supplenze ATA Art.59
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supplenze ATA Art.59
Promemoria primo messaggio :
Lo scorso anno l'Usp di Venezia emanò una nota con al quale autorizzava il personale che intendeva avvalersi dell'art.59, ad accettare supplenze sull'avente diritto. Si tratta della nota Prot. 14931 Venezia-Mestre, 21.9.2011.
Al contrario l'Usp di Roma fu di tutt'altro avviso affermando esattamente il contrario.
Mi chiedo, è possibile che possano sussistere due direttive opposte sullo stesso argomento ?
L'Italia è ancora "UNA NAZIONE" o è già avvenuta la secessione senza che ce ne siamo accorti ?
Qualcuno ha notizie su quali saranno le posizioni quest'anno?
Lo scorso anno l'Usp di Venezia emanò una nota con al quale autorizzava il personale che intendeva avvalersi dell'art.59, ad accettare supplenze sull'avente diritto. Si tratta della nota Prot. 14931 Venezia-Mestre, 21.9.2011.
Al contrario l'Usp di Roma fu di tutt'altro avviso affermando esattamente il contrario.
Mi chiedo, è possibile che possano sussistere due direttive opposte sullo stesso argomento ?
L'Italia è ancora "UNA NAZIONE" o è già avvenuta la secessione senza che ce ne siamo accorti ?
Qualcuno ha notizie su quali saranno le posizioni quest'anno?
fortekor- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 31.08.12
Re: supplenze ATA Art.59
Non è una questione personale per quanto mi riguarda , ma semplicemente le parole hanno sempre un peso, e tra le righe c'è sempre un giudizio, purtroppo quando si è disperati si perde l'obbiettività, questo è l' ABC
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: supplenze ATA Art.59
nico ha scritto:Non è una questione personale per quanto mi riguarda , ma semplicemente le parole hanno sempre un peso, e tra le righe c'è sempre un giudizio, purtroppo quando si è disperati si perde l'obbiettività, questo è l' ABC
1) non siamo disperati.
2) siamo piuttosto danneggiati e non da ora.
3) chiunque quando pensa esprime un giudizio in merito che ovviamente non deve essere un pregiudizio irrispettoso verso qualcuno. In questo caso specifico basta leggere il CCNL c'è dentro tutto quello che serve.
4) si ribatte con argomenti possibilmente attinenti all'oggetto del discorso citando leggi, norme, orientamenti, note ufficiali.
La verità non può danneggiare nessuno.....o forse no?
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
Re: supplenze ATA Art.59
La verità la sto dicendo anch'io e in quanto ai pregiudizi mi sembra di averne letti parecchi, in merito all'art. 59 come sui meridionali che sono emigrati in massa quando c'è stata la terza fascia e subito si sono inseriti in prima , su di lro ne dicevano.
Addirittura ne ho letto anche sui precari che loro sono fortunati in estate non devono lavorare alla scadenza del contratto prendono la disoccupazione e possono fare un secondo lavoro...ne ho lette di cavolate...ma le maggiori sono per art.59 che non è il corso concorso (quello lo biasimo anch'io) ma è un diritto del lavoratore sancito dal CCNL .
Comunque la pensiamo diversamente, questo è pacifico, io non cambio idea e nemmenu tu, cosa dirti..buona serata...stasera esco e non voglio pensare a niente che riguardi il lavoro.
Ciao rossocardinale alla prossima ;-)
Addirittura ne ho letto anche sui precari che loro sono fortunati in estate non devono lavorare alla scadenza del contratto prendono la disoccupazione e possono fare un secondo lavoro...ne ho lette di cavolate...ma le maggiori sono per art.59 che non è il corso concorso (quello lo biasimo anch'io) ma è un diritto del lavoratore sancito dal CCNL .
Comunque la pensiamo diversamente, questo è pacifico, io non cambio idea e nemmenu tu, cosa dirti..buona serata...stasera esco e non voglio pensare a niente che riguardi il lavoro.
Ciao rossocardinale alla prossima ;-)
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: supplenze ATA Art.59
Danneggiati in migliaia, tra precari scavalcati perchè in molte provincie le nomine sono state date prendendo il personale dalla fascia di istituto, ne consegue che chi ha messo le 30 scuole dove non c'erano posti, pur trovandosi in posizione utile nella graduatoria di provinciale di prima fascia, o chi non ha inserito le 30 scuole e personale già di ruolo impossibilitato ad accettare profili professionali superiori..... ecc ecc
QUESTA E' VERITA'!!!!
LA VERITA' NON DANNEGGIA NESSUNO O FORSE NO?
QUESTA E' VERITA'!!!!
LA VERITA' NON DANNEGGIA NESSUNO O FORSE NO?
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: supplenze ATA Art.59
nico ha scritto:La verità la sto dicendo anch'io e in quanto ai pregiudizi mi sembra di averne letti parecchi, in merito all'art. 59 come sui meridionali che sono emigrati in massa quando c'è stata la terza fascia e subito si sono inseriti in prima , su di lro ne dicevano.
