permesso per lutto
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permesso per lutto
Su una supplenza per lutto iniziata il venerdì, con continuità il lunedì e il martedì successivo, spetta il pagamento del sabato e domenica?
Secondo me, visto che si tratta di continuità, sì; la segreteria dice che avrei ragione se fosse un'assenza per malattia, ma non per questo caso.
Secondo me, visto che si tratta di continuità, sì; la segreteria dice che avrei ragione se fosse un'assenza per malattia, ma non per questo caso.
abc- Messaggi : 675
Data d'iscrizione : 01.09.10
Re: permesso per lutto
ripropongo il quesito in attesa di risposte...
abc- Messaggi : 675
Data d'iscrizione : 01.09.10
Re: permesso per lutto
abc ha scritto:Su una supplenza per lutto iniziata il venerdì, con continuità il lunedì e il martedì successivo, spetta il pagamento del sabato e domenica?
Secondo me, visto che si tratta di continuità, sì; la segreteria dice che avrei ragione se fosse un'assenza per malattia, ma non per questo caso.
ti staccano il contratto il sabato? se no, devi essere pagata
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
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Località : milano
Re: permesso per lutto
sì, nel contratto non includono il sabato. Ma è legale?
abc- Messaggi : 675
Data d'iscrizione : 01.09.10
Re: permesso per lutto
non è legale
fagli vedere i regolamento delle supplenze
4.Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
fagli vedere i regolamento delle supplenze
4.Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
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Re: permesso per lutto
sapevo anch'io di questa normativa. Ma hanno detto che non vale per i permessi presi per lutto.
Inoltre, comincia una strana "usanza": se, ad esempio, il docente si assenta x 3 gg,di cui il secondo è il giorno libero,
si viene nominati il primo, poi il terzo si ha la proroga ma il giorno libero non viene pagato.
Ed io sono veramente stufa di andare a reclamare ogni volta, ti guardano come se stessi rubando, colleghi compresi, purtroppo...
Inoltre, comincia una strana "usanza": se, ad esempio, il docente si assenta x 3 gg,di cui il secondo è il giorno libero,
si viene nominati il primo, poi il terzo si ha la proroga ma il giorno libero non viene pagato.
Ed io sono veramente stufa di andare a reclamare ogni volta, ti guardano come se stessi rubando, colleghi compresi, purtroppo...
abc- Messaggi : 675
Data d'iscrizione : 01.09.10
Re: permesso per lutto
c'è una rsu nella tua scuola? rivolgiti a lei o ad un sindacato esterno
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
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Re: permesso per lutto
Il permesso per lutto decorre dal giorno successivo alla morte? nel caso la morte sia avvenuta di sabato e in mezzo ci stavano tre giorni di vacanze pasquali, al rientro a scuola non si più diritto ai giorni di permesso per lutto? grazie
simonapla- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 08.05.11
Re: permesso per lutto
simonapla ha scritto:Il permesso per lutto decorre dal giorno successivo alla morte? nel caso la morte sia avvenuta di sabato e in mezzo ci stavano tre giorni di vacanze pasquali, al rientro a scuola non si più diritto ai giorni di permesso per lutto? grazie
Né uno né l'altro.
il permesso può essere fruito in occasione dell’evento, e, quindi, con una decorrenza che può essere spostata anche di alcuni giorni rispetto all’evento stesso, anche in modo non continuativo.
L'ARAN ha espresso il proprio parere Prot. sc2/7944 del 19.11.2003 in cui afferma che “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.
Ciò vuol dire che ne puoi usufruire in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento.
Si ritiene che però non può che essere il Dirigente scolastico a stabilire il periodo ragionevolmente congruo.
Nel tuo caso, quindi, non vedo il problema del sabato, domenica o vacanze.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
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