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Messaggio Da washburnD14 Gio Giu 22, 2017 1:51 am

Promemoria primo messaggio :

Salve,
chiedo per cortesia che a rispondermi sia chi davvero ha certezza.
Sono titolare ad Ercolano, in provincia di NA.
Ho fatto domanda di trasferimento per la provincia di Salerno, dove risiedono, con me, mia moglie e mio figlio di tre anni.
La provincia di Salerno è immensa e l'ultimo ambito che ho inserito comprende comuni distanti anche oltre 120km da casa mia.
Al momento della compilazione pensavo ovviamente alla possibilità di avvalermi della precedenza su AP.
Ora invece leggo che sarei vincolato, cioè che ottenendo trasferimento su qualunque ambito di Salerno non potrò fare domanda di AP.
In pratica è l'unico vincolo e ci sono cascato in pieno.
E' possibile, mi chiedo, applicare un vincolo di tale portata dopo la scadenza delle domande di trasferimento?
Chiedo inoltre ... Il vincolo varrà per tre anni? Tre anni senza AP?
Se così fosse si tratterebbe di una vera e propria punizione, un castigo ingiusto.

Grazie dell'attenzione

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Messaggio Da dubitoergosum Lun Giu 26, 2017 6:12 pm

matissebianca7 ha scritto:poi non capisco come si possa accordare precedenza per i genitori con figli di età minore di sei anni nelle domande di assegnazione provinciale e allo stesso tempo non solo negare, alle stesse persone nelle medesime condizione, la precedenza ma addirittura la possibilità stessa di produrre domanda ed in base a quale criterio?? temporale, cioè se la titolarità è riferita al 2016/2017 o sopravvenuta al 2017/18... un abominio giuridico
concordo pienamente anche su questo, tale posizione non è sostenibile in sede giudiziaria.

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Messaggio Da alesss74 Lun Giu 26, 2017 6:12 pm

ricontrolla

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Messaggio Da alesss74 Lun Giu 26, 2017 6:14 pm

dubitoergosum ha scritto:
matissebianca7 ha scritto:poi non capisco come si possa accordare precedenza per i genitori con figli di età minore di sei anni nelle domande di assegnazione provinciale e allo stesso tempo non solo negare, alle stesse persone nelle medesime condizione, la precedenza ma addirittura la possibilità stessa di produrre domanda ed in base a quale criterio?? temporale, cioè se la titolarità è riferita al 2016/2017 o sopravvenuta al 2017/18... un abominio giuridico
concordo pienamente anche su questo, tale posizione non è sostenibile in sede giudiziaria.


concordo pienamente anche io, un vero abominio

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Messaggio Da washburnD14 Lun Giu 26, 2017 6:15 pm

Il SADISMO è il vero motore

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Messaggio Da matissebianca7 Lun Giu 26, 2017 6:16 pm

alesss74 ha scritto:ricontrolla
ma ci sei o ci fai?? Leggi Professionisti scuola network e tecnica della scuola non hanno mai sposato l'interpretazione di os sin dall'inizio; anzi è OS che ha sollevato questo polverone anche a danno dell'integrità psicofisica di molti colleghi già provati in questi giorni dal gran caldo

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Messaggio Da matissebianca7 Lun Giu 26, 2017 6:20 pm

oggi speriamo che qulcuno all'incontro faccia come dai carabinieri in caserma: a domanda risponde e ci togliamo sto pensiero

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Messaggio Da arrubiu Lun Giu 26, 2017 6:21 pm

matissebianca7 ha scritto:
alesss74 ha scritto:ricontrolla
ma ci sei o ci fai?? Leggi Professionisti scuola network e tecnica della scuola non hanno mai sposato l'interpretazione di os sin dall'inizio; anzi è OS che ha sollevato questo polverone anche a danno dell'integrità psicofisica di molti colleghi già provati in questi giorni dal gran caldo
Il "cuore" dell'interpretazione di OS è che, dal momento che il 20 luglio (per la secondaria) si ottiene la mobilità, allora la domanda di AP si fa a partire da questa mobilità.
Se quindi ottengo mobilità da Milano a Catania, la domanda di AP la si fa come se fossi già a Catania.
A me non convince molto, sinceramente, ma non sono un esperto.
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Messaggio Da giovanna onnis Lun Giu 26, 2017 6:26 pm

