titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
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Paolo1974
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titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
Promemoria primo messaggio :
cari colleghi,
sto sostituendo una collega che a breve sarà in maternità facoltativa. La segreteria mi ha fatto sapere che il prossimo contratto sarà soltanto fino al 10 giugno nonostante la titolare ha l'incarico fino al 30 giugno. Considerando che ho una terza da portare all'esame di licenza media la scuola mi farà dei contratti giornalieri per i giorni d'esame, correzione prove, rettifica etc..
Posso rifiutarmi di fare gli esami non firmando più nessun contratto oltre il 10 giugno?
Grazie a chi vorrà aiutarmi, stedo
cari colleghi,
sto sostituendo una collega che a breve sarà in maternità facoltativa. La segreteria mi ha fatto sapere che il prossimo contratto sarà soltanto fino al 10 giugno nonostante la titolare ha l'incarico fino al 30 giugno. Considerando che ho una terza da portare all'esame di licenza media la scuola mi farà dei contratti giornalieri per i giorni d'esame, correzione prove, rettifica etc..
Posso rifiutarmi di fare gli esami non firmando più nessun contratto oltre il 10 giugno?
Grazie a chi vorrà aiutarmi, stedo
stedo- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 11.09.10
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo scusami, non ho ben capito se mi trovo anche io in questa situazione. La docente (di ruolo) che sostituisco dal 15 gennaio ha presentato certificati mensili per cui sono arrivata a giugno con proroghe. Ho coperto anche le vacanze pasquali. La titolare non è mai rientrata e mi ha assicurato che riprenderà il primo settembre.
Ora, l'ultimo suo certificato va dal 24 maggio al 15 giugno, ma la segreteria mi ha prorogato fino all'8 giugno e mi ha detto che mi farà singoli contratti giornalieri per scrutini ed esami di terza media. E' giusto?
Ti ringrazio da subito!
Andare in segreteria e far leggere l'art 37 del ccnl. Dopodiché andare in sindacato.
Paolo, la segretaria mi ha risposto che lei conosce bene quell'articolo ma che in quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni. Mi ha detto che le necessita del tempo per studiare la situazione e vedere come muoversi.
Cosa ne pensi? Io sono esterrefatta!
In quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni
Dì di fare i seri. Perché è uso in base alla normativa che dev'essere di uso su tutto il territorio nazionale, non nella singola scuola
A mio parere se davvero conoscesse bene quell'articolo non sarebbe d'uso in quella scuola fare i contratti per i singoli giorni.
E' d'uso che ti tuteli andando da un sindacato. Nel frattempo che si studiano come muoversi.
Ho appena chiamato il sindacato. Mi ha risposto la persona più scortese del mondo e mi ha detto che ha ragione la scuola e che è già molto se mi tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirmi!!!
settembrina- Messaggi : 556
Data d'iscrizione : 04.10.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo scusami, non ho ben capito se mi trovo anche io in questa situazione. La docente (di ruolo) che sostituisco dal 15 gennaio ha presentato certificati mensili per cui sono arrivata a giugno con proroghe. Ho coperto anche le vacanze pasquali. La titolare non è mai rientrata e mi ha assicurato che riprenderà il primo settembre.
Ora, l'ultimo suo certificato va dal 24 maggio al 15 giugno, ma la segreteria mi ha prorogato fino all'8 giugno e mi ha detto che mi farà singoli contratti giornalieri per scrutini ed esami di terza media. E' giusto?
Ti ringrazio da subito!
Andare in segreteria e far leggere l'art 37 del ccnl. Dopodiché andare in sindacato.
Paolo, la segretaria mi ha risposto che lei conosce bene quell'articolo ma che in quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni. Mi ha detto che le necessita del tempo per studiare la situazione e vedere come muoversi.
Cosa ne pensi? Io sono esterrefatta!
In quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni
Dì di fare i seri. Perché è uso in base alla normativa che dev'essere di uso su tutto il territorio nazionale, non nella singola scuola
A mio parere se davvero conoscesse bene quell'articolo non sarebbe d'uso in quella scuola fare i contratti per i singoli giorni.
E' d'uso che ti tuteli andando da un sindacato. Nel frattempo che si studiano come muoversi.
Ho appena chiamato il sindacato. Mi ha risposto la persona più scortese del mondo e mi ha detto che ha ragione la scuola e che è già molto se mi tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirmi!!!
Io mi baso sulle normative, non su quello che la scuola dovrebbe fare e addirittura se me lo devono fare per favore ("è già molto se ti tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirti").
ART.37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore
a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi
di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità
didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in
servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi
terminali.
Come più volte riportato, fino allo stremo, ma non ci annoieremo mai di ripetere le normative finché sono utili:
Prot. n. AOODGPER 8556 Uff. III Roma, 10 giugno 2009
Oggetto: Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe.
PERSONALE DOCENTE
2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro
del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali,
il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino
al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine
delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi
da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per
quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di
maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007.
