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Supplenza fino al 20 aprile

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Messaggio Da grixy81 Mar Mar 29, 2011 4:11 pm

Promemoria primo messaggio :

Salve,
sono un'insegnante precaria che insegna in una scuola primaria su una astenzione facoltativa.
Il mio contratto scadrà il 20 aprile ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di pasqua vorrei sapere nel caso la collega nn dovesse ritornare dopo le vacanze se la supplenza spetta ancora a me e se si se posso rifiutarmi di accettare la nuova supplenza.Grazie.

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Messaggio Da alice2007 Dom Apr 03, 2011 11:30 am

Grazie davvero! Per fortuna che ci siete voi ad aiutarci con mille informazioni preziose

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Messaggio Da giulia boffa Dom Apr 03, 2011 11:31 am

se la titolare rientra perché non ha i gg per la disposizione, e si mantiene anche il supplente, come dice DEC, non si pagano due persone? Il titolare se non ha i gg deve rientrare in classe o si prende aspettativa , o ho capito male io?
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 03, 2011 11:41 am

giulia boffa ha scritto:se la titolare rientra perché non ha i gg per la disposizione, e si mantiene anche il supplente, come dice DEC, non si pagano due persone? Il titolare se non ha i gg deve rientrare in classe o si prende aspettativa , o ho capito male io?

Aspetta, perché forse mi sono spiegato male io.

Caso: titolare assente da settembre/ottobre fino al 20 aprile, cioè ultimo giorno di lezione prima delle vacanze di pasqua.

Finora, quindi, abbiamo i 150 gg oppure i 90, se classi terminali.

Il titolare, però, risulta presente durante le vacanze, cioè non produce un certificato che attesti la sua assenza.

Stando così le cose:

1. al supplente non vengono pagate le vacanze (la titolare è presente)

2. Cosa più importante, il supplente non potrebbe più rientrare nell'art 37, anche se il titolare si riassenta a partire dal primo giorno utile di scuola, perché la "presenza" del titolare durante le vacanze interrompe il conteggio dei giorni in riferimento all'art 37.

3. Se la titolare quindi si riassenta a partire dal primo giorno di lezione, al supplente viene confermato il contratto ma solo in base ai giorni indicati dal certificato prodotto dalla titolare. Cioè non si può applicare l'art 37.

La domanda che si pone quindi il dirigente è:

Una titolare assente da ottobre, quindi c'è lo stesso supplente sulla classe da 6 mesi, ma che durante le vacanze di pasqua risulta presente e quindi interromperebbecosì il conteggio dei 150/90 giorni, se ha intenzione di riassentarsi a partire dal primo giorno di lezione dopo le vacanze la possiamo fare "rientrare" nell'art 37 per salvaguardare la continuità didattica degli allievi? E quindi mantenere in servizio fino agli scrutini il supplente e solo a disposizione la titolare?

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Messaggio Da giulia boffa Dom Apr 03, 2011 11:53 am

cioè essere comunque a disposizione senza avere i 150 o 90 gg? secondo me no, si prende aspettativa non pagata, al supplente la supplenza spetta lo stesso se lei prende aspettativa. Altrimenti non si fa pagare le vacanze e se ne sta a disposizione, troppo comodo così
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Messaggio Da alice2007 Dom Apr 03, 2011 11:56 am

Perdonatemi, un ennesimo dubbio. Ma se il "regolamento" parla di 150 gg continuativi, nel mio caso già ci sono, perchè la collega è assente da metà settembre in maniera continuativa. Non capisco perchè si parla di interruzione del conteggio...

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 03, 2011 11:58 am

giulia boffa ha scritto:cioè essere comunque a disposizione senza avere i 150 o 90 gg? secondo me no, si prende aspettativa non pagata, al supplente la supplenza spetta lo stesso se lei prende aspettativa. Altrimenti non si fa pagare le vacanze e se ne sta a disposizione, troppo comodo così

I 150/90 giorni ci sono già. Si interromperebbero nei gionri di vacanza, ma fino al 20 ci sono già
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 03, 2011 11:59 am

alice2007 ha scritto:Perdonatemi, un ennesimo dubbio. Ma se il "regolamento" parla di 150 gg continuativi, nel mio caso già ci sono, perchè la collega è assente da metà settembre in maniera continuativa. Non capisco perchè si parla di interruzione del conteggio...

