Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
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Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
In questo sito ho trovato il seguente quesito, che sintetizzo: una docente intervalla periodi di assenza per malattia con i tre giorni di permessi retribuiti per la legge 104; si può nominare un'unica supplente vista la continuità dell’assenza della titolare?
La risposta fornita è stata: Se le assenze della titolare ... si susseguono senza soluzione di continuità, spetta la proroga alla supplente in servizio.
Vorrei avere conferma al riguardo e, soprattutto, i riferimenti normativi per sostenere tale possibilità.
Anticipatamente grazie
La risposta fornita è stata: Se le assenze della titolare ... si susseguono senza soluzione di continuità, spetta la proroga alla supplente in servizio.
Vorrei avere conferma al riguardo e, soprattutto, i riferimenti normativi per sostenere tale possibilità.
Anticipatamente grazie
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
abak ha scritto:In questo sito ho trovato il seguente quesito, che sintetizzo: una docente intervalla periodi di assenza per malattia con i tre giorni di permessi retribuiti per la legge 104; si può nominare un'unica supplente vista la continuità dell’assenza della titolare?
La risposta fornita è stata: Se le assenze della titolare ... si susseguono senza soluzione di continuità, spetta la proroga alla supplente in servizio.
Vorrei avere conferma al riguardo e, soprattutto, i riferimenti normativi per sostenere tale possibilità.
Anticipatamente grazie
Art. 7/4 D.M. 131.07 che riguarda la continuità della supplenza indipendentemente dalla tipologia dell'assenza. Non importa se la seconda assenza non è la continuazione della prima, per esempio da malattia a 104 oppure a congedo parentale o malattia bambino, ciò che conta è che non ci sia interruzione.
Paolo1974- Moderatore
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Regolamento supplenze, art. 7 comma 4 (DM 53/2007)
"Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto."
http://www.orizzontescuola.it/node/482
"Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto."
http://www.orizzontescuola.it/node/482
flo- Messaggi : 1782
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
flo ha scritto:Regolamento supplenze, art. 7 comma 4 (DM 53/2007)
"Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto."
http://www.orizzontescuola.it/node/482
ops... scusa Paolo 1974... ho postato quas nello stesso momento sorry per il doppione
flo- Messaggi : 1782
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
grazie a tutti. Cambia qualcosa se i due periodi di assenza sono intervallata da un periodo di sospensione delle lezioni... senza ripresa del servizio o con ripresa del servizio.
Grazie
Grazie
abak- Messaggi : 1164
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
se non c'è ripresa effettiva del servizio del titolare con rientro in classe, dopo un periodo di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua, ponti vari...) per continuità la nomina spetta al docente precario in servizio
flo- Messaggi : 1782
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
grazie... ma avevo sempre saputo che la ripresa del servizio sussiste anche senza rientro in classe durante le sospensioni delle lezioni... Essendo in tali giorni comunque considerato in servizio... Sicuro che occorra il "rientro in classe"?
abak- Messaggi : 1164
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
La scuola deve riscorrere le graduatorie e non confermare al supplente il contratto solo nel caso in cui il titolare rientri in classe (servizio effettivo) per poi assentarsi successivamente un qualsiasi altro giorno.
Per "effettivo servizio" s'intende rientro in periodo di lezioni e come tale è considerato anche il rientro nel cosiddetto giorno libero (giorno di effettivo servizio) ma non lo è il rientro durante i periodi di sospensione delle lezioni, in tal caso al supplente spetterà la conferma della nomina ma non il pagamento dei giorni di sospensione delle lezioni.
Vedi a titolo esemplificativo la guida di OS sulle vacanze di Pasqua
http://www.orizzontescuola.it/node/23076
e sulle vacanze di Natale
http://www.orizzontescuola.it/node/20774
Per "effettivo servizio" s'intende rientro in periodo di lezioni e come tale è considerato anche il rientro nel cosiddetto giorno libero (giorno di effettivo servizio) ma non lo è il rientro durante i periodi di sospensione delle lezioni, in tal caso al supplente spetterà la conferma della nomina ma non il pagamento dei giorni di sospensione delle lezioni.
Vedi a titolo esemplificativo la guida di OS sulle vacanze di Pasqua
http://www.orizzontescuola.it/node/23076
e sulle vacanze di Natale
http://www.orizzontescuola.it/node/20774
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Grazie Flo.