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei
mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a
personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto
di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui
partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato
nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione. Con
successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le
tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del
MEF.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Nota Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009
Oggetto: Proroghe di contratti di personale docente supplente temporaneo a carico del bilancio delle scuole.
A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009 , si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale
f.to. IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
A questo punto mi piacerebbe capire su cosa il tuo sindacalista si è basato per darti quella risposta, invece di leggere la normativa e dirti cosa ti spetta o non ti spetta in base a questa.
La normativa è quella che ti ho appena riportato.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
esattamente come succederà da me...settembrina ha scritto: è già molto se mi tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirmi!!!
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo scusami, non ho ben capito se mi trovo anche io in questa situazione. La docente (di ruolo) che sostituisco dal 15 gennaio ha presentato certificati mensili per cui sono arrivata a giugno con proroghe. Ho coperto anche le vacanze pasquali. La titolare non è mai rientrata e mi ha assicurato che riprenderà il primo settembre.
Ora, l'ultimo suo certificato va dal 24 maggio al 15 giugno, ma la segreteria mi ha prorogato fino all'8 giugno e mi ha detto che mi farà singoli contratti giornalieri per scrutini ed esami di terza media. E' giusto?
Ti ringrazio da subito!
Andare in segreteria e far leggere l'art 37 del ccnl. Dopodiché andare in sindacato.
Paolo, la segretaria mi ha risposto che lei conosce bene quell'articolo ma che in quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni. Mi ha detto che le necessita del tempo per studiare la situazione e vedere come muoversi.
Cosa ne pensi? Io sono esterrefatta!
In quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni
Dì di fare i seri. Perché è uso in base alla normativa che dev'essere di uso su tutto il territorio nazionale, non nella singola scuola
A mio parere se davvero conoscesse bene quell'articolo non sarebbe d'uso in quella scuola fare i contratti per i singoli giorni.
E' d'uso che ti tuteli andando da un sindacato. Nel frattempo che si studiano come muoversi.
Ho appena chiamato il sindacato. Mi ha risposto la persona più scortese del mondo e mi ha detto che ha ragione la scuola e che è già molto se mi tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirmi!!!
Io mi baso sulle normative, non su quello che la scuola dovrebbe fare e addirittura se me lo devono fare per favore ("è già molto se ti tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirti").
ART.37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore
a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi
di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità
didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in
servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi
terminali.
Come più volte riportato, fino allo stremo, ma non ci annoieremo mai di ripetere le normative finché sono utili:
Prot. n. AOODGPER 8556 Uff. III Roma, 10 giugno 2009
Oggetto: Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe.
PERSONALE DOCENTE
2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro
del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali,
il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino
al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine
delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi
da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per
quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di
maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007.
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei
mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a
personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto
di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui
partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato
nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione. Con
successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le
tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del
MEF.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Nota Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009
Oggetto: Proroghe di contratti di personale docente supplente temporaneo a carico del bilancio delle scuole.
A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009 , si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale
f.to. IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
A questo punto mi piacerebbe capire su cosa il tuo sindacalista si è basato per darti quella risposta, invece di leggere la normativa e dirti cosa ti spetta o non ti spetta in base a questa.
La normativa è quella che ti ho appena riportato.
Perfetto. Farò di tutto perchè la legge sia rispettata.
So già che da qui ai prossimi anni sarò nella lista nera, ma essere presa per i fondelli è ancora peggio.
Grazie Paolo, ti aggiornerò sugli sviluppi.
settembrina- Messaggi : 556
Data d'iscrizione : 04.10.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
forza ha scritto:esattamente come succederà da me...settembrina ha scritto: è già molto se mi tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirmi!!!
Ti capisco Forza. Pensa che tutti i colleghi mi dicono che sono io a sbagliare e che loro ci sono già passati e tutto è normale. Mi hanno detto di chiedere al più la sola nomina giuridica senza essere pagata (questa cosa mi pare assurda!)
A questo punto preferisco stare a casa e prendere la disoccupazione e gli esami se li fanno da soli.
settembrina- Messaggi : 556
Data d'iscrizione : 04.10.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo scusami, non ho ben capito se mi trovo anche io in questa situazione. La docente (di ruolo) che sostituisco dal 15 gennaio ha presentato certificati mensili per cui sono arrivata a giugno con proroghe. Ho coperto anche le vacanze pasquali. La titolare non è mai rientrata e mi ha assicurato che riprenderà il primo settembre.
Ora, l'ultimo suo certificato va dal 24 maggio al 15 giugno, ma la segreteria mi ha prorogato fino all'8 giugno e mi ha detto che mi farà singoli contratti giornalieri per scrutini ed esami di terza media. E' giusto?
Ti ringrazio da subito!
Andare in segreteria e far leggere l'art 37 del ccnl. Dopodiché andare in sindacato.
Paolo, la segretaria mi ha risposto che lei conosce bene quell'articolo ma che in quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni. Mi ha detto che le necessita del tempo per studiare la situazione e vedere come muoversi.
Cosa ne pensi? Io sono esterrefatta!
In quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni
Dì di fare i seri. Perché è uso in base alla normativa che dev'essere di uso su tutto il territorio nazionale, non nella singola scuola
A mio parere se davvero conoscesse bene quell'articolo non sarebbe d'uso in quella scuola fare i contratti per i singoli giorni.
E' d'uso che ti tuteli andando da un sindacato. Nel frattempo che si studiano come muoversi.
Ho appena chiamato il sindacato. Mi ha risposto la persona più scortese del mondo e mi ha detto che ha ragione la scuola e che è già molto se mi tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirmi!!!
Io mi baso sulle normative, non su quello che la scuola dovrebbe fare e addirittura se me lo devono fare per favore ("è già molto se ti tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirti").
ART.37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore
a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi
di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità
didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in
servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi
terminali.
Come più volte riportato, fino allo stremo, ma non ci annoieremo mai di ripetere le normative finché sono utili:
Prot. n. AOODGPER 8556 Uff. III Roma, 10 giugno 2009
Oggetto: Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe.
PERSONALE DOCENTE
2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro
del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali,
il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino
al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine
delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi
da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per
quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di
maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007.
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei
mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a
personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto
di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui
partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato
nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione. Con
successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le
tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del
MEF.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Nota Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009
Oggetto: Proroghe di contratti di personale docente supplente temporaneo a carico del bilancio delle scuole.
A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009 , si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale
f.to. IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
A questo punto mi piacerebbe capire su cosa il tuo sindacalista si è basato per darti quella risposta, invece di leggere la normativa e dirti cosa ti spetta o non ti spetta in base a questa.
La normativa è quella che ti ho appena riportato.
Perfetto. Farò di tutto perchè la legge sia rispettata.
So già che da qui ai prossimi anni sarò nella lista nera, ma essere presa per i fondelli è ancora peggio.
Grazie Paolo, ti aggiornerò sugli sviluppi.
Non sapendo come andrà avanti questa storia, mi sono sorti dei dubbi.
Se non mi faranno la proroga ma singoli contratti per gli esami, posso non accettare? Essendo del salvaprecari, cosa rischio? io nell'aggiornamento ho compilato pag.5 sulla presenza nei 2 anni del SP e ho omesso quindi il servizio, se vengo depennata perdo i 12 punti dell'anno?
Inoltre, se una scuola dovesse chiamarmi in quei giorni in cui sono scoperta dal contratto, io sono obbligata ad accettare, vero? Quindi mi ritroverei nell'ipotesi assurda di fare esami in un'altra scuola e a perdere le classi che ho seguito?
settembrina- Messaggi : 556
Data d'iscrizione : 04.10.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
Paolo1974 ha scritto:wonder ha scritto:vi descrivo la mia situazione: la titolare (di ruolo) che sostituisco è assente dal 2 marzo, ma io ho preso servizio solo il 10 marzo. lei farà sulla classe terza (media) 90 gg consecutivi di malattia il 2 giugno. la segretaria oggi mi ha detto che gli esami li farò io, ma verrò contrattualizzata e pagata, chiaramente, solo per i gg in cui sarò effettivamente impegnata. è giusto quello che mi ha detto la segretaria? leggendo i vs topic mi pare che abbia ragione lei, perchè i 90 gg non li ha fatti entro il 30 aprile, ma per scrupolo chiedo a voi, a paolo o chiunque ne sappia più di me. inoltre mi domando come ci si comporta, ai fini della disoccupazione, per quei giorni senza contratto che intervallano il servizio per esami. che faccio, un giorno sì e uno no, comunico all'inps che sono disoccupata??? o li conteggio per la disoccupazione ridotta del prox anno? ditemi voi
grazie
I giorni non si contanto "fino" al 30 aprile. Quindi se la docente rientrasse il 3 giungo andrebbe a dispsozione, perché sono 90 gg in totale "dopo il 30 aprile".
Anche per te vale quanto detto sopra. Rientri nell'art 37. quindi proroga.
paolo, scusami ma non ho capito una cosa: mi spieghi meglio perchè I 90 giorni non si contanto "fino" al 30 aprile ma "dopo il 30 aprile"? tra l'altro la segretaria mi ha comunicato che il contratto lo ha fatto fino all'8 giugno, e per lo scrutinio, previsto per il 10 giugno, mi farà un'apposita proroga!!!!! dunque neanche continuità fino agli scrutini. vorrei andare in segreteria preparata e non farmi fregare da quello che dicono loro, ma ho paura di non avere capito bene perchè HO DIRITTO ad un contratto unico che includa scrutini e tutto il periodo di esami. aspetta, c'è un altro dubbio. la seduta preliminare (esami scuola media) è prevista per martedì 14 giugno. secondo te, il sabato, la domenica ed il lunedì devono essere fuori contratto? grazie e spero di essere stata chiara
wonder- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 13.10.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
wonder ha scritto:Paolo1974 ha scritto:wonder ha scritto:vi descrivo la mia situazione: la titolare (di ruolo) che sostituisco è assente dal 2 marzo, ma io ho preso servizio solo il 10 marzo. lei farà sulla classe terza (media) 90 gg consecutivi di malattia il 2 giugno. la segretaria oggi mi ha detto che gli esami li farò io, ma verrò contrattualizzata e pagata, chiaramente, solo per i gg in cui sarò effettivamente impegnata. è giusto quello che mi ha detto la segretaria? leggendo i vs topic mi pare che abbia ragione lei, perchè i 90 gg non li ha fatti entro il 30 aprile, ma per scrupolo chiedo a voi, a paolo o chiunque ne sappia più di me. inoltre mi domando come ci si comporta, ai fini della disoccupazione, per quei giorni senza contratto che intervallano il servizio per esami. che faccio, un giorno sì e uno no, comunico all'inps che sono disoccupata??? o li conteggio per la disoccupazione ridotta del prox anno? ditemi voi
grazie
I giorni non si contanto "fino" al 30 aprile. Quindi se la docente rientrasse il 3 giungo andrebbe a dispsozione, perché sono 90 gg in totale "dopo il 30 aprile".
