interdizione e supplenza
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interdizione e supplenza
Sono un'insegnante di sostegno nella scuola primaria.Questa mattina mi sono imbattuta in una questione piuttosto spinosa..Ho una supplenza a tempo determinato, su nomina della scuola, fino al 4 marzo- scuola primaria-sostegno. Mi sono messa da subito in interdizione per maternità a rischio. Ieri e oggi mi sono arrivate 2 chiamate da 2 scuole diverse per una supplenza a partire dal 16/01/2012 fino al 9/01/2012. Quando è venuto fuori il fattore “interdizione”, la scuola in cui io sarei la prima in graduatoria mi ha detto che non è possibile che loro mi prendano perché sono in interdizione. Stando alla segretaria, che citava continuamente l’articolo 8, si può lasciare una supplenza in corso per un’altra che arrivi fino al termine delle lezioni, ma nell’articolo si parla di personale “in servizio” ed io di fatto non lo sono. Ho chiamato il provveditorato che, essendosi preventivamene tirato indietro rispetto ad un suo intervento in merito (”la questione è da risolversi da parte delle scuole”), mi ha detto che non esiste una normativa specifica, ma ci sono solo quella sulle supplenze e quella sulla maternità. Secondo loro però posto che l’interdizione è a tutti gli effetti considerata “servizio” da un punto di vista giuridico, previdenziale, economico, i 2 punti succitati andrebbero in modo naturale a convergere. Ora tutto è in standby perché la scuola in cui sono attualmente si riserva di deliberare domattina, previa acquisizione di informazioni in merito, l’altra scuola che mi ha convocato pare irremovibile sulla sua posizione, ed io ho detto che avrei acquisito parere di un sindacato e avrei riferito domattina.
Cosa fare ora?
Voi avete normative, sentenze, casi del genere cui possa far riferimento?
Io ho pensato che se dovessero entrambe le scuole concordare sull’interpretazione della legge (perché alla fine di questo si tratta), dovrei, per tutelarmi, farmi fare una dichiarazione da parte della nuova scuola in cui si dice che “procedono nella graduatoria perché non mi ritengono idonea, per i motivi suddetti, a poter prendere nuovo incarico. Che ne pensate?
Grazie.
Cosa fare ora?
Voi avete normative, sentenze, casi del genere cui possa far riferimento?
Io ho pensato che se dovessero entrambe le scuole concordare sull’interpretazione della legge (perché alla fine di questo si tratta), dovrei, per tutelarmi, farmi fare una dichiarazione da parte della nuova scuola in cui si dice che “procedono nella graduatoria perché non mi ritengono idonea, per i motivi suddetti, a poter prendere nuovo incarico. Che ne pensate?
Grazie.
gufetta- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 12.01.12
Re: interdizione e supplenza
gufetta ha scritto:Sono un'insegnante di sostegno nella scuola primaria.Questa mattina mi sono imbattuta in una questione piuttosto spinosa..Ho una supplenza a tempo determinato, su nomina della scuola, fino al 4 marzo- scuola primaria-sostegno. Mi sono messa da subito in interdizione per maternità a rischio. Ieri e oggi mi sono arrivate 2 chiamate da 2 scuole diverse per una supplenza a partire dal 16/01/2012 fino al 9/01/2012. Quando è venuto fuori il fattore “interdizione”, la scuola in cui io sarei la prima in graduatoria mi ha detto che non è possibile che loro mi prendano perché sono in interdizione. Stando alla segretaria, che citava continuamente l’articolo 8, si può lasciare una supplenza in corso per un’altra che arrivi fino al termine delle lezioni, ma nell’articolo si parla di personale “in servizio” ed io di fatto non lo sono. Ho chiamato il provveditorato che, essendosi preventivamene tirato indietro rispetto ad un suo intervento in merito (”la questione è da risolversi da parte delle scuole”), mi ha detto che non esiste una normativa specifica, ma ci sono solo quella sulle supplenze e quella sulla maternità. Secondo loro però posto che l’interdizione è a tutti gli effetti considerata “servizio” da un punto di vista giuridico, previdenziale, economico, i 2 punti succitati andrebbero in modo naturale a convergere. Ora tutto è in standby perché la scuola in cui sono attualmente si riserva di deliberare domattina, previa acquisizione di informazioni in merito, l’altra scuola che mi ha convocato pare irremovibile sulla sua posizione, ed io ho detto che avrei acquisito parere di un sindacato e avrei riferito domattina.
Cosa fare ora?
Voi avete normative, sentenze, casi del genere cui possa far riferimento?
Io ho pensato che se dovessero entrambe le scuole concordare sull’interpretazione della legge (perché alla fine di questo si tratta), dovrei, per tutelarmi, farmi fare una dichiarazione da parte della nuova scuola in cui si dice che “procedono nella graduatoria perché non mi ritengono idonea, per i motivi suddetti, a poter prendere nuovo incarico. Che ne pensate?
Grazie.
Nessuna interpretazione, ci mancherebbe pure.
La docente in interdizione è equiparata, a tutti gli effetti, alla lavoratrice che è in congedo di maternità (ex astensione obbligatoria).
Dunque la docente in interdizione è, a tutti gli effetti, in servizio effettivo per l'assegnazione di un incarico, per il quale non ha obbligo di presa di servizio, anche per l'eventuale proroga o conferma dello stesso.
Ovviamente ciò che vale per una supplenza vale anche per un eventuale completamento.
Ciò si evince dal decreto 151/2001, artt. 16 e 17 in cui non viene fatta alcune distinzione tra congedo di maternità e interdizione, quest'ultimo infatti è un congedo "estensivo" del primo. Ha quindi stessa natura giuridica.
Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.
Art. 17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
L'altro riferimento è l'art 12, comma 2 CCNL/2007, in cui si richiamano i due articoli citati, quindi congedo di maternità e interdizione, che sono quindi equiparati, e recita.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi effettivo anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
Dunque artt. 16 e 17. all'art 17 c'è l'interdizione.
Puoi girare la risposta alla segreteria dicendo che negare un diritto è già di per sé pericoloso, poi quando lo si fa ad una donna in gravidanza è pericolosissimo...
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: interdizione e supplenza
ti ringrazio per la celerità e per la puntualità nella risposta!nel frattempo nel pomeriggio mio marito si è recato da un sindacato e dopo aver spulciato le leggi l'impiegato ha concluso dicendogli che a rigor di logica abbiamo ragione noi ma che di fatto esiste un vuoto legislativo in merito alla questione specifica...quindi secondo loro non ho nulla di concreto in mano da poter impugnare..vedrò cosa mi dicono domani dalla scuola in cui sto attualmente (dopo le loro lunghe consultazioni..), dopodichè girerò la tua risposta alle 2 segreterie e vedrò cosa accade.devo dire che è davvero sconfortante dover risolvere queste questioni sbattendosi in questo modo e avendo a che fare con gente che non ha neanche i "modi" giusti per relazionarsi (tra l'altro in queste condizioni..ti assicuro che avrei fatto volentieri a meno dell'interdizione..ma avendo perso un bimbo l'anno scorso..non ci penso proprio a mettermi a rischio!) e non avendo alcuna tutela da parte degli organi istituzionali (parlo in questo caso del provveditorato..che si è tirato fuori dalla questione).
ti terrò aggiornato (anche perchè potrebbe servire a qualcun altro nella mia stessa situazione!
grazie ancora
ti terrò aggiornato (anche perchè potrebbe servire a qualcun altro nella mia stessa situazione!
grazie ancora
gufetta- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 12.01.12
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