congedo parentale - astensione facoltativa
+10
Lily
precariavvilita
mariola
tina2005
biancamaria
Paolo1974
valef
circo
giulia boffa
laylac
14 partecipanti
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
congedo parentale - astensione facoltativa
salve, come al solito sono alla ricerca di chiarimenti.
Ho un contratto a t.d. del CSA fino al 30 giugno e un bambino di 5 anni e mezzo per il quale finora non ho esaurito i mesi di astensione facoltativa prima del terzo anno di età. Posso prendere alcuni giorni di questa tipologia di congredo parentale adesso che ha 5 anni e mezzo ? se si, sarei pagata ?
Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee
Ho un contratto a t.d. del CSA fino al 30 giugno e un bambino di 5 anni e mezzo per il quale finora non ho esaurito i mesi di astensione facoltativa prima del terzo anno di età. Posso prendere alcuni giorni di questa tipologia di congredo parentale adesso che ha 5 anni e mezzo ? se si, sarei pagata ?
Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee
laylac- Messaggi : 723
Data d'iscrizione : 26.08.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
puoi prendere i gg, ma la corresponsione del 30% dipende dal reddito
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
grazie della risposta super-veloce. Per prendere i giorni che devo fare ? presentare modulo all'inps o in segreteria a scuola ? e in che senso dipende dal reddito ? devo vedere quanto ho dichiarato nel modello unico a giugno 2010 o quanto guadagnerò quest'anno a scuola ?
Nel 2010 ho dichiarato (e guadagnato) circa 8.000 euro.
Nel 2010 ho dichiarato (e guadagnato) circa 8.000 euro.
laylac- Messaggi : 723
Data d'iscrizione : 26.08.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
il modello è in segreteria, per il periodo successivi e fino agli 8 anni di vita del bambino spetta l’indennità del 30% della retribuzione SOLO se il reddito del singolo genitore interessato all’astensione, sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione ( per il 2006 pari a € 11.117,08)
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
Quindi, se ho ben capito, per avere il 30% dovrei aver guadagnato meno di 11mila e rotti euro diviso 2,5 (cioè circa 4400 euro). Giusto ?
laylac- Messaggi : 723
Data d'iscrizione : 26.08.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
No se hai guadagnato meno di 11000 euro e rotti, cifra che si ottiene moltiplicando la pensione minima per 2,5.
circo- Messaggi : 3740
Data d'iscrizione : 21.09.10
Guida astensione facoltativa e congedo parentale
Giulia...buon anno...
mi potresti indicare il link o la guida sulla fruizione dell'astensione facoltativa dopo la nascita e il congedo parentale, per favore?
Io vorrei sapere, tra l'altro, se l'astensione obbligatoria coincide con i mesi estivi e con i giorni di ferie c'è modo di recuperare i giorni di ferie (sono di ruolo)?
Grazie.
mi potresti indicare il link o la guida sulla fruizione dell'astensione facoltativa dopo la nascita e il congedo parentale, per favore?
Io vorrei sapere, tra l'altro, se l'astensione obbligatoria coincide con i mesi estivi e con i giorni di ferie c'è modo di recuperare i giorni di ferie (sono di ruolo)?
Grazie.
valef- Messaggi : 188
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
Questo tutto quello che potrebbe interessarti dopo l'obbligatoria: ("incollalo" in un documento word)
1. ASTENSIONE FACOLTATIVA
La durata massima del congedo della madre è di 6 mesi.
L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.
Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi, anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la madre e 7 per il padre).
Se la madre è - o diventa - una single, le spettano per intero i 10 mesi.
Si rientra in tale condizione in caso di morte del padre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte del padre, o di affidamento della figlia o del figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale.
Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo.
Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni.
Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato a partire dal termine dell'astensione obbligatoria e entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni.
Questo significa che il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia disciplina diventa utilizzabile fino alla nuova e più elevata soglia di età. Quindi, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni e la madre non ha utilizzato parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è diventata - una single, la parte residua è da ora in poi fruibile.
L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento.
Retribuzione: i primi trenta giorni, nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa, retribuzione intera (art. 11, CCNL 15/3/2001).
