INTERPRETAZIONE DEL PEI
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peach79
labombanavarro
6 partecipanti
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INTERPRETAZIONE DEL PEI
Buongiorno a tutti, volevo porre un quesito alla vostra attenzione. Lavoro sul sostegno e seguo un ragazzo che frequente la quarta, è sopraggiunto ad anno in corso ed ha più di una difficoltà nell'apprendimento. Non entro nello specifico del caso, dico solo che la famiglia vuole che segua una programmazione per obiettivi minimi, per sostenere l'esame di maturità l'anno prossimo. Con i colleghi ci si è accorti che però fa molta fatica a raggiungere questi obiettivi minimi e si è optato inizialmente per una sorta di "programmazion mista" (in 3 materie ha gli obiettivi differenziati e nelle altre segue quelli della classe). Così si decide di fare, con parere positivo anche dell'equipe neuropsichiatrica. Poi però nell'ultima riunione lo pscicologo dice che non è possibile mettere nel PEI che segue una programmazione differenziata,(firmata chiaramente dalla famiglia) perchè poi l'anno prossimo l'alunno per sostenere l'esame di maturità avrebbe dovuto sostenere delle prove che certificassero il fatto di aver acquisito le competenze necessarie nelle materie che seguiva in modo differenziato (e fin qui ci siamo..), ma avrebbe dovuto sostenere anche delle prove in tutte le altre materie, sebbene fossero su obiettivi minimi...Ma la normativa dice questo???non basta che il Consiglio di Classe accerti che abbia raggiunto le necessarie competenze solo nele materie differenziate????Alla fine si è trovato un escamotage, cioè di valutarlo con delle prove equipolenti....Ripeto, la legge è chiara su questo, o come si suol dire, fatta la legge, trovato l'inganno???Inoltre il dottore diceva che se poi un ragazzo segue la programmazione differenziata solo per un anno, ma dimostra poi negli anni successivi di essere in grado di seguire gli obiettivi minimi, non può sostenere l'esame di maturità per ottenere il diploma se prima non ha dimostrato di aver acquisito delle competenze in tutte le materie, (in pratica quello che dicevo prima) dopo un esame da svolgere non durante l'anno, ma prima che inizi l'anno scolastico...Chiedo lumi a riguardo, c'è un riferimento normativo che dice questo???Grazie mille!!!!
labombanavarro- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
Alle superiori la programmazione o è per obiettivi minimi o è differenziata. non può essere mista. si può differenziare parte del programma magari ad inizio anno per dare modo all'alunno di colamre le sue difficoltà ma alla fine dell'anno deve esere o in un modo o in un altro.
peach79- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 10.10.09
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
scusa ma non ho ben capito tutta la storia. ti dico cosa dice la normativa: un alunno puo' ottenere un diploma solo se, nel corso della sua carriera scolastica ,ha svolto una programmazione per obiettivi minimi riconducibile ai programmi curriculari della classe. se fa il differenziato, anche in una sola disciplina NON PRENDE IL DIPLOMA. quindi, (questa e' solo una mia opinione, interpretando la normativa) meglio rimandarlo a una o due materie, se proprio non riesce, piuttosto che pregiudicare la sua carriera differenziandolo in una sola materia. inoltre per svolgere una programmazione differenziata occorre l'assenso scritto della famiglia. non basta assolutamente la volonta' del consigio di classe. il consiglio di classe puo' decidere, invece, di bocciare l'alunno se le sue lacune sono tali che, pur valutandolo per obiettivi minimi, non riesce ad ottenere la suffic.
carla75- Messaggi : 5790
Data d'iscrizione : 26.10.10
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
Perfetto siete stati chiarissimi grazie mille x le vostre delucidazioni.
labombanavarro- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
Non sono completamente D'accordo su quanto detto, infatti L'OM 90 del 21maggio 2001 all'art 15 comma 4 recita così:
Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.
Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione
Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.
Quindi non bisogna fare nessun esame di preventiva ammissione su tutte le discipline, è il consiglio di classe che delibera direttamente (sempre che ci siano le reali condizioni per farlo), assumendosene tutte le responsabilità.
Personalmente la penso così: ammesso che ci si possa sempre sbagliare e quindi poter rimediare cambiando tipo di programmazione, le situazioni ibride non le approvo. Spesso capita che ragazzi che seguono programmazioni differenziate per tre, quattro anni come per incanto raggiungono obiettivi minimi in vista dell'Esame di Stato. La normativa non lo vieta ma l'etica professionale impone un pò di coerenza.
Saluti
Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.
Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione
Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.
Quindi non bisogna fare nessun esame di preventiva ammissione su tutte le discipline, è il consiglio di classe che delibera direttamente (sempre che ci siano le reali condizioni per farlo), assumendosene tutte le responsabilità.
Personalmente la penso così: ammesso che ci si possa sempre sbagliare e quindi poter rimediare cambiando tipo di programmazione, le situazioni ibride non le approvo. Spesso capita che ragazzi che seguono programmazioni differenziate per tre, quattro anni come per incanto raggiungono obiettivi minimi in vista dell'Esame di Stato. La normativa non lo vieta ma l'etica professionale impone un pò di coerenza.
Saluti
xenia- Messaggi : 372
Data d'iscrizione : 15.05.11
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
Condivido in toto quanto detto da Xenia...non ho esperienza diretta in merito, ma so che alcuni miei colleghi hanno adottato questa scelta, o meglio, attraverso il Consiglio di classe si è deliberato per il cambio di programmazione senza prove d'idoneità...E' anche vero che bisogna essere coerenti, se si attua una programmazione differenziata è perchè la diversabilità è tale da non permettere altre situazioni, poi ben vengano i miglioramenti tali da far cambiare la programmazione. Grazie anche per avermi indicato l'ordinanza di riferimento.
labombanavarro- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
la Normativa citata mi pare faccia riferimento all'esame di qualifica professionale e non all'esame di Stato del quinto. interpretando questa norma mi viene da pensare che la programmazione differenziata sia fattibile fino al biennio. al terzo anno si deve passare agli obiettivi minimi se si vuole consentire al ragazzo di prendere il diploma. ovviamente questi obiettivi devono rimanere tali anche in 4a e 5a.xenia ha scritto:Non sono completamente D'accordo su quanto detto, infatti L'OM 90 del 21maggio 2001 all'art 15 comma 4 recita così:
Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.
Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione
Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.
Quindi non bisogna fare nessun esame di preventiva ammissione su tutte le discipline, è il consiglio di classe che delibera direttamente (sempre che ci siano le reali condizioni per farlo), assumendosene tutte le responsabilità.
Personalmente la penso così: ammesso che ci si possa sempre sbagliare e quindi poter rimediare cambiando tipo di programmazione, le situazioni ibride non le approvo. Spesso capita che ragazzi che seguono programmazioni differenziate per tre, quattro anni come per incanto raggiungono obiettivi minimi in vista dell'Esame di Stato. La normativa non lo vieta ma l'etica professionale impone un pò di coerenza.
Saluti
voi che ne pensate?
carla75- Messaggi : 5790
Data d'iscrizione : 26.10.10
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
Carla75, purtroppo non è riferito solo all'Esame di Qualifica. Infatti l'O.M. 90 del 2001 è valida anche nei licei e nei tecnici dove non è prevista la qualifica ma solo il diploma.
Sul fatto che sia giusto o non giusto cambiare tipo di percorso per accontentare i genitori che magari ti hanno firmato il differenziato fino alla quarta e poi in quinta non lo firmano più....posso anche non essere d'accordo ma la legge non lo esclude. Non a caso ogni hanno abbiamo l'obbligo di fare i PEI e non a caso ogni anno i genitori decidono se accettare o meno un differenziato. Purtroppo la legge non nega nulla, lascia ampia libertà; la solita libertà che permette ai furbi di fare ciò che più conviene.
Aggiungo, quest'anno l'alunno che seguo (da 5 anni), consegue l'attestato di Crediti Formativi (e non il Diploma). Ha iniziato con un differenziato, ha finito con un differenziato, ha imparato tanto nell'area professionale (grafica pubblicitaria), studia le funzioni come i suoi compagni, ma il pregresso disturbo del linguaggio non gli consente di leggere un testo e di comprenderlo. Forse con un altro insegnante di sostegno e un altro Consiglio di Classe avrebbe ottenuto un diploma, chi potrà mai dirlo!
Sul fatto che sia giusto o non giusto cambiare tipo di percorso per accontentare i genitori che magari ti hanno firmato il differenziato fino alla quarta e poi in quinta non lo firmano più....posso anche non essere d'accordo ma la legge non lo esclude. Non a caso ogni hanno abbiamo l'obbligo di fare i PEI e non a caso ogni anno i genitori decidono se accettare o meno un differenziato. Purtroppo la legge non nega nulla, lascia ampia libertà; la solita libertà che permette ai furbi di fare ciò che più conviene.
