permesso x lutto
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permesso x lutto
Durante le vacanza natalizie è venuta a mancare mua suocera.avendi un contratto su malattia fini a febbraio virrei sapere se mi spettano i tre giorni di lutto.se si con quali moralità? Grazie
gisa- Messaggi : 268
Data d'iscrizione : 14.09.11
Re: permesso x lutto
Scusate gli errori. ..è colpa del t9 del cellulare
gisa- Messaggi : 268
Data d'iscrizione : 14.09.11
Re: permesso x lutto
http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/01/07/i-3-giorni-di-permesso-per-lutto-sono-retribuiti-anche-per-il-personale-precario/
il CCNL/2007 all’art. 15/1 indica che il dipendente della scuola (docente e ATA) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Sono parenti entro il secondo grado, per i quali non occorre il requisito della convivenza: i genitori, i nonni, i figli, i loro figli (nipoti di 2° grado), i fratelli e le sorelle.
Sono affini di primo grado, per i quali non occorre il requisito della convivenza: suoceri, generi e nuore.
L’art. 19/7 dello stesso Contratto precisa che il diritto alla fruizione dei 3 giorni retribuiti per lutto spettano anche al personale assunto a tempo determinato (anche se assunto per “supplenza breve”).
I 3 giorni sono attribuiti per “ogni evento” e si possono fruire anche in modo frazionato.
Es. Il dipendente può chiedere i permessi nelle giornate di venerdì, sabato e lunedì.
Oppure di venerdì, lunedì e martedì.
In questo caso nei giorni di permesso non dovranno essere considerati i giorni festivi e quelli “liberi” o non lavorativi.
Il permesso spetta di diritto e non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”.
Il dirigente deve solo limitarsi a verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge (il decesso del coniuge, parente o affine).
I permessi sono quindi erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico (il quale non può rifiutarsi di accordare il permesso) corredati da idonea documentazione anche autocertificata.
il CCNL/2007 all’art. 15/1 indica che il dipendente della scuola (docente e ATA) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Sono parenti entro il secondo grado, per i quali non occorre il requisito della convivenza: i genitori, i nonni, i figli, i loro figli (nipoti di 2° grado), i fratelli e le sorelle.
Sono affini di primo grado, per i quali non occorre il requisito della convivenza: suoceri, generi e nuore.
L’art. 19/7 dello stesso Contratto precisa che il diritto alla fruizione dei 3 giorni retribuiti per lutto spettano anche al personale assunto a tempo determinato (anche se assunto per “supplenza breve”).
I 3 giorni sono attribuiti per “ogni evento” e si possono fruire anche in modo frazionato.
Es. Il dipendente può chiedere i permessi nelle giornate di venerdì, sabato e lunedì.
Oppure di venerdì, lunedì e martedì.
In questo caso nei giorni di permesso non dovranno essere considerati i giorni festivi e quelli “liberi” o non lavorativi.
Il permesso spetta di diritto e non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”.
Il dirigente deve solo limitarsi a verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge (il decesso del coniuge, parente o affine).
I permessi sono quindi erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico (il quale non può rifiutarsi di accordare il permesso) corredati da idonea documentazione anche autocertificata.
fradacla- Moderatore
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Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: permesso x lutto
Grazie mille.
Essendo avvenuto il lutto in data 30/12/13 posso richiedere ancora i giorni? O è passato troppo tempo?
Ho chiesto al sindacato e mi ha risposto che vanno richiesti entro 7 giorni dalla data del funerale. È vero? Nella normativa sopra non è specificato.
Grazie
Essendo avvenuto il lutto in data 30/12/13 posso richiedere ancora i giorni? O è passato troppo tempo?
Ho chiesto al sindacato e mi ha risposto che vanno richiesti entro 7 giorni dalla data del funerale. È vero? Nella normativa sopra non è specificato.
Grazie
gisa- Messaggi : 268
Data d'iscrizione : 14.09.11
Re: permesso x lutto
il sindacato è in errore. http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/06/25/permessi-per-lutto-i-permessi-non-devono-essere-fruiti-entro-7-giorni-dallevento/
Paolo1974- Moderatore
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Re: permesso x lutto
Non riesco ad aprire il link....cosa c'è scritto.
Grazie
Grazie
gisa- Messaggi : 268
Data d'iscrizione : 14.09.11
Re: permesso x lutto
http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/06/25/permessi-per-lutto-i-permessi-non-devono-essere-fruiti-entro-7-giorni-dallevento/
A me si apre. Riprova.
E' una lunghissima pagina :-)
A me si apre. Riprova.
E' una lunghissima pagina :-)
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: permesso x lutto
DSGA – Gentili consulenti, il Contratto Scuola non prevede un periodo di tempo per fruire dei permessi per lutto. L’USR Lombardia in un comunicato fa riferimento ai 7 gg. di tempo stabilito dal Decreto Ministeriale numero 278 del 21 luglio 2000 che afferma: “I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.” Come comportarsi di fronte un collaboratore scolastico che produce richiesta legittima ma 15 dopo l’evento? Come sempre grazie.
