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Messaggio Da Alexandrine Mar Set 13, 2016 7:36 pm

Promemoria primo messaggio :

Cari colleghi,
il DS in base alla L. 107 può farmi fare un tot numero di ore *a disposizione* (NON potenziamento!) a discrezionalità sua?

Mi spiego meglio: pur non essendoci contrazione oraria, e quindi necessità di completare le ore effettive con ore a disposizione, si può legittimamente formare una cattedra del genere in base alla legislazione vigente?
L'alternativa non è solo classi/potenziamento? O è anche classi/potenziamento/disposizione-tappabuchi?

Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi.

Alexandrine

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Messaggio Da GG82 Gio Set 22, 2016 9:25 pm

Esempio
scuola media con 9 sezioni.
USP crea un posto di potenziamento di Educazione musicale (perché bisogna piazzare tutti gli assunti in Fase C l'anno scorso).
il docente curriculare va in pensione.

Nella mobilità fase provinciale vengono quindi messe a disposizione 2 cattedre. 2 docenti chiedono e ottengono trasferimento su quella scuola nella fase provinciale della mobilità. Entrambi, essendo fase provinciale, hanno titolarità su scuola e non incarico triennale.

In questo caso, nella versione di Giobbe, chi sarebbe il titolare sul curriculare e quello sul potenziamento? Lo decide il DS? Lo decide il punteggio di mobilità anche se il MIUR non l'ha scritto da nessuna parte quando ha disposto i trasferimenti?

GG82

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Messaggio Da Ospite Gio Set 22, 2016 10:08 pm

lucetta10 ha scritto:
giobbe ha scritto:
silver76 ha scritto:
giobbe ha scritto:
In caso di soprannumerarieta' per caso il docente di sostegno sta nella stessa graduatoria di quello comune?
Ora per quale motivo un docente nominato su un progetto di durata triennale dovrebbe fa parte della stessa graduatoria dei titolari della scuola sul curriculari?

Soffermiamoci su questo: in quale punto del contratto firmato da un docente assunto quest'anno, che per inciso è identico a quello che ho firmato io 4 anni fa, trovo scritto che quel docente viene assunto con lo scopo di realizzare un particolare progetto, o anche solo con lo scopo di dare applicazione in generale alle attività progettuali e non curricolari della scuola?

C'è qualcosa del genere almeno nelle determine con cui i DS hanno conferito gli incarichi triennali presso le loro scuole, dopo le immissioni in ruolo?
Insomma lo vuoi capire o no che qui (applicazione della 107) si naviga a vista!?
Scusami per la brusca affermazione.
P.S. Abbiamo espresso i nostri punti di vista. Credo che sia arrivato il momento di desistere.


Non è questione di navigare a vista ma di affermare privilegi inesistenti sulla carta.
A pensare male si potrebbe pensare che sia in atto una manovra dei sindacati per favorire il personale di ruolo ante 107 a scapito dei potenziatori
In questo caso i sindacati farebbero cosa buona e giusta perché lo spirito della legge è proprio questo: creazione del potenziamento per sistemare una volta per tutte 100.000 precari. Potenziatori con incarico triennale, rinnovabile, comunque non licenziabili. Possibilità, in fase di mobilità, di poter passare sul posto comune in caso di disponibilità di posti (turn over).
La nota del Miur del 5 settembre assomiglia molto a quella ancora in vigore circa il diritto al completamento del l'orario fino a 18 ore per i supplenti.
Quest'ultima circolare del Miur dice che, ai fini del completamento dell'orario, i DS possono frazionare la cattedra fatta salva l'unicità dell'insegnamento. Ora per unicità dell'insegnamento alcuni DS interpretavano ed interpretano la singola materia (es. storia), altri DS tutto il gruppo delle materie letterarie nella stessa classe. Nel primo caso, che condivido, diventa facile completare l'orario. Nel secondo caso diventa impossibile.
Telefonai al Miur e parlai con un dirigente ad hoc per avere una chiarificazione a riguardo. La risposta fu che avevano ragione tutti e due i DS e che comunque la questione era di pertinenza degli USR divenuti ormai paritetici nei confronti del Miur. Ancora oggi questa cosa non è stata sbrogliata ed i DS fanno quello che vogliono.
La stessa cosa sta accadendo con i potenziatori.
Come pe Siver76, chiudo la conversazione perché si ridurrebbe solo a sterile polemica.

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Messaggio Da Ospite Gio Set 22, 2016 10:10 pm

lucetta10 ha scritto:
GG82 ha scritto:Esempio
scuola media con 9 sezioni.
USP crea un posto di potenziamento di Educazione musicale (perché bisogna piazzare tutti gli assunti in Fase C l'anno scorso).
il docente curriculare va in pensione.

Nella mobilità fase provinciale vengono quindi messe a disposizione 2 cattedre. 2 docenti chiedono e ottengono trasferimento su quella scuola nella fase provinciale della mobilità. Entrambi, essendo fase provinciale, hanno titolarità su scuola e non incarico triennale.

In questo caso, nella versione di Giobbe, chi sarebbe il titolare sul curriculare e quello sul potenziamento? Lo decide il DS? Lo decide il punteggio di mobilità anche se il MIUR non l'ha scritto da nessuna parte quando ha disposto i trasferimenti?


lo decide il DS. Se è saggio fa un po' per uno
Di questo non ne sarei proprio certo come te. Comunque è un aspetto che non condivido.

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Messaggio Da silver76 Gio Set 22, 2016 10:35 pm

giobbe ha scritto:
lucetta10 ha scritto:
GG82 ha scritto:Esempio
scuola media con 9 sezioni.
USP crea un posto di potenziamento di Educazione musicale (perché bisogna piazzare tutti gli assunti in Fase C l'anno scorso).
il docente curriculare va in pensione.

Nella mobilità fase provinciale vengono quindi messe a disposizione 2 cattedre. 2 docenti chiedono e ottengono trasferimento su quella scuola nella fase provinciale della mobilità. Entrambi, essendo fase provinciale, hanno titolarità su scuola e non incarico triennale.

In questo caso, nella versione di Giobbe, chi sarebbe il titolare sul curriculare e quello sul potenziamento? Lo decide il DS? Lo decide il punteggio di mobilità anche se il MIUR non l'ha scritto da nessuna parte quando ha disposto i trasferimenti?


lo decide il DS. Se è saggio fa un po' per uno
Di questo non ne sarei proprio certo come te. Comunque è un aspetto che non condivido.