Perché l'art 37 dice espressamente "ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica"
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Messaggio Da giulia boffa Dom Apr 03, 2011 12:16 pm

Paolo1974 ha scritto:
giulia boffa ha scritto:cioè essere comunque a disposizione senza avere i 150 o 90 gg? secondo me no, si prende aspettativa non pagata, al supplente la supplenza spetta lo stesso se lei prende aspettativa. Altrimenti non si fa pagare le vacanze e se ne sta a disposizione, troppo comodo così

I 150/90 giorni ci sono già. Si interromperebbero nei gionri di vacanza, ma fino al 20 ci sono già

quindi se si fa pagare Pasqua, interrompendo il conteggio, e poi rientra dopo il 1 maggio deve rientrare su tutte le classi e tu salti; onde evitare non deve rientrare il 1 maggio prendendo aspettativa, ma non le si deve concedere di restare a disposizione: così la vedo e così dice la normativa
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 03, 2011 12:29 pm

giulia boffa ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
giulia boffa ha scritto:cioè essere comunque a disposizione senza avere i 150 o 90 gg? secondo me no, si prende aspettativa non pagata, al supplente la supplenza spetta lo stesso se lei prende aspettativa. Altrimenti non si fa pagare le vacanze e se ne sta a disposizione, troppo comodo così

I 150/90 giorni ci sono già. Si interromperebbero nei gionri di vacanza, ma fino al 20 ci sono già

quindi se si fa pagare Pasqua, interrompendo il conteggio, e poi rientra dopo il 1 maggio deve rientrare su tutte le classi e tu salti; onde evitare non deve rientrare il 1 maggio prendendo aspettativa, ma non le si deve concedere di restare a disposizione: così la vedo e così dice la normativa

Secondo me però non è il pagamento Giulia che conta e che dobbiamo prendere in considerazione, perché la titoalre potrebbe essere assente per malattia durante le vacanze, quindi essere assente ma "pagata" lo stesso, non per forza l'assenza dev'essere aspettativa non retribuita. Quindi o è presente o è essente per malattia è sempre "pagata".

Il problema è se si può "sorvolare" sulla presenza della docente durante le vacanze, e quindi se la continuità didattica si può considerare tale in un caso simile, cioè in cui c'è comunque un'assenza in classe da settembre e che tale assenza non è pregiudicata dalla presenza durante le vacanze.

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Messaggio Da giulia boffa Dom Apr 03, 2011 12:43 pm

non importa, se si fa pagare senza rientro effettivo è comunque rientro e spezza il conto delle assenze; il punto è perché andare contro la normativa, nel momento in cui non si rispetta il discorso del pagamento? Se sei pagato sei in servizio pieno anche se assente di fatto, quindi non arrivi a 150 o 90 gg, la normativa dice che devi rientrare il 2 maggio; non c'è deroga a questa cosa. L'art. 37 è per il supplente che deve continuare la supplenza qualora il titolare non c'è, ma se il titolare si mette nella condizione di esserci la supplenza si stacca, senza alcun favore per il titolare; altrimenti se ha a cuore i ragazzi si prende l'aspettativa fino agli scrutini compresi: che problema c'è? Non ci fosse alternativa al proseguimento del supplente, ma l'alternativa c'è. Io parlo di aspettativa dopo il 1 maggio, per non rientrare nelle classi, visto che ha staccato il conteggio: o non si fa pagare prima durante le vacanze o non si fa pagare dopo, se vuol farsi pagare deve rientrare in classe il 2 maggio


Ultima modifica di giulia boffa il Dom Apr 03, 2011 12:59 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 03, 2011 12:58 pm

giulia boffa ha scritto:non importa, se si fa pagare senza rientro effettivo è comunque rientro e spezza il conto delle assenze; il punto è perché andare contro la normativa, nel momento in cui non si rispetta il discorso del pagamento? Se sei pagato sei in servizio pieno anche se assente di fatto, quindi non arrivi a 150 o 90 gg, la normativa dice che devi rientrare il 2 maggio; non c'è deroga a questa cosa. L'art. 37 è per il supplente che deve continuare la supplenza qualora il titolare non c'è, ma se il titolare si mette nella condizione di esserci la supplenza si stacca, senza alcun favore per il titolare; altrimenti se ha a cuore i ragazzi si prende l'aspettativa fino agli scrutini compresi: che problema c'è? Non ci fosse alternativa al proseguimento del supplente, ma l'alternativa c'è