Successivamente, senza condizioni di reddito, retribuzione al 30% per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruibile per i genitori naturali fino al terzo anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno, compreso, del terzo compleanno).
Inoltre, subordinatamente a determinate condizioni di reddito, tale retribuzione al 30% è corrisposta per un periodo massimo fino a 10 o 11 mesi per i genitori naturali fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, dopo che i genitori stessi abbiano già fruito di 6 mesi complessivi di astensione entro il terzo anno, per i periodi eventualmente non ancora fruiti.
Ai sensi delle CC.MM del Tesoro n. 49 del 25 ottobre 2000, della Funzione Pubblica n. 14 del 16 novembre 2000 e dell'INPDAP n. 49 del 27 novembre 2000, ai fini della retribuzione intera dei primi 30 giorni, si considera il cumulo dei giorni di ciascuno dei genitori.
Bisogna tuttavia tenere presente la Nota del 20.12.2007, prot. n. 24109 per ciò che riguarda la retribuzione del congedo se usufruito dopo i 3 anni di vita del bambino:
“…il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia."
Validità: a tutti gli effetti, tranne ferie e 13° mensilità per i periodi oltre i primi 30 giorni.
Ricorda:
I periodi di assenza (astensione facoltativa e /o malattia bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
PS: Quest’ultimo passaggio vuol dire che se c’è un periodo di interruzione didattica (per es. vacanze di Natale e di Pasqua) devi:
1. rientrare un giorno prima effettivamente in classe, interrompendo così il congedo.
2. Oppure, senza rientrare effettivamente in classe o presentarti fisicamente a scuola, lo devi, per esempio, interrompere con malattia tua personale.
3. Oppure, senza rientrare effettivamente in classe, ti devi presentare di persona a scuola il primo giorno di interruzione di attività didattica in modo che la tua presenza, seppur formale, interrompe il congedo e quindi sei considerata da quel giorno in “serivizio”.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
2. RIPOSI PER ALLATTAMENTO
La madre e il padre lavoratori dipendenti, durante il primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento), hanno diritto:
a 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
a 1 ora al giorno se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore.
Spettano solo al padre:
se il figlio è affidato al solo padre;
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista, etc.;
nel caso di morte o di grave infermità della madre.
Il padre non ha diritto ai riposi quando la madre non svolge attività lavorativa (tranne nel caso di morte o di grave infermità della madre).
Al padre non è consentito fruire di tali riposi orari se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa. E’ possibile, invece, che il padre utilizzi l’astensione facoltativa mentre la madre fruisce dei riposi orari giornalieri.
In caso di parto gemellare o plurimo i riposi orari per allattamento di cui sopra si raddoppiano.
Il padre, nel caso di parto gemellare o plurimo:
ha diritto alle sole ore aggiuntive che possono essere fruite anche durante l'astensione obbligatoria della madre quando sussiste il diritto della madre.
La domanda della madre va presentata al datore di lavoro.
3. ASTENSIONE PER MALATTIA DEL FIGLIO
Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita.
Retribuzione Nei primi tre anni di vita del bambino, la retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni per ogni anno di età del bambino; successivamente è prevista la contribuzione figurativa (ex art. 2 comma 2 del D.Lgs 546/96).
Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno.
Successivamente al terzo anno di vita del bambino, non spetta alcuna retribuzione con contribuzione figurativa.
Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente.
Chi sceglie di astenersi dal lavoro deve presentare al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La legge prevede questa sola condizione. Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore. E' quanto esplicitamente affermato nella circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000.
Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.
1. ASTENSIONE FACOLTATIVA
La durata massima del congedo della madre è di 6 mesi.
L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.
Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi, anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la madre e 7 per il padre).
Se la madre è - o diventa - una single, le spettano per intero i 10 mesi.
Si rientra in tale condizione in caso di morte del padre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte del padre, o di affidamento della figlia o del figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale.
Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo.
Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni.
Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato a partire dal termine dell'astensione obbligatoria e entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni.
Questo significa che il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia disciplina diventa utilizzabile fino alla nuova e più elevata soglia di età. Quindi, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni e la madre non ha utilizzato parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è diventata - una single, la parte residua è da ora in poi fruibile.