Non puoi continuare a ripetere la stessa cosa limitandoti a liquidare ciò che ti viene obiettato come se si trattasse di un'opinione, priva di sostegno esplicito nella norma, semplicemente non conciliabile con la tua.

Ti ho chiesto chiaramente che riferissi quali pezze d'appoggio opponi a quelle che ti ho sottoposto io.
Perché un DS non può attribuire a un docente già titolare nella sua scuola da anni ore di potenziamento?
Su cosa si basa la differenza fra "docenti ordinari" e "potenziatori"?

In altre parole: cosa dico al mio DS che vuole che io faccia, ad esempio, 13 ore in classe e 5 ore di potenziamento anche se io non voglio? quale norma gli cito per ricordargli che senza il mio assenso lui non può dare seguito a un provvedimento del genere? gli dico semplicemente "non può farlo perché l'ha scritto giobbe sul forum di os"?

In parole ancora più povere: ci sono le leggi, i decreti, le note ministeriali, che tu le condivida o meno, se si discute di normativa serve citare quelle.

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Messaggio Da bog Gio Set 22, 2016 10:50 pm

Mi aiutate a capire per favore? ...allora superato l'anno di prova e successivamente trasferito in mobilità straordinaria in altra scuola svolgo 18 ore su potenziamento e mi hanno inserito nelle classi però in compresenza (stessa disciplina) con i miei colleghi curricolari e titolari di cattedra interna della scuola. Ora mi domando ma le compresenze scuola secondaria di II grado) si possono fare??? ...inoltre un collega spesso si assenta ed io stando kmq in compresenza ricopro le ore nonostante la sua di assenza ....è un caos sul serio e grazie per la risposta che mi darete

bog

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Messaggio Da Dec Ven Set 23, 2016 3:43 am

E' un caos, ma non ci vedo nulla di irregolare, almeno se le assenze del collega non sono mai per più di dieci giorni consecutivi.

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Messaggio Da bog Ven Set 23, 2016 5:03 am

Dec ha scritto:E' un caos, ma non ci vedo nulla di irregolare, almeno se le assenze del collega non sono mai per più di dieci giorni consecutivi.
..fino ad'ora non lo sono state e mi auguro lo stesso in futuro ...domandavo perchè talvolta con le compresenze in classe ci sono ben 3/4 insegnanti (un curricolare, un potenziatore, un ITP, un sostegno) ..oltretutto una collega di ruolo che fa 24 ore mi ha chiesto perchè lei è impossibilitata per un paio di ore di quel giorno per qualche strano motivo e mi domanda: "mi servi , nella classe terza per fare dalle alle ....Ovviamente tutti abbiamo ancora un orario provvisorio quindi ditemi ma voi gli rispondereste con cortesia?.... se NON gli rispondereste con cortesia mi dite cosa gli rispondereste al docente di ruolo che ti dice "tu mi servi" ?NO perchè sarei un tantino schifato da questi atteggiamenti ma è forse cambiato qualcosa? ..non credo sia cambiato qualcosa è solo che utilizzano la 107 per padroneggiare ... e siamo al paradosso comunque grazie DEC

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Messaggio Da Dec Ven Set 23, 2016 2:58 pm

L'orario lo fa il Ds o chi per lui, non la collega di ruolo. Non starei a sottilizzare sulle parole: se le servi, vuol dire che ti ritiene utile:-)

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Messaggio Da bog Ven Set 23, 2016 4:17 pm

grazie Dec sai come incoraggiare ma a me la cosa che proprio non digerisco è che siano gli altri a decidere per te lo trovo aberrante e poco dignitoso

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Messaggio Da donadoni Ven Set 23, 2016 4:29 pm

comunque non può essere un collega, che è un tuo pari, a farti l'orario : mi servi un corno , per gentilezza posso farlo una volta ma poi direi a questi signori che non posso essere il jolli di turno!!!!

donadoni

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Messaggio Da bog Ven Set 23, 2016 4:55 pm

donadoni io ti ringrazio e sono d'accordo con quello che dici infatti non ho accettato nemmeno per gentilezza così mi sono rifiutata dato che l'orario ufficiale non menziona le ore in cui dovrei poi fare un piacere alla collega e pensa che se dovesse pure accadere qualcosa di grave a me cosa accadrebbe? e kmq rifiutarsi è l'unica soluzione che potrebbe andare a mio favore anche perchè è irrispettoso che te lo vengano pure a chiedere

bog

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Messaggio Da donadoni Ven Set 23, 2016 5:01 pm

giusto!!!

donadoni

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Messaggio Da Procopio Dom Set 25, 2016 9:39 pm

giobbe ha scritto:
In questo caso i sindacati farebbero cosa buona e giusta perché lo spirito della legge è proprio questo: creazione del potenziamento per sistemare una volta per tutte 100.000 precari. Potenziatori con incarico triennale, rinnovabile, comunque non licenziabili. Possibilità, in fase di mobilità, di poter passare sul posto comune in caso di disponibilità di posti  (turn over).
Condivido in pieno: sarebbe ora che i sindacati, dopo avere raggiunto lo scopo di fare assumere i "100.000" della legge 107, si ricordassero di chi li ha sostenuti e votati prima, se non vogliono perdere le tessere e i voti nelle votazioni prossime venture!!

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Messaggio Da Ospite Lun Set 26, 2016 11:39 am

silver76 ha scritto:
giobbe ha scritto:
lucetta10 ha scritto:
GG82 ha scritto:Esempio
scuola media con 9 sezioni.
USP crea un posto di potenziamento di Educazione musicale (perché bisogna piazzare tutti gli assunti in Fase C l'anno scorso).
il docente curriculare va in pensione.

Nella mobilità fase provinciale vengono quindi messe a disposizione 2 cattedre. 2 docenti chiedono e ottengono trasferimento su quella scuola nella fase provinciale della mobilità. Entrambi, essendo fase provinciale, hanno titolarità su scuola e non incarico triennale.