Io ho capito il tuo punto di vista. Ma la voglio vedere dall'altro punto di vista, cioè degli allievi, indipendentemente da ciò che fa la titolare:

1. la titolare è assente fino al 20 aprile da settembre. Si nomina un supplente.
2. Ci sono già i 150/90 giorni, ma la titolare durante le vacanze di pasqua è presente.
3. Al ritorno delle vacanze la titolare produce un altro certifcato, diciamo fino al 10 maggio.
4. Al supplente viene quindi confermato il contratto fino al 10 maggio.
5. Diciamo che quindi la titolare l'11, secondo normativa, dovrebbe rientrare in classe (il conteggio dei 150/90 gg, con la presenza durante le vacanze ha interrotto il conteggio dei giorni, si riparte da zero).

Se la titolare volesse davvero rientrare in classe l'11, il dirigente non glielo permette appellandosi alla continuità didattica, mantiene il supplente in servizio fino agli scrutini e la titolare a disposizione. Ritieni che per gli allievi non sarebbe utile?

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Messaggio Da giulia boffa Dom Apr 03, 2011 1:04 pm

paolo, gli alunni vanno considerati sempre, non solo quando fa comodo; se ci tengo agli alunni, io titolare non rientro e mi metto in aspettativa oppure, sapendo di non voler rientrare in classe a Pasqua non mi faccio pagare; a questo punto, se non è così, voglio la continuità didattica anche tra un anno e l'altro per il supplente se la maternità è a cavallo di due anni oppure se c'è aspettativa per il dottorato, non sarebbe un bene anche quello per i ragazzi, anzi di più perché farei ben due anni con loro e non solo un mesetto, che poi è l'ultimo quindi il grosso è fatto, da supplente. la normativa è normativa e molte norme servono proprio da deterrente per evitare i pagamenti, non ti pago a pasqua e in compenso non ti faccio rientrare in classe, mi sembra molto ovvio: in questo modo il supplente prende pasqua e continua la supplenza: perchè spezzare tutto questo per un concetto di continuità part time? Ai titolari va spiegato bene , invece, che non devono farsi pagare Pasqua , invece di promettere che staranno comunque a disposizione contro la normativa , in virtù di un art. 37 che ha altri scopi che quello di favorire i comodi di chi è stato assente tutto l'anno con la pretesa di non rispettare la normativa
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 03, 2011 1:09 pm

giulia boffa ha scritto:paolo, gli alunni vanno considerati sempre, non solo quando fa comodo; se ci tengo agli alunni, io titolare non rientro e mi metto in aspettativa oppure, sapendo di non voler rientrare in classe a Pasqua non mi faccio pagare; a questo punto, se non è così, voglio la continuità didattica anche tra un anno e l'altro per il supplente se la maternità è a cavallo di due anni oppure se c'è aspettativa per il dottorato, non sarebbe un bene anche quello per i ragazzi, anzi di più perché farei ben due anni con loro e non solo un mesetto, che poi è l'ultimo quindi il grosso è fatto, da supplente. la normativa è normativa e molte norme servono proprio da deterrente per evitare i pagamenti, non ti pago a pasqua e in compenso non ti faccio rientrare in classe, mi sembra molto ovvio: in questo modo il supplente prende pasqua e continua la supplenza: perchè spezzare tutto questo per un concetto di continuità part time?

