regolamento supplenze
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regolamento supplenze
UN quesito: si può avere supplenze fino a tre scuole ma in due comuni?
Contratto fino avente diritto 18 ore settimanali si può lasciare per un altro fino avente diritto ma di 30 ore? (io penso di no ..)
Avete un regolamento supplenze dettagliato con fonte sicura da consigliarmi?
Contratto fino avente diritto 18 ore settimanali si può lasciare per un altro fino avente diritto ma di 30 ore? (io penso di no ..)
Avete un regolamento supplenze dettagliato con fonte sicura da consigliarmi?
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: regolamento supplenze
sì alla prima
no
regolamento delle supplenze 2007
no
regolamento delle supplenze 2007
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: regolamento supplenze
Le scuole dicono di no che non è possibile gentilmente potrei avere link del regolamento, che non ho trovato, dove si evince chiaramente che anche per gli ATA si può fare fino a tre supplenze PERO' IN DUE COMUNI GARZIE MILLE
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: regolamento supplenze
non puoi lavorare su tre scuole, massimo 2.
puoi accettare un incarico con un maggior numero di ore.
puoi accettare un incarico con un maggior numero di ore.
FRDI- Messaggi : 130
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: regolamento supplenze
ho anch'io un quesito sulle supplenze.Dopo essere stati nominati quanto tempo si ha a disposizione prima di prendere servizio? cmq nico anch'io sapevo che si può lavorare massimo in 2 scuole
el24- Messaggi : 42
Data d'iscrizione : 12.02.11
Re: regolamento supplenze
Infatti c'è una contraddizione tra sindacato e scuole: sindacato e non tutti : se su due comuni si possono accettare tre incarichi sempre che non superino l'orario di lavoro. Se si vuole completare con il terzo comune la terza supplenza non si può... CERCO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SIA PER LA PRIMA IPOTESI CHE PER LA SECONDA
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: regolamento supplenze
Infatti c'è una contraddizione tra sindacato e scuole: sindacato e non tutti : se su due comuni si possono accettare tre incarichi sempre che non superino l'orario di lavoro. Se si vuole completare con il terzo comune la terza supplenza non si può... CERCO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SIA PER LA PRIMA IPOTESI CHE PER LA SECONDA
nico- Messaggi : 981
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: regolamento supplenze
Buongiorno.
Sono inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia per il personale ATA
e nel corso dell'a.s. 2012-2013 ho ricevuto nomina presso una scuola
dapprima dal 6 maggio 2013 al 30 giugno e poi con ulteriore contratto fino a
tutto il 31 agosto.
L'avente diritto da me sostituita, personale di I fascia inserita nelle
graduatorie permanenti avendo effettuato servizio per un periodo superiore ai
24 mesi, ha riconfermato il 31 agosto la stessa sede e presentato già in data 22 agosto 2013 domanda di maternità.
Poichè nel mio caso specifico il posto già da me occupato in sostituzione è
sempre lo stesso, il dirigente scolastico, essendo iniziato il nuovo a.s., è
tenuto a scorrere nuovamente le graduatorie oppure può procedere a riconfermare
il contratto di sostituzione in mio favore, applicando il principio della
continuità anche a cavallo dei due anni scolastici e non solo ad un periodo
infrannuale?
Grazie anticipatamente per l'attenzione e la risposta vorrete fornirmi.
Marina
Sono inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia per il personale ATA
e nel corso dell'a.s. 2012-2013 ho ricevuto nomina presso una scuola
dapprima dal 6 maggio 2013 al 30 giugno e poi con ulteriore contratto fino a
tutto il 31 agosto.
L'avente diritto da me sostituita, personale di I fascia inserita nelle
graduatorie permanenti avendo effettuato servizio per un periodo superiore ai
24 mesi, ha riconfermato il 31 agosto la stessa sede e presentato già in data 22 agosto 2013 domanda di maternità.