Proprio in quella guida (quella relativa alle vacanze di natale) è scritto di un “UN CASO PARTICOLARE: CONGEDO PARENTALE E VACANZE DI NATALE”… mi sembra di capire che si sostenga che:
alla luce dell’art. del CCNL/2007: nel caso in cui si usufruisca del congedo in modo frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” dovrebbero essere computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Ritorno al lavoro che, come già detto, può avvenire anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni. In tali periodi, infatti, non è sospesa la programmazione di attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.
E ancora:
…Si ritiene che se il 22/12 (ultimo giorno di lezione) coincide con il termine del periodo di congedo (parentale, malattia del bambino ma anche altra tipologia di assenza), quest’ultimo si deve considerare terminato il 22 senza che al docente sia imposta per il 23/12 una qualsivoglia “presa di servizio” formale. È infatti il termine indicato dal docente all’atto della richiesta del congedo che ne determina la conclusione.
… IN SINTESI
• Quando il giorno successivo al termine del congedo non è festivo un’eventuale proroga automatica del congedo stesso da parte della scuola è da ritenersi illegittima, anche nel caso in cui il docente, a partire dalla ripresa delle lezioni, dovesse assentarsi nuovamente.
• Il periodo di servizio, in coincidenza con il periodo di sospensione delle lezioni, dev’essere in questo caso riconosciuto ai fini giuridici ed economici, senza che il 23/12 vi sia bisogno di una “presa di servizio” formale del docente interessato.
La questione SUL RIENTRO IN SERVIZIO SOLO IN CASO DI RIENTRO IN CLASSE NON SEMBRA SOSTENUTA DA PAOLO IN TALE CASO.non è così netta. E mi fa perdere un po’. Chiedo lumi, in particolare a Paolo autore della guida… ancora grazie a entrmbi
Proprio in quella guida (quella relativa alle vacanze di natale) è scritto di un “UN CASO PARTICOLARE: CONGEDO PARENTALE E VACANZE DI NATALE”… mi sembra di capire che si sostenga che:
alla luce dell’art. del CCNL/2007: nel caso in cui si usufruisca del congedo in modo frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” dovrebbero essere computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Ritorno al lavoro che, come già detto, può avvenire anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni. In tali periodi, infatti, non è sospesa la programmazione di attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.
E ancora:
…Si ritiene che se il 22/12 (ultimo giorno di lezione) coincide con il termine del periodo di congedo (parentale, malattia del bambino ma anche altra tipologia di assenza), quest’ultimo si deve considerare terminato il 22 senza che al docente sia imposta per il 23/12 una qualsivoglia “presa di servizio” formale. È infatti il termine indicato dal docente all’atto della richiesta del congedo che ne determina la conclusione.
… IN SINTESI
• Quando il giorno successivo al termine del congedo non è festivo un’eventuale proroga automatica del congedo stesso da parte della scuola è da ritenersi illegittima, anche nel caso in cui il docente, a partire dalla ripresa delle lezioni, dovesse assentarsi nuovamente.
• Il periodo di servizio, in coincidenza con il periodo di sospensione delle lezioni, dev’essere in questo caso riconosciuto ai fini giuridici ed economici, senza che il 23/12 vi sia bisogno di una “presa di servizio” formale del docente interessato.
La questione SUL RIENTRO IN SERVIZIO SOLO IN CASO DI RIENTRO IN CLASSE NON SEMBRA SOSTENUTA DA PAOLO IN TALE CASO.non è così netta. E mi fa perdere un po’. Chiedo lumi, in particolare a Paolo autore della guida… ancora grazie a entrmbi
abak- Messaggi : 1164
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
La questione riguarda il pagamento dei giorni di vacanza che spetta o meno a secondo dei casi prospettati nella guida indicata...
Altro è la conferma del docente supplente a una nuova assenza del titolare con la ripresa delle lezioni...
comunque per conferme e/o correzioni aspettiamo il passaggio di Paolo :-)
Altro è la conferma del docente supplente a una nuova assenza del titolare con la ripresa delle lezioni...
comunque per conferme e/o correzioni aspettiamo il passaggio di Paolo :-)
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Per il quesito che hai posto la guida per il pagamento o meno delle vacanze non ti interessa. Ti basta il riferimento normativo citato anche da Flo.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Grazie Paolo ma sembra che cambia qualcosa se i due periodi di assenza sono intervallata da un periodo di sospensione delle lezioni... a seconda che si consideri ciò ripresa del servizio o no. Su ciò chiedevo lumi. Grazie
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Cambia per il pagamento del periodo di sospensione, non per la conferma del supplente (se i giorni non vengono pagati non si parla di proroga, ma di conferma).
