quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
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quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
Sono un ins. di sostegno e quando mi assento per permesi L.104 la scuola puntualmente non nomina il supplente!
premetto che i casi che seguo non sono gravi, ma mi sembra giusto che in ogni caso il supplente venga nominato!
tralascio i colleghi curricolari che ti guardano male come se fosse colpa tua, ma i miei diritti vanno tutelati e non di certo a discapito di altri! cosa posso fare per tutelare il diritto allo studio del minore? GRAZIE
premetto che i casi che seguo non sono gravi, ma mi sembra giusto che in ogni caso il supplente venga nominato!
tralascio i colleghi curricolari che ti guardano male come se fosse colpa tua, ma i miei diritti vanno tutelati e non di certo a discapito di altri! cosa posso fare per tutelare il diritto allo studio del minore? GRAZIE
piumanelvento- Messaggi : 435
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
guarda io credo che solo se si muovono le famiglie allora il DS nomini altrimenti è un problema.
Io l'anno scorso nella mia classe avevo un bambino che aveva 8 ore di sostegno, il bambino ha gravissimi problemi cognitivi e di comportamento.
La titolare di sostegno era prima in maternità poi in congedo parentale quindi c'è sempre stata la supplente fino a quando dal 21 marzo la scuola aveva terminato i soldi x pagare la supplente e la cattedra resta VUOTA fino al 10 giugno.
Questo tanto x far presente cosa accade in certe scuole
Io l'anno scorso nella mia classe avevo un bambino che aveva 8 ore di sostegno, il bambino ha gravissimi problemi cognitivi e di comportamento.
La titolare di sostegno era prima in maternità poi in congedo parentale quindi c'è sempre stata la supplente fino a quando dal 21 marzo la scuola aveva terminato i soldi x pagare la supplente e la cattedra resta VUOTA fino al 10 giugno.
Questo tanto x far presente cosa accade in certe scuole
Ospite- Ospite
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
piumanel vento, parli di scuola primaria?
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
Se parli di scuola secondaria, non, non deve essere nominato supplente per permesso 104 ( essendo solo un giorno o al massimo tre).
maggio61- Messaggi : 552
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Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
piumanelvento ha scritto:Sono un ins. di sostegno e quando mi assento per permesi L.104 la scuola puntualmente non nomina il supplente!
premetto che i casi che seguo non sono gravi, ma mi sembra giusto che in ogni caso il supplente venga nominato!
tralascio i colleghi curricolari che ti guardano male come se fosse colpa tua, ma i miei diritti vanno tutelati e non di certo a discapito di altri! cosa posso fare per tutelare il diritto allo studio del minore? GRAZIE
per la 104 non si può nominare il supplente
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
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Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
su un giorno di permesso in generale non si può nominare un supplente, sia esso curricolare o di sostegno.
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
Ma sei sicura?Quando facevo le supplenza mi capitava spesso di essere nominata sui 3 giorni della 104, ricordo in particolare che più volte ho sostituito la stessa docente perchè il bambino era davvero grave e non poteva star solo.lallaorizzonte ha scritto:su un giorno di permesso in generale non si può nominare un supplente, sia esso curricolare o di sostegno.
mariland- Messaggi : 2341
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Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
mariland ha scritto:Ma sei sicura?Quando facevo le supplenza mi capitava spesso di essere nominata sui 3 giorni della 104, ricordo in particolare che più volte ho sostituito la stessa docente perchè il bambino era davvero grave e non poteva star solo.lallaorizzonte ha scritto:su un giorno di permesso in generale non si può nominare un supplente, sia esso curricolare o di sostegno.
chiaramente alle elementari si nomina anche per un solo giorno, dipende dagli ordini e dalle situazioni
B612- Messaggi : 310
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Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
mariland ha scritto:Ma sei sicura?Quando facevo le supplenza mi capitava spesso di essere nominata sui 3 giorni della 104, ricordo in particolare che più volte ho sostituito la stessa docente perchè il bambino era davvero grave e non poteva star solo.lallaorizzonte ha scritto:su un giorno di permesso in generale non si può nominare un supplente, sia esso curricolare o di sostegno.
Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola
Personale docente/educativo
In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata.
Personale educativo
Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell’assenza.
Scuola dell’infanzia
Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata dell’assenza.
Scuola primaria
Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: “attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.” (CCNL 2002-2005 Art. 26 C. 5).
Naturalmente, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l’intero orario di servizio.
In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (art. 6 c.2-i del CCNL 2002-2005) sull’organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d’istituto.
Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.
Scuola secondaria di primo e secondo grado
La finanziaria 2002 (L 448/2001 Art. 22 C. 6) ha previsto la possibilità (non l’obbligo) per le scuole di utilizzare personale interno, in coerenza con il POF, per assenze fino a 15 giorni. Di conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni anche a seguito di più certificati o richieste.
Al contrario quando l’assenza è inferiore a 15 giorni prima di chiamare il supplente va valutata la possibilità di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso disponibile.
Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 Aprile a disposizione della scuola.
Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d’obbligo per massimo 6 ore settimanali.
In quest’ultimo caso occorre valutare con attenzione la ricaduta sull’offerta formativa e quindi procedere alla nomina di un supplente ogni qualvolta si ritenga necessario per garantire il diritto allo studio.
A questo fine è opportuno regolare nel contratto integrativo di istituto (viste le ricadute sull’organizzazione del lavoro) come si provvede alla sostituzione dei docenti assenti fino a quando non arriva il supplente.
