proroga supplenza e vacanze di Pasqua
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proroga supplenza e vacanze di Pasqua
Sto facendo una supplenza come aa su una malattia. Il contratto scadrà qualche giorno prima di Pasqua, ma so già che il collega non rientrerà e manderà un altro certificato per due settimane. La dirigente non vuole farmi la proroga per risparmiare con la scusa che c'è una settimana di vacanza per Pasqua (in realtà, come ben sapete, la segreteria è chiusa solo per un giorno!). è corretto? Lo può fare?
Amilo- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 17.01.13
Re: proroga supplenza e vacanze di Pasqua
Nel momento in cui il titolare invierà l'altro certificato, se la malattia non avrà avuto interruzione, a te spetterà la proroga, non ci piove! Inoltre, se il periodo di assenza copre almeno 7 giorni prima delle festività e 7 giorni dopo, devono pagarti i festivi. Ci hanno rotto i benemeriti, questi dirigenti! Se siamo nella melma è anche per colpa loro!
Antonio22- Messaggi : 702
Data d'iscrizione : 17.11.11
Località : Brescia
Re: proroga supplenza e vacanze di Pasqua
Antonio22:ma a che pro fare queste cose tanto ormai ferie e supplenze vengono pagate dal ministero !!!! Niente niente che vogliano infilarci qualcuno ,di loro conoscenza ,al posto di Amilo dopo le vacanze di Pasqua ? sai com'è con i tempi che corrono mai fidarsi!!!
lu70- Messaggi : 207
Data d'iscrizione : 17.03.12
Re: proroga supplenza e vacanze di Pasqua
lu70 ha scritto:Antonio22:ma a che pro fare queste cose tanto ormai ferie e supplenze vengono pagate dal ministero !!!! Niente niente che vogliano infilarci qualcuno ,di loro conoscenza ,al posto di Amilo dopo le vacanze di Pasqua ? sai com'è con i tempi che corrono mai fidarsi!!!
probabile... nulla mi stupisce più!
Antonio22- Messaggi : 702
Data d'iscrizione : 17.11.11
Località : Brescia
Re: proroga supplenza e vacanze di Pasqua
Invece hanno ragione loro (purtroppo). Infatti, dal regolamento delle supplenze ATA:
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430
(in GU 24 gennaio 2001, n. 19)
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
......
5. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5.
6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
.....
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430
(in GU 24 gennaio 2001, n. 19)
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
......
5. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5.
6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
.....
Amilo- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 17.01.13
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