Addirittura ne ho letto anche sui precari che loro sono fortunati in estate non devono lavorare alla scadenza del contratto prendono la disoccupazione e possono fare un secondo lavoro...ne ho lette di cavolate...ma le maggiori sono per art.59 che non è il corso concorso (quello lo biasimo anch'io) ma è un diritto del lavoratore sancito dal CCNL .
Comunque la pensiamo diversamente, questo è pacifico, io non cambio idea e nemmenu tu, cosa dirti..buona serata...stasera esco e non voglio pensare a niente che riguardi il lavoro.
Ciao rossocardinale alla prossima ;-)
Mah io avrei scritto così:
"...Caso 4)
Fanno il bis dei passaggi di profilo con preselezione e corso - concorso, lo passo, entro in ruolo."
non c'è scritto che l'art. 59 è il corso concorso, (che tra le altre cose è previsto mi pare in tutti i comparti dello Stato e verso il quale si può essere favorevoli o meno ma non c'entra nulla nel discorso fatto qui sopra). Questo è semplicemente un articolo che prevede delle condizioni - che non ripeto ancora perchè non voglio offendere l'intelligenza di nessuno - e non riesco sinceramente a capire l'insistenza nel dichiarare il contrario di quello che dice la norma.
Qui non si tratta di pregiudizi sui meridionali (se la norma ha permesso di fare questo e tutto è corretto va bene), sui disoccupati, sui collaboratori scolastici, o il pensarla diversamente, ma che c'entra?.
Se su un cartello c'è disegnato un teschio sono tutti concordi nel pensare che segnali un pericolo. Mica qualcuno si mette a sostenere che secondo lui è un pregiudizio e l'hanno messo li per qualcuno!!!
Se ci sono posti sull'A.D dati a personsale di ruolo è uno sbaglio è una interpretazione tirata fuori non so da quale pensiero perchè l'articolo è chiaro, i pareri dell'ARAN sono chiari e le note di diverse Direzioni Scolastiche sono chiare.
Non c'entra nulla la fame nel mondo e la piaga del traffico nelle grandi città.
Altri discorsi non si capiscono.
Buona serata
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
Re: supplenze ATA Art.59
Una cosa che forse non si conosce molto è che una persona di ruolo in altro profilo e accetta un contratto part time fino al 30 giugno altra mansione quindi chiede aspettativa art. 59, le ore a completamento orario fino arrivare a 36 possono essere anche con supplenze brevi e fino avente diritto dal CCNL.
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: supplenze ATA Art.59
nico ha scritto:Una cosa che forse non si conosce molto è che una persona di ruolo in altro profilo e accetta un contratto part time fino al 30 giugno altra mansione quindi chiede aspettativa art. 59, le ore a completamento orario fino arrivare a 36 possono essere anche con supplenze brevi e fino avente diritto dal CCNL.
E' vero hai ragione è così.
Infatti conosco una persona di ruolo come coll. scol. che per prendere una supplenza fino al 30/06 come
docente ha dovuto accettare uno spezzone orario di 2 ore a diversi km da casa
(e ottenere dal proprio dirigente l'aspettativa annuale art. 59 altrimenti impossibile). In questo modo potrà
completare il suo orario con supplenze brevi.
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
Re: supplenze ATA Art.59
nico ha scritto:ciao red cardinale!!!!
Buonasera, novità dal fronte?
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
Re: supplenze ATA Art.59
Il fronte bravo/a hai indovinato è UNA GUERRA...io non ne ho tutto tace, c'è una calma inquietante, e tu sai qualcosa?rossocardinale ha scritto:nico ha scritto:ciao red cardinale!!!!
Buonasera, novità dal fronte?
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: supplenze ATA Art.59
rossocardianle dalla provincia di??? Se vuoi dirlo ovviamente
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: supplenze ATA Art.59
nico ha scritto:rossocardianle dalla provincia di??? Se vuoi dirlo ovviamente
Quel' di Pistoia.
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
Re: supplenze ATA Art.59
Non ci sono mai stata, e come butta li?rossocardinale ha scritto:nico ha scritto:rossocardianle dalla provincia di??? Se vuoi dirlo ovviamente
Quel' di Pistoia.
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: supplenze ATA Art.59
ci hanno fregato tutta colpa di Monti......
pippo467- Messaggi : 54
Data d'iscrizione : 10.09.11
Re: supplenze ATA Art.59
nico ha scritto:Non ci sono mai stata, e come butta li?rossocardinale ha scritto:nico ha scritto:rossocardianle dalla provincia di??? Se vuoi dirlo ovviamente
Quel' di Pistoia.
I tagli che hanno fatto negli ultimi tre anni ci hanno penalizzato. La spending review con la clausola degli inidonei e itp in esubero "ha dato il colpo ciabatta". Ma il male maggiore a queste latitudini è la frequente "fantainterpretazione dei contratti" così dalla tragedia si passa alla farsa.
Chi è di Pistoia batta un colpo......