Poichè nel mio caso specifico il posto già da me occupato in sostituzione è
sempre lo stesso, il dirigente scolastico, essendo iniziato il nuovo a.s., è
tenuto a scorrere nuovamente le graduatorie oppure può procedere a riconfermare
il contratto di sostituzione in mio favore, applicando il principio della
continuità anche a cavallo dei due anni scolastici e non solo ad un periodo
infrannuale?
Grazie anticipatamente per l'attenzione e la risposta vorrete fornirmi.
Marina
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: regolamento supplenze
Regolamento delle supplenze.
Articolo 4 - Comma 2
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità
Articolo 4 - Comma 2
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità
Eldorado80- Messaggi : 1841
Data d'iscrizione : 03.01.11
Re: regolamento supplenze
Non ritengo sia una risposta esauriente, posto chè tutta la normativa vigente prevede la proroga in caso di prosecuzione dell'assenza temporanea.nico ha scritto:Si deve scorrerle nuovamente
Per favore potreste darmi una risposta? A mio avviso, la normativa generale prevede lo scorrimento delle graduatorie poichè i contratti fino alla fine dell'attività didattica si chiudono appunto al 30 giugno e, raramente, vengono prorogati per esigenze di servizio al 31 agosto. Altrimenti, anche in tale ultima situazione si dovrebbe riprendere le graduatorie d'istituto?!
Mi piacerebbe ricevere una risposta magari da un moderatore, please, i need your help e grazie anticipatamente.
Marina
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: regolamento supplenze
avevo dimenticato: la reiterazione della temporanea assenza già si perfeziona nell'ambito dello stesso anno scolastico (2012-2013, il 22 agosto); pertanto, forse avrebbero dovuto sin da allora procedere alla nomina.
Grazie ancora.
Marina
Grazie ancora.
Marina
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: regolamento supplenze
Marina, pur non avendo normativa di riferimento sotto mano, c'è da considerare il fatto che il 31 Agosto termina l'anno scolastico 2012/2013 e che l' 1 Settembre comincia quello 2013/2014 (come tu appunto facevi notare).
Da qui nasce l'esigenza di riscorrere la graduatoria.
Se dovessimo seguire il tuo ragionamento, una persona (non di ruolo, ovviamente) che ha avuto la "fortuna" di occupare un posto ogni anno libero fino al 31 Agosto, non dovrebbe mai lasciare quel posto, per anni ed anni fino al ruolo.
Senza dubbio sarebbe ottimo avere sempre le stesse persone in Segreteria e non dover ogni volta ricominciare da zero con dei nuovi arrivati. Ma per il momento è così.
Ovviamente se c'è qualche moderatore che ne sa più di noi, normativa alla mano, saremo ben lieti ascoltarlo/leggerlo.
Da qui nasce l'esigenza di riscorrere la graduatoria.
Se dovessimo seguire il tuo ragionamento, una persona (non di ruolo, ovviamente) che ha avuto la "fortuna" di occupare un posto ogni anno libero fino al 31 Agosto, non dovrebbe mai lasciare quel posto, per anni ed anni fino al ruolo.
Senza dubbio sarebbe ottimo avere sempre le stesse persone in Segreteria e non dover ogni volta ricominciare da zero con dei nuovi arrivati. Ma per il momento è così.
Ovviamente se c'è qualche moderatore che ne sa più di noi, normativa alla mano, saremo ben lieti ascoltarlo/leggerlo.
Eldorado80- Messaggi : 1841
Data d'iscrizione : 03.01.11
Re: regolamento supplenze
Mi par di capire, che il criterio applicato in corso di anno, non vale più perchè inizia un nuovo anno...cambia qualcosa tra gli aspiranti di III fascia al 1 settembre? a me non risulta, se non quel che sarebbe potuto cambiare in corso di anno; ed ancora, le circolari mpongono la continuità e la fattispecie di proroga di assenza temporanea si è perfezionata nel corso dello stesso anno scolastico, con effetti nel nuovo anno scolastico....quid prodest, avrebbero detto i latini.