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Provo a riepilogare (qualche principio di fondo) anche per rendere utile a terzi – oltre che a me- questo thread.
Dalla lettura delle guide alle supplenze, del regolamento sulle supplenze, ecc.. mi pare si possa riepilogare che:
E’ fondamentale distinguere tra “continuità dell’assenza del titolare” e “continuità della supplenza… intesa come diritto del supplente nominato a riavere la nomina senza scorrere la graduatoria interna a tal fine” e conseguentemente si può affermare, in base alle norme sopra richiamate, che:
1) La ripresa del servizio durante i periodi di “non lezione” (ferie, sospensione lezioni, festività, giorno libero) interrompe la continuità dell’assenza del titolare (a fini di conteggio del rientro dopo il 30 aprile) ma non la seconda
2) il rientro in servizio del titolare è tale anche senza un effettivo rientro in classe. E’ sufficiente che i periodi di assenza ufficialmente richiesti non si sovrappongano ad alcuno dei giorni di “non lezione” anzidetti per considerare in servizio il titolare durante quei periodi di “non lezione”
3) fermo rimanendo il diritto alla continuità della nomina per il supplente (cioè senza che si riscorrano le graduatorie interne ) prima e dopo i periodi di “non lezione”, il servizio effettivo del supplente, dunque la sua retribuzione, non spetta se per i periodi di “non lezione” il titolare abbia ripreso servizio
Dalla lettura delle guide alle supplenze, del regolamento sulle supplenze, ecc.. mi pare si possa riepilogare che:
E’ fondamentale distinguere tra “continuità dell’assenza del titolare” e “continuità della supplenza… intesa come diritto del supplente nominato a riavere la nomina senza scorrere la graduatoria interna a tal fine” e conseguentemente si può affermare, in base alle norme sopra richiamate, che:
1) La ripresa del servizio durante i periodi di “non lezione” (ferie, sospensione lezioni, festività, giorno libero) interrompe la continuità dell’assenza del titolare (a fini di conteggio del rientro dopo il 30 aprile) ma non la seconda
2) il rientro in servizio del titolare è tale anche senza un effettivo rientro in classe. E’ sufficiente che i periodi di assenza ufficialmente richiesti non si sovrappongano ad alcuno dei giorni di “non lezione” anzidetti per considerare in servizio il titolare durante quei periodi di “non lezione”
3) fermo rimanendo il diritto alla continuità della nomina per il supplente (cioè senza che si riscorrano le graduatorie interne ) prima e dopo i periodi di “non lezione”, il servizio effettivo del supplente, dunque la sua retribuzione, non spetta se per i periodi di “non lezione” il titolare abbia ripreso servizio
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
2) In realtà perchè il titolare rientri in servizio basta che ci sia un solo giorno in cui non è ufficialmente assente.
Tutto il resto mi sembra corretto.
Tutto il resto mi sembra corretto.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Grazie Dec.
La tua affermazione “perchè il titolare rientri in servizio basta che ci sia un solo giorno in cui non è ufficialmente assente” mi fa sorgere un dubbio nuovo. In tema di frazionamento di congedo.
AL riguardo, sapevo che se non vi è rientro “effettivo” in servizio i giorni non lavorativi intercorrenti tra due periodi di congedo fruiti allo stesso titolo, vengono conteggiati come giorni di congedo.
La tua affermazione mi fa invece propendere per l’ipotesi che per “effettivo” rientro in servizio si possa intendere anche la mera ripresa teorica del servizio (cioè Un giorno non coperto da assenza ufficiale pur senza effettivamente recarsi a scuola/in classe) . In una guida di Paolo mi sembra di aver letto proprio questa cosa. Potresti aiutarmi?
La tua affermazione “perchè il titolare rientri in servizio basta che ci sia un solo giorno in cui non è ufficialmente assente” mi fa sorgere un dubbio nuovo. In tema di frazionamento di congedo.