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
Re: supplenze ATA Art.59
fantainterpretazione è a tutte le latitudini
cinzia.me- Messaggi : 110
Data d'iscrizione : 24.01.12
Re: supplenze ATA Art.59
cinzia.me ha scritto:fantainterpretazione è a tutte le latitudini
:-) Non fa una piega. Colpa anche nostra e del nostro scarso interventismo. Cercheremo di recuperare il tempo perduto.
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
Re: supplenze ATA Art.59
rossocardinale ha scritto:Chi è di Pistoia batta un colpo......
Ciao, anche io sono di Pistoia.
Alessandra76- Messaggi : 130
Data d'iscrizione : 21.09.11
Re: supplenze ATA Art.59
a Prato le scuole hanno nominato fino all'avente diritto anche i c.s.
ieri è arrivata questa nota dell'ust (riporto anche la lettera degli a.a. a cui fa riferimento)
che ne pensate? aspetto il vs. pensiero.
NOTA DELL UST
Si trasmette l’allegata nota a firma “assistenti amministrativi della graduatoria permanente di I Fascia della Provincia di Pistoia”, pervenuta il 21.02.2013 all’USP di Pistoia indirizzata altresì alla Procura della Repubblica, in cui si denunzierebbero delle illegittimità relative al conferimento delle supplenze del personale ATA profili di Assistente Amministrativo e Tecnico e Collaboratore Scolastico, oltre che nelle istituzioni scolastiche di quella provincia anche nella provincia di Prato.
Pertanto si invitano le SS.LL. a valutare l’esistenza presso le proprie Istituzioni Scolastiche di eventuali difformità rispetto alla vigente disciplina.
NOTA DEGLI A.A. DI PISTOIA
Il Ministero dell'Istruzione quest'anno, come lo scorso, ha comunicato agli uffici regionali di nominare
“fino alla nomina dell'avente diritto” i supplenti assistenti amministrativi e tecnici necessari ad assicurare
la operatività delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2012/13. Ciò deriva dalla necessità di
accantonare questi posti in previsione del transito forzoso dei docenti inidonei nei profili del personale
ATA, come si evince dall’Art. 14, comma 13 della L. 135 del 7/8/2012 “Spending Review” (situazione che
si protrae già dal precedente anno scolastico).
L'Ufficio scolastico provinciale di Pistoia (nella cui graduatoria siamo inseriti) ha lasciato piena autonomia
alle scuole nella convocazione di supplenti, senza produrre note ufficiali di chiarimento in merito e
demandando agli istituti di provvedere direttamente alla nomina dei supplenti necessari attingendoli dalle
proprie graduatorie di istituto.
L'Ufficio Scolastico Provinciale, nonostante le continue richieste di precisazioni da parte dei Dirigenti
Scolastici dei vari istituti che chiedevano delucidazioni in merito alla possibilità o meno di nominare
personale di ruolo in un altro profilo (collaboratore scolastico) per la copertura temporanea di questi
posti, non ha fornito nessuna comunicazione scritta. Si ricorda che gli incarichi all'avente diritto sono a
tutti gli effetti equiparati a supplenze temporanee secondo l' Art. 40, comma 9 L. 449/97.
Come si può immaginare questa situazione di incertezza si è verificata anche nella provincia di Prato
gestita dal medesimo ufficio scolastico.
A tal proposito facciamo le seguenti considerazioni:
1. Tutte le nomine nei profili di Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici sono state date fino alla
nomina dell’avente diritto trattandosi di posti non disponibili, in quanto accantonati per gli
eventuali docenti inidonei destinati alle varie sedi. In virtù di questo, infatti, non c’è stata nessuna
immissione in ruolo nei profili di Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici.
2. L’Art. 59 del CCNL del 29/11/2007 recita così:
Il personale Ata può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di
durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità della sede.
3. Trattandosi di supplenze brevi (quale l’avente diritto è effettivamente) e conferite secondo le
necessità effettive di funzionamento amministrativo/didattico delle scuole la loro durata è
chiaramente temporanea servendo a coprire un vuoto temporaneo e non di durata annuale o fino
al termine delle attività didattiche.
4. Il personale ATA di ruolo per poter accettare una nomina sull’avente diritto deve presentare
richiesta di aspettativa ai sensi dell’Art. 59 sopracitato per l’intero anno scolastico senza assegni.
5. L’aspettativa non potrà essere per motivi personali, perché trattasi di altra casistica già definita da
altri Artt. Del CCNL e presentata con la relativa documentazione a supporto.
6. Nell’a.s. 2011/12 l’Ufficio scolastico di Pistoia ha conferito gli incarichi di Assistente
Amministrativo fino all’avente diritto a collaboratori scolastici di ruolo che in tal modo hanno visto
riconoscersi il punteggio pari ad un intero anno scolastico.
Dalle precedenti considerazioni nascono le seguenti domande:
Come si concilia un’aspettativa di durata annuale ai sensi dell’Art. 59, con una supplenza breve con
durata indefinita (si ha certezza dell’inizio, ma non della fine)?