In questo caso, nella versione di Giobbe, chi sarebbe il titolare sul curriculare e quello sul potenziamento? Lo decide il DS? Lo decide il punteggio di mobilità anche se il MIUR non l'ha scritto da nessuna parte quando ha disposto i trasferimenti?


lo decide il DS. Se è saggio fa un po' per uno
Di questo non ne sarei proprio certo come te. Comunque è un aspetto che non condivido.

Non puoi continuare a ripetere la stessa cosa limitandoti a liquidare ciò che ti viene obiettato come se si trattasse di un'opinione, priva di sostegno esplicito nella norma, semplicemente non conciliabile con la tua.

Ti ho chiesto chiaramente che riferissi quali pezze d'appoggio opponi a quelle che ti ho sottoposto io.
Perché un DS non può attribuire a un docente già titolare nella sua scuola da anni ore di potenziamento?
Su cosa si basa la differenza fra "docenti ordinari" e "potenziatori"?

In altre parole: cosa dico al mio DS che vuole che io faccia, ad esempio, 13 ore in classe e 5 ore di potenziamento anche se io non voglio? quale norma gli cito per ricordargli che senza il mio assenso lui non può dare seguito a un provvedimento del genere? gli dico semplicemente "non può farlo perché l'ha scritto giobbe sul forum di os"?

In parole ancora più povere: ci sono le leggi, i decreti, le note ministeriali, che tu le condivida o meno, se si discute di normativa serve citare quelle.
Caro il mio Silver76, vuoi le pezze di appoggio? Ti accontento subito.
La storiella dell’organico ‘unico’ (della ‘autonomia’) non può far sì che i dirigenti mettano in posizione critica quanti godono della titolarità piena nell’istituto perché assunti ante-riforma, addirittura ‘by-passando’ la legge (che non lo prevede). Neppure se ‘confortata’ da due circolari del Miur, perché queste non possono modificare la L. 107/2015 (la quale, se prevede l’organico dell’autonomia, nulla può contro le graduatorie di istituto, che segnano la linea di demarcazione fra titolari in senso pieno e, purtroppo, i non più titolari).
La nota ultima del 5 settembre, che tutti tirano in ballo come chiarificatrice è invece fumosa perché, nell'intravedere "nuovi scenari", AUSPICA la frammentazione delle cattedre. Ripeto, auspica. Auspica ma non lo dà per scontato perché, come dicevo, la legge 107 fa una NETTA DISTINZIONE tra le vaire tipologie di posto: comune, potenziamento e sostegno. Distinzione che non esisterà più nel momento in cui il vecchio titolare, per trasferimento a domanda o d'ufficio perché perdente posto, sarà trasferito su ambito. Ma gli interessi degli insegnanti sono diversi e le discussioni tra docenti con contratti a tempo indeterminato assunti prima del 2015 e quelli dopo il 2015 (o che sono finiti su ambito) che rivendicano il diritto di insegnamento nelle classi pur essendo stati assunti sull'organico potenziato è uno di questi (lo si vede anche in questo forum). Sappiamo che è il dirigente scolastico a stabilire dove il docente verrà impegnato: su classe, su progetto o cattedra spezzata. Ovviamente il titolare della cattedra deve essere invitato dal dirigente a spostarsi sui progetti perché non può essere "trasferito" in altra attività di imperio. Sarebbe buona cosa chiedere ai DS l'ordine di servizio e vedrete che, come per incanto, rimarrete sul posto in classe ad insegnare, forse in più classi (ovvio che ve la farà pagare in qualche modo perchè siete stati marchiati “docenti contrastivi”) ma insegnerete.
La Legge 107 parla di organico dell’autonomia, ma non dice chiaramente che il dirigente scolastico possa spostare ad libitum dalle classi i docenti titolari per assegnarli ad attività di potenziamento o di sostituzione dei docenti assenti. D’altra parte il comma 73 dell’articolo unico della Legge 107 sottolinea che “il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra”. Pertanto ogni cambiamento di mansioni diverso dalle attività di insegnamento può rientrare legittimamente nel potere dirigenziale allorquando il provvedimento sia debitamente motivato, ragion per cui quello specifico, inerente l’assegnazione dei docenti alle classi, deve realizzarsi seguendo determinati criteri scaturenti dagli organi collegiali e abbia in corpo una sua palese motivazione che deve essere alquanto strategica e funzionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del piano triennale dell’offerta formativa.

L’atto di assegnazione dei docenti alle classi pur identificandosi come atto di natura privatistica è infatti soggetto a principi di ordine amministrativo (sentenza del Tribunale di Agrigento n.2778 del 3/12/2003) quali la pubblicità e la trasparenza nelle decisioni adottate, l’imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali. Tale assunto viene anche sostenuto dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati ex Legge 241 del 1990.

Mettiamo il caso che un dirigente scolastico decida di assegnare delle classi ad un docente potenziatore neo-inserito nell’organico dell’autonomia, orbene la sua scelta non potrà che realizzarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto, tenendo conto delle proposte del collegio dei docenti. In un certo modo esistono quindi dei paletti che devono pur guidare le scelte dirigenziali; si tratta di fondamenti che trovano un riscontro più che nel recente TUPI (D.Lgs. n.165 del 2001), nell’art.396 del D.Lgs.297 del 1994, articolo che disciplina la funzione direttiva (per nulla in contrasto con l’art.25 del D.lgs.165) ove si legge che al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti. Gli atti di gestione del dirigente scolastico devono quindi essere rispettosi dei suddetti criteri e riportati nel provvedimento finale di assegnazione dei docenti alle classi. L’obbligo di motivazione si fa risalire all’art.3 della Legge 241 del 1990 e nel rispetto degli articoli 1175 e 1375 del c.c. i quali regolano rispettivamente “comportamento secondo correttezza” e “esecuzione di buona fede”.

Ebbene in questa fattispecie il dirigente dovrà fornire congrua motivazione delle decisioni adottate, non dimenticando di rispettare i criteri di cui sopra e, come affermato nel comma 3 dell’art.396 succitato, “avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo”. Si evince che il dispositivo si piega in favore della continuità nella classe e tiene conto della programmazione educativa stabilita nella scuola e delle scelte espresse nel PTOF. La motivazione serve a dare la possibilità a chi dovesse vedere lesi i propri diritti, di presentare reclamo contro le decisioni adottate dal dirigente scolastico.