Anche per te vale quanto detto sopra. Rientri nell'art 37. quindi proroga.
paolo, scusami ma non ho capito una cosa: mi spieghi meglio perchè I 90 giorni non si contanto "fino" al 30 aprile ma "dopo il 30 aprile"? tra l'altro la segretaria mi ha comunicato che il contratto lo ha fatto fino all'8 giugno, e per lo scrutinio, previsto per il 10 giugno, mi farà un'apposita proroga!!!!! dunque neanche continuità fino agli scrutini. vorrei andare in segreteria preparata e non farmi fregare da quello che dicono loro, ma ho paura di non avere capito bene perchè HO DIRITTO ad un contratto unico che includa scrutini e tutto il periodo di esami. aspetta, c'è un altro dubbio. la seduta preliminare (esami scuola media) è prevista per martedì 14 giugno. secondo te, il sabato, la domenica ed il lunedì devono essere fuori contratto? grazie e spero di essere stata chiara
Lo dice l'art 37:
"ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile"
"Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile"
Dopo. Vuol dire che se un titolare rientra dopo il 30 aprile, all'atto del rientro io devo contare quanti gg di assenza continuativi ha effettuato.
Se rientra l'8 giugno, vuol dire che rientra dopo il 30 aprile, quindi devo contare dalla data di rientro se l'assenza è stata continuativa per almeno 150 gg o 90 se classi terminali dopo il 30 aprile e fino all'8 giugno
Paolo1974- Moderatore
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Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
Paolo1974 ha scritto:wonder ha scritto:Paolo1974 ha scritto:wonder ha scritto:vi descrivo la mia situazione: la titolare (di ruolo) che sostituisco è assente dal 2 marzo, ma io ho preso servizio solo il 10 marzo. lei farà sulla classe terza (media) 90 gg consecutivi di malattia il 2 giugno. la segretaria oggi mi ha detto che gli esami li farò io, ma verrò contrattualizzata e pagata, chiaramente, solo per i gg in cui sarò effettivamente impegnata. è giusto quello che mi ha detto la segretaria? leggendo i vs topic mi pare che abbia ragione lei, perchè i 90 gg non li ha fatti entro il 30 aprile, ma per scrupolo chiedo a voi, a paolo o chiunque ne sappia più di me. inoltre mi domando come ci si comporta, ai fini della disoccupazione, per quei giorni senza contratto che intervallano il servizio per esami. che faccio, un giorno sì e uno no, comunico all'inps che sono disoccupata??? o li conteggio per la disoccupazione ridotta del prox anno? ditemi voi
grazie
I giorni non si contanto "fino" al 30 aprile. Quindi se la docente rientrasse il 3 giungo andrebbe a dispsozione, perché sono 90 gg in totale "dopo il 30 aprile".
Anche per te vale quanto detto sopra. Rientri nell'art 37. quindi proroga.
paolo, scusami ma non ho capito una cosa: mi spieghi meglio perchè I 90 giorni non si contanto "fino" al 30 aprile ma "dopo il 30 aprile"? tra l'altro la segretaria mi ha comunicato che il contratto lo ha fatto fino all'8 giugno, e per lo scrutinio, previsto per il 10 giugno, mi farà un'apposita proroga!!!!! dunque neanche continuità fino agli scrutini. vorrei andare in segreteria preparata e non farmi fregare da quello che dicono loro, ma ho paura di non avere capito bene perchè HO DIRITTO ad un contratto unico che includa scrutini e tutto il periodo di esami. aspetta, c'è un altro dubbio. la seduta preliminare (esami scuola media) è prevista per martedì 14 giugno. secondo te, il sabato, la domenica ed il lunedì devono essere fuori contratto? grazie e spero di essere stata chiara
Lo dice l'art 37:
"ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile"
"Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile"
Dopo. Vuol dire che se un titolare rientra dopo il 30 aprile, all'atto del rientro io devo contare quanti gg di assenza continuativi ha effettuato.
