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quando l'insegnante di sostegno è assente DEVONO nominare un supplente?

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Messaggio Da piumanelvento Dom Ott 16, 2011 11:04 am

Sono un ins. di sostegno e quando mi assento per permesi L.104 la scuola puntualmente non nomina il supplente!
premetto che i casi che seguo non sono gravi, ma mi sembra giusto che in ogni caso il supplente venga nominato!
tralascio i colleghi curricolari che ti guardano male come se fosse colpa tua, ma i miei diritti vanno tutelati e non di certo a discapito di altri! cosa posso fare per tutelare il diritto allo studio del minore? GRAZIE

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Messaggio Da Ospite Dom Ott 16, 2011 11:48 am

guarda io credo che solo se si muovono le famiglie allora il DS nomini altrimenti è un problema.
Io l'anno scorso nella mia classe avevo un bambino che aveva 8 ore di sostegno, il bambino ha gravissimi problemi cognitivi e di comportamento.
La titolare di sostegno era prima in maternità poi in congedo parentale quindi c'è sempre stata la supplente fino a quando dal 21 marzo la scuola aveva terminato i soldi x pagare la supplente e la cattedra resta VUOTA fino al 10 giugno.
Questo tanto x far presente cosa accade in certe scuole

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Messaggio Da forza Dom Ott 16, 2011 12:08 pm

piumanel vento, parli di scuola primaria?
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Messaggio Da maggio61 Dom Ott 16, 2011 2:24 pm

Se parli di scuola secondaria, non, non deve essere nominato supplente per permesso 104 ( essendo solo un giorno o al massimo tre).

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Messaggio Da giulia boffa Dom Ott 16, 2011 2:54 pm

piumanelvento ha scritto:Sono un ins. di sostegno e quando mi assento per permesi L.104 la scuola puntualmente non nomina il supplente!
premetto che i casi che seguo non sono gravi, ma mi sembra giusto che in ogni caso il supplente venga nominato!
tralascio i colleghi curricolari che ti guardano male come se fosse colpa tua, ma i miei diritti vanno tutelati e non di certo a discapito di altri! cosa posso fare per tutelare il diritto allo studio del minore? GRAZIE

per la 104 non si può nominare il supplente
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Messaggio Da lallaorizzonte Dom Ott 16, 2011 4:48 pm

su un giorno di permesso in generale non si può nominare un supplente, sia esso curricolare o di sostegno.

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Messaggio Da mariland Dom Ott 16, 2011 10:59 pm

lallaorizzonte ha scritto:su un giorno di permesso in generale non si può nominare un supplente, sia esso curricolare o di sostegno.
Ma sei sicura?Quando facevo le supplenza mi capitava spesso di essere nominata sui 3 giorni della 104, ricordo in particolare che più volte ho sostituito la stessa docente perchè il bambino era davvero grave e non poteva star solo.

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Messaggio Da B612 Dom Ott 16, 2011 11:04 pm

mariland ha scritto:
lallaorizzonte ha scritto:su un giorno di permesso in generale non si può nominare un supplente, sia esso curricolare o di sostegno.
Ma sei sicura?Quando facevo le supplenza mi capitava spesso di essere nominata sui 3 giorni della 104, ricordo in particolare che più volte ho sostituito la stessa docente perchè il bambino era davvero grave e non poteva star solo.

chiaramente alle elementari si nomina anche per un solo giorno, dipende dagli ordini e dalle situazioni
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Messaggio Da giulia boffa Lun Ott 17, 2011 4:18 am

mariland ha scritto:
lallaorizzonte ha scritto:su un giorno di permesso in generale non si può nominare un supplente, sia esso curricolare o di sostegno.
Ma sei sicura?Quando facevo le supplenza mi capitava spesso di essere nominata sui 3 giorni della 104, ricordo in particolare che più volte ho sostituito la stessa docente perchè il bambino era davvero grave e non poteva star solo.

Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola

Personale docente/educativo

In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata.

Personale educativo

Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell’assenza.

Scuola dell’infanzia

Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata dell’assenza.

Scuola primaria

Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: “attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.” (CCNL 2002-2005 Art. 26 C. 5).
Naturalmente, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l’intero orario di servizio.
In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (art. 6 c.2-i del CCNL 2002-2005) sull’organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d’istituto.
Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

La finanziaria 2002 (L 448/2001 Art. 22 C. 6) ha previsto la possibilità (non l’obbligo) per le scuole di utilizzare personale interno, in coerenza con il POF, per assenze fino a 15 giorni. Di conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni anche a seguito di più certificati o richieste.

Al contrario quando l’assenza è inferiore a 15 giorni prima di chiamare il supplente va valutata la possibilità di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso disponibile.
Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 Aprile a disposizione della scuola.

Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d’obbligo per massimo 6 ore settimanali.

