco che quest'anno non sia più possibile lasciare uno spezzone per una cattedra intera.
potresti riportare tu il passo della nuova normativa che si riferisce a questi casi?
draghetto- Messaggi : 633
Data d'iscrizione : 06.05.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Io ho trovato solo questo.
Io ho trovato solo questo.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Dec ha scritto:Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Io ho trovato solo questo.
Anch'io ... quindi lo spezzone si può solo completare ma non lasciare per cattedra, e le cattedre si possono ancora spezzare per completare uno spezzone preso in precedenza?
draghetto- Messaggi : 633
Data d'iscrizione : 06.05.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Nel 2009 la nota, ad integrazione di quella precedente, era stata emanata il 31/8.
"per l’a.s. 2009/2010 viene consentito il completamento d’orario (previsto dall’art. 4 del DM 13.6.2007) al personale che ha accettato un posto su uno spezzone orario, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, anche nell’ipotesi che lo spezzone sia stato scelto in presenza di posti interi"
Lo scorso anno altra nota, questa volta il 24 agosto, sempre ad integrazione di quella precedente.
"Per quanto riguarda le assunzioni a T.D., si applica anche per l’a.s. 2010-11 la disposizione della nota n. 12643 del 31 agosto 2009 concernente la possibilità per il docente di completare l’orario di insegnamento pur avendo scelto uno spezzone orario in presenza di posto intero."
Aspettiamo l'integrazione anche questo anno. Magari a settembre...
ps: ricordiamo l'eslcusione dal sp nell'eventualità che si scegliesse uno spezzone in presenza di cattedra intera.
"per l’a.s. 2009/2010 viene consentito il completamento d’orario (previsto dall’art. 4 del DM 13.6.2007) al personale che ha accettato un posto su uno spezzone orario, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, anche nell’ipotesi che lo spezzone sia stato scelto in presenza di posti interi"
Lo scorso anno altra nota, questa volta il 24 agosto, sempre ad integrazione di quella precedente.
"Per quanto riguarda le assunzioni a T.D., si applica anche per l’a.s. 2010-11 la disposizione della nota n. 12643 del 31 agosto 2009 concernente la possibilità per il docente di completare l’orario di insegnamento pur avendo scelto uno spezzone orario in presenza di posto intero."
Aspettiamo l'integrazione anche questo anno. Magari a settembre...
ps: ricordiamo l'eslcusione dal sp nell'eventualità che si scegliesse uno spezzone in presenza di cattedra intera.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Paolo1974 ha scritto:Nel 2009 la nota, ad integrazione di quella precedente, era stata emanata il 31/8.
"per l’a.s. 2009/2010 viene consentito il completamento d’orario (previsto dall’art. 4 del DM 13.6.2007) al personale che ha accettato un posto su uno spezzone orario, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, anche nell’ipotesi che lo spezzone sia stato scelto in presenza di posti interi"
Lo scorso anno altra nota, questa volta il 24 agosto, sempre ad integrazione di quella precedente.
"Per quanto riguarda le assunzioni a T.D., si applica anche per l’a.s. 2010-11 la disposizione della nota n. 12643 del 31 agosto 2009 concernente la possibilità per il docente di completare l’orario di insegnamento pur avendo scelto uno spezzone orario in presenza di posto intero."
Aspettiamo l'integrazione anche questo anno. Magari a settembre...
ps: ricordiamo l'eslcusione dal sp nell'eventualità che si scegliesse uno spezzone in presenza di cattedra intera.
Quindi Paolo è confermata la possibilità di rifiutare uno spezzone (in assenza di cattedra) e di avere comunque accesso al salvaprecari? Le convocazioni sono imminenti e questo è un punto fondamentale.
Starfish- Messaggi : 336
Data d'iscrizione : 05.05.11
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Si può accorpare uno spezzone inferiore alle 6 ore (di 4,5 ore) che compare nelle disponibilità, per completare un altro spezzone (di 13,5 ore) e formare così una cattedra di 18 ore? Bisogna, anche qui, attendere la nota?
Ultima modifica di Betta10 il Ven Ago 26, 2011 8:38 am - modificato 1 volta.
Betta10- Messaggi : 214
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: E' consentito lasciare una proposta di contratto al 30 giugno per un'altra sempre fino al 30 giugno?
Starfish ha scritto:Paolo1974 ha scritto:Nel 2009 la nota, ad integrazione di quella precedente, era stata emanata il 31/8.
"per l’a.s. 2009/2010 viene consentito il completamento d’orario (previsto dall’art. 4 del DM 13.6.2007) al personale che ha accettato un posto su uno spezzone orario, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, anche nell’ipotesi che lo spezzone sia stato scelto in presenza di posti interi"
Lo scorso anno altra nota, questa volta il 24 agosto, sempre ad integrazione di quella precedente.
"Per quanto riguarda le assunzioni a T.D., si applica anche per l’a.s. 2010-11 la disposizione della nota n. 12643 del 31 agosto 2009 concernente la possibilità per il docente di completare l’orario di insegnamento pur avendo scelto uno spezzone orario in presenza di posto intero."
Aspettiamo l'integrazione anche questo anno. Magari a settembre...
ps: ricordiamo l'eslcusione dal sp nell'eventualità che si scegliesse uno spezzone in presenza di cattedra intera.
Quindi Paolo è confermata la possibilità di rifiutare uno spezzone (in assenza di cattedra) e di avere comunque accesso al salvaprecari? Le convocazioni sono imminenti e questo è un punto fondamentale.
Quello attiene al decreto sp. Se il nuovo sarà una riproposizione dei precedenti, come sicuramente sarà, la rinuncia a spezzone in assenza di catt non dovrebbe pregiudicarne l'accesso. Non credo però che la sua pubblicazione precederà le convocazioni.
melanie- Messaggi : 1076
Data d'iscrizione : 20.08.10
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