distanza chilometrica per assistenza disabile
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distanza chilometrica per assistenza disabile
Un docente è escluso dalla graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari in quanto referente unico per l'assistenza al padre disabile: in particolare il suddetto docente non convive con il padre, ma risiede e lavora nello stesso comune; il fratello del docente dichiara di non potersi occupare del padre perchè risiede e lavora in comune distante circa 80 km.
In questo caso gli 80 km sono una MOTIVAZIONE OGGETTIVA, ovvero la distanza è tale da non consentire l'assistenza al disabile.
Ipotizziamo un caso simile, ma a parti invertite, e cioè il figlio che risiede nel comune del padre dichiara di non potersene occupare perchè affetto da patologia invalidante o per motivi di lavoro: in qs caso il figlio che vive a 80 km sarebbe referente unico, potrebbe usufruire dei permessi, e anche dell'esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari (facendo ogni anno domanda di trasferimento per avvicinarsi al padre). La norma prevede che oltre i 150 km bisogna esibire documentazione "di trasferta", ovvero che realmente ci si è recati nel comune del disabile.
Insomma, se 150 km è il limite senza documentazione, ma non il limite assoluto di distanza, allora 80 km è una distanza che per il legislatore consente un'attività di assistenza: questa stessa distanza può quindi essere la motivazione oggettiva per dimostrare l'impossibilità ad assistere il genitore?
In questo caso gli 80 km sono una MOTIVAZIONE OGGETTIVA, ovvero la distanza è tale da non consentire l'assistenza al disabile.
Ipotizziamo un caso simile, ma a parti invertite, e cioè il figlio che risiede nel comune del padre dichiara di non potersene occupare perchè affetto da patologia invalidante o per motivi di lavoro: in qs caso il figlio che vive a 80 km sarebbe referente unico, potrebbe usufruire dei permessi, e anche dell'esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari (facendo ogni anno domanda di trasferimento per avvicinarsi al padre). La norma prevede che oltre i 150 km bisogna esibire documentazione "di trasferta", ovvero che realmente ci si è recati nel comune del disabile.
Insomma, se 150 km è il limite senza documentazione, ma non il limite assoluto di distanza, allora 80 km è una distanza che per il legislatore consente un'attività di assistenza: questa stessa distanza può quindi essere la motivazione oggettiva per dimostrare l'impossibilità ad assistere il genitore?
eli73- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 25.03.12
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