Però, siccome sono un'emerita ignorante, se qualcuno mi desse una motivazione logica e basata su fonti legali, sarei grata.
Grazie comunque Eldorado 80.
Per la cronaca, nel frattempo io non sono stata nominata e il posto e ancora vacante, andando, a mio modestissimo avviso, a ledere l'efficacia dell'attività della PA (in contrasto anche col princicipio di efficienza di cui alla legge 241 del 1990).
Però, siccome sono un'emerita ignorante, se qualcuno mi desse una motivazione logica e basata su fonti legali, sarei grata.
Grazie comunque Eldorado 80.
Per la cronaca, nel frattempo io non sono stata nominata e il posto e ancora vacante, andando, a mio modestissimo avviso, a ledere l'efficacia dell'attività della PA (in contrasto anche col princicipio di efficienza di cui alla legge 241 del 1990).
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: regolamento supplenze
Per favore, Lalla o chi per Lei, rispondete la mio quesito.....
Grazie mille.
Grazie mille.
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: regolamento supplenze
Ancora una volta, per cortesia, gradirei aiuto da parte di un moderatore.....la finie del mese è ormai alle porte e credo si stia perpretando nie miei riguardi un illecito.....cortesemente, una risposta.
Grazie anticipatamente.
Marina
Grazie anticipatamente.
Marina
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: regolamento supplenze
i supplenti brevi non possono essere nominati a luglio e agosto...se non per giustificato motivo e esigenza della scuolaMarina10101978 ha scritto:Buongiorno.
Sono inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia per il personale ATA
e nel corso dell'a.s. 2012-2013 ho ricevuto nomina presso una scuola
dapprima dal 6 maggio 2013 al 30 giugno e poi con ulteriore contratto fino a
tutto il 31 agosto.
L'avente diritto da me sostituita, personale di I fascia inserita nelle
graduatorie permanenti avendo effettuato servizio per un periodo superiore ai
24 mesi, ha riconfermato il 31 agosto la stessa sede e presentato già in data 22 agosto 2013 domanda di maternità.
Poichè nel mio caso specifico il posto già da me occupato in sostituzione è
sempre lo stesso, il dirigente scolastico, essendo iniziato il nuovo a.s., è
tenuto a scorrere nuovamente le graduatorie oppure può procedere a riconfermare
il contratto di sostituzione in mio favore, applicando il principio della
continuità anche a cavallo dei due anni scolastici e non solo ad un periodo
infrannuale?
Grazie anticipatamente per l'attenzione e la risposta vorrete fornirmi.
Marina
a settembre inizia un nuovo anno, quel posto libero sarà disponibile dal 1 settembre deciderà la scuola se e quando nominare scorrendo le graduatorie!!!
tu eri nominata su una malattia fino al 31/8?
se così nel momento in cui la signora che sostitutivi presentava domanda di astensione, la scuola avrebbe dovuto chiudere il contratto su malattia al 31/8 e aprirne uno nuovo su maternità dal "giorno di richiesta maternità" fino al 31/08.....poi come ti ho detto prima e mi pare anche qualche altro collega, inizia un nuovo a.s.
minniemouse- Messaggi : 2589
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: regolamento supplenze
Minniemouse, grazie per la risposta, ma non hai dissipato i miei dubbi interpretativi (sarò che sono tonta).
Io sono stata nominata per evidenti necessità di servizio, come la persona che stavo sostituendo, fino al 31 agosto 2013; il 22 agosto, quella stessa persona, già assente temporaneamente, richiede la proroga della temporanea assenza ed è già in servizio il sostituto.....quindi, dal 22 agosto, si concretizza la fattispecie di prosecuzione di assenza temporanea come previsto da tutta la normativa vigente e circolari, note etc etc.....adesso di grazia, mi dici quale norma dice che essendoci già il supplente del temporaneamente assente si debba procedere a nominare nuovamente?
