Attestato delle competenze/esame di stato
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Attestato delle competenze/esame di stato
Salve, sono un Insegnante di sostegno di un Istituto di secondo grado. Volevo porre un quesito: Si può evitare di far sostenere l'esame di Stato ad un alunno con ritardo mentale grave e disturbo del linguaggio grave che ha seguito una programmazione differenziata. In tal caso avrebbe comunque il riconoscimento del certificato delle competenze?
Mi potete dare eventualmente riferimenti normativi per essere sicuri di non penalizzare l'alunno non facendogli sostenere l'esame (come sostiene il consiglio di classe compreso il Dirigente scolastico) anche se con prove differenziate? grazie.
Nell'ultimo consiglio di classe tutto il consiglio è contrario a far svolgere l'esame tranne il sottoscritto.
Infatti il sottoscritto ritiene che l'esame di stato sia da svolgersi in quanto solo il presidente della commissione è la figura preposta a firmare il certificato delle competenze in base alle competenze raggiunte dall'alunno e certificate in sede d'esame.
Porgo i miei saluti nell'attesa di una risposta in merito
Prof. Pagano Giuseppe
Mi potete dare eventualmente riferimenti normativi per essere sicuri di non penalizzare l'alunno non facendogli sostenere l'esame (come sostiene il consiglio di classe compreso il Dirigente scolastico) anche se con prove differenziate? grazie.
Nell'ultimo consiglio di classe tutto il consiglio è contrario a far svolgere l'esame tranne il sottoscritto.
Infatti il sottoscritto ritiene che l'esame di stato sia da svolgersi in quanto solo il presidente della commissione è la figura preposta a firmare il certificato delle competenze in base alle competenze raggiunte dall'alunno e certificate in sede d'esame.
Porgo i miei saluti nell'attesa di una risposta in merito
Prof. Pagano Giuseppe
giuseppepagano- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 08.04.15
Re: Attestato delle competenze/esame di stato
Hai perfettamente ragione. Il riferimento normativo fondamentale è l'art. 13 del DPR 323 del 1998, ovvero la legge che regolamenta l'esame di stato attualmente vigente. L'attuazione del DPR viene richiamata e aggiornata ogni anno con un'apposita ordinanza ministeriale, in genere emanata fra aprile e maggio.
In sostanza, la certificazione può essere rilasciata solo se il candidato, anche se disabile e anche se ha seguito un percorso educativo e didattivo differenziato, affronta l'esame, ovviamente con prove differenziate. La scuola non può certificare alcuna competenza, al massimo può rilasciare un attestato di frequenza che non ha nulla a che vedere con la certificazione rilasciata dalla commissione d'esame.
Le linee guida fondamentali sullo svolgimento dell'esame da parte di candidati disabili si trovano nell'art. 6, ma le ordinanze ministeriali sono più dettagliate (ormai sono passati più di 15 anni). Nell'ultima ordinanza (O.M. 37 del 2014) i dispositivi relativi allo svolgimento dell'esame da parte di candidati disabili li trovi all'art. 17. L'ordinanza la trovi nella sezione del sito del MIUR dedicata all'esame di stato (cerca nella normativa).
Se può esserti d'aiuto, ti racconto una mia recente esperienza che somiglia molto al caso del tuo alunno. Mi dilungo un pochino per inquadrare meglio il caso.
Nel 2011 ero presidente (alla mia prima esperienza) e in una delle classi c'era un disabile che oltre alle difficoltà del suo stato era soggetto ad una forte emotività. Nel documento finale, il consiglio di classe, in maniera decisamente pertinente, ha presentato il caso e consigliato alla commissione di far svolgere una sola prova scritta differenziata e un colloquio. Fra le esigenze esposte c'era anche quella di non far trattenere a lungo il candidato in quanto non era in grado di sopportare lo stress di un tempo. Per capirci, si chiedeva di far uscire il candidato appena terminata la sua prova molto prima del termine delle tre ore canoniche dalla lettura delle tracce.
La commissione ha deliberato con pieno consenso a far svolgere al candidato solo la prima prova scritta e il colloquio. D'altra parte, come presidente, ero preoccupato in merito all'uscita anticipata, in quanto questa deroga potrebbe essere un motivo di contestazione in caso di ricorso da parte di altri candidati.
La sera prima della prima prova, alla riunione dei presidenti, ho presentato il caso all'ispettore chiedendo se la procedura poteva essere ammissibile, ovviamente con un'adeguata verbalizzazione. Ad attestare l'opportunità di questa procedura è intervenuta anche la dirigente scolastica dell'istituto dell'alunno disabile, che ha confermato la gravità del caso. In ogni modo, l'ispettore ha detto che con un'adeguata verbalizzazione la commissione poteva benissimo deliberare per questa procedura in deroga.