AL riguardo, sapevo che se non vi è rientro “effettivo” in servizio i giorni non lavorativi intercorrenti tra due periodi di congedo fruiti allo stesso titolo, vengono conteggiati come giorni di congedo.
La tua affermazione mi fa invece propendere per l’ipotesi che per “effettivo” rientro in servizio si possa intendere anche la mera ripresa teorica del servizio (cioè Un giorno non coperto da assenza ufficiale pur senza effettivamente recarsi a scuola/in classe) . In una guida di Paolo mi sembra di aver letto proprio questa cosa. Potresti aiutarmi?
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Per esperienza vissuta dalla parte del supplente, il congedo parentale può essere interrotto dalla titolare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche pur senza tornare fisicamente in classe. Paolo ha sempre confermato questa possibilità. Se torna anche in classe, il supplente perde non solo il pagamento delle "vacanze", ma perde proprio la supplenza perchè bisogna riscorrere le graduatorie.
Non sono sicuro però che per i congedi spettanti in base alla legge 104 sia lo stesso.
Non sono sicuro però che per i congedi spettanti in base alla legge 104 sia lo stesso.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Grazie Dec. Spero che Paolo possa aiutarci.
Anche in riferimento al “versante” del titolare cioè alla continuità o meno della sua assenza.
Al riguardo, mi sembra di capire che, se pur non rientrando in classe nei periodi di sospensione delle attività si intende comunque vi sia stata ripresa del servizio, allora:
- per il conteggio dei 90/150 gg per il rientro dopo il 30 aprile: l’assenza del titolare si ritiene interrotta
- (in caso di fruizione frazionata del congedo prima e dopo tali giorni), essendovi stata ripresa del servizio, tali giorni non vanno conteggiati come congedo
Grazie ancora
Anche in riferimento al “versante” del titolare cioè alla continuità o meno della sua assenza.
Al riguardo, mi sembra di capire che, se pur non rientrando in classe nei periodi di sospensione delle attività si intende comunque vi sia stata ripresa del servizio, allora:
- per il conteggio dei 90/150 gg per il rientro dopo il 30 aprile: l’assenza del titolare si ritiene interrotta
- (in caso di fruizione frazionata del congedo prima e dopo tali giorni), essendovi stata ripresa del servizio, tali giorni non vanno conteggiati come congedo
Grazie ancora
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Mi sono perso...
Qual è il quesito?
Qual è il quesito?
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Ciao Paolo. E scusa se ti ho fatto perdere. Il quesito, inizialmente, atteneva alle condizioni per aversi continuità dello stesso supplente senza ritornare a scorrere le graduatorie interne.
Chiarito ciò, il quesito ora attiene alla cosiddetta “continuità dell’assenza” del titolare.
Al riguardo il dubbio attiene al concetto di "rientro effettivo" in servizio in relazione:
1) al conteggio dei giorni ai fini del rientro dopo il trenta aprile
2) al conteggio come giorni di congedo dei giorni di sospensione delle lezioni (ad es. le vacanze natalizie) nel caso di richiesta di fruizione di un congedo biennale 104 prima e dopo le stesse (ma non durante le stesse).
Il seguente ragionamento “fila” o meno?
a) pur se il titolare non rientra FISICAMENTE in classe o a scuola durante le vacanze natalizie, si intende comunque vi sia stata ripresa del servizio, dunque:
b) per il conteggio dei 90/150 gg per il rientro dopo il 30 aprile: l’assenza del titolare si ritiene interrotta
c) per il conteggio dei giorni di vacanze natalizie come congedo 104, tali giorni non vanno conteggiati come congedo 104 essendovi stata ripresa del servizio “effettiva” come richiesto dalla relativa norma.
Spero di aver chiarito
Grazie ancora
Chiarito ciò, il quesito ora attiene alla cosiddetta “continuità dell’assenza” del titolare.
Al riguardo il dubbio attiene al concetto di "rientro effettivo" in servizio in relazione:
1) al conteggio dei giorni ai fini del rientro dopo il trenta aprile
2) al conteggio come giorni di congedo dei giorni di sospensione delle lezioni (ad es. le vacanze natalizie) nel caso di richiesta di fruizione di un congedo biennale 104 prima e dopo le stesse (ma non durante le stesse).
