incontro con i sindacati su mobilità
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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incontro con i sindacati su mobilità
Promemoria primo messaggio :
http://www.orizzontescuola.it/node/20280
già si inizia a discutere di mobilità?...
http://www.orizzontescuola.it/node/20280
già si inizia a discutere di mobilità?...
filbos- Messaggi : 912
Data d'iscrizione : 08.09.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=71&area=Mobilità&id=2005
filbos- Messaggi : 912
Data d'iscrizione : 08.09.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=71&area=Mobilità&id=2014
filbos- Messaggi : 912
Data d'iscrizione : 08.09.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
A quanto ho capito il blocco non riguarderà le asscunzioni retrodatate e per il resto è tutto come la scorsa mobilità tranne i due anni in più di blocco. Potranno chiedere comunque trasferimento anche chi ha la 104 art. 33 per figli o mogli (continua la discirminazione verso i genitri disabili che per il miur hanno meno valore...).
Tuttavia, e qui chiedo un conforto alla mia interpretazione, credo che a questo punto in mobilità annuale sarà consentito di chiedere l'assegnazione provvissoria in caso di 104 art. 33 per chi assiste il genitore. Lo credo perchè da quel che leggo già sui trasferimenti si voleva "non considerare la 104 art. 33, ma alla fine si è stati costretti a riconoscere tali diritti. che ne pensate?
Tuttavia, e qui chiedo un conforto alla mia interpretazione, credo che a questo punto in mobilità annuale sarà consentito di chiedere l'assegnazione provvissoria in caso di 104 art. 33 per chi assiste il genitore. Lo credo perchè da quel che leggo già sui trasferimenti si voleva "non considerare la 104 art. 33, ma alla fine si è stati costretti a riconoscere tali diritti. che ne pensate?
Morgan- Messaggi : 495
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
Morgan ha scritto: Lo credo perchè da quel che leggo già sui trasferimenti si voleva "non considerare la 104 art. 33, ma alla fine si è stati costretti a riconoscere tali diritti. che ne pensate?
dove lo hai letto il trafiletto?
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: incontro con i sindacati su mobilità
Morgan ha scritto:A quanto ho capito il blocco non riguarderà le asscunzioni retrodatate e per il resto è tutto come la scorsa mobilità tranne i due anni in più di blocco. Potranno chiedere comunque trasferimento anche chi ha la 104 art. 33 per figli o mogli (continua la discirminazione verso i genitri disabili che per il miur hanno meno valore...).
Tuttavia, e qui chiedo un conforto alla mia interpretazione, credo che a questo punto in mobilità annuale sarà consentito di chiedere l'assegnazione provvissoria in caso di 104 art. 33 per chi assiste il genitore. Lo credo perchè da quel che leggo già sui trasferimenti si voleva "non ch considerare la 104 art. 33, ma alla fine si è stati costretti a riconoscere tali diritti. che ne pensate?
comunque secondo me se chi assiste un genitore in condizione di gravità può chiedere solo assegnazione provvisoria come anche chi assiste un parente o affine è sbagliatissimo. Non siamo nelle stesse condizioni i figli che purtroppo dobbiamo assistere i nostri genitori e magari qualcuno che debba assistere un nonno o quant'altro. Non riesco a capire che differenza c'è tra un genitore che debba assistere un figlio ed un figlio che debba assistere un genitore non siamo nello stesso rapporto?
pipo26- Messaggi : 972
Data d'iscrizione : 30.04.11
Re: incontro con i sindacati su mobilità
giulia boffa ha scritto:Morgan ha scritto: Lo credo perchè da quel che leggo già sui trasferimenti si voleva "non considerare la 104 art. 33, ma alla fine si è stati costretti a riconoscere tali diritti. che ne pensate?
dove lo hai letto il trafiletto?
Dal comunicato Gilda di ieri si dice che potranno chiedere il trasferimento chie assiste figli e coniuge: "fa salvi i diritti alla deroga previsti per non vedenti, emodializzati, soggetti bisognosi di cure continuative, disabili e per coloro che assistono coniugi e figli in stato di gravità".