Se rientra l'8 giugno, vuol dire che rientra dopo il 30 aprile, quindi devo contare dalla data di rientro se l'assenza è stata continuativa per almeno 150 gg o 90 se classi terminali dopo il 30 aprile e fino all'8 giugno
grazie, paolo. io ho sempre creduto che il mantenimento del posto per il supplente temporaneo valesse solo se i 150 gg o i 90 gg fossero stati fatti entro il 30/04. a quanto pare mi sbagliavo. speriamo bene
ps. ma può essere che una scuola non conosca le normative?
wonder- Messaggi : 190
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Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
wonder ha scritto:Paolo1974 ha scritto:wonder ha scritto:Paolo1974 ha scritto:wonder ha scritto:vi descrivo la mia situazione: la titolare (di ruolo) che sostituisco è assente dal 2 marzo, ma io ho preso servizio solo il 10 marzo. lei farà sulla classe terza (media) 90 gg consecutivi di malattia il 2 giugno. la segretaria oggi mi ha detto che gli esami li farò io, ma verrò contrattualizzata e pagata, chiaramente, solo per i gg in cui sarò effettivamente impegnata. è giusto quello che mi ha detto la segretaria? leggendo i vs topic mi pare che abbia ragione lei, perchè i 90 gg non li ha fatti entro il 30 aprile, ma per scrupolo chiedo a voi, a paolo o chiunque ne sappia più di me. inoltre mi domando come ci si comporta, ai fini della disoccupazione, per quei giorni senza contratto che intervallano il servizio per esami. che faccio, un giorno sì e uno no, comunico all'inps che sono disoccupata??? o li conteggio per la disoccupazione ridotta del prox anno? ditemi voi
grazie
I giorni non si contanto "fino" al 30 aprile. Quindi se la docente rientrasse il 3 giungo andrebbe a dispsozione, perché sono 90 gg in totale "dopo il 30 aprile".
Anche per te vale quanto detto sopra. Rientri nell'art 37. quindi proroga.
paolo, scusami ma non ho capito una cosa: mi spieghi meglio perchè I 90 giorni non si contanto "fino" al 30 aprile ma "dopo il 30 aprile"? tra l'altro la segretaria mi ha comunicato che il contratto lo ha fatto fino all'8 giugno, e per lo scrutinio, previsto per il 10 giugno, mi farà un'apposita proroga!!!!! dunque neanche continuità fino agli scrutini. vorrei andare in segreteria preparata e non farmi fregare da quello che dicono loro, ma ho paura di non avere capito bene perchè HO DIRITTO ad un contratto unico che includa scrutini e tutto il periodo di esami. aspetta, c'è un altro dubbio. la seduta preliminare (esami scuola media) è prevista per martedì 14 giugno. secondo te, il sabato, la domenica ed il lunedì devono essere fuori contratto? grazie e spero di essere stata chiara
Lo dice l'art 37:
"ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile"
"Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile"
Dopo. Vuol dire che se un titolare rientra dopo il 30 aprile, all'atto del rientro io devo contare quanti gg di assenza continuativi ha effettuato.
Se rientra l'8 giugno, vuol dire che rientra dopo il 30 aprile, quindi devo contare dalla data di rientro se l'assenza è stata continuativa per almeno 150 gg o 90 se classi terminali dopo il 30 aprile e fino all'8 giugno
grazie, paolo. io ho sempre creduto che il mantenimento del posto per il supplente temporaneo valesse solo se i 150 gg o i 90 gg fossero stati fatti entro il 30/04. a quanto pare mi sbagliavo. speriamo bene
ps. ma può essere che una scuola non conosca le normative?
Sì. Come molti di noi docenti non conosce neanche gli articoli base del CCNL relativi ai diritti, obblighi e doveri dell'attività d'insegnamento. Non so perché questo non viene mai sottolineato.
Paolo1974- Moderatore
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Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
[quote="forza"]
Io ho un contratto fino al 12 giugno, mentre la titolare ha prodotto un certificato fino al 13. Mi hanno detto che sarà un docente interno a fare gli esami ai ragazzi di terza.Quello che mi chiedo è se possono farlo, visto che seguo la classe già dagli inizi di maggio.
esattamente come succederà da me...[/quotesettembrina ha scritto: è già molto se mi tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirmi!!!
Io ho un contratto fino al 12 giugno, mentre la titolare ha prodotto un certificato fino al 13. Mi hanno detto che sarà un docente interno a fare gli esami ai ragazzi di terza.Quello che mi chiedo è se possono farlo, visto che seguo la classe già dagli inizi di maggio.
napolidoc- Messaggi : 1140
Data d'iscrizione : 02.10.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
da me succede la stessa cosa e la supplente segue la classe da fine marzo!!!!!
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
forza ha scritto:da me succede la stessa cosa e la supplente segue la classe da fine marzo!!!!!
Io seguo le classi da gennaio, ma mi sa che farò la stessa fine. Da quando ho parlato con la segreteria, tutti mi evitano e mi trattano con freddezza. E pensare che ho solo richiesto un diritto sancito dalla legge...
settembrina- Messaggi : 556
Data d'iscrizione : 04.10.09
termine lezioni o termine settimana?
situazione simile, contratto per supplenza breve ormai da più di 150 giorni, fino a termine delle lezioni.