Cosa non ti convince?
La titolarità che comopare nel modello su Istanze online (la parte la troviamo già compilata) è quella relativa al 2017/18 quindi quella ottenuta dopo la mobilità
Non ricordi l'anno scorso cosa indicava per te?
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Messaggio Da alesss74 Lun Giu 26, 2017 6:27 pm

matissebianca7 ha scritto:
alesss74 ha scritto:ricontrolla
ma ci sei o ci fai?? Leggi Professionisti scuola network e tecnica della scuola non hanno mai sposato l'interpretazione di os sin dall'inizio; anzi è OS che ha sollevato questo polverone anche a danno dell'integrità psicofisica di molti colleghi già provati in questi giorni dal gran caldo

scusami collega, forse ci sono, forse ci faccio, non so quale condizione sia migliore/peggiore, ma ti invito cortesemente a leggere con attenzione

http://www.tecnicadellascuola.it/item/30930-altro-chiarimento-sulla-assegnazione-provvisoria-2017-2018.html

Un’altra richiesta che ci è stata fatta è quella di sapere se possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che avendo ottenuto il trasferimento nella provincia di residenza, ambiscano a muoversi in altra scuola o comune della provincia di trasferimento.
La risposta è affermativa in caso si abbia la precedenza

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Messaggio Da arrubiu Lun Giu 26, 2017 6:28 pm

giovanna onnis ha scritto:Cosa non ti convince?
La titolarità che comopare nel modello su Istanze online (la parte la troviamo già compilata) è quella relativa al 2017/18 quindi quella ottenuta dopo la mobilità
Non ricordi l'anno scorso cosa indicava per te?
Sì, hai ragione.
Però non capisco allora tutti questi dubbi.
Tu dirai: noi abbiamo detto la nostra. Però..:)
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Messaggio Da matissebianca7 Lun Giu 26, 2017 6:28 pm

arrubiu ha scritto:
matissebianca7 ha scritto:
alesss74 ha scritto:ricontrolla
ma ci sei o ci fai?? Leggi Professionisti scuola network e tecnica della scuola non hanno mai sposato l'interpretazione di os sin dall'inizio; anzi è OS che ha sollevato questo polverone anche a danno dell'integrità psicofisica di molti colleghi già provati in questi giorni dal gran caldo
Il "cuore" dell'interpretazione di OS è che, dal momento che il 20 luglio (per la secondaria) si ottiene la mobilità, allora la domanda di AP si fa a partire da questa mobilità.
Se quindi ottengo mobilità da Milano a Catania, la domanda di AP la si fa come se fossi già a Catania.
A me non convince molto, sinceramente, ma non sono un esperto.
sei a catania dal 01/09/2017 ed il contratto sulle ut e ap disciplina per il 2017/2018: perchè non potrei fare ap provinciale come chi è titolare a catania dal 2016/2017?? lo ripeto fino alla noia: l'ap all'interno dello stesso comune non si può fare, è scritto esplicitamente; diversamente non sta scritto da nessuna parte che non posso fare ap per ricongiungermi alla mia famiglia in un altro comune diverso da quello in cui sono diventato titolare con la mobilità se me lo vuoi vietare per il 2017/2018 lo DEVI SCRIVERE

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Messaggio Da alesss74 Lun Giu 26, 2017 6:30 pm

matissebianca7 ha scritto:oggi speriamo che qulcuno all'incontro faccia come dai carabinieri in caserma: a domanda risponde e ci togliamo sto pensiero


speriamo le risposte scongiurino la causa di esclusione per cui se si è ottenuto trasferimento interprov nel comune di ricongiungimento non si può presentare domanda di ap provinc

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Messaggio Da arrubiu Lun Giu 26, 2017 6:31 pm

alesss74 ha scritto:
matissebianca7 ha scritto:oggi speriamo che qulcuno all'incontro faccia come dai carabinieri in caserma: a domanda risponde e ci togliamo sto pensiero


speriamo le risposte scongiurino la causa di esclusione per cui se si è ottenuto trasferimento interprov nel comune di ricongiungimento non si può presentare domanda di ap provinc
Sono tante le cose da chiarire.
Altrettanto grave, se non di più, l'esclusione dell'AP per genitore non convivente.
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Messaggio Da matissebianca7 Lun Giu 26, 2017 6:35 pm

alesss74 ha scritto:
matissebianca7 ha scritto:oggi speriamo che qulcuno all'incontro faccia come dai carabinieri in caserma: a domanda risponde e ci togliamo sto pensiero


speriamo le risposte scongiurino la causa di esclusione per cui se si è ottenuto trasferimento interprov nel comune di ricongiungimento non si può presentare domanda di ap provinc
vorrai dire provincia di ricongiungimento...perchè all'interno dello stesso comune già sta scritto che non si può