In ogni caso, ogni azione intrapresa dovrebbe tenere presente, il rispetto del principio di uguaglianza formale che impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diseguale situazioni diverse e che non sia nemmeno corretto radiare i cosiddetti diritti quesiti senza valida motivazione, quest’ultima sempre scaturente dalla consultazione degli organi collegiali.

E’ il caso anche di ricordare che la Delibera ANAC n.430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.



Altra questione da considerare riguarda le situazioni in cui il docente si vede assegnato per attività di potenziamento e per le sostituzioni dei docenti assenti, tale costrutto è affermato nel comma 85 della Legge 107 del 2015 “tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”. Stante la novità introdotta dalla legge anche questi aspetti, per il principio di buon andamento, andrebbero palesati nel decreto di assegnazione del dirigente scolastico. Il potenziamento dell’offerta formativa è parte integrante del PTOF ed è speculare al Piano di miglioramento e agli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 della legge 107.

Il comma 85 dà mano libera al dirigente scolastico ma incamera un principio ineludibile ossia la valenza educativa e didattica sottostante alla sostituzione dei docenti assenti. Per questo motivo il decreto di assegnazione dovrà indirizzare i docenti anche sul piano didattico; la messa a disposizione, se non giustificata e qualificata da finalità formative, come emergenti dal PTOF, rivestirà lungo il corso dell’anno scolastico il sapore del ‘tappabuchismo’, rischiando di far disperdere così energie e impiego di valide risorse, svilendo ovviamente l’obiettivo potenziatore di cui alla Legge 107. Sarebbe opportuno anche calendarizzare le cosiddette ‘ore a disposizione’ di cui ciascun docente potrà essere destinatario onde evitare il rischio di cui sopra.

Circa l’impiego dei docenti in gradi di istruzione inferiore, il legislatore, nella Legge 107, sostiene tale assunto nel comma 85, non mancando tuttavia di precisare al contrario, nel comma 79, che il dirigente scolastico, nell’ambito dell’individuazione dei docenti per la proposta degli incarichi, può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitate, “purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire”, da ciò discende che il principio del possesso di specifici titoli sia valevole anche per i docenti dell’organico dell’autonomia che potrebbero trovarsi a sostituire docenti assenti in classi di concorso di grado di istruzione inferiore non possedendo appunto il titolo per l’insegnamento o percorsi ad hoc. In questo caso il docente utilizzato avrebbe diverse possibilità: sostituire e vigilare gli alunni, impartire insegnamenti coerenti con il suo profilo professionale o sviluppare determinati progetti coerenti con il PTOF ma, a monte, tutto ciò esige che vi sia un piano di azioni predefinito nella programmazione educativa e didattica che compete come sappiamo agli organi collegiali, di cui la Legge 107 sottolinea a più riprese la forte valenza partecipatoria. Senza il tal piano di azione debitamente esplicitato si rischia di atrofizzare la scuola, de-potenziando oltretutto gli obiettivi di cui al comma 7, individuati come prioritari.

Si tratta di azioni che non mirano a contrastare l’azione dirigenziale quanto ad incanalarla all’interno di un modus operandi corretto e trasparente, rispettoso di tutti e a salvaguardia del diritto all’istruzione che va sempre tutelato.

Le distopie sull’argomento sono tante salvo indicazioni ministeriali che potranno porre rimedio all’inizio di un nuovo anno scolastico che si prefigura pieno di polemiche su diversi versanti.

Nel mese di giugno, ancor prima della nota di settembre, su un analogo quesito, che vedeva partecipi io, Silver76 e lucetta10, io la pensavo esattamente come voi. Ma ho cambiato idea e oggi sono dell'avviso che solo una condivisione collegiale può spostare il titolare sul potenziamento.


http://www.icstraina.gov.it/sites/default/files/altri-albi/2016/comunicato-unitario-organico-dellautonomia-16-09-2016.pdf

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Messaggio Da Ospite Lun Set 26, 2016 4:34 pm

Dal Dizionario Sabatini-Coletti:
TITOLARE DI CATTEDRA
"Carica di insegnante di ruolo in scuole secondarie o all'università: c. universitaria; concorso a c.; con specificazione, materia insegnata di cui è titolare un docente: c. di greco, di fisica."
Il comma 73 dell’articolo unico della Legge 107 sottolinea che “il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra”. Dice titolarità della cattedra e non titolarità nella scuola, come tu vorresti far credere. Mi pare che la confusione la fai tu.

Comma 73 della legge 107
"... Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere  dall'anno  scolastico 2016/2017.  Il  personale  docente  in  esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali.
Dall'anno  scolastico   2016/2017   la   mobilita'   territoriale e professionale  del   personale docente   opera   tra   gli   ambiti territoriali."

Comma 79 della legge 107
"A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura dei  posti  dell'istituzione scolastica, il  dirigente scolastico propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno..."
Ergo: il DS dispone come meglio crede (potenziamento, curriculare, misto, tappabuchi all'occasione, ecc.ecc.) dei docenti trasferiti su ambito, ormai non più titolari di un fico secco perché soggetti alla chiamata diretta e all'incarico triennale (scopo ultimo questo della Buona S(cu)ola).

Infine l'autonomia scolastica (didattico-organizzativa), tirata in ballo come una novità partorita dalla legge 107, che avanza nuovi scenari nella scuola. Niente di più vecchio perché si tratta di una "novità" vecchia già di 17 anni.
Dal Decreto del Presidente della Repubblica n.275 si fa riferimento ad un Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999 n.59 dove all'art.5 si precisa che "Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa" e che "In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa". Niente di nuovo quindi sotto il sole.
Era già così prima e rimane così anche ora
.
Le scuole già da molti anni potevano come possono riorganizzare COLLEGIALMENTE, prima attraverso la stesura del POF ora Ptof e nell'ambito della flessibilità, la ripartizione dell'impegno orario dei dingoli docenti con le relative attività. Per cui anche un docente titolare su cattedra, ante 2014, svolgeva come può svolgere ancora oggi altre attività.
Quello che non condivido per nulla con te e Silver76 è il fatto che da oggi in poi il DS può fare da solo quello che gli pare, anche con i docenti ante 2014 titolari su cattedra, perché non sta scritto da nessuna parte.
Anche io, ad una prima analisi superficiale della questione, la pensavo come te e Silver76. Poi, sono andato oltre la nota
2852 del 5 settembre 2016....perché una nota (tra l'altro poco chiara) non fa una legge.

