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Messaggio Da fortekor Dom Set 09, 2012 1:52 pm

Lo scorso anno l'Usp di Venezia emanò una nota con al quale autorizzava il personale che intendeva avvalersi dell'art.59, ad accettare supplenze sull'avente diritto. Si tratta della nota Prot. 14931 Venezia-Mestre, 21.9.2011.
Al contrario l'Usp di Roma fu di tutt'altro avviso affermando esattamente il contrario.
Mi chiedo, è possibile che possano sussistere due direttive opposte sullo stesso argomento ?
L'Italia è ancora "UNA NAZIONE" o è già avvenuta la secessione senza che ce ne siamo accorti ?
Qualcuno ha notizie su quali saranno le posizioni quest'anno?

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Messaggio Da Ospite Dom Set 09, 2012 2:07 pm

USR Lombardia
...................
...............
Si coglie l’occasione per precisare che non avrà titolo alla conferma il personale con contratto a tempo indeterminato che, sulla base di quanto previsto dall’art. 59 CCNL 29 novembre 2007, abbia accettato nell’anno scolastico 2011/2012 una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche in qualità di assistente amministrativo o tecnico.

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo11100_12/

le indicazioni sono chiare per l'anno in corso, NON è possibile usufruire dell'art. 59 per le nomine fino avente diritto

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Messaggio Da fortekor Dom Set 09, 2012 2:26 pm

Hai ragione , ma il riferimento è per la conferma sullo stesso posto.
Rimane ancora in dubbio la normativa riguardo ad una ipotetica nuova supplenza.

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Messaggio Da Ospite Dom Set 09, 2012 2:31 pm

le nomine fino avente diritto NON sono nnomine fino al termine delle attività didattiche o annuali come previsto invece dall'art. 59...

indi NON è possibile accettarle altrimenti la circolare di cui sopra sarebbe inutile, fammi capire il motivo di NON confermare su nomina fino avente diritto mentre si può accettare una nuova supplenza della stessa tipologia....

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Messaggio Da fortekor Dom Set 09, 2012 2:45 pm

La mia paura è che, come per il passato anno scolastico , alcune di queste nomine si prorogheranno fino alla fine, alla luce di una situazione (quella degli inidonei) ancora incerta e che porterà questi docenti a ricorrere ad ogni possibile mezzo per evitare di finire in segreteria.
Inoltre, perchè l'Usp di Venezia si espresse in quel modo? Anche quelle supplenze, inizialmente non annuali o fino al termine delle attività didattiche si sono spesso prolungate fino ad agosto.

fortekor

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Messaggio Da Non ti fidare Dom Set 09, 2012 7:39 pm

purtroppo devo dirti che a Venezia fanno quel cazzo che vogliono........in effetti ci sono due pesi e due misure

Non ti fidare

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Messaggio Da feroce_maria_bumerlo Dom Set 09, 2012 9:24 pm

Non ti fidare ha scritto:purtroppo devo dirti che a Venezia fanno quel cazzo che vogliono........in effetti ci sono due pesi e due misure

Anche a Vicenza lo scorso anno i collaboratori di ruolo presero gli incarichi art. 40, nonostante le mie proteste. Si rifacevano ad una circolare ministeriale del 2008, che secondo me valeva solo per quell'anno ed era insensata pure allora.
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Messaggio Da gaia81 Dom Set 09, 2012 9:50 pm

feroce_maria_bumerlo ha scritto:
Non ti fidare ha scritto:purtroppo devo dirti che a Venezia fanno quel cazzo che vogliono........in effetti ci sono due pesi e due misure

Anche a Vicenza lo scorso anno i collaboratori di ruolo presero gli incarichi art. 40, nonostante le mie proteste. Si rifacevano ad una circolare ministeriale del 2008, che secondo me valeva solo per quell'anno ed era insensata pure allora.
difatti ad integrazione della direttiva dell'USR Veneto sulle supplupplenze per l'as 12/13 (prot. n. 12182/C7A del 31 agosto 2012) ne è stata emanata un'altra il 6 settembre prot.12468/C7):
"Si fa seguito alla nota di questo ufficio prot. 12182/C7 del 31.8.2012 (Assunzioni a tempo determinato) per fornire le seguenti ulteriori precisazioni.

Relativamente al profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, considerato l’imminente avvio delle attività didattiche e la conseguente esigenza, per le Istituzioni Scolastiche, di organizzare il servizio di vigilanza e di pulizia, i Dirigenti Scolastici, in caso di assoluta necessità, sono autorizzati a nominare supplenti ”fino alla nomina dell’avente diritto”, ai sensi dell’art. 40, comma 9 della legge 449/97, in attesa del conferimento delle supplenze di durata annuale da graduatoria provinciale permanente.