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Messaggio Da alesss74 Lun Giu 26, 2017 6:37 pm

si scusa, volevo dire provincia

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Messaggio Da matissebianca7 Lun Giu 26, 2017 6:42 pm

da TS
"Anche sulla possibilità dei docenti che hanno avuto il trasferimento nella provincia di residenza di poter fare la domanda di assegnazione provvisoria o di vedersi negata questa opportunità, ci sarebbe bisogno di un ulteriore chiarimento. Le richieste dei docenti ai propri sindacati di riferimento sono molte ed hanno bisogno di precisazioni e rassicurazioni.
Attendiamo le precisazioni da parte dell’Amministrazione e come intenda divulgarle per fare in modo che gli uffici scolastici agiscano in modo univoco e uniforme."
Il requisito della precedenza per le ap provinciali deriva dall'aver prole con età inferiore ai 6 anni: sono diverse dalle precedenze ex art 13 del contratto sui trsferimenti

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Messaggio Da dubitoergosum Lun Giu 26, 2017 8:41 pm

Dunque, provo a leggere l'art. 7.
L'ap provinciale può essere chiesta da:
chi ha figlioli, chia ha problemi di salute, chi convive con i genitori.
Ci sono esplicite restrizioni? NO.
Inoltre viene aggiunta una categoria di docenti: quelli che hanno precedenza ai sensi dell'art. 13. Sono tutti GIA' compresi nelle categorie di cui sopra? NO.
I docenti trasferiti d'ufficio negli 8 anni precedenti etc, i coniugi di militari (che potrebbero non soddisfare il vincolo di convivenza richiesto invece per le unioni tra civili), non sono necessariamente compresi nelle macrocategorie elencate per prime.
Quindi a mio avviso questo "inoltre" AGGIUNGE una categoria di richiedenti non contemplata nella parte sopra, e NON TOGLIE NULLA alle categorie di richiedenti che vengono prima. Come del resto è nella struttura di ogni legge: prima si trattano i casi generali, poi i casi particolari.
Se al MIUR volevano dire qualcos'altro non lo so e non m'importa: questo hanno scritto e questo devono applicare.

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Messaggio Da andem Lun Giu 26, 2017 9:03 pm

Non si parla minimamente di ricongiungimento al genitore per 104 cosa significa?
non possono fare domanda? o e' sottointeso che hanno la precedenza?
andem
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Messaggio Da matissebianca7 Lun Giu 26, 2017 9:11 pm

dubitoergosum ha scritto:Dunque, provo a leggere l'art. 7.
L'ap provinciale può essere chiesta da:
chi ha figlioli, chia ha problemi di  salute, chi convive con i genitori.
Ci sono esplicite restrizioni? NO.
Inoltre viene aggiunta una categoria di docenti: quelli che hanno precedenza ai sensi dell'art. 13. Sono tutti GIA' compresi nelle categorie di cui sopra? NO.
I docenti trasferiti d'ufficio negli 8 anni precedenti etc, i coniugi di militari (che potrebbero non soddisfare il vincolo di convivenza richiesto invece per le unioni tra civili), non sono necessariamente compresi nelle macrocategorie elencate per prime.
Quindi a mio avviso questo "inoltre" AGGIUNGE una categoria di richiedenti non contemplata nella parte sopra, e NON TOGLIE NULLA alle categorie di richiedenti che vengono prima. Come del resto è nella struttura di ogni legge: prima si trattano i casi generali, poi i casi particolari.
Se al MIUR volevano dire qualcos'altro non lo so e non m'importa: questo hanno scritto e questo devono applicare.
bravissimo/a sono due categorie di precedenze completamente diverse tra loro, in più una è disciplinata dal contratto sulla mobilità intesa come trasferimento le altre dal contratto per ap e ut
CCNI MIUR 11.04.2017
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/18.

Art. 13 - Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d'istituto

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE andate a leggere

invece il sistema delle precedenze per le api è questo
Personale con gravi motivi di salute
Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative
Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92;
Genitori di figli con età inferiore ai 6 anni;
Genitori di figli con età compresa tra 6 e i 12 anni;
Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

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Messaggio Da alesss74 Lun Giu 26, 2017 9:23 pm

alesss74 ha scritto:Secondo me possiamo fugare ogni dubbio argomentando a contrario:
"L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta da tutti i docenti di ogni ordine e grado, per uno dei seguenti motivi:
ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente,  purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai primi due punti
Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2017/18 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall’art.13 del CCNI dell’11 aprile 2017.-

la parte in neretto ha creato tutta questa confusione poiché è stata intesa come cumulativa rispetto ai requisiti delle lettere precedenti, di conseguenza si è pensato se sei stato trasferito nella provincia di ricongiungimento e non hai una precedenza ex art 13 della mobilità non puoi chiedere assegnazione per il comune di ricongiungimento


ecco cosa ho sostenuto venerdì 23 giugno

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Messaggio Da alesss74 Lun Giu 26, 2017 9:27 pm

alesss74 ha scritto:"L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta da tutti i docenti di ogni ordine e grado, per uno dei seguenti motivi:
ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente,  purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai primi due punti
Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2017/18 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall’art.13 del CCNI dell’11 aprile 2017."-