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Potenziamento e ore a disposizione - Pagina 6 Empty Re: Potenziamento e ore a disposizione

Messaggio Da silver76 Lun Set 26, 2016 5:49 pm

giobbe ha scritto:
Caro il mio Silver76, vuoi le pezze di appoggio? Ti accontento subito.
La storiella dell’organico ‘unico’ (della ‘autonomia’) non può far sì che i dirigenti mettano in posizione critica quanti godono della titolarità piena nell’istituto perché assunti ante-riforma, addirittura ‘by-passando’ la legge (che non lo prevede). Neppure se ‘confortata’ da due circolari del Miur, perché queste non possono modificare la L. 107/2015 (la quale, se prevede l’organico dell’autonomia, nulla può contro le graduatorie di istituto, che segnano la linea di demarcazione fra titolari in senso pieno e, purtroppo, i non più titolari).

L'attribuzione ai docenti titolari su scuola di ore di potenziamento, d'altra parte, non mette in posizione critica nessuno: come tu giustamente ricordi non c'è stato, con la legge 107, un superamento o una modifica del sistema delle graduatorie interne, quindi, con buona pace del sindacato (di UNO dei sindacati), non esiste la possibilità che, vedendosi attribuite ore non curricolari il docente assunto in ruolo ante 2015, possa subire una lesione dei suoi diritti circa il mantenimento della sede di titolarità.

giobbe ha scritto:La nota ultima del 5 settembre, che tutti tirano in ballo come chiarificatrice è invece fumosa perché, nell'intravedere "nuovi scenari", AUSPICA la frammentazione delle cattedre. Ripeto, auspica. Auspica ma non lo dà per scontato perché, come dicevo, la legge 107 fa una NETTA DISTINZIONE tra le vaire tipologie di posto: comune, potenziamento e sostegno. Distinzione che non esisterà più nel momento in cui il vecchio titolare, per trasferimento a domanda o d'ufficio perché perdente posto, sarà trasferito su ambito.

Ovviamente né la nota del 5 settembre né la 107 danno nulla per scontato, il fatto però che non si obblighi il DS a creare cattedre miste comprendenti tanto ore in classe quanto ore di potenziamento non può certo essere letto come un divieto assoluto a farlo, come tu sembri intendere. Curiosamente interpreti questa parte della nota dando valore nullo a ciò che c'è scritto chiaramente e massimo a ciò che invece è taciuto. Il principio di legalità dovrebbe ispirare un approccio esattamente opposto alla lettura di un dispositivo di legge.
Circa la NETTA DISTINZIONE fra tipologia di posto, è evidente che lo spirito della nota è stato proprio quello di evitare che il concetto di "posto" fosse confuso con quello di "lavoratore": il posto è comune se formato da ore curricolari in classe, di sostegno, se da attribuire in caso di presenza nel gruppo classe di alunni con certificazione, di potenziamento, se da dedicare ad attività progettuali presenti nel PTOF (quindi approvate anche dal collegio docenti, quindi anche da me e da te). Nessuna norma stabilisce altresì che le singole cattedre debbano essere completamente costituite da ore afferenti a una sola delle tipologie di posto; anzi proprio perché la nota del 5 settembre, da leggere in piena contiguità con la 107, auspica evidentemente la creazione di cattedre miste, è chiarissimo che l'intendimento del legislatore è esattamente condurre l'azione del DS in questa direzione, assai più che in quella contraria da te invece auspicata.

giobbe ha scritto:Ma gli interessi degli insegnanti sono diversi e le discussioni tra docenti con contratti a tempo indeterminato assunti prima del 2015 e quelli dopo il 2015 (o che sono finiti su ambito) che rivendicano il diritto di insegnamento nelle classi pur essendo stati assunti sull'organico potenziato è uno di questi (lo si vede anche in questo forum). Sappiamo che è il dirigente scolastico a stabilire dove il docente verrà impegnato: su classe, su progetto o cattedra spezzata. Ovviamente il titolare della cattedra deve essere invitato dal dirigente a spostarsi sui progetti perché non può essere "trasferito" in altra attività di imperio. Sarebbe buona cosa chiedere ai DS l'ordine di servizio e vedrete che, come per incanto, rimarrete sul posto in classe ad insegnare, forse in più classi (ovvio che ve la farà pagare in qualche modo perchè siete stati marchiati “docenti contrastivi”) ma insegnerete.

Ancora una volta te ne esci con questa storia dell'invito e del consenso, che però curiosamente sarebbe un privilegio esclusivo di chi è stato assunto prima di un determinato anno, senza che il contratto di chi è stato assunto dopo includa alcuna differenziazione di trattamento, anzi in presenta di un testo di legge che equipara in maniera lampante tutti i docenti tra di loro.
Se tu chiedi al DS - di quelli che la normativa la conoscono bene e sanno come mettere al loro posto i "contrastivi" - un ordine di servizio che contenga l'attribuzione alla tua cattedra di ore di potenziamento puoi star certo che il DS l'ordine lo firma leccandosi i baffi e te lo motiva per iscritto riportando gli stessi riferimenti alla normativa che tu più sotto citi a tuo vantaggio, compresa la 107 e la sua recente nota.

giobbe ha scritto:La Legge 107 parla di organico dell’autonomia, ma non dice chiaramente che il dirigente scolastico possa spostare ad libitum dalle classi i docenti titolari per assegnarli ad attività di potenziamento o di sostituzione dei docenti assenti.

Anche qui vale il principio di legalità: la legge 107 non dice chiaramente quel che tu richiedi, ma non dice nemmeno il contrario. Non dice cioè che un DS sia impedito in alcun momento e in alcun modo nella sua determinazione degli incarichi e nella loro distribuzione fra i docenti; d'altra parte la nota, che della 107 è figli diretta e legittima, lo invita chiaramente ad agire proprio nel senso che tu trovi più aberrante.

giobbe ha scritto:D’altra parte il comma 73 dell’articolo unico della Legge 107 sottolinea che “il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra”. Pertanto ogni cambiamento di mansioni diverso dalle attività di insegnamento può rientrare legittimamente nel potere dirigenziale allorquando il provvedimento sia debitamente motivato, ragion per cui quello specifico, inerente l’assegnazione dei docenti alle classi, deve realizzarsi seguendo determinati criteri scaturenti dagli organi collegiali e abbia in corpo una sua palese motivazione che deve essere alquanto strategica e funzionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del piano triennale dell’offerta formativa.

