ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
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Paolo1974
Danessia
eva78
7 partecipanti
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ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
Buonasera a tutti, volevo chiedere ai colleghi del forum se la mia alunna con legge 104 certificata non deve pagare la gita di istruzione dei 5 giorni prevista in terza media. Il solito caos la madre asserisce che la figlia deve venire senza pagare il preside afferma che la scuola non ha soldi e quindi pagano tutti anche gli alunni del sostegno. Come stanno le cose? Cosa dice la legge? Grazie a chi risponderà.
eva78- Messaggi : 144
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
Si, i ragazzi con handicap pagano la gita. Se sono previste visite a musei, gallerie ecc. o a parchi gioco, non pagano l' ingresso. Diritto allo studio - Visite didattiche e gite scolastiche
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Nota n. 645 dell’11/04/2002 concernente le convenzioni che i dirigenti delle scuole autonome stipulano con le agenzie di viaggi per le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione.
La Nota pone una particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare a tali gite, richiamando le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Nella Nota si legge che le gite “...rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.
Al punto 5 la Nota Ministeriale così precisa: “a) l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia Di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.
Al punto 9 precisa che: “i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”.
Il termine “mezzo idoneo di trasporto” significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle, pertanto l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap.
Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti.
Dato il diritto alle pari opportunità, di cui alla Legge n. 67 del 2006, l’alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l’accompagna.
Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell’assistenza a tale alunno.
Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più.
Nelle scuole superiori, se vi fosse un compagno maggiorenne che faccia da tutor, si potrebbe evitare tale spesa al bilancio d’Istituto. E ancora
Diritto allo studio - Visite didattiche e gite scolastiche
Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno” C.M. 291/92 art. 8 c. 2.
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, accompagnatore può essere egli stesso, facilitando con ciò una più autonoma e normale partecipazione del compagno.
In caso negativo, bisogna insistere col Capo d’Istituto e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92, C.M. 291/92 e dalla Legge n. 67 del 2006.
In base a tale ultima legge le spese di viaggio dell'accompagnatore, qualora necessario, sono a carico della comunità scolastica e non della famiglia dell'alunno con disabilità per evitare discriminazioni a carico dello stesso. La scuola potrà o attingere i fondi dal bilancio di istituto o chiedere ad una fondazione bancaria o stipulare un contratto di sponsorizzazione con una ditta che intenda farsi pubblicità o spalmare l'importo delle spese per l'accompagnatore su tutti i partecipanti, compreso l'alunno con disabilità.
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Nota n. 645 dell’11/04/2002 concernente le convenzioni che i dirigenti delle scuole autonome stipulano con le agenzie di viaggi per le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione.
La Nota pone una particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare a tali gite, richiamando le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Nella Nota si legge che le gite “...rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.
Al punto 5 la Nota Ministeriale così precisa: “a) l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia Di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.
Al punto 9 precisa che: “i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”.
Il termine “mezzo idoneo di trasporto” significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle, pertanto l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap.
Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti.
Dato il diritto alle pari opportunità, di cui alla Legge n. 67 del 2006, l’alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l’accompagna.
Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell’assistenza a tale alunno.
Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più.
Nelle scuole superiori, se vi fosse un compagno maggiorenne che faccia da tutor, si potrebbe evitare tale spesa al bilancio d’Istituto. E ancora
Diritto allo studio - Visite didattiche e gite scolastiche
Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno” C.M. 291/92 art. 8 c. 2.
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, accompagnatore può essere egli stesso, facilitando con ciò una più autonoma e normale partecipazione del compagno.
In caso negativo, bisogna insistere col Capo d’Istituto e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92, C.M. 291/92 e dalla Legge n. 67 del 2006.
In base a tale ultima legge le spese di viaggio dell'accompagnatore, qualora necessario, sono a carico della comunità scolastica e non della famiglia dell'alunno con disabilità per evitare discriminazioni a carico dello stesso. La scuola potrà o attingere i fondi dal bilancio di istituto o chiedere ad una fondazione bancaria o stipulare un contratto di sponsorizzazione con una ditta che intenda farsi pubblicità o spalmare l'importo delle spese per l'accompagnatore su tutti i partecipanti, compreso l'alunno con disabilità.
Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
Grazie mille per aver risposto, questa informazione mi è utilissima
eva78- Messaggi : 144
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
Ricordiamo anche che con l'entrata in vigore del DPR 275/1999, le scuole hanno completa autonomia anche per ciò che riguarda ile visite guidate e viaggi di istruzione.
