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permesso per lutto

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Messaggio Da mariano Dom Gen 08, 2012 5:34 pm

salve,vorrei porre un quesito,mio papa' e' deceduto il 3 gennaio 2012 e quindi durante la vacanze natalizie,ho diritto ai tre giorni di permesso per lutto da usufruire dopo le vacanze?

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Messaggio Da gugu Dom Gen 08, 2012 5:42 pm

In genere vengono concessi anche a distanza dal lutto (ad esempio per sbrigare pratiche legate al decesso, ecc.) quindi puoi chiederli subito dopo il rientro avvisando il DS.
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Messaggio Da FRANCY2 Lun Gen 09, 2012 5:24 pm

non è detto che te li conceda, la mia ds non li concede perchè dice che le pratiche si possono sbrigare nei tre giorni...

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Messaggio Da lallaorizzonte Lun Gen 09, 2012 6:17 pm

quali 3 giorni?

il CCNL dice che si ha diritto a: gg. 3 per evento.

non è che dopo una settimana non sei più nell'evento. il docente potrebbe anche usufruire di un solo giorno per il funerale e poi gli altri due in occasione di importanti operazioni legate al lutto

se il collega chiede invece i 3 giorni perchè gli dispiace non averne usufruito solo perchè il padre è deceduto in periodo vacanziero, allora è auspicabile che incontri la DS di francy2

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 10, 2012 8:18 am

Aran, orientamento applicativo


Esiste un limite temporale entro cui fruire dei permessi retribuiti per lutto?

A parere di questa Agenzia, l’ art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che discipline i permessi retribuiti per lutto, seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l'utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall'evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.

Nel caso paradossale proposto nel quesito, a nostro avviso, il dipendente potrà beneficiare di altri istituti normativi del contralto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi persona e familiari.
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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 10, 2012 2:42 pm

mauriziamilani1980 ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:Aran, orientamento applicativo


Esiste un limite temporale entro cui fruire dei permessi retribuiti per lutto?

A parere di questa Agenzia, l’ art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che discipline i permessi retribuiti per lutto, seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l'utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall'evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.

Nel caso paradossale proposto nel quesito, a nostro avviso, il dipendente potrà beneficiare di altri istituti normativi del contralto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi persona e familiari.

esattamente quello che sostiene il dirigente della mia scuola; a un collega è morta la mamma il 02 gennaio, il rientro a scuola è stato il 9 e il ds sostiene che il collega ha avuto il 2/3/4/5 per sbrigare le pratiche, più che suff. ora se vuole chiederà permessi

Questo orientamento, non dell'aran ma di alcuni ds o sindacalisti, nasce a mio avviso dal Decreto Ministeriale numero 278 del 21 luglio 2000, che nel regolamentare i 3 giorni di permessi retribuiti affermava: “I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi."

Un tale approccio sarebbe però sbagliato, perché il suddetto limite di sette giorni indicato nel Decreto potrebbe essere un riferimento solo qualora il CCNL di comparto non preveda nulla al riguardo.

Basta infatti che il Contratto faccia un riferimento anche ai giorni da usufruire in caso di lutto, come appunto fa quello della scuola, e da questo si evince che i 3 giorni a cui si riferisce il Decreto, con annesso limite dei 7 gg, non può trovare fondamento giuridico. Cioè i permessi del decreto non si aggiungono a quelli riconosciuti dal CCNL ma sono ad essi alternativi, e sarebbero utilizzabili solo se il nostro CCNL non li prevedesse. (ultimamente ho letto una faq su questa questione che fa a mio avviso confusione, dando per scontato che l'art del decreto sia applicabile e che il docente può usufruire dei 3 gg solo entro 7 gg dall'evento).

Il problema però è che il CCNL non dice nulla sui "tempi". Nel 2003, sempre l'ARAN, con parere Prot. sc2/7944 del 19.11, in relazione ad un quesito vertente sui permessi per matrimonio e/o lutto, ha ritenuto che l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà anticiparne (nel caso del matrimonio) o differirne (in entrambi i casi) la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento.

Per il matrimonio il CCNL/2007 dà una scadenza, per il lutto no. E io sinceramente non ritengo siano applicabili i 7 gg indicati nel decreto, altrimenti bisognerebbe chiedersi perché dal 2003 l'Aran, alla quale sono affidate le interpretazioni autentiche dei contratti non ne ha mai fatto menzione.

Il problema maggiore quindi, sul quale a questo punto si può fare davvero poco, è che la decisione spetta al dirigente, che non potrà che effettuare una valutazione sistematica della normativa e delle interpretazioni autentiche. Da una parte quindi la volontà dell'interessato, dall'altra una valutazione che non può che essere del dirigente.

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Messaggio Da lallaorizzonte Mar Gen 10, 2012 4:54 pm

Paolo1974 ha scritto:

Il problema maggiore quindi, sul quale a questo punto si può fare davvero poco, è che la decisione spetta al dirigente, che non potrà che effettuare una valutazione sistematica della normativa e delle interpretazioni autentiche. Da una parte quindi la volontà dell'interessato, dall'altra una valutazione che non può che essere del dirigente.


concordo, ed effettivamente c'è il rischio, in una situazione al limite come quella dell'evento luttuoso accaduto in un periodo di sospensione delle attività, che il dipendente chieda il permesso solo per usufruirne e non per effettive necessità.

non mi sentirei in questo caso di contestare la decisione di un dirigente che nella difficoltà del caso non concedesse il permesso

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Messaggio Da mariano Ven Gen 13, 2012 5:46 pm

la sua risposta e' di una volgarita' unica, (se il collega chiede invece i 3 giorni perchè gli dispiace non averne usufruito solo perchè il padre è deceduto in periodo vacanziero, allora è auspicabile che incontri la DS di francy2).se la rilegge ci trova se stessa e i suoi pensieri cche non coincidono con i pensieri degli altri,ne stia certa,buona volgarita'

"lallaorizzonte"]quali 3 giorni?

il CCNL dice che si ha diritto a: gg. 3 per evento.

non è che dopo una settimana non sei più nell'evento. il docente potrebbe anche usufruire di un solo giorno per il funerale e poi gli altri due in occasione di importanti operazioni legate al lutto

se il collega chiede invece i 3 giorni perchè gli dispiace non averne usufruito solo perchè il padre è deceduto in periodo vacanziero, allora è auspicabile che incontri la DS di francy2[/quote]

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