Il fatto che un docente in ruolo da prima del 2015 conservi la titolarità su cattedra non si lega in alcun modo alle mansioni che gli possono essere attribuite. Quando si dice che nella scuola si svolgono attività comuni, di sostegno e di potenziamento e che quelle mansioni sono da attribuire ai componenti dell'organico dell'autonomia, in base ai loro titoli e alle loro competenze, si sta affermando proprio che tutti sono individuabili da DS come responsabili per quelle attività, senza distinzione alcuna se non quella che deriva appunto dall'analisi di titoli e competenze, di cui si fa carico il DS stesso sotto la sua personale responsabilità.

giobbe ha scritto:L’atto di assegnazione dei docenti alle classi pur identificandosi come atto di natura privatistica è infatti soggetto a principi di ordine amministrativo (sentenza del Tribunale di Agrigento n.2778 del 3/12/2003) quali la pubblicità e la trasparenza nelle decisioni adottate, l’imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali. Tale assunto viene anche sostenuto dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati ex Legge 241 del 1990.

Mettiamo il caso che un dirigente scolastico decida di assegnare delle classi ad un docente potenziatore neo-inserito nell’organico dell’autonomia, orbene la sua scelta non potrà che realizzarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto, tenendo conto delle proposte del collegio dei docenti. In un certo modo esistono quindi dei paletti che devono pur guidare le scelte dirigenziali; si tratta di fondamenti che trovano un riscontro più che nel recente TUPI (D.Lgs. n.165 del 2001), nell’art.396 del D.Lgs.297 del 1994, articolo che disciplina la funzione direttiva (per nulla in contrasto con l’art.25 del D.lgs.165) ove si legge che al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti. Gli atti di gestione del dirigente scolastico devono quindi essere rispettosi dei suddetti criteri e riportati nel provvedimento finale di assegnazione dei docenti alle classi. L’obbligo di motivazione si fa risalire all’art.3 della Legge 241 del 1990 e nel rispetto degli articoli 1175 e 1375 del c.c. i quali regolano rispettivamente “comportamento secondo correttezza” e “esecuzione di buona fede”.

Se ne evince che la determina di un DS che decida di attribuire a te, docente già titolare nella scuola, 15 ore in classe e 3 di potenziamento da utilizzare, ad esempio per le attività di coordinamento relative al progetto di alternanza scuola - lavoro in cui è inclusa una delle tue classi, sarà impugnabile quando tu riuscirai a dimostrare che:
A. l'alternanza scuola - lavoro (obbligatoria) non rientra tra le tue competenze;
B. la determina del DS non è sufficientemente motivata (impossibile, essendo appunto l'ASL un progetto a cui la scuola è tenuta a dar corso);
C. individuando te come referente per quel progetto il DS ha agito senza correttezza e in assenza di buona fede (impossibile: sei un docente della classe, ti ha individuato a tempo debito e con la corretta forma di comunicazione, non ti sta richiedendo di svolgere un compito che esula dalle tue competenze e responsabilità, anzi sta conducendo a buon fine una dei servizi che l'istituzione che rappresenta e di cui è a capo è per legge tenuta a fornire alla sua utenza).

Se ci riesci, facci sapere...
Ma soprattutto spiega perché un ricorso del genere non sarebbe aperto a qualsiasi docente, comunque sia stato assunto, posto che il collegio dei docenti, quand'anche possa indicare criteri per l'attribuzione degli incarichi non potrà certo farlo ignorando le disposizioni di legge, che impediscono di mettere in atto discriminazioni fra uguali e quindi non possono certo imporre di investire solo alcuni membri del medesimo organico di alcune attività e solo altri di altre.

giobbe ha scritto:Ebbene in questa fattispecie il dirigente dovrà fornire congrua motivazione delle decisioni adottate, non dimenticando di rispettare i criteri di cui sopra e, come affermato nel comma 3 dell’art.396 succitato, “avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo”. Si evince che il dispositivo si piega in favore della continuità nella classe e tiene conto della programmazione educativa stabilita nella scuola e delle scelte espresse nel PTOF. La motivazione serve a dare la possibilità a chi dovesse vedere lesi i propri diritti, di presentare reclamo contro le decisioni adottate dal dirigente scolastico.

Quali diritti lede il DS che attua una determina come quella che ho esemplificato poco sopra? il diritto ad avere solo ore in classe? da dove fai derivare questo diritto?

giobbe ha scritto:In ogni caso, ogni azione intrapresa dovrebbe tenere presente, il rispetto del principio di uguaglianza formale che impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diseguale situazioni diverse e che non sia nemmeno corretto radiare i cosiddetti diritti quesiti senza valida motivazione, quest’ultima sempre scaturente dalla consultazione degli organi collegiali.

E' esattamente questo l'assunto che informa tutta la nota del 5 settembre: non è lecito trattare in modo diseguale situazioni identiche. La tua affermazione avrei potuta farla io a sostegno delle mie argomentazioni. Lo stesso vale per la seconda parte della considerazione: nessuno sancisce il tuo diritto a essere impiegato solo in alcune delle attività che compongono la tua figura professionale, allo stesso modo nessuno può radiare i diritti dei tuoi colleghi "potenziatori" di far valere le loro competenze in aula. un collegio docenti che approvasse criteri del genere starebbe votando un provvedimento viziato da illegittimità in partenza.

giobbe ha scritto:Altra questione da considerare riguarda le situazioni in cui il docente si vede assegnato per attività di potenziamento e per le sostituzioni dei docenti assenti, tale costrutto è affermato nel comma 85 della Legge 107 del 2015 “tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”. Stante la novità introdotta dalla legge anche questi aspetti, per il principio di buon andamento, andrebbero palesati nel decreto di assegnazione del dirigente scolastico. Il potenziamento dell’offerta formativa è parte integrante del PTOF ed è speculare al Piano di miglioramento e agli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 della legge 107.