Aggiungo, quest'anno l'alunno che seguo (da 5 anni), consegue l'attestato di Crediti Formativi (e non il Diploma). Ha iniziato con un differenziato, ha finito con un differenziato, ha imparato tanto nell'area professionale (grafica pubblicitaria), studia le funzioni come i suoi compagni, ma il pregresso disturbo del linguaggio non gli consente di leggere un testo e di comprenderlo. Forse con un altro insegnante di sostegno e un altro Consiglio di Classe avrebbe ottenuto un diploma, chi potrà mai dirlo!
xenia- Messaggi : 372
Data d'iscrizione : 15.05.11
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
l'articolo che ho letto sopra parla di esami di qualifica èrofessionale o di maestro d'arte: quindi esami che si fanno al terzo anno delle scuole professionali.xenia ha scritto:Carla75, purtroppo non è riferito solo all'Esame di Qualifica. Infatti l'O.M. 90 del 2001 è valida anche nei licei e nei tecnici dove non è prevista la qualifica ma solo il diploma.
Sul fatto che sia giusto o non giusto cambiare tipo di percorso per accontentare i genitori che magari ti hanno firmato il differenziato fino alla quarta e poi in quinta non lo firmano più....posso anche non essere d'accordo ma la legge non lo esclude. Non a caso ogni hanno abbiamo l'obbligo di fare i PEI e non a caso ogni anno i genitori decidono se accettare o meno un differenziato. Purtroppo la legge non nega nulla, lascia ampia libertà; la solita libertà che permette ai furbi di fare ciò che più conviene.
Aggiungo, quest'anno l'alunno che seguo (da 5 anni), consegue l'attestato di Crediti Formativi (e non il Diploma). Ha iniziato con un differenziato, ha finito con un differenziato, ha imparato tanto nell'area professionale (grafica pubblicitaria), studia le funzioni come i suoi compagni, ma il pregresso disturbo del linguaggio non gli consente di leggere un testo e di comprenderlo. Forse con un altro insegnante di sostegno e un altro Consiglio di Classe avrebbe ottenuto un diploma, chi potrà mai dirlo!
e' ovvio che i genitori devono firmare il Pei ogni anno, ed e' anche ovvio che possono optare per una programmazione per obiettivi minimi. ma e' anche vero che il consiglio di classe e' tenuto a bocciare un ragazzo se non raggiunge gli obiettivi. quindi, anche se doloroso, il consiglio deve decidere per la bocciatura.
carla75- Messaggi : 5790
Data d'iscrizione : 26.10.10
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
Non ho problemi a lasciare l'ultima parola ad altri, ma ciò che ho riportato è l'ART. 15 dell' OM 90 del 2001, l'unico articolo (di mia conoscenza) che introduce la valutazione differenziata e fornisce le regole per tutti i percorsi differenziati nella secondaria superiore (anche nei classici, negli scientifici, nei tecnici che non prevedono titoli intermedi). Ammetto di non conoscere tutta la normativa, quindi può essermi sfuggito l'articolo specifico che regola i differenziati negli istituti che rilasciano il titolo solo quinquennale, ho solo da ringraziare chi potesse illuminarmi in merito.
xenia- Messaggi : 372
Data d'iscrizione : 15.05.11
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
xenia ha scritto:Non ho problemi a lasciare l'ultima parola ad altri, ma ciò che ho riportato è l'ART. 15 dell' OM 90 del 2001, l'unico articolo (di mia conoscenza) che introduce la valutazione differenziata e fornisce le regole per tutti i percorsi differenziati nella secondaria superiore (anche nei classici, negli scientifici, nei tecnici che non prevedono titoli intermedi). Ammetto di non conoscere tutta la normativa, quindi può essermi sfuggito l'articolo specifico che regola i differenziati negli istituti che rilasciano il titolo solo quinquennale, ho solo da ringraziare chi potesse illuminarmi in merito.
io lavoro nei tecnici e noi abbiamo sempre fatto così. magari un ragazzo ha il differenziato, poi passa ai minimi, senza prove di sorta. può succedere in seconda, ma anche in quarta o in quinta. L'importante per il diploma è che prima della quinta risulti in grado di seguire gli obiettivi minimi.
la programmazione per così dire mista (che poi è differenziata, ma con alcune materie a obiettivi minimi) si fa magari nell'anno di transizione al passaggio ai minimi. E' normale che un ragazzo abbia più difficoltà in una materia piuttosto che in un'altra, ma finché non raggiunge un livello minimo in tutte non si può passare ai minimi. basta una materia differenziata per rendere tutto il PEI differenziato.