A parte che andrebbe prorogato fino alla fine degli scrutini, non spetterebbe comunque il pagamento del sabato e della domenica dato che termino comunque il mio orario settimanale venerdì 10??
Per la maturità è un contratto a parte vero?
Grazie per la risposta
A parte che andrebbe prorogato fino alla fine degli scrutini, non spetterebbe comunque il pagamento del sabato e della domenica dato che termino comunque il mio orario settimanale venerdì 10??
Per la maturità è un contratto a parte vero?
Grazie per la risposta
rafzzz- Messaggi : 772
Data d'iscrizione : 09.11.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
miu miu ha scritto:Salve riposto quì non so se anche io potrò usufruire dell'art. 37 spero che mi rispondiate grazie.
Il 3 giugno mi è scaduto il contratto su maternità rinnovato di mese in mese da novembre ad oggi su docente di ruolo che partorirà a giugno. Le lezioni termineranno il 10 ora secondo voi fino a quale data potrei risultare in servizio? La segreteria mi ha detto che mi avrebbe prolungato il contratto dal 4 giugno fino al termine delle lezioni il 10 giugno e che invece per lo scrutinio che si terrà il 14 mi avrebbero nominato solamente per quel giorno. Secondo voi è corretto nel senso il servizio non dovrebbe essere continuativo fino al giorno dello scrutinio e cioè dal 4 giugno al 14 giungo? attendo notizie grazie per le preziose info.
se la docente non è rientrata a Pasqua, spetta a te tutto il periodo
giulia boffa- Admin
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Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
rafzzz ha scritto:situazione simile, contratto per supplenza breve ormai da più di 150 giorni, fino a termine delle lezioni.
A parte che andrebbe prorogato fino alla fine degli scrutini, non spetterebbe comunque il pagamento del sabato e della domenica dato che termino comunque il mio orario settimanale venerdì 10??
Per la maturità è un contratto a parte vero?
Grazie per la risposta
sì certo, tutta la settimana, maturità a parte
giulia boffa- Admin
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Località : milano
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo scusami, non ho ben capito se mi trovo anche io in questa situazione. La docente (di ruolo) che sostituisco dal 15 gennaio ha presentato certificati mensili per cui sono arrivata a giugno con proroghe. Ho coperto anche le vacanze pasquali. La titolare non è mai rientrata e mi ha assicurato che riprenderà il primo settembre.
Ora, l'ultimo suo certificato va dal 24 maggio al 15 giugno, ma la segreteria mi ha prorogato fino all'8 giugno e mi ha detto che mi farà singoli contratti giornalieri per scrutini ed esami di terza media. E' giusto?
Ti ringrazio da subito!
Andare in segreteria e far leggere l'art 37 del ccnl. Dopodiché andare in sindacato.
Paolo, la segretaria mi ha risposto che lei conosce bene quell'articolo ma che in quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni. Mi ha detto che le necessita del tempo per studiare la situazione e vedere come muoversi.
Cosa ne pensi? Io sono esterrefatta!
In quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni
Dì di fare i seri. Perché è uso in base alla normativa che dev'essere di uso su tutto il territorio nazionale, non nella singola scuola
A mio parere se davvero conoscesse bene quell'articolo non sarebbe d'uso in quella scuola fare i contratti per i singoli giorni.
E' d'uso che ti tuteli andando da un sindacato. Nel frattempo che si studiano come muoversi.
Ho appena chiamato il sindacato. Mi ha risposto la persona più scortese del mondo e mi ha detto che ha ragione la scuola e che è già molto se mi tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirmi!!!
Io mi baso sulle normative, non su quello che la scuola dovrebbe fare e addirittura se me lo devono fare per favore ("è già molto se ti tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirti").
ART.37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore
a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi
di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità
didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in
servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi
terminali.
Come più volte riportato, fino allo stremo, ma non ci annoieremo mai di ripetere le normative finché sono utili:
Prot. n. AOODGPER 8556 Uff. III Roma, 10 giugno 2009
Oggetto: Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe.
PERSONALE DOCENTE
2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro
del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali,
il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino
al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine
delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi
da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per
quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di
maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007.
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei
mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a
personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto
di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui
partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato
nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione. Con
successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le
tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del
MEF.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Nota Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009
Oggetto: Proroghe di contratti di personale docente supplente temporaneo a carico del bilancio delle scuole.
A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009 , si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale
f.to. IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
A questo punto mi piacerebbe capire su cosa il tuo sindacalista si è basato per darti quella risposta, invece di leggere la normativa e dirti cosa ti spetta o non ti spetta in base a questa.
La normativa è quella che ti ho appena riportato.
Paolo, ci tengo tanto a ringraziarti. Senza le tue indicazioni normative non mi sarei mai potuta "difendere".
Ho avuto la proroga del contratto!
