in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
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stella rizza
Tima78
GINEVRA8
D.R.M.
lillibeth
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in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Per favore è urgente: (mi date indicazioni sulla normativa in merito? mi riferisco alla scuola primaria)
1) se l'insegnante di classe è assente, e non riescono a nominare un supplente, l'insegnante di sostegno DEVE stare con tutta la classe, compreso il bambino disabile?
2) nel caso contrario in cui l'insegnante di sostegno è assente, l'insegnante di classe DEVE per forza tenere il bambino disabile in classe?
1) se l'insegnante di classe è assente, e non riescono a nominare un supplente, l'insegnante di sostegno DEVE stare con tutta la classe, compreso il bambino disabile?
2) nel caso contrario in cui l'insegnante di sostegno è assente, l'insegnante di classe DEVE per forza tenere il bambino disabile in classe?
lillibeth- Messaggi : 331
Data d'iscrizione : 04.10.09
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
In entrambi i casi sì sempre e comunque alla scuola elementare i dirigenti hanno l'obbligo di nomina anche per un solo giorno.
Buon lavoro
Buon lavoro
D.R.M.- Messaggi : 45
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in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Ciao,
anche a me ( insegnante sostegno) capita spesso di trovarmi sola con l'intera classe, la mia collega è spesso assente, ma non è mai stato nominato nessuno, e neppure quando mi sono assentata io si è nominato. Anche in questo caso scuola elementare. Tra l'altro mi è stata mossa la critica di occuparmi troppo della classe..... insomma mi sento presa in giro.....
Come si procede in questi casi?
anche a me ( insegnante sostegno) capita spesso di trovarmi sola con l'intera classe, la mia collega è spesso assente, ma non è mai stato nominato nessuno, e neppure quando mi sono assentata io si è nominato. Anche in questo caso scuola elementare. Tra l'altro mi è stata mossa la critica di occuparmi troppo della classe..... insomma mi sento presa in giro.....
Come si procede in questi casi?
GINEVRA8- Messaggi : 250
Data d'iscrizione : 26.10.10
Età : 37
Località : Cagliari
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Non so se ci sia veramente l'obbligo, ma da me se l'insegnante non manca almeno per cinque giorni il supplente ce lo sogniamo!
Tima78- Messaggi : 169
Data d'iscrizione : 26.08.12
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Perdonatemi, ciò non significa che sia giusto, vi dovete rifiutare di coprire le persone assenti... La normativa parla chiaro al riguardo, soprattutto nella scuola elementare un po' meno chiara è alla scuola secondaria. Alle scuole elementari da che mondo e mondo si è sempre chiamato anche solo per un giorno. Il fatto che non lo facciano più non vuol dire che sia giusto fare come fanno. E se lo fanno perdonatemi care colleghe è solo per colpa della persone che si prestano a coprire ripetutamente i colleghi assenti senza lamentarsi... E' ora di ribellarsi... Stiamo distruggendo la scuola pubblica
D.R.M.- Messaggi : 45
Data d'iscrizione : 07.10.11
in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Ciao,
grazie per le risposte. Non sono sicura di essere stata chiara. Insegno sos scuola elementare e una collega è spesso assente, io resto sola con la classe. Siccome i genitori tengono al rapporto diretto insegnante sos e alunno h, mi sto stancando perchè non si è mai nominato qualcuno. Inoltre è ovvio che faccio molta più fatica a mandare avanti l'attività didattica.
Ora, da quello che ho capito, quando l'insegnante di classe era assente, in passato gli alunni venivano divisi in altre classi e l'insegnante restava con l'alunno h, ma a me non va bene questa soluzione in quanto non mi pare rispettosa della normativa e dell'integrazione. Cosa mi potete consigliare di fare?
grazie per le risposte. Non sono sicura di essere stata chiara. Insegno sos scuola elementare e una collega è spesso assente, io resto sola con la classe. Siccome i genitori tengono al rapporto diretto insegnante sos e alunno h, mi sto stancando perchè non si è mai nominato qualcuno. Inoltre è ovvio che faccio molta più fatica a mandare avanti l'attività didattica.