L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento.
Retribuzione: i primi trenta giorni, nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa, retribuzione intera (art. 11, CCNL 15/3/2001).
Successivamente, senza condizioni di reddito, retribuzione al 30% per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruibile per i genitori naturali fino al terzo anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno, compreso, del terzo compleanno).
Inoltre, subordinatamente a determinate condizioni di reddito, tale retribuzione al 30% è corrisposta per un periodo massimo fino a 10 o 11 mesi per i genitori naturali fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, dopo che i genitori stessi abbiano già fruito di 6 mesi complessivi di astensione entro il terzo anno, per i periodi eventualmente non ancora fruiti.
Ai sensi delle CC.MM del Tesoro n. 49 del 25 ottobre 2000, della Funzione Pubblica n. 14 del 16 novembre 2000 e dell'INPDAP n. 49 del 27 novembre 2000, ai fini della retribuzione intera dei primi 30 giorni, si considera il cumulo dei giorni di ciascuno dei genitori.
Bisogna tuttavia tenere presente la Nota del 20.12.2007, prot. n. 24109 per ciò che riguarda la retribuzione del congedo se usufruito dopo i 3 anni di vita del bambino:
“…il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia."
Validità: a tutti gli effetti, tranne ferie e 13° mensilità per i periodi oltre i primi 30 giorni.
Ricorda:
I periodi di assenza (astensione facoltativa e /o malattia bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
PS: Quest’ultimo passaggio vuol dire che se c’è un periodo di interruzione didattica (per es. vacanze di Natale e di Pasqua) devi:
1. rientrare un giorno prima effettivamente in classe, interrompendo così il congedo.
2. Oppure, senza rientrare effettivamente in classe o presentarti fisicamente a scuola, lo devi, per esempio, interrompere con malattia tua personale.
3. Oppure, senza rientrare effettivamente in classe, ti devi presentare di persona a scuola il primo giorno di interruzione di attività didattica in modo che la tua presenza, seppur formale, interrompe il congedo e quindi sei considerata da quel giorno in “serivizio”.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
2. RIPOSI PER ALLATTAMENTO
La madre e il padre lavoratori dipendenti, durante il primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento), hanno diritto:
a 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
a 1 ora al giorno se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore.
Spettano solo al padre:
se il figlio è affidato al solo padre;
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista, etc.;
nel caso di morte o di grave infermità della madre.
Il padre non ha diritto ai riposi quando la madre non svolge attività lavorativa (tranne nel caso di morte o di grave infermità della madre).
Al padre non è consentito fruire di tali riposi orari se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa. E’ possibile, invece, che il padre utilizzi l’astensione facoltativa mentre la madre fruisce dei riposi orari giornalieri.
In caso di parto gemellare o plurimo i riposi orari per allattamento di cui sopra si raddoppiano.
Il padre, nel caso di parto gemellare o plurimo:
ha diritto alle sole ore aggiuntive che possono essere fruite anche durante l'astensione obbligatoria della madre quando sussiste il diritto della madre.
La domanda della madre va presentata al datore di lavoro.
3. ASTENSIONE PER MALATTIA DEL FIGLIO
Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita.
Retribuzione Nei primi tre anni di vita del bambino, la retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni per ogni anno di età del bambino; successivamente è prevista la contribuzione figurativa (ex art. 2 comma 2 del D.Lgs 546/96).
Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno.
Successivamente al terzo anno di vita del bambino, non spetta alcuna retribuzione con contribuzione figurativa.
Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente.
Chi sceglie di astenersi dal lavoro deve presentare al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La legge prevede questa sola condizione. Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore. E' quanto esplicitamente affermato nella circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000.
Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
Per ciò che riguarda le ferie, questa una faq della FGU GILDA del 2006
D. Docente di ruolo in una scuola media, non potrò usufruire delle ferie per l’anno scolastico 2005/2006 a causa della coincidenza tra il periodo di astensione obbligatoria (termine 30 settembre) per maternità e quello delle ferie. Le ferie in tal modo non godute devo considerarle perse? E’ prevista una indennità compensativa?
