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Messaggio Da washburnD14 Gio Giu 22, 2017 1:51 am

Promemoria primo messaggio :

Salve,
chiedo per cortesia che a rispondermi sia chi davvero ha certezza.
Sono titolare ad Ercolano, in provincia di NA.
Ho fatto domanda di trasferimento per la provincia di Salerno, dove risiedono, con me, mia moglie e mio figlio di tre anni.
La provincia di Salerno è immensa e l'ultimo ambito che ho inserito comprende comuni distanti anche oltre 120km da casa mia.
Al momento della compilazione pensavo ovviamente alla possibilità di avvalermi della precedenza su AP.
Ora invece leggo che sarei vincolato, cioè che ottenendo trasferimento su qualunque ambito di Salerno non potrò fare domanda di AP.
In pratica è l'unico vincolo e ci sono cascato in pieno.
E' possibile, mi chiedo, applicare un vincolo di tale portata dopo la scadenza delle domande di trasferimento?
Chiedo inoltre ... Il vincolo varrà per tre anni? Tre anni senza AP?
Se così fosse si tratterebbe di una vera e propria punizione, un castigo ingiusto.

Grazie dell'attenzione

washburnD14

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Messaggio Da matissebianca7 Sab Lug 08, 2017 9:21 am

arrubiu ha scritto:Ma ci sono siti specializzati che danno interpretazione diversa?
non lo so, ma il divieto come lo interpreta OS non esiste...vi sono almeno due categorie di docenti che non ricadono in questo fantomatico divieto: chi ha precedenza ex art. 8 del contratto di ap ed ut e chi ha precedenza ex art 13 del contratto di mobilità; alla semplice lettura delle due precedenze appare chiaro che sono diverse ma l'una non esclude l'altra come fa OS...

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Messaggio Da costanza15 Sab Lug 08, 2017 9:51 am

matissebianca7 ha scritto:
arrubiu ha scritto:Ma ci sono siti specializzati che danno interpretazione diversa?
non lo so, ma il divieto come lo interpreta OS non esiste...vi sono almeno due categorie di docenti che non ricadono in questo fantomatico divieto: chi ha precedenza ex art. 8 del contratto di ap ed ut e chi ha precedenza ex art 13 del contratto di mobilità; alla semplice lettura delle due precedenze appare chiaro che sono diverse ma l'una non esclude l'altra come fa OS...

Secondo questa interpretazione chi ha ottenuto mobilità interprovinciale sulla provincia di residenza ma non sul comune, se rientra nell'articolo 8 può chiedere ap, giusto?
Quindi che si fa? Si va per interpretazioni personali?

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Messaggio Da matissebianca7 Sab Lug 08, 2017 10:20 am

Il rischio che i vari usp facciano un po' a modo loro c'è ed è concreto
se il miur non si decide a dirimere la questione con una nota esplicativa
( anche se a detta loro l'articolo sulle ap provinciali è chiaro e non necessita di ulteriori chiarimenti...) ad ogni modo noi la domanda di ap la produciamo poi sarà l'usp a convalidarla o meno così come l'usp di Siena ha dichiarato che non verranno convalidate le domande di trasferimento dei docenti, che seppur ancora nel vincolo quinquennale del sostegno, hanno dichiarato il falso...quindi al massimo se non hai i requisiti la domanda di ap verrà cestinata

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Messaggio Da sasal Sab Lug 08, 2017 11:48 am

matissebianca7 ha scritto:Si avvicina l'apertura della procedura sul portale Istanze on line per le domande di assegnazione provvisoria in base al CCNI pubblicato a giugno e che ha suscitato molte perplessità e dubbi interpretativi per le novità presentate rispetto agli anni passati.

Professionisti Scuola Network ha preparato una scheda di chiarimento, per aiutare i docenti  a comprendere quando, come e se possono fare domanda.

Ricordiamo che le domande si presentano solo per via telematica su Istanze on Line seguendo il calendario proposto dalla nota ministeriale del 27 giugno 2017. Allegati agli articoli collegati al termine della scheda sono disponibili sia il testo del CCNI sia la nota.

Quali sono i requisiti per cui si può fare domanda?

a)     ricongiungimento ai figli (o agli affidati con provvedimento giudiziario) di minore età;

b)     ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della  convivenza risulti da certificazione anagrafica

c)     gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d)     ricongiungimento al genitore convivente (sulla condizione di convivenza si attendono ancora i chiarimenti del Ministero)  qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o  b).