Paolo Pizzo – Gentilissimo Dsga,
l’art. 15/1 del CCNL del comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 19/7 per il personale a TD), ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Bisogna precisare che ciò che riporta l’USR Lombardia (la circolare è la n.14306/2010) è riferito al Comparto Ministeri (la circolare è indirizzata ai Dirigenti e ai Dipendenti dell’USR).
È utile dire questo perché altrimenti dovremmo pensare che tutto ciò che indica tale circolare riguardi il comparto Scuola e invece così non è.
Per fare qualche esempio, nella circolare alla voce “permesso per matrimonio” c’è scritto che “Il permesso può essere richiesto e fruito entro i trenta giorni successivi all’evento”.
Oppure, nel caso dei tre giorni per motivi personali e familiari è indicato che tali permessi possono essere fruiti per “particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati” e che “I tre giorni di permesso in parola possono essere rifiutati solo ed esclusivamente per ragioni di servizio, che il dirigente dell’ufficio di appartenenza è tenuto a precisare.”
Tutte cose che non sono assolutamente previste dal nostro CCNL: il permesso per matrimonio si può chiedere da una settimana prima a due mesi successivi il matrimonio stesso; i 3 giorni di permesso non devono essere fruiti per “particolari” motivi e né tanto meno possono essere rifiutati per “ragioni di servizio”.
Pertanto, sarebbe un errore pensare che ciò che riporta l’USR vada applicato alla Scuola e per questa ragione anche ciò che è indicato per i permessi per lutto non è da tenere in considerazione.
Sull’argomento, infatti, è dovuto intervenire l’ARAN per ben due volte, con due risposte che sono specifiche per il comparto Scuola. Solo questo basterebbe per dire che il dm 2000 citato nel quesito e ciò che è indicato nella circolare Lombardia non può essere preso in considerazione (altrimenti che senso avrebbe l’intervento dell’ARAN in materia?).
L’Aran afferma con nota Prot. sc2/7944 del 19-XI-2003 (Oggetto: art. 15 del CCNL Scuola 24-7-2003) che “L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.
Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.
Con il nuovo CCNL (2007) ritorna sull’argomento e riafferma:
“A parere di questa Agenzia, l’art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.
Nel caso paradossale proposto nel quesito, a nostro avviso, il dipendente potrà beneficiare di altri istituti normativi del contralto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi persona e familiari.”
Come vedi l’ARAN non fa nessun riferimento al DM 2000 e si limita a dare un Orientamento su ciò che indica il Contratto Scuola evidenziando come lo stesso non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni e che questi possono essere utilizzati non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.
Le scuole che applicano il DM 2000 (permessi per lutto) al Comparto Scuola con riferimento alla scadenza dei 7 gg. sono in errore e non si attengono al Contratto.
Noi per evidenziare ancora di più tale errore aggiungiamo quanto segue:
il DM prevede che i tre giorni lavorativi siano unici sia in caso di lutto che in caso di grave malattia.
Il CCNL del comparto Scuola, invece, agli artt. 15 e 19 contiene una maggiore tutela per il dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato anche sotto il profilo quantitativo, poiché prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per “ogni evento luttuoso” (offre quindi la possibilità di potere utilizzare i permessi medesimi in relazione a ciascun episodio luttuoso).
Tali giorni, oltretutto, possono essere fruiti anche in modo frazionato.
Pertanto, l’art. 1 del D.M. citato non può essere applicato ai dipendenti del comparto Scuola e si deve adottare solo nel caso i permessi per lutto non siano previsti dai Contratti Nazionali di comparto o se ritenuti più favorevoli.
In altre parole, dal momento che il Contratto del comparto Scuola prevede esplicitamente i giorni di permesso retribuiti per lutto (artt. 15 e 19) e per gli stessi non prescrive né che siano cumulati con quelli dell’infermità, né tanto meno che siano fruiti entro sette giorni dal decesso, il D.M. citato non è applicabile al personale della scuola.
Il personale della scuola non ha quindi l’obbligo di fruire dei permessi entro sette giorni dal decesso del familiare e rimane in vigore ciò che espressamente prevede l’ARAN per tale Comparto.
In conclusione, il permesso per lutto può essere fruito in occasione dell’evento, e, quindi, con una decorrenza che può essere spostata anche di qualche giorno rispetto all’evento stesso, anche in modo non continuativo.
A mio parere i 15 gg. indicati nel quesito sono sicuramente un “ragionevole” lasso di tempo e quindi la richiesta del collaboratore è legittima.
Paolo Pizzo – Gentilissimo Dsga,
l’art. 15/1 del CCNL del comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 19/7 per il personale a TD), ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Bisogna precisare che ciò che riporta l’USR Lombardia (la circolare è la n.14306/2010) è riferito al Comparto Ministeri (la circolare è indirizzata ai Dirigenti e ai Dipendenti dell’USR).