Il comma 85 dà mano libera al dirigente scolastico ma incamera un principio ineludibile ossia la valenza educativa e didattica sottostante alla sostituzione dei docenti assenti. Per questo motivo il decreto di assegnazione dovrà indirizzare i docenti anche sul piano didattico; la messa a disposizione, se non giustificata e qualificata da finalità formative, come emergenti dal PTOF, rivestirà lungo il corso dell’anno scolastico il sapore del ‘tappabuchismo’, rischiando di far disperdere così energie e impiego di valide risorse, svilendo ovviamente l’obiettivo potenziatore di cui alla Legge 107. Sarebbe opportuno anche calendarizzare le cosiddette ‘ore a disposizione’ di cui ciascun docente potrà essere destinatario onde evitare il rischio di cui sopra.
Circa l’impiego dei docenti in gradi di istruzione inferiore, il legislatore, nella Legge 107, sostiene tale assunto nel comma 85, non mancando tuttavia di precisare al contrario, nel comma 79, che il dirigente scolastico, nell’ambito dell’individuazione dei docenti per la proposta degli incarichi, può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitate, “purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire”, da ciò discende che il principio del possesso di specifici titoli sia valevole anche per i docenti dell’organico dell’autonomia che potrebbero trovarsi a sostituire docenti assenti in classi di concorso di grado di istruzione inferiore non possedendo appunto il titolo per l’insegnamento o percorsi ad hoc. In questo caso il docente utilizzato avrebbe diverse possibilità: sostituire e vigilare gli alunni, impartire insegnamenti coerenti con il suo profilo professionale o sviluppare determinati progetti coerenti con il PTOF ma, a monte, tutto ciò esige che vi sia un piano di azioni predefinito nella programmazione educativa e didattica che compete come sappiamo agli organi collegiali, di cui la Legge 107 sottolinea a più riprese la forte valenza partecipatoria. Senza il tal piano di azione debitamente esplicitato si rischia di atrofizzare la scuola, de-potenziando oltretutto gli obiettivi di cui al comma 7, individuati come prioritari.

Concordo su tutto e auspico che le cose vadano così. Da me vanno già così, anzi: con un semplice comunicato la DS ha ricordato ai docenti che abbiano in orario ore a disposizione attualmente impiegate per la sostituzione di colleghi assenti che è obbligo far sì che quel tempo si configuri a tutti gli effetti come potenziamento dell'attività didattica: ciascuno nel rispetto delle proprie competenze provvede a svolgere in classe lezioni e/o esercitazioni, anche a seguito di richieste di chiarimento da parte degli studenti.
Non vedo tuttavia come queste considerazioni aiutino a sostenere la tua tesi.

silver76

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Messaggio Da Ospite Lun Set 26, 2016 8:27 pm

lucetta10 ha scritto:
giobbe ha scritto:Dal Dizionario Sabatini-Coletti:
TITOLARE DI CATTEDRA
"Carica di insegnante di ruolo in scuole secondarie o all'università: c. universitaria; concorso a c.; con specificazione, materia insegnata di cui è titolare un docente: c. di greco, di fisica."
Il comma 73 dell’articolo unico della Legge 107 sottolinea che “il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra”. Dice titolarità della cattedra e non titolarità nella scuola, come tu vorresti far credere. Mi pare che la confusione la fai tu.

Comma 73 della legge 107
"... Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere  dall'anno  scolastico 2016/2017.  Il  personale  docente  in  esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali.
Dall'anno  scolastico   2016/2017   la   mobilita'   territoriale e professionale  del   personale docente   opera   tra   gli   ambiti territoriali."

Comma 79 della legge 107
"A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura dei  posti  dell'istituzione scolastica, il  dirigente scolastico propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno..."
Ergo: il DS dispone come meglio crede (potenziamento, curriculare, misto, tappabuchi all'occasione, ecc.ecc.) dei docenti trasferiti su ambito, ormai non più titolari di un fico secco perché soggetti alla chiamata diretta e all'incarico triennale (scopo ultimo questo della Buona S(cu)ola).

Infine l'autonomia scolastica (didattico-organizzativa), tirata in ballo come una novità partorita dalla legge 107, che avanza nuovi scenari nella scuola. Niente di più vecchio perché si tratta di una "novità" vecchia già di 17 anni.
Dal Decreto del Presidente della Repubblica n.275 si fa riferimento ad un Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999 n.59 dove all'art.5 si precisa che "Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa" e che "In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa". Niente di nuovo quindi sotto il sole.
Era già così prima e rimane così anche ora
.
Le scuole già da molti anni potevano come possono riorganizzare COLLEGIALMENTE, prima attraverso la stesura del POF ora Ptof e nell'ambito della flessibilità, la ripartizione dell'impegno orario dei dingoli docenti con le relative attività. Per cui anche un docente titolare su cattedra, ante 2014, svolgeva come può svolgere ancora oggi altre attività.
Quello che non condivido per nulla con te e Silver76 è il fatto che da oggi in poi il DS può fare da solo quello che gli pare, anche con i docenti ante 2014 titolari su cattedra, perché non sta scritto da nessuna parte.
Anche io, ad una prima analisi superficiale della questione, la pensavo come te e Silver76. Poi, sono andato oltre la nota
2852 del 5 settembre 2016....perché una nota (tra l'altro poco chiara) non fa una legge.


Ma veramente vogliamo discutere a partire dal dizionario dell'uso (che tra l'altro non smentisce quello he sostengo io)? Mi auguro di no... che dice a "potenziatore"?
Ribadisco: titolare di cattedra non ha mai significato né significa ora "titolare della classe 2B". Tra l'altro come la mettiamo col fatto che si possa essere utilizzati su cdc affine?
Ci rinuncio perché qua i casi sono due: o non capisci o fai finta di non capire. Conoscendoti propendo per la seconda. Capisco che ti riesce mooooolto difficile ritornare sui tuoi passi. A volte un po' di umiltà non guasta. Chiudo la discussione.