Il comportamento del sindacato è stato inqualificabile, capisco la "pesantezza" di star dietro a tutti, ma trattar male la gente e dare info sbagliate non è giustificabile.
Grazie davvero!
(Perchè non fondate voi il sindacato OrizzonteScuola!?! Siete l'unica voce credibile!)
settembrina- Messaggi : 556
Data d'iscrizione : 04.10.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo1974 ha scritto:settembrina ha scritto:Paolo scusami, non ho ben capito se mi trovo anche io in questa situazione. La docente (di ruolo) che sostituisco dal 15 gennaio ha presentato certificati mensili per cui sono arrivata a giugno con proroghe. Ho coperto anche le vacanze pasquali. La titolare non è mai rientrata e mi ha assicurato che riprenderà il primo settembre.
Ora, l'ultimo suo certificato va dal 24 maggio al 15 giugno, ma la segreteria mi ha prorogato fino all'8 giugno e mi ha detto che mi farà singoli contratti giornalieri per scrutini ed esami di terza media. E' giusto?
Ti ringrazio da subito!
Andare in segreteria e far leggere l'art 37 del ccnl. Dopodiché andare in sindacato.
Paolo, la segretaria mi ha risposto che lei conosce bene quell'articolo ma che in quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni. Mi ha detto che le necessita del tempo per studiare la situazione e vedere come muoversi.
Cosa ne pensi? Io sono esterrefatta!
In quella scuola è uso fare i contratti per i singoli giorni
Dì di fare i seri. Perché è uso in base alla normativa che dev'essere di uso su tutto il territorio nazionale, non nella singola scuola
A mio parere se davvero conoscesse bene quell'articolo non sarebbe d'uso in quella scuola fare i contratti per i singoli giorni.
E' d'uso che ti tuteli andando da un sindacato. Nel frattempo che si studiano come muoversi.
Ho appena chiamato il sindacato. Mi ha risposto la persona più scortese del mondo e mi ha detto che ha ragione la scuola e che è già molto se mi tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirmi!!!
Io mi baso sulle normative, non su quello che la scuola dovrebbe fare e addirittura se me lo devono fare per favore ("è già molto se ti tengono agli esami perchè basterebbe un docente interno a sostituirti").
ART.37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore
a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi
di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità
didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in
servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi
terminali.
Come più volte riportato, fino allo stremo, ma non ci annoieremo mai di ripetere le normative finché sono utili:
Prot. n. AOODGPER 8556 Uff. III Roma, 10 giugno 2009
Oggetto: Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe.
PERSONALE DOCENTE
2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro
del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali,
il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino
al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine
delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi
da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per
quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di
maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007.
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei
mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a
personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto
di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui
partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato
nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione. Con
successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le
tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del
MEF.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Nota Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009
Oggetto: Proroghe di contratti di personale docente supplente temporaneo a carico del bilancio delle scuole.
A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009 , si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale
f.to. IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
A questo punto mi piacerebbe capire su cosa il tuo sindacalista si è basato per darti quella risposta, invece di leggere la normativa e dirti cosa ti spetta o non ti spetta in base a questa.
La normativa è quella che ti ho appena riportato.
Paolo, ci tengo tanto a ringraziarti. Senza le tue indicazioni normative non mi sarei mai potuta "difendere".
Ho avuto la proroga del contratto!
Il comportamento del sindacato è stato inqualificabile, capisco la "pesantezza" di star dietro a tutti, ma trattar male la gente e dare info sbagliate non è giustificabile.
Grazie davvero!
(Perchè non fondate voi il sindacato OrizzonteScuola!?! Siete l'unica voce credibile!)
Bene. Sono contento.
Vi invito sempre a tenervi aggiornati, a leggere e conservare tutte le note del MIUR (anche se al momento pensate che non possano servirvi) e a leggere sempre il CCNL.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
Paolo, ci tengo tanto a ringraziarti. Senza le tue indicazioni normative non mi sarei mai potuta "difendere".
Ho avuto la proroga del contratto!
Il comportamento del sindacato è stato inqualificabile, capisco la "pesantezza" di star dietro a tutti, ma trattar male la gente e dare info sbagliate non è giustificabile.
Grazie davvero!
(Perchè non fondate voi il sindacato OrizzonteScuola!?! Siete l'unica voce credibile!)[/quote]
Bene. Sono contento.
Vi invito sempre a tenervi aggiornati, a leggere e conservare tutte le note del MIUR (anche se al momento pensate che non possano servirvi) e a leggere sempre il CCNL.[/quote]
grande paolo, grande lalla!!! anche a me la scuola ha prorogato il contratto al 30/06...
già che ci sono però, paolo, ti chiedo se l'applicazione della legge vale anche per coloro che sostituiscono un titolare che NON RIENTRA dopo il il 30/04. te lo dico perchè una collega riceverà il compenso solo per i gg in cui sarà effettivamente impegnata, perchè, lei dice, la titolare è ancora assente. lei suppone che nel suo caso, non si applica l'art 37 del ccnl. sai rispondermi???
wonder- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 13.10.09
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
wonder ha scritto:
Paolo, ci tengo tanto a ringraziarti. Senza le tue indicazioni normative non mi sarei mai potuta "difendere".