Ora, da quello che ho capito, quando l'insegnante di classe era assente, in passato gli alunni venivano divisi in altre classi e l'insegnante restava con l'alunno h, ma a me non va bene questa soluzione in quanto non mi pare rispettosa della normativa e dell'integrazione. Cosa mi potete consigliare di fare?
GINEVRA8- Messaggi : 250
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Età : 37
Località : Cagliari
in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Ciao,
chiedo scusa se insisto sull'argomento, ma una collega afferma che quando manca l' insegnante di classe (spesso ) io non devo sostituirla facendo lezione alla classe ( quella dell'alunno h a cui sono assegnata ) ma occuparmi solo dell'alunno che ha il sostegno. Qual è la normativa ?
grazie
chiedo scusa se insisto sull'argomento, ma una collega afferma che quando manca l' insegnante di classe (spesso ) io non devo sostituirla facendo lezione alla classe ( quella dell'alunno h a cui sono assegnata ) ma occuparmi solo dell'alunno che ha il sostegno. Qual è la normativa ?
grazie
GINEVRA8- Messaggi : 250
Data d'iscrizione : 26.10.10
Età : 37
Località : Cagliari
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
No, non è che ti devi occupare solo dell'alunno H. In presenza di un'assenza all'ultimo momento, quindi per necessità tu devi stare in classe a fare semplicemente sorveglianza non a fare lezione.
D.R.M.- Messaggi : 45
Data d'iscrizione : 07.10.11
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Da quanto ho capito sei alla scuola primaria. Non so bene come funziona negli altri gradi di scuola, ma ho sempre saputo che siamo contitolari della classe, non credo che dovremmo fare una semplice sorveglianza...in una c.m. avevo letto che abbiamo la corresponsabilità dell’attività educativa e didattica complessiva della classe. Ovviamente se il caso è grave bisognerà parlare con il ds, in caso contrario non credo che ci si possa rifiutare di stare nella propria classe e sostituire il collega...
Tima78- Messaggi : 169
Data d'iscrizione : 26.08.12
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
in data 1.9.2007 sono stata assunta in ruolo nella scuola primaria classe comune. Nei due anni successivi ho insegnato mediante assegnazione provvisoria nel sostegno e dall'1.9.2010 ho ottenuto il trasferimento nella mia provincia sul ruolo sostegno. Se oggi volessi fare la domanda per passare dal sostegno alla Comune potrei farlo o sono soggetta al vincolo del quinquennio? Grazie
stella rizza- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 22.03.13
in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Ciao
grazie delle risposte. Le assenze non sono all'ultimo, la mia collega svolge un'altra attività in un'altra PA e sembra abbia diritto a fare assenze, ma mi risulta chieda permesso e la scuola lo sappia per tempo, anche perchè nella primaria c'è possibilità di chiamare per un solo giorno..... ora il fatto è che a me viene detto il giorno stesso e non posso neppure preparami la lezione..... poi devo rinunciare a svolgere la lezione preparata per il "mio" bambino.... un'altra collega mi diceva che altre si erano rifiutate di seguire la classe, ma a me pare strano.... cercavo la normativa per consultarla......
grazie delle risposte. Le assenze non sono all'ultimo, la mia collega svolge un'altra attività in un'altra PA e sembra abbia diritto a fare assenze, ma mi risulta chieda permesso e la scuola lo sappia per tempo, anche perchè nella primaria c'è possibilità di chiamare per un solo giorno..... ora il fatto è che a me viene detto il giorno stesso e non posso neppure preparami la lezione..... poi devo rinunciare a svolgere la lezione preparata per il "mio" bambino.... un'altra collega mi diceva che altre si erano rifiutate di seguire la classe, ma a me pare strano.... cercavo la normativa per consultarla......
GINEVRA8- Messaggi : 250
Data d'iscrizione : 26.10.10
Età : 37
Località : Cagliari
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Sono un'insegnante di sostegno e lavoro con bambini con handicap non grave.