A confermare ulteriormente la “natura” breve e temporanea di questo tipo di nomina il supplente che si
ammala ha diritto al 50% della retribuzione e non al 100% come per le nomine annuali o fino al termine
delle attività didattiche.
Si arriva ad una semplice conclusione. Coloro che (di ruolo) sono stati nominati all’avente diritto non
potrebbero usufruire dell’Art. 59 in quanto:
· non si tratta di supplenza annuale o al termine delle attività didattiche, quindi DI DURATA
dell’intero anno scolastico (come prevede l’Art. 59);
· non si tratta di posto vacante in quanto accantonato per altro personale di ruolo in altro profilo.
· Fino al completo espletamento delle procedure legate alla Spending Review i posti da assegnare
sono per i profili di Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici sono esclusivamente dati con
nomina fino all’avente diritto.
Quindi per poter accettare una supplenza breve i collaboratori scolastici dovrebbero:
presentare richiesta di licenziamento allo Stato e ritornare (dal punto di vista giuridico) supplenti
temporanei o incaricati, se il tipo di posto lo consente, naturalmente con i requisiti di titolo di studio, di
idoneità all’impiego e quant’altro previsti dal relativo profilo, dal CCNL e dalle leggi in vigore.
Cosa si può fare per segnalare questa situazione, visto che il provveditorato e la Direzione Scolastica
Regionale non hanno scritto nessuna nota in merito? In questo caso l’autonomia di ciascuno Istituto non
c’entra, questi sono accordi contrattuali validi per tutti. I sindacati scuola sono a conoscenza di
questa situazione ambigua?
Gli accordi sindacali vanno rispettati, ma non forzati. L’art. 59 consente al personale di ruolo di poter
usufruire dell'aspettativa senza assegni per accettare supplenze a tempo determinato di durata
ANNUALE, questo per salvaguardare la scuola di appartenenza consentendo una continuità del servizio
per il supplente subentrante ma anche continuità per la scuola dove il titolare prende servizio nell’altro
profilo (ass. amministrativo). Ci sembra ovvio che una supplenza breve e saltuaria non garantisce tale
continuità. Infine una domanda - per chi ha trattato il caso -: quando un dipendente di ruolo chiede
aspettativa ai sensi dell’art. 59 (che non potrebbe chiedere in questa casistica) al proprio Dirigente
Scolastico e gli viene poi concessa (cosa che come abbiamo visto non dovrebbe accadere), che cosa
allega e invia alla Ragioneria Territoriale per la registrazione come documentazione a supporto? Un
contratto (che non dovrebbe essere accolto in quanto temporaneo)? E in questo caso un contratto fino
alla nomina dell’avente diritto per avere un’aspettativa annuale? e la Ragioneria lo registra (mentre
dovrebbe rifiutarlo)?!!! In breve i suddetti passaggi che normalmente vengono praticati in certe scuole
della provincia di Pistoia non sono conformi alla normativa vigente.
Vorrei sollecitare codesta Procura ad effettuare le opportune verifiche sul conferimento delle nomine
all’avente diritto al personale di ruolo in altro profilo nella nostra provincia.
Rimanendo in attesa di una Vs. sollecita acquisizione e verifica degli atti, si porgono distinti saluti.
f.to Assistenti Amministrativi della graduatoria permanente
di 1 Fascia della Provincia di Pistoia
..
ieri è arrivata questa nota dell'ust (riporto anche la lettera degli a.a. a cui fa riferimento)
che ne pensate? aspetto il vs. pensiero.
NOTA DELL UST
Si trasmette l’allegata nota a firma “assistenti amministrativi della graduatoria permanente di I Fascia della Provincia di Pistoia”, pervenuta il 21.02.2013 all’USP di Pistoia indirizzata altresì alla Procura della Repubblica, in cui si denunzierebbero delle illegittimità relative al conferimento delle supplenze del personale ATA profili di Assistente Amministrativo e Tecnico e Collaboratore Scolastico, oltre che nelle istituzioni scolastiche di quella provincia anche nella provincia di Prato.
Pertanto si invitano le SS.LL. a valutare l’esistenza presso le proprie Istituzioni Scolastiche di eventuali difformità rispetto alla vigente disciplina.
NOTA DEGLI A.A. DI PISTOIA
Il Ministero dell'Istruzione quest'anno, come lo scorso, ha comunicato agli uffici regionali di nominare
“fino alla nomina dell'avente diritto” i supplenti assistenti amministrativi e tecnici necessari ad assicurare
la operatività delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2012/13. Ciò deriva dalla necessità di
accantonare questi posti in previsione del transito forzoso dei docenti inidonei nei profili del personale
ATA, come si evince dall’Art. 14, comma 13 della L. 135 del 7/8/2012 “Spending Review” (situazione che
si protrae già dal precedente anno scolastico).
