Permesso per lutto
5 partecipanti
Permesso per lutto
Buonasera,
ho avuto una perdita il 29 di agosto quando ero in aspettativa con art. 59 per una
supplenza da docente.
Secondo voi posso usufruire del permesso per lutto nei primi giorni di settembre al rientro nel
mio ruolo come assistente tecnico?
In teoria io sono convinto di no, dato che l'evento è avvenuto con il contratto a tempo determinato
da docente, ma non sono proprio convinto vista la continuità dell'impiego e la possibilità di differire il
permesso rispetto all'evento.
grazie
ho avuto una perdita il 29 di agosto quando ero in aspettativa con art. 59 per una
supplenza da docente.
Secondo voi posso usufruire del permesso per lutto nei primi giorni di settembre al rientro nel
mio ruolo come assistente tecnico?
In teoria io sono convinto di no, dato che l'evento è avvenuto con il contratto a tempo determinato
da docente, ma non sono proprio convinto vista la continuità dell'impiego e la possibilità di differire il
permesso rispetto all'evento.
grazie
Boccia84- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 04.03.15
Re: Permesso per lutto
Dovresti avere tre giorni entro un anno se ricordo bene. Puoi prendere anche un giorno alla volta.
Miyagi- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 01.03.19
Re: Permesso per lutto
I 3 giorni di permesso possono essere fruiti anche in maniera non continuativa. Il Contratto non dispone nulla in merito al lasso di tempo entro cui fruire i tre giorni.
Un’indicazione in merito è stata fornita dall’Aran che ha così risposto ad un preciso quesito:
L’ art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo.
Per l’Aran, dunque, i giorni vanno fruiti non oltre un ragionevole lasso di tempo da quando si verifica l’evento luttuoso, quindi si può spostare di qualche giorno
Un’indicazione in merito è stata fornita dall’Aran che ha così risposto ad un preciso quesito:
L’ art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo.
Per l’Aran, dunque, i giorni vanno fruiti non oltre un ragionevole lasso di tempo da quando si verifica l’evento luttuoso, quindi si può spostare di qualche giorno
Naneddu- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 29.01.19
Re: Permesso per lutto
[quote="seasparrow3"]> non oltre un ragionevole tempo
aggiungo che lo stato dovrebbe vergognarsi di dare cosi' pochi giorni
(192)[/quote]
concordo. Io all'inizio, quando ho cominciato a fare supplenze, pensavo addirittura fosse un errore, talmente mi sembrava assurdo
aggiungo che lo stato dovrebbe vergognarsi di dare cosi' pochi giorni
(192)[/quote]
concordo. Io all'inizio, quando ho cominciato a fare supplenze, pensavo addirittura fosse un errore, talmente mi sembrava assurdo
sempreconfusa1- Messaggi : 6338
Data d'iscrizione : 05.08.11
Località : MA COSA E' SUCCESSO AL FORUM??????
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