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Messaggio Da bimbumbam Mar Set 27, 2016 3:13 pm

Mi viene questa domanda, a proposito di separazione dei tipi di posto/cattedre ecc. Nella mia scuola siamo due insegnanti della stessa materia. La collega è di ruolo dal 2000 io dal 2012 entrambe per effetto di un concorso. Lei è titolare in questa scuola da un decennio io sono titolare da questo anno scolastico. Mi hanno trasferito su posto "normale". Nella mia domanda di trasferimento la parola "potenziamento" non è contemplata da nessuna parte. Mi aspetto di trovare un'altra "cattedra" invece ci sono solo 18 ore. Il fatto di avere meno anni di servizio mi rende "meno di ruolo" della collega? Il mio posto "normale" è meno normale? Negli ultimi anni ho avuto "cattedra" e non potenziamento. Detto questo: perchè il dirigente non puó decidere di creare due posti misti, un pó su classe e un pó su progetti, sempre "cattedre" sono no?! Io nelle mie 12 ore di potenziamento, se sostituisco colleghi assenti, faccio lezione, laboratorio, attivitá didattica, esercitazioni ecc e INSEGNO la mia materia. A chi fa distinzione tra potenziatori/curricolari io mi faccio una risata e dico che sono un'aliena e faccio di tutto...temetemi, ho imparato ad essere versatile.
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Messaggio Da Ospite Mar Set 27, 2016 3:55 pm

bimbumbam ha scritto:Mi viene questa domanda, a proposito di separazione dei tipi di posto/cattedre ecc. Nella mia scuola siamo due insegnanti della stessa materia. La collega è di ruolo dal 2000 io dal 2012 entrambe per effetto di un concorso. Lei è titolare in questa scuola da un decennio io sono titolare da questo anno scolastico. Mi hanno trasferito su posto "normale". Nella mia domanda di trasferimento la parola "potenziamento" non è contemplata da nessuna parte. Mi aspetto di trovare un'altra "cattedra" invece ci sono solo 18 ore. Il fatto di avere meno anni di servizio mi rende "meno di ruolo" della collega? Il mio posto "normale" è meno normale? Negli ultimi anni ho avuto "cattedra" e non potenziamento. Detto questo: perchè il dirigente non puó decidere di creare due posti misti, un pó su classe e un pó su progetti, sempre "cattedre" sono no?! Io nelle mie 12 ore di potenziamento, se sostituisco colleghi assenti, faccio lezione, laboratorio, attivitá didattica, esercitazioni ecc e INSEGNO la mia materia. A chi fa distinzione tra potenziatori/curricolari io mi faccio una risata e dico che sono un'aliena e faccio di tutto...temetemi, ho imparato ad essere versatile.
Dall'anno scolastico 2016-17 non c'è distinzione tra posti "normali" e posti di potenziamento. Per questo nella scheda dei trasferimenti hai trovato solo la dicitura "normale".
Il DS ha preferito, quindi, io aggiungo diligentamente, di mantenere il docente già titolare della cattedra sul posto normale ed assegnare a te il potenziamento (non è una questione di graduatoria interna).
Ci poteva essere un altro DS che arbitrariamente toglieva delle ore curriculari al docente già titolare e le assegnava a te. In verità questo già succede in molte scuole ma quasi sempre con condivisone da parte dei docenti titolari ;-)
Personalmente ritengo quest'ultima soluzione illegittima perché la penso proprio come la pensa l'Unicobas:

Unicobas contro lo "spezzatino" delle cattedre che si sta realizzando in molte scuole, anche con il consenso dei collegi dei docenti.
In pratica, grazie anche all'ultima nota ministeriale del 5 settembre scorso, le scuole stanno procedendo ad una gestione "flessibile" dell'organico distribuendo le ore e le attività del "potenziamento" fra i docenti che sono ancora titolari di cattedra in quanto assunti ante legem 107.
"Se il docente titolare di cattedra accettasse di essere 'spostato” sul 'potenziamento' -  sostiene Unicobas - perderebbe di fatto la titolarità con quanto ne conseguirebbe (ndr: mi sembra un'esagerazione). Accettare significa eliminare ogni distinzione dentro l’ organico dell'autonomia: cosa gravissima e non prevista nemmeno dalla legge 107/2015 che, al comma 5, non elimina le graduatorie interne d’Istituto, né la titolarità di sede per i docenti assunti in ruolo prima (i quali conservano la titolarità su scuola, decadendo solo per partecipazione alla mobilità volontaria o perché perdenti posto)".
"La legge 107 - aggiunge ancora il segretario nazionale Stefano d'Errico -  differenzia di fatto lo stato giuridico dei docenti a seconda delle fasi di assunzione; invece, la nota ministeriale (atto amministrativo, giuridicamente di rango inferiore alla legge) configura un organico dell’autonomia nel quale tutti perderebbero la titolarità, dando ai dirigente scolastici la possibilità di spostare i docenti 'titolari' sul 'potenziamento' e parificandoli quindi al ‘potenziamento’ (primo passo per confinare tutti i docenti negli ambiti territoriali)".

Secondo Unicobas l'unica soluzione corretta sarebbe quella di rivendicare la titolarità su sede per tutti i docenti e non già indurre a "rinunce" alla titolarità da parte dei docenti con maggiore anzianità per "solidarizzare" con i neo-assunti.
La linea dell'Unicobas è chiara: "Occorre che i docenti titolari non diano tale disponibilità (cosa che, peraltro, inquinerebbe anche il criterio della continuità didattica) e fare ricorso laddove la sottrazione di ore alle cattedre venisse operata d'ufficio. Nessuno (nemmeno il collegio all'unanimità) può obbligare un titolare di diritto ad accettare di perdere ore a vantaggio di progetti o di altri colleghi con meno punti".

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Messaggio Da silver76 Mar Set 27, 2016 6:05 pm

sospettavo infatti che la tua posizione fosse mutuata dal comunicato dell'unicobas.
quel che non spiega il sindacato in questione e non spieghi nemmeno tu però resta sempre la stessa questione:
Come si legano fra loro la posizione in graduatoria interna di un docente con il suo impiego su ore di potenziamento piuttosto che su ore curricolari? Da quando in qua le graduatorie interne, che come recita il loro nome completo servono "per l'individuazione del docente soprannumerario", devono essere considerate anche lo strumento che il DS deve consultare per distribuire le cattedre fra gli insegnanti? In quali scuole il primo docente in graduatoria interna sceglie le classi fra tutte quelle disponibili, il secondo fra quelle lasciate dal primo e così via? In quale passaggio della 107 si coglie la distinzione nello stato giuridico fra docenti, distinzione che tu stesso neghi di avere mai sostenuto, fra l'altro?

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