La norma restrittiva contenuta nel DPR 399 Art. 14 C. 12 è invece da considerarsi superata dalla L. 124/99 Art. 4 (“C.10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime”) e dal regolamento delle supplenze DM 201/00 che sostituisce le precedenti ordinanze sulle supplenze. Oltretutto con la riconduzione a 18 ore di quasi tutte le cattedre la situazione, sia nelle medie che nelle superiori, è diventata ancora più complicata e anche la sostituzione, con docenti in servizio, per assenze brevi è spesso impraticabile. Una sentenza di appello della Corte dei Conti del 19 Aprile 2004 ha mandato assolto un Dirigente che aveva nominato supplenti anche per assenze brevi in quanto, qualora le risorse interne disponibili (docenti a disposizione o che hanno dato disponibilità a supplenze) non siano sufficienti a garantire la copertura dell’assenza si può procedere alla nomina dei supplenti per garantire la continuità didattica.
La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio.
Lo stesso ragionamento vale per lo sdoppiamento delle classi che è una prassi da evitare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono”.
In conclusione il Dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.
...........
Roma 4 maggio 2006
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
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Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
ho 30 giorni a disposizione di congedo parentale pagati al 100%, sono un insegnante di sostegno alla secondaria di secondo grado, mia moglie non usufruisce dei congedi, ho una bimba di 2 anni, come mi consigliate di prenderli questi 30 giorni????? in un solo botto, oppure più volte, considerando che l'alunna che seguo non è grave, ma comunque rimarrebbe sola per 30 giorni....
ondivago- Messaggi : 257
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Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
devi per forza prenderli tutti insieme? prendili solo se ti servono
giulia boffa- Admin
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Data d'iscrizione : 28.09.09
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Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
giusto, solo se mi servono, potresti dirmi come vengono conteggiati se mi servissero tutti e 30???? si contano i giorni dal lunedì alla domenica, vero????giulia boffa ha scritto:devi per forza prenderli tutti insieme? prendili solo se ti servono
ondivago- Messaggi : 257
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giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
grazie!giulia boffa ha scritto:sì
ondivago- Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 13.12.10
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio.
Io non ho capito questa frase, me la spiegate per favore? Grazie
Io non ho capito questa frase, me la spiegate per favore? Grazie
meri- Messaggi : 217
Data d'iscrizione : 26.11.10
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
Se manca qualcuno nella scuola, non si può togliere il docente di sostegno alla classe in cui presta servizio per fargli fare la supplenza.
Non conta nulla che il docente di sostegno sia in compresenza con il curricolare, perché mandarlo a fare una supplenza altrove sminuisce l'attività didattica.
Insomma, se ci sono docenti in compresenza, devono restare in compresenza dove sono in orario, non possono e non debbono andare a fare supplenze.
Non conta nulla che il docente di sostegno sia in compresenza con il curricolare, perché mandarlo a fare una supplenza altrove sminuisce l'attività didattica.
Insomma, se ci sono docenti in compresenza, devono restare in compresenza dove sono in orario, non possono e non debbono andare a fare supplenze.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
Grazie
anche il punto sulla 104 non lo capisco
anche il punto sulla 104 non lo capisco
meri- Messaggi : 217
Data d'iscrizione : 26.11.10
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
meri ha scritto:La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio.
Io non ho capito questa frase, me la spiegate per favore? Grazie
Mi date il riferimento normativo x favore? grazie!!!
per meri: il punto sulla 104 dovrebbe significare che la compresenza è prevista dalla legge 104 (nel caso di insegnanti di sostegno)
mary1- Messaggi : 98
Data d'iscrizione : 26.07.11
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
Per la 104 significa che non c'è sostituzione se non in caso gravi!
ori79- Messaggi : 1284
Data d'iscrizione : 14.06.11
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
Quindi non c'entra niente il discorso che un insegnante che si assenta per legge 104 (sua) non deve essere sostituito. Semmai non viene sostituito perché la sua assenza non supera i tre gg al mese.mary1 ha scritto:meri ha scritto:La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio.
Io non ho capito questa frase, me la spiegate per favore? Grazie
Mi date il riferimento normativo x favore? grazie!!!
per meri: il punto sulla 104 dovrebbe significare che la compresenza è prevista dalla legge 104 (nel caso di insegnanti di sostegno)
meri- Messaggi : 217
Data d'iscrizione : 26.11.10
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
...E se manca il docente curriculare, in presenza dell'insegnante di sostegno, bisogna nominare il supplente (sia esso esterno o interno??)???
Sono un insegnante di sostegno (su ragazzi che seguono la programmazione di classe e totalmente autonomi) e lunedì dovrò sostituire l'insegnante curriculare che è assente (legge 104) nelle mie stesse ore....La scuola mi ha fatto firmare la supplenza e mi pagherà la sostituzione... Assurdo, non vi pare??
Sono un insegnante di sostegno (su ragazzi che seguono la programmazione di classe e totalmente autonomi) e lunedì dovrò sostituire l'insegnante curriculare che è assente (legge 104) nelle mie stesse ore....La scuola mi ha fatto firmare la supplenza e mi pagherà la sostituzione... Assurdo, non vi pare??
manux2- Messaggi : 812
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?
Non si utilizzano i docenti incompresenza per la sostituzione dei colleghi assenti, se non in casi di emergenza e per tempi limitati.meri ha scritto:La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio.
Io non ho capito questa frase, me la spiegate per favore? Grazie
flo- Messaggi : 1782
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