Chi può fare domanda di assegnazione provvisoria INTERPROVINCIALE

Tutti coloro che non hanno presentato alcuna domanda di mobilità

Tutti coloro che non hanno avuto trasferimento in nessuna delle preferenze inserite nella domanda di mobilità

Tutti coloro che NON hanno ottenuto esito positivo nella mobilità nella PROVINCIA DI RICONGIUNGIMENTO (ovvero tutti coloro che pur avendo ottenuto trasferimento non lo hanno avuto nella provincia di ricongiungimento)

Tutti coloro che, usufruendo di una delle precedenze ex art 13 CCNI Mobilità 2017, hanno avuto trasferimento nella provincia richiesta, ma in comune diverso da quello in cui opera la precedenza.

Tutti coloro che hanno ottenuto esito positivo dalla mobilità, qualora, i requisiti per cui si può fare domanda siano sopravvenuti, dopo la scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di mobilità (es. Matrimonio o nascita di un figlio dopo la scadenza del termine per la domanda di trasferimento)

Chi può fare domanda di assegnazione provvisoria PROVINCIALE

TUTTI tranne coloro che sono arrivati nella provincia di ricongiungimento tramite mobilità interprovinciale

(sono esclusi da questo “divieto” solo i titolari di precedenza trasferiti in provincia ma non nel comune in cui opera la precedenza stessa)

Quali sono le precedenze riconosciute (in ordine di priorità) e le condizioni per averne diritto nella sequenza delle operazioni di assegnazione provvisoria ?
Le precedenze sono elencate nell'art 8 del CCNI 2017 relativo alle assegnazioni provvisorie e ne abbiamo parlato in questo specifico articolo a parte.


Quando si presentano le domande?

INFANZIA E PRIMARIA: dal 10 al 20 luglio

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: dal 24 luglio al 2 agosto

Dove si presentano le domande

Nelle predenze elencate nell'art. 8, riguardo ai figli di età compresa tra i 6 e i 12 anni, c'e scritto che è valida solo per le ass. provv. interprovinciali. Quindi nel momento in cui si ottenesse trasferimento nella provincia di ricongiungimento si andrebbe a produrre domanda di a.p. provinciale e si incapperebbe, ance in questo caso, nel divieto tanto strombazzato.

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Messaggio Da arrubiu Sab Lug 08, 2017 11:49 am

Per le provinciali le precedenze per i figli ci sono, ma per range di età diverse, o sbaglio?
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Messaggio Da sasal Sab Lug 08, 2017 11:52 am

comunque nell'art. 7 ci sono tante frasi che lasciano intendere che l'assegnazione provvisoria può essere chiesta da tutti. Ad esempio il comma 3 che cita " L’assegnazione provvisoria può essere altresì richiesta da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo la scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di mobilità, i motivi precedentemente indicati".
Tali motivi sono anche quelli del ricongiungimento
Come spiegano i fautori del vincolo questo comma ?

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Messaggio Da arrubiu Sab Lug 08, 2017 11:56 am

Il ricongiungimento è comune la condizione che vale per TUTTI i casi. Senza ricongiungimento non si va da nessuna parte.
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Messaggio Da sasal Sab Lug 08, 2017 12:01 pm

Correggetemi se sbaglio. L'art. 7 vuole intendre che l'assegnazione provisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).
ma anche per coloro che possiedono la precedenza prevista dall' art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.
E' possibile che chi possiede una delle precedenze previste dall'art. 13 non possieda i motivi di ricongiungimento ?
La mia riflessione trae spunto dalla parole "altresì" contenuta nel comma 1

sasal

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Messaggio Da arrubiu Sab Lug 08, 2017 12:04 pm

sasal ha scritto:Corregetemi se sbaglio. L'art. 7 vuole intendre che l'assegnazione provisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).
ma anche per coloro che possiedono la precedenza prevista dall' art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.
E' possibile che chi possiede una delle precedenze previste dall'art. 13 non possieda i motivi di ricongiungimento ?
La mia riflessione trae spunto dalla parole "altresì" contenuta nel comma 1
Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2017/18 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall' art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.