L'Ufficio scolastico provinciale di Pistoia (nella cui graduatoria siamo inseriti) ha lasciato piena autonomia
alle scuole nella convocazione di supplenti, senza produrre note ufficiali di chiarimento in merito e
demandando agli istituti di provvedere direttamente alla nomina dei supplenti necessari attingendoli dalle
proprie graduatorie di istituto.
L'Ufficio Scolastico Provinciale, nonostante le continue richieste di precisazioni da parte dei Dirigenti
Scolastici dei vari istituti che chiedevano delucidazioni in merito alla possibilità o meno di nominare
personale di ruolo in un altro profilo (collaboratore scolastico) per la copertura temporanea di questi
posti, non ha fornito nessuna comunicazione scritta. Si ricorda che gli incarichi all'avente diritto sono a
tutti gli effetti equiparati a supplenze temporanee secondo l' Art. 40, comma 9 L. 449/97.
Come si può immaginare questa situazione di incertezza si è verificata anche nella provincia di Prato
gestita dal medesimo ufficio scolastico.
A tal proposito facciamo le seguenti considerazioni:
1. Tutte le nomine nei profili di Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici sono state date fino alla
nomina dell’avente diritto trattandosi di posti non disponibili, in quanto accantonati per gli
eventuali docenti inidonei destinati alle varie sedi. In virtù di questo, infatti, non c’è stata nessuna
immissione in ruolo nei profili di Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici.
2. L’Art. 59 del CCNL del 29/11/2007 recita così:
Il personale Ata può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di
durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità della sede.
3. Trattandosi di supplenze brevi (quale l’avente diritto è effettivamente) e conferite secondo le
necessità effettive di funzionamento amministrativo/didattico delle scuole la loro durata è
chiaramente temporanea servendo a coprire un vuoto temporaneo e non di durata annuale o fino
al termine delle attività didattiche.
4. Il personale ATA di ruolo per poter accettare una nomina sull’avente diritto deve presentare
richiesta di aspettativa ai sensi dell’Art. 59 sopracitato per l’intero anno scolastico senza assegni.
5. L’aspettativa non potrà essere per motivi personali, perché trattasi di altra casistica già definita da
altri Artt. Del CCNL e presentata con la relativa documentazione a supporto.
6. Nell’a.s. 2011/12 l’Ufficio scolastico di Pistoia ha conferito gli incarichi di Assistente
Amministrativo fino all’avente diritto a collaboratori scolastici di ruolo che in tal modo hanno visto
riconoscersi il punteggio pari ad un intero anno scolastico.
Dalle precedenti considerazioni nascono le seguenti domande:
Come si concilia un’aspettativa di durata annuale ai sensi dell’Art. 59, con una supplenza breve con
durata indefinita (si ha certezza dell’inizio, ma non della fine)?
A confermare ulteriormente la “natura” breve e temporanea di questo tipo di nomina il supplente che si
ammala ha diritto al 50% della retribuzione e non al 100% come per le nomine annuali o fino al termine
delle attività didattiche.
Si arriva ad una semplice conclusione. Coloro che (di ruolo) sono stati nominati all’avente diritto non
potrebbero usufruire dell’Art. 59 in quanto:
· non si tratta di supplenza annuale o al termine delle attività didattiche, quindi DI DURATA
dell’intero anno scolastico (come prevede l’Art. 59);
· non si tratta di posto vacante in quanto accantonato per altro personale di ruolo in altro profilo.
· Fino al completo espletamento delle procedure legate alla Spending Review i posti da assegnare
sono per i profili di Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici sono esclusivamente dati con
nomina fino all’avente diritto.
Quindi per poter accettare una supplenza breve i collaboratori scolastici dovrebbero:
presentare richiesta di licenziamento allo Stato e ritornare (dal punto di vista giuridico) supplenti
temporanei o incaricati, se il tipo di posto lo consente, naturalmente con i requisiti di titolo di studio, di
idoneità all’impiego e quant’altro previsti dal relativo profilo, dal CCNL e dalle leggi in vigore.
Cosa si può fare per segnalare questa situazione, visto che il provveditorato e la Direzione Scolastica
Regionale non hanno scritto nessuna nota in merito? In questo caso l’autonomia di ciascuno Istituto non
c’entra, questi sono accordi contrattuali validi per tutti. I sindacati scuola sono a conoscenza di
questa situazione ambigua?
Gli accordi sindacali vanno rispettati, ma non forzati. L’art. 59 consente al personale di ruolo di poter
usufruire dell'aspettativa senza assegni per accettare supplenze a tempo determinato di durata
ANNUALE, questo per salvaguardare la scuola di appartenenza consentendo una continuità del servizio
per il supplente subentrante ma anche continuità per la scuola dove il titolare prende servizio nell’altro
profilo (ass. amministrativo). Ci sembra ovvio che una supplenza breve e saltuaria non garantisce tale
continuità. Infine una domanda - per chi ha trattato il caso -: quando un dipendente di ruolo chiede
aspettativa ai sensi dell’art. 59 (che non potrebbe chiedere in questa casistica) al proprio Dirigente
Scolastico e gli viene poi concessa (cosa che come abbiamo visto non dovrebbe accadere), che cosa
allega e invia alla Ragioneria Territoriale per la registrazione come documentazione a supporto? Un
contratto (che non dovrebbe essere accolto in quanto temporaneo)? E in questo caso un contratto fino
alla nomina dell’avente diritto per avere un’aspettativa annuale? e la Ragioneria lo registra (mentre
dovrebbe rifiutarlo)?!!! In breve i suddetti passaggi che normalmente vengono praticati in certe scuole
della provincia di Pistoia non sono conformi alla normativa vigente.
