Ammissioni e insufficienze
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Ammissioni e insufficienze
Con quante insufficienze si può ammettere uno studente all'Esame di Stato? Credo una, vero? Si può trattare anche di una grave insufficienza? Il Cdc dovrà motivare adeguatamente tale status... suppongo!?
angie- Messaggi : 2687
Data d'iscrizione : 01.10.09
Re: Ammissioni e insufficienze
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Art. 13
Ammissione dei candidati interni
2
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi
in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di
classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione,
il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione
cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il
voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne
e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli
studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di
«Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e
formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il
corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese
stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e le regioni o province autonome.
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Art. 13
Ammissione dei candidati interni
2
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi
in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di
classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione,
il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione
cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il
voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne
e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli
studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di
«Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e
formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il
corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese
stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e le regioni o province autonome.
Ciope1981- Messaggi : 3540
Data d'iscrizione : 13.02.14
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