La mia considerazione nasceva dal fatto che in un primo momento della contrattazione tale deroga era prevista solo per per non vedenti, emodializzati, soggetti bisognosi di cure continuative.
P.S. riguardo al requisito dell'aver usufruito dei tre giorni di permesso per assistere disabile avrete notato che nel penultimo incontro è stato aggiunto ("sotto segnalazione" ;-P ) anche chi ha usufruito del congedo straordinario a scanso di equivoci...
Speriamo di commentare il testo definitivo già in serata...
Morgan- Messaggi : 495
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
può essere che si riferisca al congedo biennale, non alla semplice 104, io spero di no, sia chiaro, ma finché non vediamo il testo...
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: incontro con i sindacati su mobilità
giulia boffa ha scritto:può essere che si riferisca al congedo biennale, non alla semplice 104, io spero di no, sia chiaro, ma finché non vediamo il testo...
effettivamente potrebbe anche essere così... aspettiamo il testo!
Morgan- Messaggi : 495
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
mi piacerebbe sapere sulla base di cosa ( a parte ripicca verso i meridionali) i sindacati stiano accettando la "punizione" del blocco della mobilità per 5 anni per i 20000 assunti del 2011. Per qualunque motivo si sia fatta una determinata scelta, in 5 anni possono cambiare tante cose, sia per i residenti al Nord che al Sud, e non capisco davvero quale sia il fondamento su cui si basa questa legge. Possibile che nessun sindacato la consideri una discriminazione? Sono allibita, scusate lo sfogo
blusky- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 13.12.11
Re: incontro con i sindacati su mobilità
http://www.orizzontescuola.it/node/21459
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2012-2013-sottoscritta-l-ipotesi-di-ccni.flc
http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/scheda_contratto_mobilita.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2012-2013-sottoscritta-l-ipotesi-di-ccni.flc
http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/scheda_contratto_mobilita.pdf
filbos- Messaggi : 912
Data d'iscrizione : 08.09.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
Relativamente alla L. 104 art. 33 potranno chiedere il traferimento interprovinciale senza obbligo dei cinque anni solo il genitore che assiste figlio disabile, o coniuge che assiste marito/moglie disabile.
Il figlio referente unico che assiste genitore ha priorità solo nei trasferimenti provinciali. Per quanto riguarda il trasferimento interprovinciale è citato che:
"I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale". Praticamente la possibilità di partecipare per questi ultimi al'assegnazione provvissoria è stata dichiarata o bisognerà comunque attendere. Insomma è importante capire ora se ci sono possibilità o meno per chiedere l'assegnazione provvissoria perchè un conto è "cercare di sistemare le particolari situazioni" da gennaio un conto è farlo a giugno...
Il figlio referente unico che assiste genitore ha priorità solo nei trasferimenti provinciali. Per quanto riguarda il trasferimento interprovinciale è citato che:
"I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale". Praticamente la possibilità di partecipare per questi ultimi al'assegnazione provvissoria è stata dichiarata o bisognerà comunque attendere. Insomma è importante capire ora se ci sono possibilità o meno per chiedere l'assegnazione provvissoria perchè un conto è "cercare di sistemare le particolari situazioni" da gennaio un conto è farlo a giugno...