Quando mi darai una risposta logica, che abbia senso e argomentata con testi legislativi, te ne sarò infinitamente grata...che la prassi disponga il rinnovo su base anno scolastico, concordo..ma la spiegazione te la sei dato/a da sola: nella generalità dei casi, le nomine non hanno continuità a cavallo tra un anno scolastico e l'altro e, per l'effetto, non esiste mai un sostituto del temporaneamente assente che sia in servizio già al 22 agosto e la cui temporanea assenza si protrarrà anche nel corso del successivo anno scolastico...come avevo già scritto, cosa è cambiato nelle graduatorie di III fascia? Chi potrebbe subire danno se non nella stessa misura lo subirebbe già in corso d'anno scolastico?
Ripeto, sarò tonta, ma solitamente baso le mie convinzioni sulla logica e, nel caso di specie, non ci vedo alcuna logica e contrarietà ai principi di efficenza, efficacia etc etc propri dell'attività della PA.
Spero ancora che qualcuno mi dia o mi sappia dare una risposta logica e non basata sulla mera prassi che nel caso di specie non trova applicazione....tutt'al più quale criterio interpretativo non può che utilizzarsi quanto la normativa prevede per le proroghe delle assenze temporanee in corso di anno scolastico....
Grazie ancora per chi avrà voglia di rispondermi.
Io sono stata nominata per evidenti necessità di servizio, come la persona che stavo sostituendo, fino al 31 agosto 2013; il 22 agosto, quella stessa persona, già assente temporaneamente, richiede la proroga della temporanea assenza ed è già in servizio il sostituto.....quindi, dal 22 agosto, si concretizza la fattispecie di prosecuzione di assenza temporanea come previsto da tutta la normativa vigente e circolari, note etc etc.....adesso di grazia, mi dici quale norma dice che essendoci già il supplente del temporaneamente assente si debba procedere a nominare nuovamente?
Quando mi darai una risposta logica, che abbia senso e argomentata con testi legislativi, te ne sarò infinitamente grata...che la prassi disponga il rinnovo su base anno scolastico, concordo..ma la spiegazione te la sei dato/a da sola: nella generalità dei casi, le nomine non hanno continuità a cavallo tra un anno scolastico e l'altro e, per l'effetto, non esiste mai un sostituto del temporaneamente assente che sia in servizio già al 22 agosto e la cui temporanea assenza si protrarrà anche nel corso del successivo anno scolastico...come avevo già scritto, cosa è cambiato nelle graduatorie di III fascia? Chi potrebbe subire danno se non nella stessa misura lo subirebbe già in corso d'anno scolastico?
Ripeto, sarò tonta, ma solitamente baso le mie convinzioni sulla logica e, nel caso di specie, non ci vedo alcuna logica e contrarietà ai principi di efficenza, efficacia etc etc propri dell'attività della PA.
Spero ancora che qualcuno mi dia o mi sappia dare una risposta logica e non basata sulla mera prassi che nel caso di specie non trova applicazione....tutt'al più quale criterio interpretativo non può che utilizzarsi quanto la normativa prevede per le proroghe delle assenze temporanee in corso di anno scolastico....
Grazie ancora per chi avrà voglia di rispondermi.
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: regolamento supplenze
Marina10101978 ha scritto:Buongiorno.
Sono inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia per il personale ATA
e nel corso dell'a.s. 2012-2013 ho ricevuto nomina presso una scuola
dapprima dal 6 maggio 2013 al 30 giugno e poi con ulteriore contratto fino a
tutto il 31 agosto.
L'avente diritto da me sostituita, personale di I fascia inserita nelle
graduatorie permanenti avendo effettuato servizio per un periodo superiore ai
24 mesi, ha riconfermato il 31 agosto la stessa sede e presentato già in data 22 agosto 2013 domanda di maternità.