È utile dire questo perché altrimenti dovremmo pensare che tutto ciò che indica tale circolare riguardi il comparto Scuola e invece così non è.
Per fare qualche esempio, nella circolare alla voce “permesso per matrimonio” c’è scritto che “Il permesso può essere richiesto e fruito entro i trenta giorni successivi all’evento”.
Oppure, nel caso dei tre giorni per motivi personali e familiari è indicato che tali permessi possono essere fruiti per “particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati” e che “I tre giorni di permesso in parola possono essere rifiutati solo ed esclusivamente per ragioni di servizio, che il dirigente dell’ufficio di appartenenza è tenuto a precisare.”
Tutte cose che non sono assolutamente previste dal nostro CCNL: il permesso per matrimonio si può chiedere da una settimana prima a due mesi successivi il matrimonio stesso; i 3 giorni di permesso non devono essere fruiti per “particolari” motivi e né tanto meno possono essere rifiutati per “ragioni di servizio”.
Pertanto, sarebbe un errore pensare che ciò che riporta l’USR vada applicato alla Scuola e per questa ragione anche ciò che è indicato per i permessi per lutto non è da tenere in considerazione.
Sull’argomento, infatti, è dovuto intervenire l’ARAN per ben due volte, con due risposte che sono specifiche per il comparto Scuola. Solo questo basterebbe per dire che il dm 2000 citato nel quesito e ciò che è indicato nella circolare Lombardia non può essere preso in considerazione (altrimenti che senso avrebbe l’intervento dell’ARAN in materia?).
L’Aran afferma con nota Prot. sc2/7944 del 19-XI-2003 (Oggetto: art. 15 del CCNL Scuola 24-7-2003) che “L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.
Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.
Con il nuovo CCNL (2007) ritorna sull’argomento e riafferma:
“A parere di questa Agenzia, l’art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.
Nel caso paradossale proposto nel quesito, a nostro avviso, il dipendente potrà beneficiare di altri istituti normativi del contralto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi persona e familiari.”
Come vedi l’ARAN non fa nessun riferimento al DM 2000 e si limita a dare un Orientamento su ciò che indica il Contratto Scuola evidenziando come lo stesso non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni e che questi possono essere utilizzati non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.
Le scuole che applicano il DM 2000 (permessi per lutto) al Comparto Scuola con riferimento alla scadenza dei 7 gg. sono in errore e non si attengono al Contratto.
Noi per evidenziare ancora di più tale errore aggiungiamo quanto segue:
il DM prevede che i tre giorni lavorativi siano unici sia in caso di lutto che in caso di grave malattia.
Il CCNL del comparto Scuola, invece, agli artt. 15 e 19 contiene una maggiore tutela per il dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato anche sotto il profilo quantitativo, poiché prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per “ogni evento luttuoso” (offre quindi la possibilità di potere utilizzare i permessi medesimi in relazione a ciascun episodio luttuoso).
Tali giorni, oltretutto, possono essere fruiti anche in modo frazionato.
Pertanto, l’art. 1 del D.M. citato non può essere applicato ai dipendenti del comparto Scuola e si deve adottare solo nel caso i permessi per lutto non siano previsti dai Contratti Nazionali di comparto o se ritenuti più favorevoli.
In altre parole, dal momento che il Contratto del comparto Scuola prevede esplicitamente i giorni di permesso retribuiti per lutto (artt. 15 e 19) e per gli stessi non prescrive né che siano cumulati con quelli dell’infermità, né tanto meno che siano fruiti entro sette giorni dal decesso, il D.M. citato non è applicabile al personale della scuola.
Il personale della scuola non ha quindi l’obbligo di fruire dei permessi entro sette giorni dal decesso del familiare e rimane in vigore ciò che espressamente prevede l’ARAN per tale Comparto.
In conclusione, il permesso per lutto può essere fruito in occasione dell’evento, e, quindi, con una decorrenza che può essere spostata anche di qualche giorno rispetto all’evento stesso, anche in modo non continuativo.
A mio parere i 15 gg. indicati nel quesito sono sicuramente un “ragionevole” lasso di tempo e quindi la richiesta del collaboratore è legittima.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: permesso x lutto
Ditemi solo fin quando posso prendere i tre giorni.
Ho letto sempre su os che si ha tempo l'intero anno scolastico durante il quale è avvenuto il lutto. È vero?
Ho letto sempre su os che si ha tempo l'intero anno scolastico durante il quale è avvenuto il lutto. È vero?
gisa- Messaggi : 268
Data d'iscrizione : 14.09.11
Re: permesso x lutto
Il giorno 20 gennaio ho un appuntamento x sbrigare delle pratiche legate al lutto. Posso prenderlo come uno dei tre giorni a me spettanti?
gisa- Messaggi : 268
Data d'iscrizione : 14.09.11
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