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Messaggio Da mangiavale Mar Feb 19, 2013 8:42 am

Il congedo per malattia del figlio è cmq una forma di astensione facoltativa, assimilabile pertanto al congedo parentale: questa è la tesi addotta dalla ragioneria territoriale della provincia nella quale lavoro per contestare, a due mesi di distanza, il computo del perido di sospensione delle lezioni durante le vacanze natalizie come periodo di servizio. Nello specifico, questo è quanto è accaduto:docente con contratto fino all'avente diritto da GI si trova in congedo per malattia del figlio fino al 21 dicembre 2012, ultimo giorno lezioni. Chiede alla scuola come si debba comportare riguardo ale vacanze di natale: la scuola risponde in un primo momento che non accetta prese di servizio "fittizie", ma che siccome il titolo d'assenza tra l'ultimo giorno prima della sospensione lezioni e il primo della ripresa non sono uguali, non c'è bisogno di fare nulla, basterà poi richiedere nuovamente congedo. Qualche giorno dopo, alla viglia del termine lezioni, produce, su esplicita richiesta della segreteria - la quale sostiene di avere avuto specifiche indicazioni - una dichiarazione di disponibilità al servizio durante il periodo di sospensione delle lezioni, e trasmette suddetta dichiarazione via fax. la scuola dice che basta questo, e che il congedo parentale andrà richiesto subito dopo (richiesta inoltrata un paio di giorni dopo, durante il periodo sospensione lezioni).
Tutto ok fino a questo punto: anche lo stipendio viene dunque calcolato secondo queste direttive, e la scuola provvede come sempre a trasmettere copia dei vari decreti di collocamento in congedo con annesse specificazioni circa la corresponsione degli assegni.
Tutto procede regolarmente, fino a quando, a ormai due mesi di distanza, la scuola informa la docente di una contestazione ricevuta dalla ragioneria territoriale di appartenenza (riguardo il periodo delle vacanze natalizie), la quale insiste nel voler considerare inconsistente la dichiarazione di disponibiltà prodotta a suo tempo pur sotto specifiche indicazini della sergreteria, e nel voler riconteggiare l'intero periodo in questione come congedo parentale.
Alla richiesta di spiegazioni della docente, la ragioneria risponde che sarebbe stata necessaria una presa di servizio reale nell'ultimo giorno utile di lezione. Nonostante ci si trovi di fronte a un caso particolare di cambio di titolo dell'assenza (fin al 21 dicembre per malattia del figlio, dal 7 gennaio per congedo parentale) della titolare, l'assenza va infatti considerata continuativa in quanto trattasi cmq di "congedo parentale, o astensione facoltativa" (queste le parole della persona preposta della Ragioneria). Solo se il Ds si assumesse la responsabilità di testimoniare (ma per farlo non ha nessuna prova, in quanto nessuna riunione o altra attività é stata in quel periodo in realtà fatta) una presa reale di servizio, allora la ragioneria si limiterebbe a conferare le precedenti disposizioni della scuola a riguardo. Ma non è un arbitrio tutto questo?
E' chiaro che essendo diverso il titolo d'assenza tra il 21 dicembre eil 7 gennaio, non potrebbe automaticamente essere tale periodo rimesso in discussione e arbitrariamente considerato come congedo parentale. Soprattutto, la storia dell'assimilabiltà del congedo per malattia del figlio al congedo parentale non è assurda? Eppure quello che mi è stato detto pare incontestabile, a meno che la scuola fosse didposta a trovare una qualche soluzione.
Avete qualcosa da suggerirmi?
Ho bisogno di un consiglio su come comportarmi...
Nella peggiore delle ipotesi, visto che si tratta cmq di andare a modificare anche i decreti emessi a suo tempo, potrebbe la segreteria fare in modo che invece di congedo parentale, mi considerassero il periodo in questione come ferie?

mangiavale

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Messaggio Da fradacla Mar Feb 19, 2013 10:20 am

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