Poichè nel mio caso specifico il posto già da me occupato in sostituzione è
sempre lo stesso, il dirigente scolastico, essendo iniziato il nuovo a.s., è
tenuto a scorrere nuovamente le graduatorie SI oppure può procedere a riconfermare
il contratto di sostituzione in mio favore, applicando il principio della
continuità anche a cavallo dei due anni scolastici e non solo ad un periodo
infrannuale? NO
Grazie anticipatamente per l'attenzione e la risposta vorrete fornirmi.
Marina
"le supplenze brevi su malattia e quelle su maternità vengono trattate in maniera diversa, ma tu questo lo sai già.... nn so che tipo di contratto avessi prima che l'AA avente diritto si mettesse in maternità....
[quote="minniemouse]domanda tu eri nominata su una malattia fino al 31/8?
SE SI nel momento in cui la signora che sostitutivi presentava domanda di astensione, la scuola avrebbe dovuto chiudere il contratto su malattia al 31/8 e aprirne uno nuovo su maternità dal "giorno di richiesta maternità" fino al 31/08.....[/quote]
probabilmente sono io la tonte, perchè io ho solo capito che volevi la prosecuzione del contratto fino al termine della maternità anche se a cavallo di 2 anni scolastici....e la cosa non è possibile....
il dirigente può anche decidere che su quel posto non vuole nominare!!!
minniemouse- Messaggi : 2589
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: regolamento supplenze
Grazie ancora...ma poichè sono tonta, voglio una norma, una sola che dica che si debba procedere in questi termini....quando me la darai, farò salti di giubilo.......grazie.minniemouse ha scritto:"le supplenze brevi su malattia e quelle su maternità vengono trattate in maniera diversa, ma tu questo lo sai già.... nn so che tipo di contratto avessi prima che l'AA avente diritto si mettesse in maternità....Marina10101978 ha scritto:Buongiorno.
Sono inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia per il personale ATA
e nel corso dell'a.s. 2012-2013 ho ricevuto nomina presso una scuola
dapprima dal 6 maggio 2013 al 30 giugno e poi con ulteriore contratto fino a
tutto il 31 agosto.
L'avente diritto da me sostituita, personale di I fascia inserita nelle
graduatorie permanenti avendo effettuato servizio per un periodo superiore ai
24 mesi, ha riconfermato il 31 agosto la stessa sede e presentato già in data 22 agosto 2013 domanda di maternità.
Poichè nel mio caso specifico il posto già da me occupato in sostituzione è
sempre lo stesso, il dirigente scolastico, essendo iniziato il nuovo a.s., è
tenuto a scorrere nuovamente le graduatorie SI oppure può procedere a riconfermare
il contratto di sostituzione in mio favore, applicando il principio della
continuità anche a cavallo dei due anni scolastici e non solo ad un periodo
infrannuale? NO
Grazie anticipatamente per l'attenzione e la risposta vorrete fornirmi.
Marinaprobabilmente sono io la tonte, perchè io ho solo capito che volevi la prosecuzione del contratto fino al termine della maternità anche se a cavallo di 2 anni scolastici....e la cosa non è possibile....\"minniemouse ha scritto:domanda tu eri nominata su una malattia fino al 31/8?
SE SI nel momento in cui la signora che sostitutivi presentava domanda di astensione, la scuola avrebbe dovuto chiudere il contratto su malattia al 31/8 e aprirne uno nuovo su maternità dal "giorno di richiesta maternità" fino al 31/08.....
il dirigente può anche decidere che su quel posto non vuole nominare!!!
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: regolamento supplenze
1) Scusa ma quanto AA ci sono in questa scuola??? Il Dirigente Scolastico si è assunto una grossa responsabilità a farti continuare fino al 31/08... avrebbe dovuto richiamare gli altri in servizio....Marina10101978 ha scritto:Buongiorno.