Morgan- Messaggi : 495
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
Sono pienamente d'accordo, sono basìta per quello che sta accadendo e lo sai cosa ho fatto?blusky ha scritto:mi piacerebbe sapere sulla base di cosa ( a parte ripicca verso i meridionali) i sindacati stiano accettando la "punizione" del blocco della mobilità per 5 anni per i 20000 assunti del 2011. Per qualunque motivo si sia fatta una determinata scelta, in 5 anni possono cambiare tante cose, sia per i residenti al Nord che al Sud, e non capisco davvero quale sia il fondamento su cui si basa questa legge. Possibile che nessun sindacato la consideri una discriminazione? Sono allibita, scusate lo sfogo
1. Mi sono attivata per cancellare la mia iscrizione dal sindacato
2. Sto predisponendo il ricorso
Visto che nessuno ci ascolta e non vuole capire le nostre ragioni più che fondate non ci resta altro che agire nel modo giusto. Le nostre famiglie hanno gli stessi diritti degli altri e ci devono spiegare sulla base di che cosa ci vengono negati visto che finora non ho sentito nessuna spiegazione plausibile
elisadg- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 08.05.11
Re: incontro con i sindacati su mobilità
elisadg ha scritto:Sono pienamente d'accordo, sono basìta per quello che sta accadendo e lo sai cosa ho fatto?blusky ha scritto:mi piacerebbe sapere sulla base di cosa ( a parte ripicca verso i meridionali) i sindacati stiano accettando la "punizione" del blocco della mobilità per 5 anni per i 20000 assunti del 2011. Per qualunque motivo si sia fatta una determinata scelta, in 5 anni possono cambiare tante cose, sia per i residenti al Nord che al Sud, e non capisco davvero quale sia il fondamento su cui si basa questa legge. Possibile che nessun sindacato la consideri una discriminazione? Sono allibita, scusate lo sfogo
1. Mi sono attivata per cancellare la mia iscrizione dal sindacato
2. Sto predisponendo il ricorso
Visto che nessuno ci ascolta e non vuole capire le nostre ragioni più che fondate non ci resta altro che agire nel modo giusto. Le nostre famiglie hanno gli stessi diritti degli altri e ci devono spiegare sulla base di che cosa ci vengono negati visto che finora non ho sentito nessuna spiegazione plausibile
sto procedendo anch'io allo stesso modo... se ti va teniamoci in contatto!
blusky- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 13.12.11
Re: incontro con i sindacati su mobilità
blusky ha scritto:elisadg ha scritto:Sono pienamente d'accordo, sono basìta per quello che sta accadendo e lo sai cosa ho fatto?blusky ha scritto:mi piacerebbe sapere sulla base di cosa ( a parte ripicca verso i meridionali) i sindacati stiano accettando la "punizione" del blocco della mobilità per 5 anni per i 20000 assunti del 2011. Per qualunque motivo si sia fatta una determinata scelta, in 5 anni possono cambiare tante cose, sia per i residenti al Nord che al Sud, e non capisco davvero quale sia il fondamento su cui si basa questa legge. Possibile che nessun sindacato la consideri una discriminazione? Sono allibita, scusate lo sfogo
1. Mi sono attivata per cancellare la mia iscrizione dal sindacato
2. Sto predisponendo il ricorso
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sto procedendo anch'io allo stesso modo... se ti va teniamoci in contatto!
Certo,è' confortante sapere che non siamo soli.
elisadg- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 08.05.11
Re: incontro con i sindacati su mobilità
blusky ha scritto:elisadg ha scritto:Sono pienamente d'accordo, sono basìta per quello che sta accadendo e lo sai cosa ho fatto?blusky ha scritto:mi piacerebbe sapere sulla base di cosa ( a parte ripicca verso i meridionali) i sindacati stiano accettando la "punizione" del blocco della mobilità per 5 anni per i 20000 assunti del 2011. Per qualunque motivo si sia fatta una determinata scelta, in 5 anni possono cambiare tante cose, sia per i residenti al Nord che al Sud, e non capisco davvero quale sia il fondamento su cui si basa questa legge. Possibile che nessun sindacato la consideri una discriminazione? Sono allibita, scusate lo sfogo
1. Mi sono attivata per cancellare la mia iscrizione dal sindacato
2. Sto predisponendo il ricorso
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sto procedendo anch'io allo stesso modo... se ti va teniamoci in contatto!