In merito ai posti di assistente amministrativo e assistente tecnico, disponibili ”fino alla nomina dell’avente diritto” si ritiene che gli stessi non possano essere coperti da collaboratori scolastici di ruolo che intendono avvalersi dell’art. 59 del CCNL 29.11.2007, in quanto tali posti saranno coperti a breve da personale docente inidoneo, in applicazione dell’art.14, comma13 della Legge n.135 del 7 agosto 2012 (spending review).

Pertanto tali posti non sono disponibili per l’intero anno scolastico, condizione richiesta dal citato articolo."

Ma vi chiedo se, una volta scelti, forzatamente e ingiustamente, i posti da aa/at dai docenti indionei, qualora dovessero restare ancora (e me lo auguro vivamente) altri posti disponibili verranno fatte finalmente le convocazioni dal CSA??
Io non ci dormo più la notte..:-(
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Messaggio Da FEDERICA83 Lun Set 10, 2012 3:10 pm

E' POSSIBILE CHE SIAMO AL 10 SETTEMBRE E ANCORA NON SI SA SE UN COLL. SCOLASTICO DI RUOLO PUO ACCETTARE UNA NOMINA FINO ALL'AVENTE DIRITTO PER IL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO??? UST DI CUNEO NON SI PRONUNCIA! MA E' NORMALE? OGNI REGIONE FA DA SE...NESSUNA LINEA COMUNE... CERTO E' CHE C'è UNA NORMATIVA DEL 2008 DOVE DICEVANO CHE PER IL RITARDO DELLE PUBBLICAIZONI DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO SI AUTORIZZAVANO I COLLABORATORI A POTER ACCETTARE LA NOMINA FINO ALL'AVENTE DIRITTO..SI MA LA NORMATIVA E' DEL 2008 E LA CASISTICA E' DIFFERENTE!E POI BASTA DOCENTI INIDONEI, COLLABORATORI "ATTEMPATI" CHE SI IMPROVVISANO AMMINISTRATIVI...NON E' POSSIBILE...

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Messaggio Da calimero Lun Set 10, 2012 4:16 pm

forse basterebbe leggere l'art. 59.....

Per chi lavora nelle scuole sull'avene diritto provate ad assentervi un giorno e capirete se siete annuali o supplenti brevi...

Vi pagano al 50%...!!!!!
Quindi che cavolo c'è da capire sono supplenze brevi!!!!!!!

calimero

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Messaggio Da nico Lun Set 10, 2012 10:11 pm

Dopo la sistemazione dei Docenti inidonei e company si dovrebbe andare alle nomine vedi norme sul reclutamento del personale (altrimenti la prima fascia a che serve?) Il problema è QUANDO??

nico

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Messaggio Da Ospite Mar Set 11, 2012 4:21 pm

.....
.....
1) Fino a quando non saranno concluse le procedure relative all’applicazione dell’art. 14,
comma 13, D.L. 95/2012 (passaggio dei docenti inidonei nei ruoli ATA), il personale
ATA che usufruisce dell’aspettativa ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2007, non può essere
né confermato
secondo quanto contenuto nella su citata nota dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, né individuato dalle graduatorie d’istituto per una
supplenza fino alla nomina dell’avente diritto (art. 40, comma 9, legge 449/97) sui
profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico.
.....
.....
http://www.cgil.lecco.it/wp-content/uploads/2012/08/nota.pdf

_____________________________________________________________

VENETO - indicazioni su art. 59
........
.........
In merito ai posti di assistente amministrativo e assistente tecnico, disponibili "fino alla nomina dell'avente diritto" si ritiene che gli stessi NON possano essere coperti da collaboratori scolastici di ruolo che intendono avvalersi dell'art. 59 del CCNL 29.11.2007, in quanto tali posti saranno coperti a breve da personale docente inidoneo, in applicazione dell'art.14, comma13 della Legge n.135 del 7 agosto 2012 (spending review).
...........
.......
http://www.istruzionevenezia.it/public/wp_ustve/wp-content/uploads/2012/09/integrazione-direttiva-supplenze.doc

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Messaggio Da BarbaraF74 Mer Set 12, 2012 6:07 pm

Salve,
vorrei capire questa cosa: giustamente dite che il contratto fino all'avente diritto è uguale a una supplenza breve (anche questo poi secondo me sarebbe da rivedere, in alcuni casi sono state supplenze anche di 7/8 mesi) e quindi gli art. 59 non hanno diritto; ma questi contratti (art. 40) sono su posti vacanti e/o fino al 30/06, quindi gli art. 59 ne hanno diritto.
Qual'è la giusta interpretazione? C'è una contraddizione di fondo.