Sono inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia per il personale ATA
e nel corso dell'a.s. 2012-2013 ho ricevuto nomina presso una scuola
dapprima dal 6 maggio 2013 al 30 giugno e poi con ulteriore contratto fino a
tutto il 31 agosto.
L'avente diritto da me sostituita, personale di I fascia inserita nelle
graduatorie permanenti avendo effettuato servizio per un periodo superiore ai
24 mesi, ha riconfermato il 31 agosto la stessa sede e presentato già in data 22 agosto 2013 domanda di maternità.
Poichè nel mio caso specifico il posto già da me occupato in sostituzione è
sempre lo stesso, il dirigente scolastico, essendo iniziato il nuovo a.s., è
tenuto a scorrere nuovamente le graduatorie oppure può procedere a riconfermare
il contratto di sostituzione in mio favore, applicando il principio della
continuità anche a cavallo dei due anni scolastici e non solo ad un periodo
infrannuale?
Grazie anticipatamente per l'attenzione e la risposta vorrete fornirmi.
Marina
2) I contratti a tempo determinato non possono essere su 2 anni scolastici
3) il primo settembre inizia un nuovo anno... c'è la prima fascia libera...
trillina_72- Messaggi : 237
Data d'iscrizione : 28.05.11
Re: regolamento supplenze
Ciao Trillina.
Evidentemente non sono stata chiara e mi scuso.
Il posto da ATA, a causa di una assenza temporanea (maternità a rischio), è stato sostituito dalla mia persona, III fascia graduatorie di istituto.
Al 22 agosto, entrambi in servizio con contratti fino al 31 agosto, la persona da me sostituita ha prorogato la sua assenza temporanea chiedendo il congedo parentale per maternità.
Al 30 agosto, questa stessa persona ha riconfermato il posto, la sede e proseguito la sua temporanea assenza.
Dicono le norme vigenti, le circolari, le note ministeriali etc. etc. etc. (e chi più ne ha più ne metta),
"...ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto."
Ma vi è di più. Sempre la circolare del 30 agosto 2013, rifacendosi a quanto già in passato considerato, specificano per il nuovo anno scolastico:
In considerazione della circostanza che la data di inizio dell'as 2013/2014 coincide con la domenica, i contratti a tempo determinatostipulati entro il 31 agosto 2013 devono comunque riportare la decorrenza dal 1° settembre 2013, in quanto la chiusura domenicale delle scuole comporta la materiale impossibilità di assumere servizio e pertanto si configura quale causa di forza maggiore che non può incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, nè sul diritto all'intera retribuzione.
Ergo, è proprio il ministero che attribuisce la continuità ai contratti della persona da me sostituita.
A mio modestissimo avviso, il mio diritto nasce dal 22 agosto, momento in cui cambia la ragione della temporanea assenza ma, la stessa, si prolunga a cavallo di due anni scolastici distinti.
Adesso, se qualcuno riesce a dirmi una sola norma, circolare, nota ministeriale che sia contraria a tali mie ragioni, gli sono grato (francamente, io non ne ho trovate).
Nè varrebbe altresì la prassi di andare a riprendere le graduatorie, visto che, come giustamente da te notato, è una situazione particolare ed eccezionale dovuta ad esigenze di servizio quella per cui si è proceduti a prorogare i contratti fino al 31 agosto; la prassi vige per le situazioni laddove le nomine temporanee terminano col temrinare dell'attività didattica.
Aspetto che qualcuno si degni di darmi una spiegazione giuridica.
Grazie e piacere trillina
M
Evidentemente non sono stata chiara e mi scuso.
Il posto da ATA, a causa di una assenza temporanea (maternità a rischio), è stato sostituito dalla mia persona, III fascia graduatorie di istituto.
Al 22 agosto, entrambi in servizio con contratti fino al 31 agosto, la persona da me sostituita ha prorogato la sua assenza temporanea chiedendo il congedo parentale per maternità.