A quel punto è intervenuto un mio ex DS che so essere molto competente e, al tempo stesso, pragmatico sia pure rigoroso nel rispetto delle norme. Mi ha dato un consiglio da uovo di Colombo: invece di fargli fare la prima prova scritta, sarebbe stato più pratico fargliela sostenere in occasione della terza prova. La terza prova ha in genere una durata limitata (un'ora o al massimo due) perciò sarebbe venuto meno anche il problema di un'uscita anticipata. In questo modo si sarebbe anche salvata la forma.
A quel punto, ormai, i giochi erano fatti, dal momento che avevo già fatto convocare per il giorno successivo l'insegnante di sostegno.
Il mio consiglio: fate redigere dal consiglio di classe un'adeguata presentazione del caso e delle problematiche da allegare al documento del 15 maggio, consigliando alla commissione di somministrare una sola prova scritta (accogliendo il suggerimento del mio ex DS, meglio in occasione della terza prova) e un colloquio brevissimo (anche di soli 5 minuti). In questo modo si salva la forma: l'alunno sostiene formalmente l'esame differenziato (sia nella procedura sia nei contenuti delle prove) e potrà perciò beneficiare a tutti gli effetti di una certificazione che la commissione non potrebbe altrimenti rilasciare in assenza di un esame sostenuto.
In sostanza, la certificazione può essere rilasciata solo se il candidato, anche se disabile e anche se ha seguito un percorso educativo e didattivo differenziato, affronta l'esame, ovviamente con prove differenziate. La scuola non può certificare alcuna competenza, al massimo può rilasciare un attestato di frequenza che non ha nulla a che vedere con la certificazione rilasciata dalla commissione d'esame.
Le linee guida fondamentali sullo svolgimento dell'esame da parte di candidati disabili si trovano nell'art. 6, ma le ordinanze ministeriali sono più dettagliate (ormai sono passati più di 15 anni). Nell'ultima ordinanza (O.M. 37 del 2014) i dispositivi relativi allo svolgimento dell'esame da parte di candidati disabili li trovi all'art. 17. L'ordinanza la trovi nella sezione del sito del MIUR dedicata all'esame di stato (cerca nella normativa).
Se può esserti d'aiuto, ti racconto una mia recente esperienza che somiglia molto al caso del tuo alunno. Mi dilungo un pochino per inquadrare meglio il caso.
Nel 2011 ero presidente (alla mia prima esperienza) e in una delle classi c'era un disabile che oltre alle difficoltà del suo stato era soggetto ad una forte emotività. Nel documento finale, il consiglio di classe, in maniera decisamente pertinente, ha presentato il caso e consigliato alla commissione di far svolgere una sola prova scritta differenziata e un colloquio. Fra le esigenze esposte c'era anche quella di non far trattenere a lungo il candidato in quanto non era in grado di sopportare lo stress di un tempo. Per capirci, si chiedeva di far uscire il candidato appena terminata la sua prova molto prima del termine delle tre ore canoniche dalla lettura delle tracce.
La commissione ha deliberato con pieno consenso a far svolgere al candidato solo la prima prova scritta e il colloquio. D'altra parte, come presidente, ero preoccupato in merito all'uscita anticipata, in quanto questa deroga potrebbe essere un motivo di contestazione in caso di ricorso da parte di altri candidati.
La sera prima della prima prova, alla riunione dei presidenti, ho presentato il caso all'ispettore chiedendo se la procedura poteva essere ammissibile, ovviamente con un'adeguata verbalizzazione. Ad attestare l'opportunità di questa procedura è intervenuta anche la dirigente scolastica dell'istituto dell'alunno disabile, che ha confermato la gravità del caso. In ogni modo, l'ispettore ha detto che con un'adeguata verbalizzazione la commissione poteva benissimo deliberare per questa procedura in deroga.
A quel punto è intervenuto un mio ex DS che so essere molto competente e, al tempo stesso, pragmatico sia pure rigoroso nel rispetto delle norme. Mi ha dato un consiglio da uovo di Colombo: invece di fargli fare la prima prova scritta, sarebbe stato più pratico fargliela sostenere in occasione della terza prova. La terza prova ha in genere una durata limitata (un'ora o al massimo due) perciò sarebbe venuto meno anche il problema di un'uscita anticipata. In questo modo si sarebbe anche salvata la forma.
A quel punto, ormai, i giochi erano fatti, dal momento che avevo già fatto convocare per il giorno successivo l'insegnante di sostegno.
Il mio consiglio: fate redigere dal consiglio di classe un'adeguata presentazione del caso e delle problematiche da allegare al documento del 15 maggio, consigliando alla commissione di somministrare una sola prova scritta (accogliendo il suggerimento del mio ex DS, meglio in occasione della terza prova) e un colloquio brevissimo (anche di soli 5 minuti). In questo modo si salva la forma: l'alunno sostiene formalmente l'esame differenziato (sia nella procedura sia nei contenuti delle prove) e potrà perciò beneficiare a tutti gli effetti di una certificazione che la commissione non potrebbe altrimenti rilasciare in assenza di un esame sostenuto.
Ospite- Ospite
Re: Attestato delle competenze/esame di stato
grazie per i chiarimenti!!!
giuseppepagano- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 08.04.15
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