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Messaggio Da Ospite Mer Set 12, 2012 6:50 pm

il posto fino avente diritto è momentaneamente vacante (e NON fino al 30/06-31/08) ecco il motivo delle supplenze fino A.D. altrimenti il contratto sarebbe al 30/06-31/08

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Messaggio Da gaia81 Mer Set 12, 2012 11:00 pm

A rettifica di quanto sopra oggi L'usr Veneto ha emanato oggi una direttiva cn cui si consente anche ai collaboratori di ruolo di accettare (avvalendosi dell'art.59)...a convocazioni ormai fatte (da parte di alcune scuole che hanno quindi saltato i cs di ruolo)......
fanno davvero ridere...(per non piangere si intende!)...ho il presentimento che nn lavorerò manco un giorno quest'anno..e andrà sempre peggio...e lo dico con le lacrime agli occhi
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Messaggio Da Ospite Mer Set 12, 2012 11:06 pm

:-(

contatta l'USR veneto è inviagli la nota dell'usr lombardia specificando che nel resto d'italia NON nominano art. 59 su fino avente diritto

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Messaggio Da gaia81 Mer Set 12, 2012 11:14 pm

nesema ha scritto::-(

contatta l'USR veneto è inviagli la nota dell'usr lombardia specificando che nel resto d'italia NON nominano art. 59 su fino avente diritto
stavo pensando a cosa scrivergli infatti....ma questi, pensa un po', prima fanno una direttiva sulle supplenze ata,poi un'integrazione per specificare che i cs di ruolo nn possono avvalersi dell'art 59, e poi infine una rettifica dove annullano la precedente specifica...

"Sono pervenute numerose segnalazioni relative a problemi conseguenti l’applicazione della nota di questo ufficio prot. 12468/C7 del 6.9.2012, relativa all’oggetto.
Nel merito, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dai Dirigenti Scolastici, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
Come noto, l’art.14 - comma 13 - della Legge n.135 del 7 agosto 2012 (spending review), prevede il transito nei ruoli ATA del personale docente inidoneo per motivi di salute.
Considerato che non sono ancora stati emanati i decreti attuativi del citato art. 14, con i quali saranno stabilite le modalità di passaggio del predetto personale docente inidoneo, si ritiene che sui posti di assistente amministrativo e tecnico disponibili “fino all’avente titolo” possano essere nominati anche collaboratori scolastici di ruolo che intendono avvalersi dell’art. 59 del CCNL 29.11.2007"........
E' VERGOGNOSO...sono suppl brevi temporanee anke se su posti vacanti e in tutt'italia poi fanno il contrario mentre in Veneto i sindacati conoscono solo la parola collaboratore...e poi cosa mi viene a significare "Nel merito, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dai Dirigenti Scolastici, o Considerato che non sono ancora stati emanati i decreti attuativi del citato art. 14" ???? ma ke razza di motivazioni sono!!!!!!!???
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Messaggio Da Ospite Dom Nov 04, 2012 9:21 am

......
ART.59 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
...........
http://www.ata.madesi.it/files/CCNL.scuola.2006.2009.pdf

rispettando la normativa attuale, l'art. 59 CCNL scuola parla di supplenze annuali (poi allargate al 30/06) che riguardano SOLO nomine su sono posti vacanti...... una supplenza FINO avente diritto è una su cui già c'è chi occupa il posto ma per motivi diversi NON può prenderne possesso o è in attesa di nomina.... indi è una supplenza temporanea...

oltre a
http://www.cgil.lecco.it/wp-content/uploads/2012/08/nota.pdf

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo11100_12/

è uscita una circolare dell'ATP di torino che specifica correttamente la giusta interpretazione

parte finale:
...............
Si rammenta, altresì che l’art. 59 del CCNL 2007, recita testualmente: “il personale A.T.A. può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.
........
http://www.usrpiemonte.it/usptorino/Lists/Circolari/DispForm.aspx?ID=2639

qualsiasi altra interpretazione è errata COMPRESA quella dell'USR Veneto che ha permesso l'art. 59 su supplenze fino A.D.

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Messaggio Da HolidayEquipe™ Dom Nov 04, 2012 10:28 am

ogni regione sta facendo a modo proprio...
ci son pressioni sindacali e gli usr si calano le braghe...
pero' il C.C.N.L è nazionale, gli usr non possono scavalcarlo...qiondi secondo me ci sono tutti gli estremi per far ricorso.
prendetevi un avvocato pero'...lasciate perdere i sindacati, vi direbbero di lasciar perdere (andrebbero contro i collaboratori scolastici (iscritti)

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Messaggio Da pippo467 Lun Nov 05, 2012 2:01 pm