Ho avuto la proroga del contratto!
Il comportamento del sindacato è stato inqualificabile, capisco la "pesantezza" di star dietro a tutti, ma trattar male la gente e dare info sbagliate non è giustificabile.
Grazie davvero!
(Perchè non fondate voi il sindacato OrizzonteScuola!?! Siete l'unica voce credibile!)
Bene. Sono contento.
Vi invito sempre a tenervi aggiornati, a leggere e conservare tutte le note del MIUR (anche se al momento pensate che non possano servirvi) e a leggere sempre il CCNL.[/quote]
grande paolo, grande lalla!!! anche a me la scuola ha prorogato il contratto al 30/06...
già che ci sono però, paolo, ti chiedo se l'applicazione della legge vale anche per coloro che sostituiscono un titolare che NON RIENTRA dopo il il 30/04. te lo dico perchè una collega riceverà il compenso solo per i gg in cui sarà effettivamente impegnata, perchè, lei dice, la titolare è ancora assente. lei suppone che nel suo caso, non si applica l'art 37 del ccnl. sai rispondermi???[/quote]
Bene, bene. Anche tu quindi proroga per esami. Anche se ogni anno non è possibile che ci vuole tanta insistenza a far applicare un art del CCNL con le note esplicative del MIUR. Quindi male, male...
Vale. Ovviamente sempre se ci sono 150 o i 90 gg. Rientra o non rientra a disposizione.
Paolo1974- Moderatore
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LICENZIATA ???????????????
supplenza da SP (classe non terminale) dal 19 Novembre 2010 al 05 Marzo 2011 (N15) poi dal 06 Marzo 2011 al 19 aprile 2011 (N01) [(rientro "virtuale" vacanze pasquali)] poi nuovamente io (N01) dal 28 aprile al 12 maggio 2011 e ancora dal 13 maggio al 01 giugno 2011 con alternanza delle motivazioni d'assenza. (malattia personale - malattia Bimbo - Congedo Parentale) 03 GIUGNO 2011 LICENZIATA STOP - GAME OVER - THE END (rientro della "TITOLARE").
Nessuna proroga ( x soli 9 gg ) nessuno scrutinio finale. (Scusate se scherzo ma lo faccio per non piangere).
Motivazione DS : rientrando la TITOLARE il 02 giugno 2011 nulla mi è più dovuto perchè "LA TITOLARE" è rientrata per le vacanze PASQUALI.
PAOLO - LALLA - GIULIA rispondetemi , se potete, grazie.
Nessuna proroga ( x soli 9 gg ) nessuno scrutinio finale. (Scusate se scherzo ma lo faccio per non piangere).
Motivazione DS : rientrando la TITOLARE il 02 giugno 2011 nulla mi è più dovuto perchè "LA TITOLARE" è rientrata per le vacanze PASQUALI.
PAOLO - LALLA - GIULIA rispondetemi , se potete, grazie.
danymal- Messaggi : 108
Data d'iscrizione : 27.05.11
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
Purtroppo è giusto così, anche se dal punto di vista didattico è assurdo.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Lalla - Giulia - Paolo rispondetemi
Qualcun'altro mi conferma perfavore la risposta di DEC, grazie.
danymal- Messaggi : 108
Data d'iscrizione : 27.05.11
Re: titolare 30 giugno, supplente 10 giugno; E' corretto?
danymal ha scritto:supplenza da SP (classe non terminale) dal 19 Novembre 2010 al 05 Marzo 2011 (N15) poi dal 06 Marzo 2011 al 19 aprile 2011 (N01) [(rientro "virtuale" vacanze pasquali)] poi nuovamente io (N01) dal 28 aprile al 12 maggio 2011 e ancora dal 13 maggio al 01 giugno 2011 con alternanza delle motivazioni d'assenza. (malattia personale - malattia Bimbo - Congedo Parentale) 03 GIUGNO 2011 LICENZIATA STOP - GAME OVER - THE END (rientro della "TITOLARE").
Nessuna proroga ( x soli 9 gg ) nessuno scrutinio finale. (Scusate se scherzo ma lo faccio per non piangere).
Motivazione DS : rientrando la TITOLARE il 02 giugno 2011 nulla mi è più dovuto perchè "LA TITOLARE" è rientrata per le vacanze PASQUALI.
PAOLO - LALLA - GIULIA rispondetemi , se potete, grazie.
E' giusto come dice il ds e come confermato da dec.
La titolare ha interrotto la continuità dei 150 gg (90 se classi terminali) e quindi non ci sono i presupposti per l'art 37.
E' rientrata nelle classi, quindi la supplenza termina.
In questi casi, cioè dove la normativa non può, dovrebbe essere il ds a prendere in mano la situazione e cercare di mediare con la titolare, facendo presente la situazione e cercare di trovare una soluzione che sia adeguata per gli allievi.
Ma non sempre è così.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
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