Certo,è confortante sapere che non siamo soli.
elisadg- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 08.05.11
Re: incontro con i sindacati su mobilità
scusate ma per chi come me non ha 104 ed è entrata di ruolo 1 settembre 2011 non retrodatata non c'è nessuna speranza non dico di trasferimento ma almeno di chiedere l'assegnazione prima dei 5 anni?
americalatina2- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 08.10.11
Re: incontro con i sindacati su mobilità
elisadg ha scritto:blusky ha scritto:elisadg ha scritto:Sono pienamente d'accordo, sono basìta per quello che sta accadendo e lo sai cosa ho fatto?blusky ha scritto:mi piacerebbe sapere sulla base di cosa ( a parte ripicca verso i meridionali) i sindacati stiano accettando la "punizione" del blocco della mobilità per 5 anni per i 20000 assunti del 2011. Per qualunque motivo si sia fatta una determinata scelta, in 5 anni possono cambiare tante cose, sia per i residenti al Nord che al Sud, e non capisco davvero quale sia il fondamento su cui si basa questa legge. Possibile che nessun sindacato la consideri una discriminazione? Sono allibita, scusate lo sfogo
1. Mi sono attivata per cancellare la mia iscrizione dal sindacato
2. Sto predisponendo il ricorso
Visto che nessuno ci ascolta e non vuole capire le nostre ragioni più che fondate non ci resta altro che agire nel modo giusto. Le nostre famiglie hanno gli stessi diritti degli altri e ci devono spiegare sulla base di che cosa ci vengono negati visto che finora non ho sentito nessuna spiegazione plausibile
sto procedendo anch'io allo stesso modo... se ti va teniamoci in contatto!
Certo,è confortante sapere che non siamo soli.
Nn siamo soli sì, di ricorsi ne sono già partiti e ne partiranno altri visto il mutismo dei sindacati! Questa situazione è semplicemente scandalosa.
Magilla76- Messaggi : 329
Data d'iscrizione : 04.12.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
Ciao,
ma il contratto prevede qualcosa per la mobilità annuale di chi assiste un parente con legge 104 art. 21? Ovviamente non retrodatato...
ma il contratto prevede qualcosa per la mobilità annuale di chi assiste un parente con legge 104 art. 21? Ovviamente non retrodatato...
anny- Messaggi : 189
Data d'iscrizione : 13.10.09
Re: incontro con i sindacati su mobilità
anny ha scritto:Ciao,
ma il contratto prevede qualcosa per la mobilità annuale di chi assiste un parente con legge 104 art. 21? Ovviamente non retrodatato...
sì, l'art è rimasto invariato, tranne per il fatto che se vuoi chiedere il trasferimento anche per chi non è retrodatato deve usufruire durante l'anno dei 3 gg per assistenza come referente unico
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
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Re: incontro con i sindacati su mobilità
giulia boffa ha scritto:anny ha scritto:Ciao,
ma il contratto prevede qualcosa per la mobilità annuale di chi assiste un parente con legge 104 art. 21? Ovviamente non retrodatato...
sì, l'art è rimasto invariato, tranne per il fatto che se vuoi chiedere il trasferimento anche per chi non è retrodatato deve usufruire durante l'anno dei 3 gg per assistenza come referente unico
Scusa giulia ma leggendo la bozza di contratto capisco chi assiste un parente con 104 non può chiedere il trasferimento prima dei cinque anni (ruolo da settembre 2011) neanche se si assiste un partente disabile (ad esempio genitore). Più di qualche possibilità pare esserci per l'assegnazione provvisoria... Tale vincolo però non vale in caso si assista coinuge o figlio. Inoltre bisogna aver usufruito dei 3 giorni mensili o congedo straordinario. Quest'ultima specifica è stata scritta durante gli ultimi incontri.
Ditemi se ho inteso male...
Morgan- Messaggi : 495
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale
docente ed educativo assunto con decorrenza giuridica successiva all’entrata in vigore della
legge e fino all’ 1.9.2010 compreso non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per
un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì
partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far
data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di
trasferimento per l’a.s. 2012/13 in ambito provinciale il personale docente assunto con
decorrenza giuridica 1/9/2010 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con
decorrenza giuridica 1/9/2009 o precedente.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale
docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno
scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia
per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al
2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune
o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta,
nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n.