Il seguente ragionamento “fila” o meno?
a) pur se il titolare non rientra FISICAMENTE in classe o a scuola durante le vacanze natalizie, si intende comunque vi sia stata ripresa del servizio, dunque:
b) per il conteggio dei 90/150 gg per il rientro dopo il 30 aprile: l’assenza del titolare si ritiene interrotta
c) per il conteggio dei giorni di vacanze natalizie come congedo 104, tali giorni non vanno conteggiati come congedo 104 essendovi stata ripresa del servizio “effettiva” come richiesto dalla relativa norma.
Spero di aver chiarito
Grazie ancora
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
abak ha scritto:Ciao Paolo. E scusa se ti ho fatto perdere. Il quesito, inizialmente, atteneva alle condizioni per aversi continuità dello stesso supplente senza ritornare a scorrere le graduatorie interne.
Chiarito ciò, il quesito ora attiene alla cosiddetta “continuità dell’assenza” del titolare.
Al riguardo il dubbio attiene al concetto di "rientro effettivo" in servizio in relazione:
1) al conteggio dei giorni ai fini del rientro dopo il trenta aprile
Il docente titolare non deve rientrare neanche un giorno, comprese le vacanze di natale/pasqua o qualunque altro periodo di interruzione. Dev'essere sempre assente e a nulla rileva la tipologia dell'assenza (anche le ferie fruite all'interno del periodi di vacanza sono "assenze" ai fini del conteggio dei 150/90 gg).
2) al conteggio come giorni di congedo dei giorni di sospensione delle lezioni (ad es. le vacanze natalizie) nel caso di richiesta di fruizione di un congedo biennale 104 prima e dopo le stesse (ma non durante le stesse).
A mio avviso in questo caso, in analogia con ciò che dovrebbe accadere con il congedo parentale o malatia bambino a qualunque altra assenza, il termine del congedo (biennale frazionato in questo caso) lo decide il docente. Dal momento che il periodo delle vacanze non è "festivo" ma solo di "non lezione", la scadenza del congedo il 21 dicembre (supponiamo ultimo giorno di lezione) interrompe di fatto il congedo e il docente si deve ritenere in servizio a partire dal 22. Tal situazione rimane ad ogni modo controversa, e abbiamo purtroppo rilevato che anch equalche ragioneria provinciale la pensa come qualche ds, e richiedono quindi la presa di servizio formale affinché si possa ritenere "interrotto" il congedo. Suggeriamo quindi di inviare una pec, fax o telegramma in cui il docente dichiarerà il suo rientro formale in servizio e quindi l'interuzione del congedo. In nessun modo riteniamo però possibile la pretesa di qualche ds di voler il docente davanti a lui, quindi fisicamente a scuola, per effettuare la presa di servizio formale.
Il seguente ragionamento “fila” o meno?
a) pur se il titolare non rientra FISICAMENTE in classe o a scuola durante le vacanze natalizie, si intende comunque vi sia stata ripresa del servizio, dunque:
Sì. A meno che ovviamente il docente titolare non produca altre certificazioni delle quali ne veniamo a conoscenza solo dopo la ripresa delle lezioni. In ogni caso per la presa di servizio formale tieni presente il suggerimento di cui sopra.
b) per il conteggio dei 90/150 gg per il rientro dopo il 30 aprile: l’assenza del titolare si ritiene interrotta
Sì (sempre se non ci sono poi altre certificazioni che coprono tutto il periodo).
c) per il conteggio dei giorni di vacanze natalizie come congedo 104, tali giorni non vanno conteggiati come congedo 104 essendovi stata ripresa del servizio “effettiva” come richiesto dalla relativa norma.
D'accordo. Sempre con il suggerimento di cui sopra.
Spero di aver chiarito
Grazie ancora
Paolo1974- Moderatore
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Grazie Paolo per "l'interazione"...
Anche per consentire agli altri utenti di reperire in questo thread tutte le info relative ai temi di cui sopra (continuità dell’assenza, conteggio giorni, ecc…) ti proporrei di parlare di quesi due ulteriori casi:
- FRAZIONI INTERVALLATE DA MALATTIA: se due frazioni di uno stesso congedo 104 (o altro tipo) sono intervallate SOLO da giorni di malattia, i giorni di malattia si conteggiano nel totale fruito del congedo 104 (o altro tipo)? Il dubbio mi sorge in quanto l’assenza per malattia non credo possa essere considerata “rientro in servizio” e la norma mi sembra affermi che due frazioni di uno stesso congedo si sommano se non intercalati da rientro in servizio.