Se è vera l'interpretazione del Miur, ovvero che chi ottiene mobilità interprovinciale nella provincia che comprende il comune di ricongiungimento NON può chiedere ap provinciale, questa clausola del comma 1 semplicemente permette alle persone che hanno ottenuto mobilità nella provincia del comune di ricongiungimento, ma non nel comune di ricongiungimento, di chiedere AP provinciale se avevano chiesto la precedenza in base all'art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.
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Messaggio Da sasal Sab Lug 08, 2017 12:06 pm

arrubiu ha scritto:Per le provinciali le precedenze per i figli ci sono, ma per range di età diverse, o sbaglio?
per le ap provinciali la precedenza è valida per i figli fino a sei anni

sasal

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Messaggio Da sasal Sab Lug 08, 2017 12:11 pm

arrubiu ha scritto:
sasal ha scritto:Corregetemi se sbaglio. L'art. 7 vuole intendre che l'assegnazione provisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).
ma anche per coloro che possiedono la precedenza prevista dall' art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.
E' possibile che chi possiede una delle precedenze previste dall'art. 13 non possieda i motivi di ricongiungimento ?
La mia riflessione trae spunto dalla parole "altresì" contenuta nel comma 1
Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2017/18 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall' art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.

Se è vera l'interpretazione del Miur, ovvero che chi ottiene mobilità interprovinciale nella provincia che comprende il comune di ricongiungimento NON può chiedere ap provinciale, questa clausola del comma 1 semplicemente permette alle persone che hanno ottenuto mobilità nella provincia del comune di ricongiungimento, ma non nel comune di ricongiungimento, di chiedere AP provinciale se avevano chiesto la precedenza in base all'art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.
potrebbe riferisi a quelle persone che possiedono una delle precedenze previste dall'art. 13 ma che non possiedono i motivi di ricongiungimento, se no come si spiega la prima parte

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Messaggio Da arrubiu Sab Lug 08, 2017 12:14 pm

sasal ha scritto:
arrubiu ha scritto:
sasal ha scritto:Corregetemi se sbaglio. L'art. 7 vuole intendre che l'assegnazione provisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).
ma anche per coloro che possiedono la precedenza prevista dall' art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.
E' possibile che chi possiede una delle precedenze previste dall'art. 13 non possieda i motivi di ricongiungimento ?
La mia riflessione trae spunto dalla parole "altresì" contenuta nel comma 1
Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2017/18 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall' art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.

Se è vera l'interpretazione del Miur, ovvero che chi ottiene mobilità interprovinciale nella provincia che comprende il comune di ricongiungimento NON può chiedere ap provinciale, questa clausola del comma 1 semplicemente permette alle persone che hanno ottenuto mobilità nella provincia del comune di ricongiungimento, ma non nel comune di ricongiungimento, di chiedere AP provinciale se avevano chiesto la precedenza in base all'art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017.
potrebbe riferisi a quelle persone che possiedono una delle precedenze previste dall'art. 13 ma che non possiedono i motivi di ricongiungimento,  se no come si spiega la prima parte
No, non credo.
Si spiega col fatto che il Miur intende il blocco provinciale. Ma non lo applica nel caso un docente con precedenza non soddisfatta nella mobilità interprovinciale.
Se l'interpretazione del Miur è quella, non mi sembra ci sia contraddizione.
Il ricongiungimento è comunque richiesto.
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Messaggio Da matissebianca7 Sab Lug 08, 2017 12:32 pm

Anche io credo che alla fine sia così: se sono titolare di una qualunque precedenza o ex art 8 o ex art 13 da far valere nel comune di ricongiungimento e ottengo trasferimento interprovinciale in un altro comune potrò fare poi ap provinciale
Quindi chi è genitore di figli con età minore di sei anni non cade in questo vincolo che in ogni caso resta assurdo per tutti gli altri...

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Messaggio Da matissebianca7 Sab Lug 08, 2017 12:43 pm

Vorrei anche ricordare, a beneficio di tanti che scrivono qui senza sapere nulla sui trasferimenti ed ap, che i genitori con prole di età fino ai sei anni erano gli unici che avrebbero potuto fare ap interprovinciale anche se il vincolo triennale non fosse stato tolto dal miur; a costoro il miur non ha fatto nessun favore e non ha concesso nessun previlegio quindi il divieto di fare ap provinciale, ottenuto il trasferimento, appare quanto mai surreale

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Messaggio Da alesss74 Sab Lug 08, 2017 2:18 pm

Scusami matisse ma cosa ti fa pensare che i docenti con figli di eta inferiore ai 6 anni superino il fantomatico divieto di chiedere ap prov nella prov di ricongiungimento?