Vorrei sollecitare codesta Procura ad effettuare le opportune verifiche sul conferimento delle nomine
all’avente diritto al personale di ruolo in altro profilo nella nostra provincia.
Rimanendo in attesa di una Vs. sollecita acquisizione e verifica degli atti, si porgono distinti saluti.
f.to Assistenti Amministrativi della graduatoria permanente
di 1 Fascia della Provincia di Pistoia
..
floppinda- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 04.10.12
Re: supplenze ATA Art.59
p.s. i c.s. nominati sono chiaramente di ruolo...
floppinda- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 04.10.12
Re: supplenze ATA Art.59
E' un primo passo verso un chiarimento definitivo su questa problematica.
In queste due provincie l'applicazione dell'art. 59 è errata e nettamente in controtendenza rispetto a molta parte del resto delle regioni italiane. e direi in controtendenza anche per i sindacati stessi che hanno fatto e sottoscritto l'accordo e per l'Aran che si esprime con orientamenti applicativi.
L' Aran ha già risposto chiaramente con gli orientamenti applicativi.
Uno di questi è il seguente:
SCU5_Orientamenti applicativi
(quesito)
La possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno è valida solo sui posti "vacanti" o anche sui posti coperti dal titolare assente per l'intero anno scolastico?
(risposta)
Gli artt. 33* e 58**, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
* oggi articolo 36 del CCNL del 29.11.2007;
** oggi articolo 59 del CCNL del 29.11.2007;
Nell' A.D. "queste condizioni" non possono essere soddisfatte, mi pare ovvio. E' indifferente che il posto sia vacante, non vacante, dopo il 31/12, una maternità....una cosa qualunque.
Qui non c'è nulla da interpretare c'è solo da applicare correttamente.
Non è la natura giuridica del posto che determina il contratto A.D. ma è un qualcosa di sospeso che determina una temporanea mancanza di termine alla supplenza.
In quel di Pistoia vi è mai capitato di sentirvi dire: "ma certo che possono accettarle sono posti vacanti" oppure "in realtà sono incarichi" oppure "sono partiti i quesiti al Ministero all'Aran e ai Sindacati".
Ma dove sono finiti questi quesiti? se sono quelli noti allora tutto quello che è stato detto è falso.
Quanti anni sono che questa cosa va avanti?
Se la Procura della Repubblica è stata interpellata per un controllo non può che fare il bene, dei singoli e dello Stato.
Pistoiesi/e attendo il vostro parere in merito. Sull'oggetto del contendere mi raccomando.
In queste due provincie l'applicazione dell'art. 59 è errata e nettamente in controtendenza rispetto a molta parte del resto delle regioni italiane. e direi in controtendenza anche per i sindacati stessi che hanno fatto e sottoscritto l'accordo e per l'Aran che si esprime con orientamenti applicativi.
L' Aran ha già risposto chiaramente con gli orientamenti applicativi.
Uno di questi è il seguente:
SCU5_Orientamenti applicativi
(quesito)
La possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno è valida solo sui posti "vacanti" o anche sui posti coperti dal titolare assente per l'intero anno scolastico?
(risposta)
Gli artt. 33* e 58**, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
* oggi articolo 36 del CCNL del 29.11.2007;
** oggi articolo 59 del CCNL del 29.11.2007;
Nell' A.D. "queste condizioni" non possono essere soddisfatte, mi pare ovvio. E' indifferente che il posto sia vacante, non vacante, dopo il 31/12, una maternità....una cosa qualunque.
Qui non c'è nulla da interpretare c'è solo da applicare correttamente.
Non è la natura giuridica del posto che determina il contratto A.D. ma è un qualcosa di sospeso che determina una temporanea mancanza di termine alla supplenza.
In quel di Pistoia vi è mai capitato di sentirvi dire: "ma certo che possono accettarle sono posti vacanti" oppure "in realtà sono incarichi" oppure "sono partiti i quesiti al Ministero all'Aran e ai Sindacati".
Ma dove sono finiti questi quesiti? se sono quelli noti allora tutto quello che è stato detto è falso.
Quanti anni sono che questa cosa va avanti?
Se la Procura della Repubblica è stata interpellata per un controllo non può che fare il bene, dei singoli e dello Stato.
Pistoiesi/e attendo il vostro parere in merito. Sull'oggetto del contendere mi raccomando.
floppinda ha scritto:a Prato le scuole hanno nominato fino all'avente diritto anche i c.s.
ieri è arrivata questa nota dell'ust (riporto anche la lettera degli a.a. a cui fa riferimento)
che ne pensate? aspetto il vs. pensiero.