In quest’ultimo caso occorre valutare con attenzione la ricaduta sull’offerta formativa e quindi procedere alla nomina di un supplente ogni qualvolta si ritenga necessario per garantire il diritto allo studio.
A questo fine è opportuno regolare nel contratto integrativo di istituto (viste le ricadute sull’organizzazione del lavoro) come si provvede alla sostituzione dei docenti assenti fino a quando non arriva il supplente.
La norma restrittiva contenuta nel DPR 399 Art. 14 C. 12 è invece da considerarsi superata dalla L. 124/99 Art. 4 (“C.10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime”) e dal regolamento delle supplenze DM 201/00 che sostituisce le precedenti ordinanze sulle supplenze. Oltretutto con la riconduzione a 18 ore di quasi tutte le cattedre la situazione, sia nelle medie che nelle superiori, è diventata ancora più complicata e anche la sostituzione, con docenti in servizio, per assenze brevi è spesso impraticabile. Una sentenza di appello della Corte dei Conti del 19 Aprile 2004 ha mandato assolto un Dirigente che aveva nominato supplenti anche per assenze brevi in quanto, qualora le risorse interne disponibili (docenti a disposizione o che hanno dato disponibilità a supplenze) non siano sufficienti a garantire la copertura dell’assenza si può procedere alla nomina dei supplenti per garantire la continuità didattica.

La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio.

Lo stesso ragionamento vale per lo sdoppiamento delle classi che è una prassi da evitare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono”.

In conclusione il Dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.

...........

Roma 4 maggio 2006
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Messaggio Da ondivago Mar Ott 18, 2011 3:02 pm

ho 30 giorni a disposizione di congedo parentale pagati al 100%, sono un insegnante di sostegno alla secondaria di secondo grado, mia moglie non usufruisce dei congedi, ho una bimba di 2 anni, come mi consigliate di prenderli questi 30 giorni????? in un solo botto, oppure più volte, considerando che l'alunna che seguo non è grave, ma comunque rimarrebbe sola per 30 giorni....

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Messaggio Da giulia boffa Mar Ott 18, 2011 5:04 pm

devi per forza prenderli tutti insieme? prendili solo se ti servono
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Messaggio Da ondivago Mer Ott 19, 2011 9:58 pm

giulia boffa ha scritto:devi per forza prenderli tutti insieme? prendili solo se ti servono
giusto, solo se mi servono, potresti dirmi come vengono conteggiati se mi servissero tutti e 30???? si contano i giorni dal lunedì alla domenica, vero????

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Messaggio Da giulia boffa Gio Ott 20, 2011 4:08 am

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Messaggio Da ondivago Gio Ott 20, 2011 7:18 pm

giulia boffa ha scritto:
grazie!

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Messaggio Da meri Ven Ott 21, 2011 2:57 pm

La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio.

Io non ho capito questa frase, me la spiegate per favore? Grazie

meri

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Messaggio Da fradacla Ven Ott 21, 2011 3:17 pm

Se manca qualcuno nella scuola, non si può togliere il docente di sostegno alla classe in cui presta servizio per fargli fare la supplenza.
Non conta nulla che il docente di sostegno sia in compresenza con il curricolare, perché mandarlo a fare una supplenza altrove sminuisce l'attività didattica.
Insomma, se ci sono docenti in compresenza, devono restare in compresenza dove sono in orario, non possono e non debbono andare a fare supplenze.
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Messaggio Da meri Ven Ott 21, 2011 4:12 pm

Grazie
anche il punto sulla 104 non lo capisco

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Messaggio Da mary1 Ven Ott 21, 2011 4:36 pm

meri ha scritto:La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio.

Io non ho capito questa frase, me la spiegate per favore? Grazie


Mi date il riferimento normativo x favore? grazie!!!

per meri: il punto sulla 104 dovrebbe significare che la compresenza è prevista dalla legge 104 (nel caso di insegnanti di sostegno)

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Messaggio Da ori79 Ven Ott 21, 2011 5:02 pm

Per la 104 significa che non c'è sostituzione se non in caso gravi!

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Messaggio Da meri Ven Ott 21, 2011 7:50 pm

mary1 ha scritto:
meri ha scritto:La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio.

Io non ho capito questa frase, me la spiegate per favore? Grazie


Mi date il riferimento normativo x favore? grazie!!!

per meri: il punto sulla 104 dovrebbe significare che la compresenza è prevista dalla legge 104 (nel caso di insegnanti di sostegno)
Quindi non c'entra niente il discorso che un insegnante che si assenta per legge 104 (sua) non deve essere sostituito. Semmai non viene sostituito perché la sua assenza non supera i tre gg al mese.

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Messaggio Da manux2 Sab Ott 22, 2011 12:06 pm

...E se manca il docente curriculare, in presenza dell'insegnante di sostegno, bisogna nominare il supplente (sia esso esterno o interno??)???
Sono un insegnante di sostegno (su ragazzi che seguono la programmazione di classe e totalmente autonomi) e lunedì dovrò sostituire l'insegnante curriculare che è assente (legge 104) nelle mie stesse ore....La scuola mi ha fatto firmare la supplenza e mi pagherà la sostituzione... Assurdo, non vi pare??

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Messaggio Da flo Sab Ott 22, 2011 12:27 pm

meri ha scritto:La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio.

Io non ho capito questa frase, me la spiegate per favore? Grazie
Non si utilizzano i docenti incompresenza per la sostituzione dei colleghi assenti, se non in casi di emergenza e per tempi limitati.
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