Lo so bene, e sono d'accordo. Ma non tutti i docenti, per un motivo o per un altro, ci "tengono" agli allievi, oppure vogliono capra e cavoli. A questo punto, nonostante l'aspetto letterale della normativa e in casi comunque limitati, il dirigente deve "salvaguardare" la continuità degli allievi. A mio avviso, in un caso come quello posto non si dovrebbe permettere alla docente titolare di rientrare l'11 maggio. E la ratio dell'art 37 lo potrebbe permettere.
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Messaggio Da giulia boffa Dom Apr 03, 2011 1:12 pm

la ratio potrebbe, ma la normativa esplicitamente no; tra una ratio e una norma va fatta rispettare la norma, per non favorire i comodi di chi è stato assente tutto l'anno , si è fatto pagare e vuole rientrare senza fare nulla; la ratio dell'art. 37 non deve permettere questo, a mio avviso; se vieni pagato devi lavorare, altrimenti stai a casa
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 03, 2011 1:16 pm

giulia boffa ha scritto:la ratio potrebbe, ma la normativa esplicitamente no; tra una ratio e una norma va fatta rispettare la norma, per non favorire i comodi di chi è stato assente tutto l'anno , si è fatto pagare e vuole rientrare senza fare nulla; la ratio dell'art. 37 non deve permettere questo, a mio avviso; se vieni pagato devi lavorare, altrimenti stai a casa

Dicevo che la ratio permetterebbe al dirigente di non far rientrare la titolare l'11 maggio. Se la fai rientrare l'11 maggio, hai vanificato l'intero lavoro del supplente, e soprattutto non sarebbe per niente utile agli allievi, indipendentemente dal contratto che il supplente non avrà più.
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Messaggio Da giulia boffa Dom Apr 03, 2011 1:17 pm

non farla rientrare significa non tenerla a disposizione, ma a casa: le suggerieìsce una bella aspettativa non retribuita e siamo tutti contenti, si è fatta pagare prima non si fa pagare dopo. la legge non ammette ignoranza. perchè deve staccare la contiuità di assenze? Dove sta scritto? ogni scelta ha la sua conseguenza; è così prt tutti e per tutto, perché non in questo caso? per un mese di scuola?
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Messaggio Da gugu Dom Apr 03, 2011 1:22 pm

giulia boffa ha scritto:non farla rientrare significa non tenerla a disposizione, ma a casa: le suggerieìsce una bella aspettativa non retribuita e siamo tutti contenti, si è fatta pagare prima non si fa pagare dopo. la legge non ammette ignoranza. perchè deve staccare la contiuità di assenze? Dove sta scritto? ogni scelta ha la sua conseguenza; è così prt tutti e per tutto, perché non in questo caso? per un mese di scuola?


Da un punto di vista strettamente normativa ha piena ragione Giulia, da un punto di vista umano Paolo. In effetti penso anch'io che la titolare dovrebbe agire per il meglio della classe, prendendo aspettativa o entrando subito in malattia nelle vacanze. In ogni caso non possiamo non tener conto del fatto che magari VORREBBE rientrare (per qualsiasi motivo) in classe e sarebbe un suo legittimo diritto.
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Messaggio Da stedo Dom Apr 03, 2011 1:58 pm

gugu ha scritto:
giulia boffa ha scritto:non farla rientrare significa non tenerla a disposizione, ma a casa: le suggerieìsce una bella aspettativa non retribuita e siamo tutti contenti, si è fatta pagare prima non si fa pagare dopo. la legge non ammette ignoranza. perchè deve staccare la contiuità di assenze? Dove sta scritto? ogni scelta ha la sua conseguenza; è così prt tutti e per tutto, perché non in questo caso? per un mese di scuola?


Da un punto di vista strettamente normativa ha piena ragione Giulia, da un punto di vista umano Paolo. In effetti penso anch'io che la titolare dovrebbe agire per il meglio della classe, prendendo aspettativa o entrando subito in malattia nelle vacanze. In ogni caso non possiamo non tener conto del fatto che magari VORREBBE rientrare (per qualsiasi motivo) in classe e sarebbe un suo legittimo diritto.

Mi intrometto perchè a me succede la stessa cosa, e le notizie che mi danno sono discordanti...
Sostituisco una maternità (ora è in facoltativa e tornerà dopo Pasqua) soltanto che mi hanno detto chiaramente che le vacanze Pasquali non me le pagano!
Così è successo per il ponte del 17 marzo dove hanno interrotto il mio contratto per 5 giorni (senza che io sia pagata), per poi " riattivarlo" il 21 marzo con proroga fino al 16 aprile. La spiegazione della segreteria?" così la titolare tiene un pò di maternità".