NOTA DELL UST
Si trasmette l’allegata nota a firma “assistenti amministrativi della graduatoria permanente di I Fascia della Provincia di Pistoia”, pervenuta il 21.02.2013 all’USP di Pistoia indirizzata altresì alla Procura della Repubblica, in cui si denunzierebbero delle illegittimità relative al conferimento delle supplenze del personale ATA profili di Assistente Amministrativo e Tecnico e Collaboratore Scolastico, oltre che nelle istituzioni scolastiche di quella provincia anche nella provincia di Prato.
Pertanto si invitano le SS.LL. a valutare l’esistenza presso le proprie Istituzioni Scolastiche di eventuali difformità rispetto alla vigente disciplina.
NOTA DEGLI A.A. DI PISTOIA
Il Ministero dell'Istruzione quest'anno, come lo scorso, ha comunicato agli uffici regionali di nominare
“fino alla nomina dell'avente diritto” i supplenti assistenti amministrativi e tecnici necessari ad assicurare
la operatività delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2012/13. Ciò deriva dalla necessità di
accantonare questi posti in previsione del transito forzoso dei docenti inidonei nei profili del personale
ATA, come si evince dall’Art. 14, comma 13 della L. 135 del 7/8/2012 “Spending Review” (situazione che
si protrae già dal precedente anno scolastico).
L'Ufficio scolastico provinciale di Pistoia (nella cui graduatoria siamo inseriti) ha lasciato piena autonomia
alle scuole nella convocazione di supplenti, senza produrre note ufficiali di chiarimento in merito e
demandando agli istituti di provvedere direttamente alla nomina dei supplenti necessari attingendoli dalle
proprie graduatorie di istituto.
L'Ufficio Scolastico Provinciale, nonostante le continue richieste di precisazioni da parte dei Dirigenti
Scolastici dei vari istituti che chiedevano delucidazioni in merito alla possibilità o meno di nominare
personale di ruolo in un altro profilo (collaboratore scolastico) per la copertura temporanea di questi
posti, non ha fornito nessuna comunicazione scritta. Si ricorda che gli incarichi all'avente diritto sono a
tutti gli effetti equiparati a supplenze temporanee secondo l' Art. 40, comma 9 L. 449/97.
Come si può immaginare questa situazione di incertezza si è verificata anche nella provincia di Prato
gestita dal medesimo ufficio scolastico.
A tal proposito facciamo le seguenti considerazioni:
1. Tutte le nomine nei profili di Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici sono state date fino alla
nomina dell’avente diritto trattandosi di posti non disponibili, in quanto accantonati per gli
eventuali docenti inidonei destinati alle varie sedi. In virtù di questo, infatti, non c’è stata nessuna
immissione in ruolo nei profili di Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici.
2. L’Art. 59 del CCNL del 29/11/2007 recita così:
Il personale Ata può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di
durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità della sede.
3. Trattandosi di supplenze brevi (quale l’avente diritto è effettivamente) e conferite secondo le
necessità effettive di funzionamento amministrativo/didattico delle scuole la loro durata è
chiaramente temporanea servendo a coprire un vuoto temporaneo e non di durata annuale o fino
al termine delle attività didattiche.
4. Il personale ATA di ruolo per poter accettare una nomina sull’avente diritto deve presentare
richiesta di aspettativa ai sensi dell’Art. 59 sopracitato per l’intero anno scolastico senza assegni.
5. L’aspettativa non potrà essere per motivi personali, perché trattasi di altra casistica già definita da
altri Artt. Del CCNL e presentata con la relativa documentazione a supporto.
6. Nell’a.s. 2011/12 l’Ufficio scolastico di Pistoia ha conferito gli incarichi di Assistente
Amministrativo fino all’avente diritto a collaboratori scolastici di ruolo che in tal modo hanno visto
riconoscersi il punteggio pari ad un intero anno scolastico.
Dalle precedenti considerazioni nascono le seguenti domande:
Come si concilia un’aspettativa di durata annuale ai sensi dell’Art. 59, con una supplenza breve con
durata indefinita (si ha certezza dell’inizio, ma non della fine)?
A confermare ulteriormente la “natura” breve e temporanea di questo tipo di nomina il supplente che si
ammala ha diritto al 50% della retribuzione e non al 100% come per le nomine annuali o fino al termine
delle attività didattiche.
Si arriva ad una semplice conclusione. Coloro che (di ruolo) sono stati nominati all’avente diritto non
potrebbero usufruire dell’Art. 59 in quanto:
· non si tratta di supplenza annuale o al termine delle attività didattiche, quindi DI DURATA
dell’intero anno scolastico (come prevede l’Art. 59);
· non si tratta di posto vacante in quanto accantonato per altro personale di ruolo in altro profilo.
· Fino al completo espletamento delle procedure legate alla Spending Review i posti da assegnare
sono per i profili di Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici sono esclusivamente dati con
nomina fino all’avente diritto.