Al 30 agosto, questa stessa persona ha riconfermato il posto, la sede e proseguito la sua temporanea assenza.
Dicono le norme vigenti, le circolari, le note ministeriali etc. etc. etc. (e chi più ne ha più ne metta),
"...ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto."
Ma vi è di più. Sempre la circolare del 30 agosto 2013, rifacendosi a quanto già in passato considerato, specificano per il nuovo anno scolastico:
In considerazione della circostanza che la data di inizio dell'as 2013/2014 coincide con la domenica, i contratti a tempo determinatostipulati entro il 31 agosto 2013 devono comunque riportare la decorrenza dal 1° settembre 2013, in quanto la chiusura domenicale delle scuole comporta la materiale impossibilità di assumere servizio e pertanto si configura quale causa di forza maggiore che non può incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, nè sul diritto all'intera retribuzione.
Ergo, è proprio il ministero che attribuisce la continuità ai contratti della persona da me sostituita.
A mio modestissimo avviso, il mio diritto nasce dal 22 agosto, momento in cui cambia la ragione della temporanea assenza ma, la stessa, si prolunga a cavallo di due anni scolastici distinti.
Adesso, se qualcuno riesce a dirmi una sola norma, circolare, nota ministeriale che sia contraria a tali mie ragioni, gli sono grato (francamente, io non ne ho trovate).
Nè varrebbe altresì la prassi di andare a riprendere le graduatorie, visto che, come giustamente da te notato, è una situazione particolare ed eccezionale dovuta ad esigenze di servizio quella per cui si è proceduti a prorogare i contratti fino al 31 agosto; la prassi vige per le situazioni laddove le nomine temporanee terminano col temrinare dell'attività didattica.
Aspetto che qualcuno si degni di darmi una spiegazione giuridica.
Grazie e piacere trillina
M
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: regolamento supplenze
Tutto tace????????????
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: regolamento supplenze
Probabilmente tutto tace perchè chi vorrebbe intervenire ti direbbe le stesse cose che ti abbiamo detto fino ad ora (sempre senza alcun riferimento normativo, come giustamente ci tieni a sottolineare ogni volta) e non quello che, in cuor tuo, vorresti sentirti dire.
Se poi qualcuno riuscirà, decreti e leggi alla mano, a dissipare ogni tuo dubbio, nel bene o nel male, sarò il primo a felicitarsene.
Se poi qualcuno riuscirà, decreti e leggi alla mano, a dissipare ogni tuo dubbio, nel bene o nel male, sarò il primo a felicitarsene.
Eldorado80- Messaggi : 1841
Data d'iscrizione : 03.01.11
Re: regolamento supplenze
Grazie. Dalle mie parti si dice che la ragione si dà ai fessi...ecco perchè io cerco qualcuno che mi dia una risposta che non sia basata su quanto si è sempre (più o meno giustamente a mio avviso) fatto.Eldorado80 ha scritto:Probabilmente tutto tace perchè chi vorrebbe intervenire ti direbbe le stesse cose che ti abbiamo detto fino ad ora (sempre senza alcun riferimento normativo, come giustamente ci tieni a sottolineare ogni volta) e non quello che, in cuor tuo, vorresti sentirti dire.
Se poi qualcuno riuscirà, decreti e leggi alla mano, a dissipare ogni tuo dubbio, nel bene o nel male, sarò il primo a felicitarsene.
Anch'io ne convengo, come ho sempre scritto, che la proroga fino al 31 agosto forse non era dovuta (o del tutto legittima); ma questo, è un altro paio di maniche che non inficia il mio ragionamento, almeno a mio avviso.
Per la cronaca, io sono ancora senza nomina e il posto, a quanto ne sò, è ancora vuoto. Ed ancora: comunque il dirigente subentrante, non si è degnato nè di rispondermi nè tanto meno di ricevermi.
Omnia munda mundis......
Marina10101978- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 21.09.13
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