Alle volte passa agli obiettivi minimi anche se non in grado, perché la famiglia rifiuta il differenziato dato che vuole il diploma. Quindi il ragazzo passa alla programmazione minima e poi se non ce la fa viene bocciato.
questo è quanto risulta a me, visto al professionale, ai tecnici e al liceo tecnologico.
Puccina- Messaggi : 1538
Data d'iscrizione : 05.05.11
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
proprio l'anno scorso si è diplomata una mia alunna, e pure con un buon punteggio, che è stata per quattro anni con il differenziato e solo in quinta è passata agli obiettivi conformi (minimi in alcune materie). non ha fatto nessuna prova e si è potuta diplomare. ha preso il quarto miglior punteggio della classe!!!
Puccina- Messaggi : 1538
Data d'iscrizione : 05.05.11
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
avete certamente ragione voi. l'unico dubio che mi viene e' sul fatto che l'OM parli degli esami di qualifica e non di esami di Stato. sul fatto che non servano degli esami per il "passaggio" di programmazione questo lo sapevo. qualcuno conosce altre norme?
carla75- Messaggi : 5790
Data d'iscrizione : 26.10.10
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
Ciao!
Rispondo senza aver ancora letto tutti gli interventi di questo post (forse qualcuno ha già detto quello che dico io).
Se l'alunno ha una programmazione differenziata in 3 materie, allora quest'anno sta seguendo una programmazione differenziata... a prescindere o meno di quanto ne pensi lo psicologo.
Per il prossimo anno, se vorrà conseguire il diploma di maturità DOVRA' dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi minimi delle materie del PROSSIMO ANNO.
In altre parole: il differenziato non è un timbro che uno non si toglie più... Ho avuto un alunno che ha seguito una programmazione differenziata per 2 anni... e poi alla fine è passato ad una programmazione conforme agli obiettivi ministeriali e quindi ha conseguito il diploma... a dispetto di tutti quelli che dicevano che non ce l'avrebbe mai fatta!
Ciao da cindy
Rispondo senza aver ancora letto tutti gli interventi di questo post (forse qualcuno ha già detto quello che dico io).
Se l'alunno ha una programmazione differenziata in 3 materie, allora quest'anno sta seguendo una programmazione differenziata... a prescindere o meno di quanto ne pensi lo psicologo.
Per il prossimo anno, se vorrà conseguire il diploma di maturità DOVRA' dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi minimi delle materie del PROSSIMO ANNO.
In altre parole: il differenziato non è un timbro che uno non si toglie più... Ho avuto un alunno che ha seguito una programmazione differenziata per 2 anni... e poi alla fine è passato ad una programmazione conforme agli obiettivi ministeriali e quindi ha conseguito il diploma... a dispetto di tutti quelli che dicevano che non ce l'avrebbe mai fatta!
Ciao da cindy
Cinderella- Messaggi : 429
Data d'iscrizione : 27.10.09
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
ciao cinderella, ma a questo punto, per dimostrare che ha raggiunto gli obiettivi minimi per la classe successiva, dovrebbe sostenere delle prove (aggiuntive) o basta che il Consiglio di classe deliberi la cosa in modo favorevole, senza fare ulteriori prove?
labombanavarro- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: INTERPRETAZIONE DEL PEI
non deve raggiungere quelli per la classe successiva, ma della classe successiva, svolgendo l'esame di maturità come gli altri.labombanavarro ha scritto:ciao cinderella, ma a questo punto, per dimostrare che ha raggiunto gli obiettivi minimi per la classe successiva, dovrebbe sostenere delle prove (aggiuntive) o basta che il Consiglio di classe deliberi la cosa in modo favorevole, senza fare ulteriori prove?
non è possibile che ci voglia un esame per passare agli obiettivi della classe, infatti il ragazzo ci passa direttamente se la famiglia non approva il differenziato. E' un po' il contrario: è il differenziato l'anomalia che va approvata, non gli obiettivi della classe (per quanto minimi), che rappresentano la prassi normale. Il ragazzo se è promosso è ammesso alla classe successiva, ma non "eredita" il differenziato per la classe successiva. Il PEI vale solo per quell'anno e poi si "torna" automaticamente agli obiettivi comuni, che sono lo standard, per così dire. Se per il consiglio non è ancora in grado di raggiungerli, allora nel PEI della classe successiva proporrà ancora il differenziato, ma la famiglia potrebbe rifiutarlo e allora resterebbe agli obiettivi della classe.
Puccina- Messaggi : 1538
Data d'iscrizione : 05.05.11
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