- FRAZIONI INTERVALLATE DA FESTIVITA’ (cioè non da sospensione delle lezioni): quid iuris se invece della malattia l’intervallo delle due frazioni è costituito da giorni festivi (Domenica, 25 Dicembre, tre giorni di chiusura per “Ponti” stabiliti dalla scuola o dalla Regione)
Anche per consentire agli altri utenti di reperire in questo thread tutte le info relative ai temi di cui sopra (continuità dell’assenza, conteggio giorni, ecc…) ti proporrei di parlare di quesi due ulteriori casi:
- FRAZIONI INTERVALLATE DA MALATTIA: se due frazioni di uno stesso congedo 104 (o altro tipo) sono intervallate SOLO da giorni di malattia, i giorni di malattia si conteggiano nel totale fruito del congedo 104 (o altro tipo)? Il dubbio mi sorge in quanto l’assenza per malattia non credo possa essere considerata “rientro in servizio” e la norma mi sembra affermi che due frazioni di uno stesso congedo si sommano se non intercalati da rientro in servizio.
- FRAZIONI INTERVALLATE DA FESTIVITA’ (cioè non da sospensione delle lezioni): quid iuris se invece della malattia l’intervallo delle due frazioni è costituito da giorni festivi (Domenica, 25 Dicembre, tre giorni di chiusura per “Ponti” stabiliti dalla scuola o dalla Regione)
abak- Messaggi : 1164
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
abak ha scritto:Grazie Paolo per "l'interazione"...
Anche per consentire agli altri utenti di reperire in questo thread tutte le info relative ai temi di cui sopra (continuità dell’assenza, conteggio giorni, ecc…) ti proporrei di parlare di quesi due ulteriori casi:
- FRAZIONI INTERVALLATE DA MALATTIA: se due frazioni di uno stesso congedo 104 (o altro tipo) sono intervallate SOLO da giorni di malattia, i giorni di malattia si conteggiano nel totale fruito del congedo 104 (o altro tipo)? Il dubbio mi sorge in quanto l’assenza per malattia non credo possa essere considerata “rientro in servizio” e la norma mi sembra affermi che due frazioni di uno stesso congedo si sommano se non intercalati da rientro in servizio.
104, malattia, 104 o il contrario o atro congedo è assenza unica.
- FRAZIONI INTERVALLATE DA FESTIVITA’ (cioè non da sospensione delle lezioni): quid iuris se invece della malattia l’intervallo delle due frazioni è costituito da giorni festivi (Domenica, 25 Dicembre, tre giorni di chiusura per “Ponti” stabiliti dalla scuola o dalla Regione)
Per la 104 la domenica o la festivià non si conta. 104 sabato e poi lunedì, la domenica è neutra. stessa cosa se cambi tipologia di congedo dal sabato e poi il lunedì (104 sabato, malattia lunedì).
Rimane però la continuità dell'assenza in quanto nei giorni festivi non ci può essere rientro formale.
Paolo1974- Moderatore
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Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
Ancora grazie. Vedo se mi è chiaro:
"104, malattia, 104 o il contrario o atro congedo è assenza unica." Chiedo: cosa si intende con "assenza unica"?
"Per la 104 la domenica o la festivià non si conta." MI E' CHIARO, E NE SONO LIETO. ma vedi sotto Circ INPDAP 22/2011.
"104 sabato e poi lunedì, la domenica è neutra." QUESTO NON MI E' CHIARO: INTENDEVI: 104 FINO A SABATO E POI ALTRA FRAZIONE 104 DAL LUNEDì? "neutra" vuol dire "non si conta"?
" stessa cosa se cambi tipologia di congedo dal sabato e poi il lunedì (104 sabato, malattia lunedì)." anche in questo caso la domenica/festività è neutra (neutra=non si conta?)
Come si concilia quanto sopra con il testo della recentissima circolare inpdap 22/2011 http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2011/dicembre/CIRCOLARE_INPDAP_20111228_22 :
"Il congedo e fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore).
Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l'altro di fruizione, è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l'effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì (cfr. nell'ipotesi di settimana corta, il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non sono conteggiati, sempreché non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo), né nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cioè nell'ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi dell'attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate in conto congedo.