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Messaggio Da matissebianca7 Sab Lug 08, 2017 2:34 pm

Non lo dico io ma PSN che di cose di scuola se ne intende...non affermano mai qualcosa per sentito dire o per deduzione ma sempre cercando le fonti ufficiali per evitare appunto di dire e/o scrivere cavolate cmq sul sito del miur ci sono i moduli in pdf del modello di domanda andate a controllare e ditemi se nelle note riscontrate qualche tipo di divieto

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Messaggio Da arrubiu Sab Lug 08, 2017 2:37 pm

matissebianca7 ha scritto:Non lo dico io ma PSN che di cose di scuola se ne intende...non affermano mai qualcosa per sentito dire o per deduzione ma sempre cercando le fonti ufficiali per evitare appunto di dire e/o scrivere cavolate cmq sul sito del miur ci sono i moduli in pdf del modello di domanda andate a controllare e ditemi se nelle note riscontrate qualche tipo di divieto
Su questo però non sono d'accordo. La norma che comanda è il contratto, non il modello che si compila. Lì ci possono essere delle note, ma le regole le stabilisce il contratto.
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Messaggio Da alesss74 Sab Lug 08, 2017 2:39 pm

Matisse psn si riferiva alle precedenze ex art 13 del contratto sulla mobili5a

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Messaggio Da matissebianca7 Sab Lug 08, 2017 2:41 pm

La precedenza per figli piccoli è prevista dal contratto: o ce l'hai o non ce l'hai e non puoi escluderla per alcuni e farla valere per altri

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Messaggio Da arrubiu Sab Lug 08, 2017 2:44 pm

matissebianca7 ha scritto:La precedenza per figli piccoli è prevista dal contratto: o ce l'hai o non ce l'hai e non puoi escluderla per alcuni e farla valere per altri
La precedenza vale se si hanno i requisiti per fare la domanda.
Se il contratto, come pare sostenere il miur, dice che chi ha ottenuto mobilità nella provincia di ricongiungimento non può chiedere AP provinciale, non c'è precedenza che tenga.
Nel caso uno possa chiedere AP, allora la precedenza la può fare valere.
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Messaggio Da matissebianca7 Sab Lug 08, 2017 2:47 pm

Infatti se vai a vedere la nota 1 sui requisiti per fare domanda di ap provinciale rimanda all'art 7 comma 1 del contratto: dove sta il divieto??
Quelli di psn hanno chiarito su fb che le precedenze sono entrambe valide o art 13 o art 8

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Messaggio Da alesss74 Sab Lug 08, 2017 2:49 pm

Paradosso: con un figlio di eta' inferiore ad 8 anni negli anni precedenti si superava il vincolo triennale, quest'anno se tuo figlio ha 1 anno e sei stato trasferito nella prov di ricong a 120km da casa non puoi chiedere ap PROVINCIALE...ditemi se siamo in uno stato normale e da che razza di sindacati veniamo rappresentati.

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Messaggio Da alesss74 Sab Lug 08, 2017 2:51 pm

Paradosso: con un figlio di eta' inferiore ad 8 anni negli anni precedenti si superava il vincolo triennale, quest'anno se tuo figlio ha 1 anno e sei stato trasferito nella prov di ricong a 120km da casa non puoi chiedere ap PROVINCIALE...ditemi se siamo in uno stato normale e da che razza di sindacati veniamo rappresentati.

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Messaggio Da matissebianca7 Sab Lug 08, 2017 2:52 pm

Tranquilli chi ha figli piccoli potrà chiedere ap, vedrete che sarà così

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Messaggio Da arrubiu Sab Lug 08, 2017 2:53 pm

matissebianca7 ha scritto:Infatti se vai a vedere la nota 1 sui requisiti per fare domanda di ap provinciale rimanda all'art 7 comma 1 del contratto: dove sta il divieto??
Quelli di psn hanno chiarito su fb che le precedenze sono entrambe valide o art 13 o art 8
Quest'anno i requisiti non sono scritti in modo "diretto".
Quelli di ricongiungimento sono validi in ogni caso e sono quei 4 scritti e sono validi per tutte le AP.
Poi ci sono i vincoli "nuovi" legati al risultato della domanda di mobilità interprovinciale.
Non ho capito dove sta l'ambiguità. Nel contratto si fa riferimento all'articolo 13 della mobilità.
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