120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene
riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti
condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94,
con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari
cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla
precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza
opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita
certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO
ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7
della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche
adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e
al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere
all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la
precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle
sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno
scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio
richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente
con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata
dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione
dello stato di famiglia (8).
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per
l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che
assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità
provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di
mobilità annuale.
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza
limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di
religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub
comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui,
prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni
scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti,
alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è
obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti
richiedibili (4).
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il
distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La
15
mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di
accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per
eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera
domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo
come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a
coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati
all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire
della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto
anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche
spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di disabilità.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati
dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9
- Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
docente ed educativo assunto con decorrenza giuridica successiva all’entrata in vigore della
legge e fino all’ 1.9.2010 compreso non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per
un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì
partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far
data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di
trasferimento per l’a.s. 2012/13 in ambito provinciale il personale docente assunto con
decorrenza giuridica 1/9/2010 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con
decorrenza giuridica 1/9/2009 o precedente.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale
docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno
scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia
per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al
2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune
o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta,
nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n.
120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene
riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti
condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94,
con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari
cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla
precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza
opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita
certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO
ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7
della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche
adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e
al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere
all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la
precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle
sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno
scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio
richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente
con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata
dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione
dello stato di famiglia (8).
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per
l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che
assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità
provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di
mobilità annuale.
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza
limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di
religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub
comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui,
prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni
scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti,
alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è
obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti
richiedibili (4).
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il
distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La
15
mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di
accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per
eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera
domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo
come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a
coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati
all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire
della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto
anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche
spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di disabilità.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati
dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9
- Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: incontro con i sindacati su mobilità
Ok ok io mi riferivo proprio all'art.7 comm.1 punto V
"Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire
della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente".
Certo che la distinzione tra disabili continua ad esser per me un caso anomalo. Cioè, se assisto coniuge o figlio disabile posso chiedere il trasferimento interprovinciale, se invece sono l'unico a poter assistere genitore disabile ho priorità solo nel trasferimento all'interno stessa provincia dove lavoro e non dove risiedo con il disabile che ha bisogno di assistenza e che quindi per necessità dovrei raggiungere....
E poi, secondo me, concederanno la possibilità di avere l'assegnazione provvissoria già dal primo anno per chi assiste appunto il genitorie disabile, proprio per non incorrere in questioni ricorsi che metterebbero in discussione l'intero contratto (un legale infatti ha detto che eventualmente bisognerebbe impugnare l'intero contratto della mobilità riconoscendo "un'oggettiva, quanto strana, differenza tra disabili che hanno lo bisogno di assistenza riconosciuto per legge dalla 104". Tuttavia i costi per tale azione legale sono molto elevati pertanto...ecco il contentino dell'assegnazione provvissoria che risolve tempporaneamente il problema scoraggiando ricorsi in questa direzione.
Niente, volevo solo chiarire che chi assiste genitore disabile dovrà sperare nella possibilità di poterlo fare (non è infatti ad oggi un certezza) quando uscirà il bando per l'assegnazione provvisoria, mentre chi assiste coniuge o figlio disabile potrà chiedere da subito il trasferimento (purchè ci siano le condizioni ricordate sopra da Giulia!).
Speriamo bene...
"Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire
della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente".
Certo che la distinzione tra disabili continua ad esser per me un caso anomalo. Cioè, se assisto coniuge o figlio disabile posso chiedere il trasferimento interprovinciale, se invece sono l'unico a poter assistere genitore disabile ho priorità solo nel trasferimento all'interno stessa provincia dove lavoro e non dove risiedo con il disabile che ha bisogno di assistenza e che quindi per necessità dovrei raggiungere....