Vi chiedo: è regolare lavorare a intermittenza su una maternità facoltativa anche se so che gli esami li farò io?
grazie a chi vorrà rispondere!


stedo

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 03, 2011 2:56 pm

stedo ha scritto:
gugu ha scritto:
giulia boffa ha scritto:non farla rientrare significa non tenerla a disposizione, ma a casa: le suggerieìsce una bella aspettativa non retribuita e siamo tutti contenti, si è fatta pagare prima non si fa pagare dopo. la legge non ammette ignoranza. perchè deve staccare la contiuità di assenze? Dove sta scritto? ogni scelta ha la sua conseguenza; è così prt tutti e per tutto, perché non in questo caso? per un mese di scuola?


Da un punto di vista strettamente normativa ha piena ragione Giulia, da un punto di vista umano Paolo. In effetti penso anch'io che la titolare dovrebbe agire per il meglio della classe, prendendo aspettativa o entrando subito in malattia nelle vacanze. In ogni caso non possiamo non tener conto del fatto che magari VORREBBE rientrare (per qualsiasi motivo) in classe e sarebbe un suo legittimo diritto.

Mi intrometto perchè a me succede la stessa cosa, e le notizie che mi danno sono discordanti...
Sostituisco una maternità (ora è in facoltativa e tornerà dopo Pasqua) soltanto che mi hanno detto chiaramente che le vacanze Pasquali non me le pagano!
Così è successo per il ponte del 17 marzo dove hanno interrotto il mio contratto per 5 giorni (senza che io sia pagata), per poi " riattivarlo" il 21 marzo con proroga fino al 16 aprile. La spiegazione della segreteria?" così la titolare tiene un pò di maternità".

Vi chiedo: è regolare lavorare a intermittenza su una maternità facoltativa anche se so che gli esami li farò io?
grazie a chi vorrà rispondere!




Sì. La docente titolare usufruisce dell'astensione facoltativa, la quale essendo frazionabile si può interrompere nel giorno libero oppure durante le vacanze, con ripresa formale di servizio.

Ciò vuol dire che se la docente interrompe la facoltativa e poi la riprende, durante le vacanze (ponti o giorno libero) è in formale servizio. A lei non contano i giorni come facoltativa, e quindi è "presente", e a te secondo l'art 7/4 e 7/5 del DM 131/07 prorogano o confermano il contratto, a seconda dei casi.

Facendo così non ha però i 90 giorni di assenza, perché da normativa devono appunto essere continuativi e quindi comprendere anche le vacanze (giorni liberi, ponti ecc.).
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Messaggio Da stedo Dom Apr 03, 2011 3:24 pm

Grazie Paolo, l'intermittenza mi sta bene, perché comunque lavoro, però il fatto che non mi paghino le vacanze di Pasqua nè il ponte del 17 marzo... non credo sia corretto perchè 7 gg prima e 7 gg dopo in entrambi i casi ci sono sempre io..
Mi confermi che la scuola deve pagare le vacanze al supplente?

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 03, 2011 3:48 pm

stedo ha scritto:Grazie Paolo, l'intermittenza mi sta bene, perché comunque lavoro, però il fatto che non mi paghino le vacanze di Pasqua nè il ponte del 17 marzo... non credo sia corretto perchè 7 gg prima e 7 gg dopo in entrambi i casi ci sono sempre io..
Mi confermi che la scuola deve pagare le vacanze al supplente?

Non è così. I 7 gg prima e i 7 dopo ok, ma nello stesso tempo la docente titolare dev'essere assente durante le vacanze.

Quindi 7 gg prima e 7 dopo, e l'assenza della titolare sono due cose che devono esserci contemporaneamente. Se ne manca una, al supplente non spetta il pagamento delle vacanze e quindi la proroga del contratto. Ma solo la conferma dello stesso, se la docente al rientro delle vacanze rinnova l'assenza.
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Messaggio Da stedo Dom Apr 03, 2011 4:52 pm

Praticamente se ho capito bene :se il titolare rientra virtualmente nei ponti o nelle vacanze natalizie/pasquali e nonostante 7gg prima e 7gg dopo c'è il supplente, lo stesso non ha diritto al pagamento delle festività! così mi capita...
però stavo leggendo una tua risposta in cui citi l'ARAN che non dice proprio così.. perchè di fatto il rientro virtuale quando la scuola è chiusa, che rientro é? ai soli fini burocratici?
Grazie e buona domenica sera!