Ho chiesto un congedo non retribuito per motivi personali che supera i 5 giorni.
La coordinatrice di sostegno mi ha già detto che non chiameranno nessuno per sostituirmi, perché nella nostra scuola si sostituiscono solo gli insegnanti di sostegno su bambini con H grave. A me sembra un grave ingiustizia, non suffragata da nessuna normativa. Ciò vuol dire che se io mi assentassi per oltre un mese non provvederebbero a sostituirmi? Inoltre, non venendo io retribuita durante questa assenza, si libererebbero le risorse economiche per il pagamento di una supplente.
Purtroppo nessuno dei genitori si mobiliterà per il fatto che i diritti del proprio figlio non sono stati ben tutelati. Oltre a richiedere alla scuola la mia sostituzione durante l'assenza, cosa posso fare? Qualcuno mi può citare i passi di legge da poter citare per chiedere che mi sostituiscano?
Ho chiesto un congedo non retribuito per motivi personali che supera i 5 giorni.
La coordinatrice di sostegno mi ha già detto che non chiameranno nessuno per sostituirmi, perché nella nostra scuola si sostituiscono solo gli insegnanti di sostegno su bambini con H grave. A me sembra un grave ingiustizia, non suffragata da nessuna normativa. Ciò vuol dire che se io mi assentassi per oltre un mese non provvederebbero a sostituirmi? Inoltre, non venendo io retribuita durante questa assenza, si libererebbero le risorse economiche per il pagamento di una supplente.
Purtroppo nessuno dei genitori si mobiliterà per il fatto che i diritti del proprio figlio non sono stati ben tutelati. Oltre a richiedere alla scuola la mia sostituzione durante l'assenza, cosa posso fare? Qualcuno mi può citare i passi di legge da poter citare per chiedere che mi sostituiscano?
dami- Messaggi : 1158
Data d'iscrizione : 28.08.11
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Sportello informativo
Osservatorio Scolastico sull’integrazione: informazioni sulla normativa
Indice delle schede [cronologico] [argomento]
Scheda n. 314
Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (Nota 9839/10)
Personale scolastico - Insegnanti di sostegno - Insegnanti curricolari
Il Ministero dell'Istruzione si è finalmente pronunciato ufficialmente sul divieto dell'utilizzo improprio dell'insegnante per l'attività di sostegno in supplenze, quando l'alunno assegnato sia presente a scuola.
Si riporta di seguito il testo della Nota Ministeriale prot. 9839 dell'8 novembre 2010, con la quale pure si riafferma l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria.
--------------------------------------------------------------------------------
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010
Uff. III
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07).
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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Osservatorio Scolastico sull’integrazione: informazioni sulla normativa
Indice delle schede [cronologico] [argomento]
Scheda n. 314
Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (Nota 9839/10)
Personale scolastico - Insegnanti di sostegno - Insegnanti curricolari
Il Ministero dell'Istruzione si è finalmente pronunciato ufficialmente sul divieto dell'utilizzo improprio dell'insegnante per l'attività di sostegno in supplenze, quando l'alunno assegnato sia presente a scuola.
Si riporta di seguito il testo della Nota Ministeriale prot. 9839 dell'8 novembre 2010, con la quale pure si riafferma l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010
Uff. III
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07).
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Sportello informativo
Osservatorio Scolastico sull’integrazione: informazioni sulla normativa
Indice delle schede [cronologico] [argomento]
Scheda n. 272
Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell'08/01/09)
Personale scolastico - Insegnanti di sostegno
Si riporta per la chiarezza e l'importanza le seguenti direttive degli Uffici Scolastici Regionali della Puglia e della Sicilia:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I - Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative
AOODRPU Prot. n. 7938 Bari, 11 settembre 2008
Ai dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine
e grado della Regione Puglia
Loro Sedi
e p.c.
Ai dirigenti amministrativi e tecnici
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Alle OO.SS. regionali comparto Scuola
Loro Sedi
OGGETTO : Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno.