R. Le ferie del personale della scuola assunto con contratto a T.I. sono regolate dall’art. 13 del CCNL/2003. In particolare, ai commi 9 e 10 si stabilisce che “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. [...] 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
Anche se il contratto non contempla espressamente il caso, il congedo per maternità non determina la perdita del diritto alle ferie, ma costituisce un legittimo motivo di rinvio delle stesse al termine del congedo. La docente in astensione obbligatoria ha quindi diritto alle ferie, che andranno godute nell’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
La retribuzione delle ferie non godute è invece esclusa per il personale con contratto a tempo indeterminato. La convertibilità delle ferie non godute in una indennità sostitutiva, secondo la giurisprudenza, è possibile solo quando sia prevista da apposita norma e sempre che le ferie siano state richieste e non concesse per esigenze di servizio. In questa chiave va letto il comma 15 dell’art. 13 del CCNL/2003: “All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
D. Docente di ruolo in una scuola media, non potrò usufruire delle ferie per l’anno scolastico 2005/2006 a causa della coincidenza tra il periodo di astensione obbligatoria (termine 30 settembre) per maternità e quello delle ferie. Le ferie in tal modo non godute devo considerarle perse? E’ prevista una indennità compensativa?
R. Le ferie del personale della scuola assunto con contratto a T.I. sono regolate dall’art. 13 del CCNL/2003. In particolare, ai commi 9 e 10 si stabilisce che “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. [...] 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
Anche se il contratto non contempla espressamente il caso, il congedo per maternità non determina la perdita del diritto alle ferie, ma costituisce un legittimo motivo di rinvio delle stesse al termine del congedo. La docente in astensione obbligatoria ha quindi diritto alle ferie, che andranno godute nell’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
La retribuzione delle ferie non godute è invece esclusa per il personale con contratto a tempo indeterminato. La convertibilità delle ferie non godute in una indennità sostitutiva, secondo la giurisprudenza, è possibile solo quando sia prevista da apposita norma e sempre che le ferie siano state richieste e non concesse per esigenze di servizio. In questa chiave va letto il comma 15 dell’art. 13 del CCNL/2003: “All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
Grazie mille per la normativa.
Sono solo perplessa per quanto riguarda le ferie estive, lavorando nella scuola dell'infanzia il termine delle attività didattiche è il 30 giugno, per fruirne al termine dell'attività didattica dell'anno in corso devo chiederle prima che inizi la frequenza dei bimbi, a settembre...e poi di nuovo in estate a luglio e agosto...io speravo di poter fare diversamente!
Sono solo perplessa per quanto riguarda le ferie estive, lavorando nella scuola dell'infanzia il termine delle attività didattiche è il 30 giugno, per fruirne al termine dell'attività didattica dell'anno in corso devo chiederle prima che inizi la frequenza dei bimbi, a settembre...e poi di nuovo in estate a luglio e agosto...io speravo di poter fare diversamente!
valef- Messaggi : 188
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
Volevo avere se possibile una precisazione.
Dopo il primo mese di astensione facoltativa, pagato al 100% se chiesto prima dei 3 anni del bambino, come funziona con i restanti 5 mesi di astensione facoltativa? Possono essere chiesti dopo i 3 anni del bambino?
il dirigente può rifiutarsi di concederli o chiedere autocertificazioni?
Questi ulteriori 5 mesim se chiesti dopo il terzo anno, non sono retribuiti, giusto?
Grazie
Dopo il primo mese di astensione facoltativa, pagato al 100% se chiesto prima dei 3 anni del bambino, come funziona con i restanti 5 mesi di astensione facoltativa? Possono essere chiesti dopo i 3 anni del bambino?
il dirigente può rifiutarsi di concederli o chiedere autocertificazioni?
Questi ulteriori 5 mesim se chiesti dopo il terzo anno, non sono retribuiti, giusto?
Grazie
biancamaria- Messaggi : 284
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
buonasera, domani forse prenderò una supplenza di un mese, dunque fino al 9 febbraio.
la scuola è molto lontana, quasi 100 km, e soprattutto ho una bimba di 5 mesi. ho diritto alla facoltativa su una supplenza di un mese? alla presa di servizio devo far presente la mia intenzione?è un mio diritto o potrei anche trovarmi di fronte un dirigente scolastico che non me la conceda?da chi è pagata?