E poi, secondo me, concederanno la possibilità di avere l'assegnazione provvissoria già dal primo anno per chi assiste appunto il genitorie disabile, proprio per non incorrere in questioni ricorsi che metterebbero in discussione l'intero contratto (un legale infatti ha detto che eventualmente bisognerebbe impugnare l'intero contratto della mobilità riconoscendo "un'oggettiva, quanto strana, differenza tra disabili che hanno lo bisogno di assistenza riconosciuto per legge dalla 104". Tuttavia i costi per tale azione legale sono molto elevati pertanto...ecco il contentino dell'assegnazione provvissoria che risolve tempporaneamente il problema scoraggiando ricorsi in questa direzione.
Niente, volevo solo chiarire che chi assiste genitore disabile dovrà sperare nella possibilità di poterlo fare (non è infatti ad oggi un certezza) quando uscirà il bando per l'assegnazione provvisoria, mentre chi assiste coniuge o figlio disabile potrà chiedere da subito il trasferimento (purchè ci siano le condizioni ricordate sopra da Giulia!).
Speriamo bene...
Morgan- Messaggi : 495
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: incontro con i sindacati su mobilità
non hai la priorità, ma il trasferimento interprovinciale puoi chiederlo senza aspettare i 3 o 5 anni.,concorrerai secondo punteggio, ma concorri, perché sei esente dalla norma
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: incontro con i sindacati su mobilità
Giulia ciò che mi dici mi spiazza! O meglio mi conforta. Spiego: sono parte attiva di un sindacato (per corretteza evito ed ho sempre evitato slogan),e ho seguito molto da vicino il discorso mobilità e con esso il discorso 104.
Durante le varie fasi ho fatto notare come sulla sulla bozza fosse stato scritto che veniva riconosciuta la priorità per 104 solo a chi usufruiva dei tre giorni e che non menzionando chi in congedo straordinario si potevano creare condizioni a dir poco assurde etc.. Tuttavia io ho fatto solo presente ma non ero chiaramente io a contrattare!
Io leggendo la bozza come te interpreto che non ho priorità interprovinciale ma non ricado nel blocco. Tuttavia la persona a me vicina che "ha fatto" la contrattazione continua a ribadire che io (e come me gli altri che assistono il genitore disabile) ricado nel blocco. Cerco di esser sempre umile e pertanto ritenendo la persona più esperta di me non ho insistito sulla questione.
Tuttavia le mie convinzioni restano e leggere ciò che scrivi rincuora non solo la mia possibilità di trasferirmi, ma foretifica anche un po' di autostima che il precariato appena passato ha messo a dura prova!
Quindi visto che potrò partecipare al trasferimento chiederò la sede definitiva in provincia diversa? O va chiesta sempre prima la sede definitiva nella stessa provincia e poi nella seconda fase il trasferimento?
Grazie ancora....
Durante le varie fasi ho fatto notare come sulla sulla bozza fosse stato scritto che veniva riconosciuta la priorità per 104 solo a chi usufruiva dei tre giorni e che non menzionando chi in congedo straordinario si potevano creare condizioni a dir poco assurde etc.. Tuttavia io ho fatto solo presente ma non ero chiaramente io a contrattare!
Io leggendo la bozza come te interpreto che non ho priorità interprovinciale ma non ricado nel blocco. Tuttavia la persona a me vicina che "ha fatto" la contrattazione continua a ribadire che io (e come me gli altri che assistono il genitore disabile) ricado nel blocco. Cerco di esser sempre umile e pertanto ritenendo la persona più esperta di me non ho insistito sulla questione.
Tuttavia le mie convinzioni restano e leggere ciò che scrivi rincuora non solo la mia possibilità di trasferirmi, ma foretifica anche un po' di autostima che il precariato appena passato ha messo a dura prova!
Quindi visto che potrò partecipare al trasferimento chiederò la sede definitiva in provincia diversa? O va chiesta sempre prima la sede definitiva nella stessa provincia e poi nella seconda fase il trasferimento?
Grazie ancora....
Morgan- Messaggi : 495
Data d'iscrizione : 31.08.10
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