E’ stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.
Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d’altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l’entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n.104, l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica.
Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l’art.13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla “contitolarità” della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.
I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, che leggono per conoscenza, vorranno partecipare il contenuto della presenta direttiva alle Associazioni dei genitori e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili presenti nei rispettivi ambiti territoriali.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci
Osservatorio Scolastico sull’integrazione: informazioni sulla normativa
Indice delle schede [cronologico] [argomento]
Scheda n. 272
Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell'08/01/09)
Personale scolastico - Insegnanti di sostegno
Si riporta per la chiarezza e l'importanza le seguenti direttive degli Uffici Scolastici Regionali della Puglia e della Sicilia:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I - Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative
AOODRPU Prot. n. 7938 Bari, 11 settembre 2008
Ai dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine
e grado della Regione Puglia
Loro Sedi
e p.c.
Ai dirigenti amministrativi e tecnici
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Alle OO.SS. regionali comparto Scuola
Loro Sedi
OGGETTO : Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno.
E’ stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.
Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d’altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l’entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n.104, l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica.
Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l’art.13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla “contitolarità” della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.
I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, che leggono per conoscenza, vorranno partecipare il contenuto della presenta direttiva alle Associazioni dei genitori e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili presenti nei rispettivi ambiti territoriali.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci
Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Ciao,
insisto sull'argomento perchè la situazione in cui mi sto trovando mi pare diversa dal solito. Ho letto la
" Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno" ma il dubbio resta. Non vorrei fare la puntigliosa ma leggendo altre situazioni (diverse) nel forum vorrei capire se c'è una normativa specifica o se è a discrezione del Dirigente che continua a non nominare. In pratica mi trovo continuamente a fare docente curricolare e di sostegno perchè ci sono delle colleghe che si assentano spesso. La classe è poi di difficile gestione a causa di alcuni alunni parecchio difficili per cui se sono presenti passo il tempo a riprenderli , inoltre scopro che le colleghe mancano il giorno stesso senza preavviso anche se di fatto si sa da prima.... E' vero che quello è il mio orario e quindi sono a scuola, ma se programmo un'attività individuale e poi non si può svolgere ( e questo avviene di frequente) cosa devo fare? Mi viene proposto di tenere solo il "mio" alunno ma in tale caso devo avere autorizzazione scritta dal Dirigente?
grazie
insisto sull'argomento perchè la situazione in cui mi sto trovando mi pare diversa dal solito. Ho letto la
" Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno" ma il dubbio resta. Non vorrei fare la puntigliosa ma leggendo altre situazioni (diverse) nel forum vorrei capire se c'è una normativa specifica o se è a discrezione del Dirigente che continua a non nominare. In pratica mi trovo continuamente a fare docente curricolare e di sostegno perchè ci sono delle colleghe che si assentano spesso. La classe è poi di difficile gestione a causa di alcuni alunni parecchio difficili per cui se sono presenti passo il tempo a riprenderli , inoltre scopro che le colleghe mancano il giorno stesso senza preavviso anche se di fatto si sa da prima.... E' vero che quello è il mio orario e quindi sono a scuola, ma se programmo un'attività individuale e poi non si può svolgere ( e questo avviene di frequente) cosa devo fare? Mi viene proposto di tenere solo il "mio" alunno ma in tale caso devo avere autorizzazione scritta dal Dirigente?
grazie
GINEVRA8- Messaggi : 250
Data d'iscrizione : 26.10.10
Età : 37
Località : Cagliari
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
grazie danessia. ho detto alla vice che avrebbero dovuto nominare un supplente e non chiedere a me di coprire, stravolgendo il mio orario, la collega assente nella mia e in un'altra classe. mi ha risposto che per meno di 15 giorni alla scuola media non si nomina. il giorno dopo mi sono presentata con la copia della note ministeriale e, carta canta, mi ha detto che lei e la dirigente la conoscono benissimo. come ho risolto? la mamma del mio alunno è stata da me informata della situazione, è andata a protestare nelle alte sfere e io sono diventata inamovibile ed è cessato il mio peregrinare per la scuola.
alessia giulia- Messaggi : 333
Data d'iscrizione : 28.08.11
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
ti toglievano dalla classe in presenza del tuo alunno per andare a coprire i colleghi assenti oppure essendo assente la collega di compresenza facevi supplenza sulla classe?