stedo

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Apr 03, 2011 5:20 pm

stedo ha scritto:Praticamente se ho capito bene :se il titolare rientra virtualmente nei ponti o nelle vacanze natalizie/pasquali e nonostante 7gg prima e 7gg dopo c'è il supplente, lo stesso non ha diritto al pagamento delle festività! così mi capita...
però stavo leggendo una tua risposta in cui citi l'ARAN che non dice proprio così.. perchè di fatto il rientro virtuale quando la scuola è chiusa, che rientro é? ai soli fini burocratici?
Grazie e buona domenica sera!

L'Aran dice proprio così: Il riferimento infatti è il nuovo art 40 del CCNL.

L'esempio lo trovi relativo alle vacanze di Natale, che si può quindi riferire a quelle di pasqua, e che io ho ripreso dal commento analitico che a suo tempo fece la CGIL:

"Supponiamo che il titolare (docente o ATA) risulti assente dal 12/12/2006 al 28/12/2006 (quindi con rientro in servizio dal 29/12/2006), per cui, correttamente, l’Amministrazione stipula un iniziale contratto con scadenza il 23/12/2006.

In tale caso, se il titolare dal 29/12/2006 riassume servizio (ancorché formalmente se trattasi di personale docente), pur rinnovando l’assenza alla ripresa delle attività didattiche (8/1/2007), anche per un periodo superiore a sette giorni, il supplente non ha diritto alla “copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni.

Se, invece, il titolare dal giorno 29/12/2006 rinnova la richiesta di assenza, quindi senza soluzione di continuità (anche per altra motivazione rispetto alla precedente assenza), con prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle attività didattiche (quindi almeno fino al 13/1/2007 compreso, essendo il giorno 14 gennaio festivo), il supplente ha diritto ad un contratto continuativo dal 12/12/2006 al 13/1/2007, in virtù della spettante proroga dal 24/12/2006 al 13/1/2007.

Precedentemente, in base alla “vecchia” e non più vigente normativa ministeriale, l’allora nomina continuativa (dal 12/12 al successivo 13/1) sarebbe stata lecita se e solo se il titolare avesse comunicato, entro il 23/12 (ultimo giorno di attività didattica antecedente l’inizio della sospensione natalizia) la sua volontà di prolungare l’assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7 giorno dopo la ripresa delle attività didattiche.

Adesso, con l’interpretazione autentica di cui si è detto, tale condizione non è più richiesta, pertanto il supplente ha diritto ad una proroga, senza soluzione di continuità, del suo contratto dal 24/12/2006 al 13/1/2007.

Quindi: se il titolare è presente a scuola, seppur formalmente, durante le vacanze, anche se poi rinnova l'assenza alla ripresa delle lezioni e fino a 7 gg dopo al supplente non spetta il pagamento delle vacanze.

Se, al contrario, è assente durante le vacanze (anche rinnovando l'assenza, senza soluzione di continuità, all'interno delle vacanze stesse) e l'assenza si prolunga per 7 gg dopo il rientro dalle stesse, al supplente spetta la proroga e il pagamento delle vacanze.

In poche parole, come ti dicevo, assenza dei 7 gg prima e 7 dopo + assenza continuativa durante le vacanze devono coincidere.

Altrimenti solo conferma del contratto.




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Messaggio Da stedo Dom Apr 03, 2011 5:34 pm

Ciao Paolo,
grazie per la tua precisione, mi sa che rientro nel supplente cornuto e mazziato! (spero si possa dire..)
così è la vita...

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Messaggio Da kypa57 Dom Apr 03, 2011 6:13 pm

Salve a tutti! a proposito del rientro dopo il 30 aprile, volevo chiedere in veste di titolare che alla data del 30 aprile appunto avrà ampiamente raggiunto i 150 gg continuativi di assenza, in pratica il rientro a disposizione cosa comporterà? mi spiego meglio: ho uno spezzone di otto ore su lun/mar/mer, ma questi giorni saranno modificati o semplicemente sarò a disposizione per eventuali supplenze in quei giorni?
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