Inoltre vorrei chiedere: dato che la allatto io e vista la lontananza della scuola dovrei portarla con me in questo paese assieme a qualcuno che me la tenga quando sono a lavoro , potrei avere l'allattamento per quei 15 gg fra la presa di servizio e l'eventuale facoltativa?è un diritto?
la scuola è molto lontana, quasi 100 km, e soprattutto ho una bimba di 5 mesi. ho diritto alla facoltativa su una supplenza di un mese? alla presa di servizio devo far presente la mia intenzione?è un mio diritto o potrei anche trovarmi di fronte un dirigente scolastico che non me la conceda?da chi è pagata?
Inoltre vorrei chiedere: dato che la allatto io e vista la lontananza della scuola dovrei portarla con me in questo paese assieme a qualcuno che me la tenga quando sono a lavoro , potrei avere l'allattamento per quei 15 gg fra la presa di servizio e l'eventuale facoltativa?è un diritto?
tina2005- Messaggi : 360
Data d'iscrizione : 24.09.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
biancamaria ha scritto:Volevo avere se possibile una precisazione.
Dopo il primo mese di astensione facoltativa, pagato al 100% se chiesto prima dei 3 anni del bambino, come funziona con i restanti 5 mesi di astensione facoltativa? Possono essere chiesti dopo i 3 anni del bambino? sìil dirigente può rifiutarsi di concederli o chiedere autocertificazioni? noQuesti ulteriori 5 mesim se chiesti dopo il terzo anno, non sono retribuiti, giusto? dipende dal redditoGrazie
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
tina2005 ha scritto:buonasera, domani forse prenderò una supplenza di un mese, dunque fino al 9 febbraio.
la scuola è molto lontana, quasi 100 km, e soprattutto ho una bimba di 5 mesi. ho diritto alla facoltativa su una supplenza di un mese? alla presa di servizio devo far presente la mia intenzione?è un mio diritto o potrei anche trovarmi di fronte un dirigente scolastico che non me la conceda?da chi è pagata? hai diritto alla facoltativa , ma prima devi prendere servizio, tra l'altro devi chiedere al Ds che te la faccia partire entro le 48 ore altrimenti devi aspettare 15 ggInoltre vorrei chiedere: dato che la allatto io e vista la lontananza della scuola dovrei portarla con me in questo paese assieme a qualcuno che me la tenga quando sono a lavoro , potrei avere l'allattamento per quei 15 gg fra la presa di servizio e l'eventuale facoltativa?è un diritto? sì, puoi avere allattamento di un'ora al giorno, va comunque concordato l'orario col DS
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
Grazie giulia! ma da chi è pagata la facoltativa? scuola o tesoro?giulia boffa ha scritto:tina2005 ha scritto:buonasera, domani forse prenderò una supplenza di un mese, dunque fino al 9 febbraio.
la scuola è molto lontana, quasi 100 km, e soprattutto ho una bimba di 5 mesi. ho diritto alla facoltativa su una supplenza di un mese? alla presa di servizio devo far presente la mia intenzione?è un mio diritto o potrei anche trovarmi di fronte un dirigente scolastico che non me la conceda?da chi è pagata? hai diritto alla facoltativa , ma prima devi prendere servizio, tra l'altro devi chiedere al Ds che te la faccia partire entro le 48 ore altrimenti devi aspettare 15 ggInoltre vorrei chiedere: dato che la allatto io e vista la lontananza della scuola dovrei portarla con me in questo paese assieme a qualcuno che me la tenga quando sono a lavoro , potrei avere l'allattamento per quei 15 gg fra la presa di servizio e l'eventuale facoltativa?è un diritto? sì, puoi avere allattamento di un'ora al giorno, va comunque concordato l'orario col DS
Dunque non può essermi negata nè la facoltativa nè l'eventuale allattamento?