Quindi per poter accettare una supplenza breve i collaboratori scolastici dovrebbero:
presentare richiesta di licenziamento allo Stato e ritornare (dal punto di vista giuridico) supplenti
temporanei o incaricati, se il tipo di posto lo consente, naturalmente con i requisiti di titolo di studio, di
idoneità all’impiego e quant’altro previsti dal relativo profilo, dal CCNL e dalle leggi in vigore.
Cosa si può fare per segnalare questa situazione, visto che il provveditorato e la Direzione Scolastica
Regionale non hanno scritto nessuna nota in merito? In questo caso l’autonomia di ciascuno Istituto non
c’entra, questi sono accordi contrattuali validi per tutti. I sindacati scuola sono a conoscenza di
questa situazione ambigua?
Gli accordi sindacali vanno rispettati, ma non forzati. L’art. 59 consente al personale di ruolo di poter
usufruire dell'aspettativa senza assegni per accettare supplenze a tempo determinato di durata
ANNUALE, questo per salvaguardare la scuola di appartenenza consentendo una continuità del servizio
per il supplente subentrante ma anche continuità per la scuola dove il titolare prende servizio nell’altro
profilo (ass. amministrativo). Ci sembra ovvio che una supplenza breve e saltuaria non garantisce tale
continuità. Infine una domanda - per chi ha trattato il caso -: quando un dipendente di ruolo chiede
aspettativa ai sensi dell’art. 59 (che non potrebbe chiedere in questa casistica) al proprio Dirigente
Scolastico e gli viene poi concessa (cosa che come abbiamo visto non dovrebbe accadere), che cosa
allega e invia alla Ragioneria Territoriale per la registrazione come documentazione a supporto? Un
contratto (che non dovrebbe essere accolto in quanto temporaneo)? E in questo caso un contratto fino
alla nomina dell’avente diritto per avere un’aspettativa annuale? e la Ragioneria lo registra (mentre
dovrebbe rifiutarlo)?!!! In breve i suddetti passaggi che normalmente vengono praticati in certe scuole
della provincia di Pistoia non sono conformi alla normativa vigente.
Vorrei sollecitare codesta Procura ad effettuare le opportune verifiche sul conferimento delle nomine
all’avente diritto al personale di ruolo in altro profilo nella nostra provincia.
Rimanendo in attesa di una Vs. sollecita acquisizione e verifica degli atti, si porgono distinti saluti.
f.to Assistenti Amministrativi della graduatoria permanente
di 1 Fascia della Provincia di Pistoia
..
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
Re: supplenze ATA Art.59
Alessandra76 ha scritto:rossocardinale ha scritto:Chi è di Pistoia batta un colpo......
Ciao, anche io sono di Pistoia.
Ciao.
Cosa ne pensi di questo argomento molto dibattuto ma quasi sempre a sproposito?
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
Re: supplenze ATA Art.59
ma i c.s. nominati sull avente diritto saranno rimessi nel loro ruolo secondo te? hanno fatto un grandissimo casino !!!! la cosa non mi riguarda personalmente ma conosco persone in questa situazione. ciao, grazie.
floppinda- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 04.10.12
Re: supplenze ATA Art.59
floppinda ha scritto:ma i c.s. nominati sull avente diritto saranno rimessi nel loro ruolo secondo te? hanno fatto un grandissimo casino !!!! la cosa non mi riguarda personalmente ma conosco persone in questa situazione. ciao, grazie.
Facciamo ipotesi.
1- se un contratto su A.D cessa cosa succede? succede che l'avente diritto subentra al supplente quindi se per assurdo gli inidonei o itp in esubero fossero stati immesi in ruolo dopo un mese o due o quello che è sul posto occupato momentaneamente da un coll. scol. di ruolo che usufruisce dell'asp. art. 59 il coll. scol. sarebbe rientrato nel proprio ruolo SENZA ASSEGNI per tutto l'a.s. altrimenti che aspettativa è ? ma che esiste l'aspettativa a tempo determinato o aspettativa senza termine perchè ti serve per una supplenza senza termine!!!?
Qui si evidenzia l'assurdità del conferimento di una aspettativa art. 59 su una nomina A.D.
Oltretutto in questo caso l'avente diritto non sarebbe stao un supplente sull'altro ma personale di ruolo su personale di ruolo.
Negli ultimi tre anni sono andati avanti così.
I Dirigenti con personale in uscita hanno concesso l'aspettativa, i Dirigenti in entrata hanno stipulato il contratto, la RTS ha vistato il decr. di aspettativa. Ma come è possibile?
Chi può dare consiglio a questa serie di personalità in merito a questioni contrattuali? userebbe il buon senso, la conoscenza della normativa e i sindacati.
Allora i Dirigenti hanno fatto tutto da soli opp. sono stati mal consigliati? e perchè?
..........................................
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
Re: supplenze ATA Art.59
C'è qualcuno supplente assistente amministrativo della Provincia di Prato?
rossocardinale- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.01.13
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