Sinceramente, la formulazione sopra riportata è alquanto nebulosa, in particoalre gli aspetti rimarcati ...
SEMBRA, AD ESEMPIO, CHE - TESTUALMENTE- LE FERIE SIANO CONSIDERATE RIPRESA "DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA"
"104, malattia, 104 o il contrario o atro congedo è assenza unica." Chiedo: cosa si intende con "assenza unica"?
"Per la 104 la domenica o la festivià non si conta." MI E' CHIARO, E NE SONO LIETO. ma vedi sotto Circ INPDAP 22/2011.
"104 sabato e poi lunedì, la domenica è neutra." QUESTO NON MI E' CHIARO: INTENDEVI: 104 FINO A SABATO E POI ALTRA FRAZIONE 104 DAL LUNEDì? "neutra" vuol dire "non si conta"?
" stessa cosa se cambi tipologia di congedo dal sabato e poi il lunedì (104 sabato, malattia lunedì)." anche in questo caso la domenica/festività è neutra (neutra=non si conta?)
Come si concilia quanto sopra con il testo della recentissima circolare inpdap 22/2011 http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2011/dicembre/CIRCOLARE_INPDAP_20111228_22 :
"Il congedo e fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore).
Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l'altro di fruizione, è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l'effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì (cfr. nell'ipotesi di settimana corta, il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non sono conteggiati, sempreché non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo), né nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cioè nell'ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi dell'attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate in conto congedo.
Sinceramente, la formulazione sopra riportata è alquanto nebulosa, in particoalre gli aspetti rimarcati ...
SEMBRA, AD ESEMPIO, CHE - TESTUALMENTE- LE FERIE SIANO CONSIDERATE RIPRESA "DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA"
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Proroga supplente su giorni assenza per permesso 104
abak ha scritto:Ancora grazie. Vedo se mi è chiaro:
"104, malattia, 104 o il contrario o atro congedo è assenza unica." Chiedo: cosa si intende con "assenza unica"?
Che il docente non fa rientro formale.
"Per la 104 la domenica o la festivià non si conta." MI E' CHIARO, E NE SONO LIETO. ma vedi sotto Circ INPDAP 22/2011.
"104 sabato e poi lunedì, la domenica è neutra." QUESTO NON MI E' CHIARO: INTENDEVI: 104 FINO A SABATO E POI ALTRA FRAZIONE 104 DAL LUNEDì? "neutra" vuol dire "non si conta"?
" stessa cosa se cambi tipologia di congedo dal sabato e poi il lunedì (104 sabato, malattia lunedì)." anche in questo caso la domenica/festività è neutra (neutra=non si conta?)
Come si concilia quanto sopra con il testo della recentissima circolare inpdap 22/2011 http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2011/dicembre/CIRCOLARE_INPDAP_20111228_22 :
"Il congedo e fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore).
Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l'altro di fruizione, è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l'effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì (cfr. nell'ipotesi di settimana corta, il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non sono conteggiati, sempreché non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo), né nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cioè nell'ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi dell'attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate in conto congedo.
Sinceramente, la formulazione sopra riportata è alquanto nebulosa, in particoalre gli aspetti rimarcati ...
SEMBRA, AD ESEMPIO, CHE - TESTUALMENTE- LE FERIE SIANO CONSIDERATE RIPRESA "DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA"
Se è sempre lo stesso congedo, come succede per il parentale o malattia bambino oppure per la malattia personale, le domeniche e le festività si contano. Parliamo infatti di stessa tipologia.
Se invece cambio tipologia di assenza, da 104 a malattia o parentale ecc, l'uno fino al sbato e l'atro da lunedì, le festività non si contano. Ovviamente non ci può essere neanche rientro formale del docente.
Quando invece c'è un periodo di sospensione delle lezioni, il rientro formale si fa il giorno dopo il termine del congedo, cioè il primo giorno in cui non vi è lezione. In questo caso ribadiamo il consiglio di effettuare un fax, pec per la manifestazione di presa di servizio. Soprattutto qualora si sa già che si riprenderà il congedo dopo la sospensione.
Spero di essere stato chiaro.
ps. il topic ha il titolo riferito alla proroga del supplente...
Paolo1974- Moderatore
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Data d'iscrizione : 28.09.09
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