Marcos2k- Messaggi : 4249
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
non mi hanno fatto mancare nulla, ho supplito in entrambe le situazioni. ero la sola ins. di sostegno a protestare, altre, anche con alunni molto gravi, non battevano ciglio. ovviamente sono rimasta in quella scuola solo un anno, sapessi quante volte sono uscita da scuola col mal di testa per la stanchezza, la tensione e la rabbia e durante il viaggio di ritorno a casa mi sono fermata nelle piazzole perchè avevo la nausea... annus horribilis...
alessia giulia- Messaggi : 333
Data d'iscrizione : 28.08.11
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
Gia' ma e' prassi in tutte le scuole in cui sono stato, chi piu' chi meno. Quest'anno la novita' e' che quando qualcuno e' assente mi cambiano l'orario della giornata per sostituire. Ogni giorno un paio d'ore di supplenza non le toglie nessuno. Non ti dico come esco da scuola...
Marcos2k- Messaggi : 4249
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
è vero, in molte scuole vige la prassi dell'ins. di sost. tappabuchi, ma la legge afferma l'esatto contrario. la tua professionalità e la tua dignità se la mettono sotto i piedi, ti chiedono con tono ricattatorio di fare cose non prescritte dalla legge e, se chiedi l'ordine di servizio, trovano un'altra soluzione...
io dopo i cinque anni di sost. tornerò alla mia materia, dovessi fare 150 km. al giorno, come ho sempre fatto prima di essere immessa in ruolo su sost.
(scusate lo sfogo)
io dopo i cinque anni di sost. tornerò alla mia materia, dovessi fare 150 km. al giorno, come ho sempre fatto prima di essere immessa in ruolo su sost.
(scusate lo sfogo)
alessia giulia- Messaggi : 333
Data d'iscrizione : 28.08.11
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
ci costringono a farlo... io mi trovo bene sul sostegno se non fosse per come siamo trattati e quando fai presente che supplenze proprio non dovresti farne ti guardano come se fossi un lavativo... Oggi altra ora di supplenza in classe, ho cercato di "fare lezione", ma non è la stessa cosa, risultato, gola a pezzi... Poi entro in sala professori e hanno smesso di parlare, sicuro stavano parlando male, li conosco. Già è un piacere fare tutte queste supplenze perché uno dovrebbe proprio far scoppiare il finimondo e pure non sta bene perché non sai gestire la classe. Ci andassero loro!
Marcos2k- Messaggi : 4249
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: in caso di assenza dell'insegnante di classe o di sostegno?
dall'attuale stato di cose (e non solo) discende anche la considerazione che gli alunni hanno di noi. o ti trattano come una loro pari e cercano di tirarti dalla loro parte o, se cerchi di essere un'ins. a tutto tondo, ti odiano e dicono "ma cosa vuole questa?"
so di alcune scuole in cui le sostituzioni vengono affibbiate a un docente curricolare che è in compresenza con uno di sost.
quello di sost. sta al suo posto, quello curricolare va a fare la sostituzione.
se, come riporta la nota ministeriale, i supplenti non vanno retribuiti con il FIS perchè le scuole che nominano anche per un giorno sono pochissime?
so di alcune scuole in cui le sostituzioni vengono affibbiate a un docente curricolare che è in compresenza con uno di sost.
quello di sost. sta al suo posto, quello curricolare va a fare la sostituzione.
se, come riporta la nota ministeriale, i supplenti non vanno retribuiti con il FIS perchè le scuole che nominano anche per un giorno sono pochissime?
alessia giulia- Messaggi : 333
Data d'iscrizione : 28.08.11
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