Ciò vuol dire che la C.M. n. 291/1992 e la n. 623/1996, che erano le basi fondamentali della regolamentazione dei viaggi, e per questo "vincolanti", adesso assumono ormai la funzione di suggerimenti di comportamento.
Questo vuol dire che all'interno dei collegi e dei consigli si possono proporre anche cose che non sono normate ma che si ritengono utili ai fini di organizzare al meglio le uscite e i viaggi. Come nel caso di "aiutare" il più possibile gli allievi in disabilità
Ciò vuol dire che la C.M. n. 291/1992 e la n. 623/1996, che erano le basi fondamentali della regolamentazione dei viaggi, e per questo "vincolanti", adesso assumono ormai la funzione di suggerimenti di comportamento.
Questo vuol dire che all'interno dei collegi e dei consigli si possono proporre anche cose che non sono normate ma che si ritengono utili ai fini di organizzare al meglio le uscite e i viaggi. Come nel caso di "aiutare" il più possibile gli allievi in disabilità
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
ottimo spunto...
ondivago- Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 13.12.10
Re: ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
sono andato in gita coi ragazzi e l'alunna disabile, secondo voi sono ore di volontariato o potrebbe esserci una remunerazione aggiuntiva che la mia scuola sta cercando di celare??????? vi chiedo un consiglio su come muovermi, visto che chiedendo al dsga, questi non mi risponde, i colleghi lo stesso, allora la cosa mi puzza... come posso controllare???? dal pof???
ondivago- Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 13.12.10
Re: ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
controlla nella contrattazione d'istituto se è stato previsto un compenso dal Fis per i docenti accompagnatori alle uscite/visite didattiche... puoi chiedere in merito alla/e Rsu della scuola.ondivago ha scritto:sono andato in gita coi ragazzi e l'alunna disabile, secondo voi sono ore di volontariato o potrebbe esserci una remunerazione aggiuntiva che la mia scuola sta cercando di celare??????? vi chiedo un consiglio su come muovermi, visto che chiedendo al dsga, questi non mi risponde, i colleghi lo stesso, allora la cosa mi puzza... come posso controllare???? dal pof???
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
grazie mille ora contatto chi di dovere...
ondivago- Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 13.12.10
Re: ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
nel caso dei disabili è necessario che tra gli accompagnatori ci sia il docente di sostegno e, qualora previsto, l'assistente all'autonomia. Quest'ultimo deve essere pagato dall'ente locale dal quale dipende anche se, di solito, la quota non è dovuta perché gli organizzatori prevedono alcune gratuità .
E’ sempre la scuola, poi, che in fase di organizzazione del viaggio, per la definizione dei costi, deve comunicare all’agenzia viaggi la presenza di alunni disabili e relative loro necessità (ivi compresa la presenza di un accompagnatore). La spesa di viaggio relativa alla presenza di un accompagnatore va attribuita a tutta la classe, e non alla singola famiglia con alunno disabile: se così non fosse si tratterebbe di discriminazione.
E’ sempre la scuola, poi, che in fase di organizzazione del viaggio, per la definizione dei costi, deve comunicare all’agenzia viaggi la presenza di alunni disabili e relative loro necessità (ivi compresa la presenza di un accompagnatore). La spesa di viaggio relativa alla presenza di un accompagnatore va attribuita a tutta la classe, e non alla singola famiglia con alunno disabile: se così non fosse si tratterebbe di discriminazione.
cri- Messaggi : 2038
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: ALUNNI con legge 104 pagano la gita di istruzione?
cri ha scritto:nel caso dei disabili è necessario che tra gli accompagnatori ci sia il docente di sostegno e, qualora previsto, l'assistente all'autonomia. Quest'ultimo deve essere pagato dall'ente locale dal quale dipende anche se, di solito, la quota non è dovuta perché gli organizzatori prevedono alcune gratuità .
E’ sempre la scuola, poi, che in fase di organizzazione del viaggio, per la definizione dei costi, deve comunicare all’agenzia viaggi la presenza di alunni disabili e relative loro necessità (ivi compresa la presenza di un accompagnatore). La spesa di viaggio relativa alla presenza di un accompagnatore va attribuita a tutta la classe, e non alla singola famiglia con alunno disabile: se così non fosse si tratterebbe di discriminazione.
Che io sappia invece questa non è una necessità, io sapevo che era previsto un docente in più ogni due alunni certificati, non necessariamente di sostegno
enricat- Messaggi : 2079
Data d'iscrizione : 27.11.10
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