Comunque quando faranno le nomine sugli aventi diritto alcune sicuramente le prenderanno alcuni coll. scolasti. a t.i. essendo questi in graduatoria spesso avanti a quanti hanno potuto accettare per la non applicabilità dell'art.59 quindi ricambiando il personale già in servizio e ricominciando 'tutto da capo' , allora secondo me facendoli accettare fin dall'inizio come ha fatto l'usr di venezia sicuramente garantiva una continuita sul quel posto di lavoro che tanto sicuramente l'avrebbe preso il coll. scolasti. a t.i. in posizione piu avanzata rispetto agli altri che prima hanno potuto accettare

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Messaggio Da pippo467 Lun Nov 05, 2012 2:09 pm

non facendo fare false illusioni a quei giovani che hanno potuto accettare queste supplenze in quanto la scuola con questo andazzo e tagli è diventato un mondo chiuso per il loro futuro tanto vale che si spendevano a cercare in altri settori dove forse avrebbero avuto piu possiblità

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Messaggio Da GIOVANNI67 Lun Nov 12, 2012 3:54 pm

come mai a modena,prato e treviso hanno chiamato i beneficiari dell'art.59 fino all'avente diritto? secondo me illegittimamente...è vergognoso...urge una denuncia .. i coll.scolastici di ruolo non possono accettare supplenze brevi come ass. amministrativo......come mai in alcune province hanno stravolto questa normativa?.......chi ha notizie di altre province è pregato di informarci
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Messaggio Da GIOVANNI67 Lun Nov 12, 2012 3:55 pm

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo11100_12/
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Messaggio Da cinzia.me Lun Nov 12, 2012 6:58 pm

pippo467 ha scritto:Comunque quando faranno le nomine sugli aventi diritto alcune sicuramente le prenderanno alcuni coll. scolasti. a t.i. essendo questi in graduatoria spesso avanti a quanti hanno potuto accettare per la non applicabilità dell'art.59 quindi ricambiando il personale già in servizio e ricominciando 'tutto da capo' , allora secondo me facendoli accettare fin dall'inizio come ha fatto l'usr di venezia sicuramente garantiva una continuita sul quel posto di lavoro che tanto sicuramente l'avrebbe preso il coll. scolasti. a t.i. in posizione piu avanzata rispetto agli altri che prima hanno potuto accettare

Se c'è una normativa bisogna rispettarla.
Non si possono dare le cose per scontate: potrebbe essere vero che con delle nomine definitive la scelta spetti a C.S., (non metto in discussione la legittimità dell'art. 59), ma questa situazione potrebbe protrarsi anche fino alla fine dell'a.s.
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Messaggio Da nico Mar Nov 13, 2012 12:09 pm

pippo467 ha scritto:Comunque quando faranno le nomine sugli aventi diritto alcune sicuramente le prenderanno alcuni coll. scolasti. a t.i. essendo questi in graduatoria spesso avanti a quanti hanno potuto accettare per la non applicabilità dell'art.59 quindi ricambiando il personale già in servizio e ricominciando 'tutto da capo' , allora secondo me facendoli accettare fin dall'inizio come ha fatto l'usr di venezia sicuramente garantiva una continuita sul quel posto di lavoro che tanto sicuramente l'avrebbe preso il coll. scolasti. a t.i. in posizione piu avanzata rispetto agli altri che prima hanno potuto accettare
condivido in pieno il parere qui sopra esposto
C'è una graduatoria di prima fascia O NON SI PERMETTE AL PERSONALE DI RUOLO IN ALTRE MANSIONE DI ACCEDERVI OPPURE VISTO CHE SIAMO IN DEMOCRAZIA(FORSE) UNA VOLATA INSERITI A PIENO TITOLO NELLA GRADUATORIA SI PERMETTE A TUTTI GLI INSEITIT DI
! LAVORARE
2 FARE PUNTEGGIO
CONSIDERANDOO CHE L'ART.59 E' CONTRO LA CONTINUITA' DIDATTICA, MI SPIEGO:
Fino a due anni fa era legittimo LE SUPPLENZE BREVI NON VPOTEVANO ESSERE ACCETTATE DAL PERSONALE DI RUOLO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE CHE NON POTEVANO PERMETTERSI DI VEDERE IL PERSONALE DI RUOLO ANDARE E VENIRE DALLA SCUOLA DI TITOLARITA' (CCNL ART.59)
QUESTO GARANTIVA LA CONTINUITA' DIDATTICA

MA OGGI E' FUORI LUOGO GLI AVENTI DIRITTO SONO ANCHE PERSONE DI RUOLO CHE ANDRANNO SUI POSTI DI LORO DIRITTO AD APRILE QUANDO LA SCUOLA E' GIA' INIZIATA A DANNO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA
BASTA CON QUESTO ACCANIRSI CONTRO I BIDELLI DI RUOLO CHE SEMBRANO ESSERE I RESPONSABILI DEL DISFACIMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO, UNIAMOCI E PRENDIAMOCELA CHE CHI DI DOVERE!!!!

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