tina2005- Messaggi : 360
Data d'iscrizione : 24.09.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
lo stipendio dipende dal tipo di supplenza, se è supplenza breve paga la scuola, se sei su maternità paga il tesoro; il DS non può negarti nè il congedo nè l'allattamento
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
giulia boffa ha scritto:lo stipendio dipende dal tipo di supplenza, se è supplenza breve paga la scuola, se sei su maternità paga il tesoro; il DS non può negarti nè il congedo nè l'allattamento
grazie! scusa l'ignoranza, ma che vuol dire tecnicamente "prendere servizio"? che devo andare a firmare o devo andare in classe?
tina2005- Messaggi : 360
Data d'iscrizione : 24.09.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
che devi presentarti a scuola e lavorare fosse anche per una riunione se non è prevista lezione, comunque farti vedere
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
capito. se il periodo di assenza della titolare proseguisse toccherebbe sempre a me la supplenza?e in tal caso potrei proseguire con la facoltativa al 30% o dovrei tornare a scuola a riprendere servizio?giulia boffa ha scritto:che devi presentarti a scuola e lavorare fosse anche per una riunione se non è prevista lezione, comunque farti vedere
tina2005- Messaggi : 360
Data d'iscrizione : 24.09.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
se la titolare non rientra in classe o comunque al lavoro, la supplenza spetta sempre a te, e puoi continuare con il congedo: ricordati che il congedo viene sospeso solo con malattia e che ci vogliono 15 gg per ottenerlo, in casi particolari e a discrezione del DS 2 gg
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
tina2005 ha scritto:capito. se il periodo di assenza della titolare proseguisse toccherebbe sempre a me la supplenza?e in tal caso potrei proseguire con la facoltativa al 30% o dovrei tornare a scuola a riprendere servizio?giulia boffa ha scritto:che devi presentarti a scuola e lavorare fosse anche per una riunione se non è prevista lezione, comunque farti vedere
Attenzione sull'ultimo punto, su cui abbiamo avuto l'occasione di avere dei chiarimenti.
Se tu supplisci una titolare, durante tutto il periodo hai diritto a prendere tutti i congedi e i permessi che ti spettano, attenzione però a non far durare tali periodi di congedo fino all'ultimo giorno di contratto.
Perché dal momento che ci sarà un altro supplente che ti sostituirà (titolare; tu primo supplente; secondo supplente che sostituisce te), nel caso il docente titolare dovesse prolungare ulteriormente l'assenza la supplenza non toccherebbe a te ma al supplente che sostituiva te e che fino a a quel momento era in servizio (cioè al secondo supplente).
Questo perché la norma garantisce la proroga al supplente che è in quel momento in servizio.
In poche parole, rientrate sempre almeno un giorno prima della scadenza del contratto. Solo così, all'atto della prosecuzione dell'assenza del titolare, spetterà a voi la prorogae non al supplente che fino a quel momento vi sostituiva.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
grazie paolo!questo non lo sapevo. Dunque dovrei nel caso prendere afacoltativa fino all'8 febbraio e poi rientrarePaolo1974 ha scritto:tina2005 ha scritto:capito. se il periodo di assenza della titolare proseguisse toccherebbe sempre a me la supplenza?e in tal caso potrei proseguire con la facoltativa al 30% o dovrei tornare a scuola a riprendere servizio?giulia boffa ha scritto:che devi presentarti a scuola e lavorare fosse anche per una riunione se non è prevista lezione, comunque farti vedere
Attenzione sull'ultimo punto, su cui abbiamo avuto l'occasione di avere dei chiarimenti.
Se tu supplisci una titolare, durante tutto il periodo hai diritto a prendere tutti i congedi e i permessi che ti spettano, attenzione però a non far durare tali periodi di congedo fino all'ultimo giorno di contratto.
Perché dal momento che ci sarà un altro supplente che ti sostituirà (titolare; tu primo supplente; secondo supplente che sostituisce te), nel caso il docente titolare dovesse prolungare ulteriormente l'assenza la supplenza non toccherebbe a te ma al supplente che sostituiva te e che fino a a quel momento era in servizio (cioè al secondo supplente).
Questo perché la norma garantisce la proroga al supplente che è in quel momento in servizio.