[i]altresì....con quell'altresì si superano i requisiti precedenti.


leggendo il contratto ho sempre creduto di poter chiedere ap nonostante abbia ottenuto trasferim nella prov di ricong, sono tutte le interpretazioni, anche autorevoli (sindacati firmatari), che mi hanno destato dubbi sulla possibilità di farlo


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Messaggio Da matissebianca7 Lun Giu 26, 2017 9:27 pm

vorrei anche sottolineare che vi è una particolare tutela per i lavoratori/trici con figli piccoli statuita da una legge dello Stato a cui nessun regolamento di rango inferiore può derogare come a dire questi stanno prendendo un granchio ed anche bello grosso...Art. 42-bis. (1)
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" (1)

(Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

(Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001)

(1) La legge 24 febbraio 2006, n. 104 ha esteso la tutela previdenziale prevista dal presente Testo Unico alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, in deroga all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Art. 42-bis. (1)

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.(2)

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, co. 105, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(2) Comma così modificato dall’art. 14, comma 7, L. 7 agosto 2015, n. 124

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Messaggio Da alesss74 Lun Giu 26, 2017 9:35 pm

matissebianca7 ha scritto:
dubitoergosum ha scritto:Dunque, provo a leggere l'art. 7.
L'ap provinciale può essere chiesta da:
chi ha figlioli, chia ha problemi di  salute, chi convive con i genitori.
Ci sono esplicite restrizioni? NO.
Inoltre viene aggiunta una categoria di docenti: quelli che hanno precedenza ai sensi dell'art. 13. Sono tutti GIA' compresi nelle categorie di cui sopra? NO.
I docenti trasferiti d'ufficio negli 8 anni precedenti etc, i coniugi di militari (che potrebbero non soddisfare il vincolo di convivenza richiesto invece per le unioni tra civili), non sono necessariamente compresi nelle macrocategorie elencate per prime.
Quindi a mio avviso questo "inoltre" AGGIUNGE una categoria di richiedenti non contemplata nella parte sopra, e NON TOGLIE NULLA alle categorie di richiedenti che vengono prima. Come del resto è nella struttura di ogni legge: prima si trattano i casi generali, poi i casi particolari.
Se al MIUR volevano dire qualcos'altro non lo so e non m'importa: questo hanno scritto e questo devono applicare.
bravissimo/a sono due categorie di precedenze completamente diverse tra loro, in più una è disciplinata dal contratto sulla mobilità intesa come trasferimento le altre dal contratto per ap e ut
CCNI MIUR 11.04.2017
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/18.

Art. 13 - Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d'istituto

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE andate a leggere

invece il sistema delle precedenze per le api è questo
Personale con gravi motivi di salute
Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative
Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92;
Genitori di figli con età inferiore ai 6 anni;
Genitori di figli con età compresa tra 6 e i 12 anni;  
Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali


scusami ma è chiaro che l'articolo nella parte in cui parla di precedenze si riferisce a quelle dell'art 13 e non a quelle previste per la mobilità annuale, che senso avrebbe consentire l'ap prov per i soggetti che hanno quelle precedenze (che a questo punto diventerebbero requisiti e non precedenze) e non consentirla a chi non ha precedenze?

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Messaggio Da matissebianca7 Lun Giu 26, 2017 9:38 pm

ma infatti secondo me hanno esteso la platea non ristretta...

matissebianca7

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AP l'unico vincolo è un castigo - Pagina 12 Empty Re: AP l'unico vincolo è un castigo

Messaggio Da matissebianca7 Lun Giu 26, 2017 9:47 pm

inoltre se non ci fosse stata la deroga al vincolo triennale per le assegnazioni interprovinciali, gli unici che scavalcavano tale divieto erano, tra gli altri, i docenti con prole inferiore a 6 anni con diritto alla precedenza: ora mi si vuole far intendere che agli stessi docenti a cui il vincolo non impediva il ricongiungimento venga precluso tale diritto solo perchè hanno avuto trasferimento nella provincia ma in una scuola magari distante anche 150 km dalla famiglia?? e poi consentiresti l'assegnazione ad altri docenti nelle medesime condizioni ma che sono stati soddisfatti in altra provincia...
che logica è???

matissebianca7

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