In poche parole, rientrate sempre almeno un giorno prima della scadenza del contratto. Solo così, all'atto della prosecuzione dell'assenza del titolare, spetterà a voi la prorogae non al supplente che fino a quel momento vi sostituiva.
ma se io per motivi ovvi(scuola a100 km di distanza e bimba di 5 mesi) non fossi così interessata alla prosecuzione di questa supplenza, che accetterei soltanto perchè proveniente da sp,potrei invece prendere facoltativa fino al 9 febbraio, ultimo gg di supplenza al momento, in modo che se il titolare si continuasse ad assentare, io non sarei più impegnata in quella scuola, la più irragiugibile che poteva capitare da sp, e aspettare che la sorte sia più benigna e mi faccia capitare qualcosa di più raggiungibile nella mia situazione? o perderei il diritto al sp?
tina2005- Messaggi : 360
Data d'iscrizione : 24.09.10
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
no, perdi la supplenza ma non il diritto, non è rinuncia ma scadenza "naturale" del contratto
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
tina2005 ha scritto:grazie paolo!questo non lo sapevo. Dunque dovrei nel caso prendere afacoltativa fino all'8 febbraio e poi rientrarePaolo1974 ha scritto:tina2005 ha scritto:capito. se il periodo di assenza della titolare proseguisse toccherebbe sempre a me la supplenza?e in tal caso potrei proseguire con la facoltativa al 30% o dovrei tornare a scuola a riprendere servizio?giulia boffa ha scritto:che devi presentarti a scuola e lavorare fosse anche per una riunione se non è prevista lezione, comunque farti vedere
Attenzione sull'ultimo punto, su cui abbiamo avuto l'occasione di avere dei chiarimenti.
Se tu supplisci una titolare, durante tutto il periodo hai diritto a prendere tutti i congedi e i permessi che ti spettano, attenzione però a non far durare tali periodi di congedo fino all'ultimo giorno di contratto.
Perché dal momento che ci sarà un altro supplente che ti sostituirà (titolare; tu primo supplente; secondo supplente che sostituisce te), nel caso il docente titolare dovesse prolungare ulteriormente l'assenza la supplenza non toccherebbe a te ma al supplente che sostituiva te e che fino a a quel momento era in servizio (cioè al secondo supplente).
Questo perché la norma garantisce la proroga al supplente che è in quel momento in servizio.
In poche parole, rientrate sempre almeno un giorno prima della scadenza del contratto. Solo così, all'atto della prosecuzione dell'assenza del titolare, spetterà a voi la prorogae non al supplente che fino a quel momento vi sostituiva.
ma se io per motivi ovvi(scuola a100 km di distanza e bimba di 5 mesi) non fossi così interessata alla prosecuzione di questa supplenza, che accetterei soltanto perchè proveniente da sp,potrei invece prendere facoltativa fino al 9 febbraio, ultimo gg di supplenza al momento, in modo che se il titolare si continuasse ad assentare, io non sarei più impegnata in quella scuola, la più irragiugibile che poteva capitare da sp, e aspettare che la sorte sia più benigna e mi faccia capitare qualcosa di più raggiungibile nella mia situazione? o perderei il diritto al sp?
Tecnicamente non è un rifiuto. Quindi puoi farlo.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedo parentale - astensione facoltativa
grazie giulia e paolo, siete insostituibili!
per avere le idee più chiare, se io rientro il giorno prima della scadenza della supplenza e poi viene prorogata, il"mio" supplente perde la supplenza?
per avere le idee più chiare, se io rientro il giorno prima della scadenza della supplenza e poi viene prorogata, il"mio" supplente perde la supplenza?
tina2005- Messaggi : 360
Data d'iscrizione : 24.09.10
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Argomenti simili
» congedo parentale ex astensione facoltativa
» Congedo parentale (ex facoltativa) e contratti a T.D.!
» Congedo parentale (ex astensione facoltativa) x nesema
» Congedo parentale e astensione facoltativa, come si valutano?
» congedo parentale e astensione maternità
» Congedo parentale (ex facoltativa) e contratti a T.D.!
» Congedo parentale (ex astensione facoltativa) x nesema
» Congedo parentale e astensione facoltativa, come si valutano?
» congedo parentale e astensione maternità
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark