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Messaggio Da Ospite Mer Mar 09, 2011 10:35 pm

Promemoria primo messaggio :

Mettiamo tra parentesi tutto il gorgo tra sud e nord, che è solo un aspetto del problema, da inserire nell'aspetto più ampio dell'aggiornamento, che radunerà tutte le provincie e in cui quindi chiunque può essere "meridionale" nel senso che andrà ad occupare un posto precedentemente di un altro.
Parlandone quindi con tono pacato: cosa pensate di fare? Io sono molto indeciso e vi rendo partecipi delle mie indecisioni.
1) Nella mia provincia X si lavora su sostegno benchè ormai agli sgoccioli.
2) Nella provincia limitrofa z si lavora sul sostegno, im modo più signicativo
3) Nella provincia Q la graduatoria sostegno è esaurita ampiamente

Domanda per me e per tutti:
Resto in X sperando anche quest'anno in un colpo di fortuna (che ho avuto) oppure vado in quella limitrofa con un po' più possibilità o infine tento il tutto e per tutto e vado a Q? Voi cosa fareste? Io non ho famiglia

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Messaggio Da Iam satis est Gio Mar 10, 2011 10:33 pm

mystika ha scritto:la cosa di poter estendere le cdc sarebbe interessante
ma la storia dei 12 punti la trovo un'idea grottesca con conseguenze che vedremo a breve
in questi due anni praticamente chiunque, anche senza lavorare, ha fatto i 12 punti
col risultato che tutti saremo livellati su punteggi altissimi, ma i posti saranno sempre meno
sia chi ha lavorato sia chi no, tutti avranno i 24 punti del biennio
e voglio ricordare che chi ha fatto i bagagli, come tanti miei amici, ed è andato a lavorare a 1000 km dalle code, avrà lo stesso punteggio di chi è rimasto comodamente a casa col sp
Su questo "comodamente" avrei da ridire;-). la mia provincia è molto estesa e io, avendo messo tutti i distretti, sono stata chiamata molto lontana da casa (a un'ora e mezzo di viaggio)...ovviamente non potevo rifiutare! Sul livellamento vorrei ricordare che le persone che sono entrate nel sp avevano avuto tutte un incarico e se ci sono entrate è perché qualcuno poi quest'incarico gliel'ha tolto...Se non ci fossero stati i tagli queste persone avrebbero caricato gli stessi punti facendo servizio..

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Messaggio Da mystika Gio Mar 10, 2011 10:38 pm

ma certo, su questo hai perfettamente ragione!
però non trovo risolutivo questo provvedimento
risolutivo sarebbe un piano serio di immissioni in ruolo
ma questo stiamo sempre a dircelo tra noi
mentre al governo neanche viene pronunciata la parola, se non proiettandola al futuro remoto

mystika

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Messaggio Da Iam satis est Gio Mar 10, 2011 10:47 pm

Albith ha scritto:
mystika ha scritto:la cosa di poter estendere le cdc sarebbe interessante
ma la storia dei 12 punti la trovo un'idea grottesca con conseguenze che vedremo a breve
in questi due anni praticamente chiunque, anche senza lavorare, ha fatto i 12 punti
col risultato che tutti saremo livellati su punteggi altissimi, ma i posti saranno sempre meno
sia chi ha lavorato sia chi no, tutti avranno i 24 punti del biennio
e voglio ricordare che chi ha fatto i bagagli, come tanti miei amici, ed è andato a lavorare a 1000 km dalle code, avrà lo stesso punteggio di chi è rimasto comodamente a casa col sp

Soprattutto considerando il fatto che è un sistema poco trasparente; più volte ho sentito la frase "la scuola ha lasciato correre", riferita a chi, dal SP, aveva rifiutato una supplenza al di fuori delle condizioni concesse per farlo ma che non è poi stato cancellato: insomma, 12 punti a discrezione del buon cuore delle segreterie scolastiche?

A questo punto facciamo 12 punti "politici" a tutti quanti gli iscritti nelle GaE a prescindere, e facciamo prima :-)
Questo non è assolutamente giusto. Io mi sono fatta un "mazzo così" accettando supplenze molto toste (in tutti i sensi). Se le scuole lasciano correre non dobbiamo lasciar correre noi. Denunciamo queste cose (almeno io lo farei se ne fossi a conoscenza): la legge è uguale per tutti i precari!!!

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Messaggio Da Iam satis est Gio Mar 10, 2011 10:59 pm

mystika ha scritto:ma certo, su questo hai perfettamente ragione!
però non trovo risolutivo questo provvedimento
risolutivo sarebbe un piano serio di immissioni in ruolo
ma questo stiamo sempre a dircelo tra noi
mentre al governo neanche viene pronunciata la parola, se non proiettandola al futuro remoto
Infatti non lo è. Se ci confrontiamo tra noi è davvero difficile capire chi sta messo peggio (GE, GI, code, sp, nord, sud, centro.....).Un giorno forse andremo tutti verso un'unica direzione e cioè contro chi ci ha ridotti così;-). Questo è solo un bel sogno. Vado a letto. Notte a tutti!

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Messaggio Da tittybariw Ven Mar 11, 2011 9:45 am

Iam satis est ha scritto: Concordo con Platone.Abbinare Ge e GI nella stessa provincia è anche il consiglio di Giulia e mi sembra sensato. Le 20 scuole sono un indovinello sempre e comunque, anche nelle province dove si lavora di più. Il salvaprecari almeno permette una copertura più ampia. Se uno mette tutti i distretti ti copre tutta la provincia (altro che 20 scuole...), poi so per molti è quasi una parola tabu:-)

se non ci danno la possibilità di mettere una seconda provincia, io continuo a credere che separare GE e GI sia un'opportunità in +
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Messaggio Da platone Ven Mar 11, 2011 9:54 am

Ho un dubbio che mi è venuto nella giornata di ieri. Secondo voi nelle gae era possibile (mi riferisco all'ultimo aggiornamento perchè le regole del nuovo vanno ancora viste) mettere una provincia per i contratti a tempo indetermintao (quindi per il ruolo) e una per i contratti a tempo determinato (quindi per gli incarichi annuali dall'usp)? Ve lo chiedo perchè in passato mi sono accorto che le due graduatorie non coincidevano: in quella per il ruolo, magari, figurava qualcuno che in quella a tempo det. non c'era. si può diversificare secondo voi?

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Messaggio Da Dec Ven Mar 11, 2011 9:59 am

No. Le graduatorie non coincidono perchè si poteva scegliere di inserirsi solo per il ruolo, ma se si chiedeva di essere inseriti anche per gli incarichi la provincia doveva essere la stessa.

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Messaggio Da gugu Ven Mar 11, 2011 9:59 am

platone ha scritto:Ho un dubbio che mi è venuto nella giornata di ieri. Secondo voi nelle gae era possibile (mi riferisco all'ultimo aggiornamento perchè le regole del nuovo vanno ancora viste) mettere una provincia per i contratti a tempo indetermintao (quindi per il ruolo) e una per i contratti a tempo determinato (quindi per gli incarichi annuali dall'usp)? Ve lo chiedo perchè in passato mi sono accorto che le due graduatorie non coincidevano: in quella per il ruolo, magari, figurava qualcuno che in quella a tempo det. non c'era. si può diversificare secondo voi?


Non comparivano in quelle a TD semplicemente perchè si trattava di gente già in ruolo che si metteva in GE solo per il TI in altre classe di abilitazione; ora che tutti i docenti di ruolo sono stati eliminati le GE sono corrispondenti, salvo rari casi di docente assunti nella paritarie da anni che si mettono in GE solo per un eventuale TI.
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Messaggio Da platone Ven Mar 11, 2011 10:04 am

Ok grazie per il chiarimento

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Messaggio Da poverascuola Ven Mar 11, 2011 1:15 pm

pinguinellamatta ha scritto:
caty ha scritto:chi si aggiorni si è capito adesso bisogna capire sel'aggiornamento prevede la stessa provincia scelta nel 2007 come nel 2009 oppure sia possibile cambiarla il vero nodo da sciogliere al ministero
Io farei attenzione anche alla parola aggiornamento......che prevede un DM all'interno del quale possono metterci veramente di tutto....come anche lo stallo a tutti gli effetti della situazione com'è ora....

Se non
subentra nessuna variazione normativa (un DL), la
legge di riferimento è la 167/09 che stabilisce l'aggiornamento e la
possibilità di trasferimento, ovviamente a pettine, in una sola provincia.
Resta da attendere il DM, ma escludo novità in questo senso, perchè un DM
non può modificare il contenuto di una legge, essendo quest'ultima un
atto normativo "superiore".
poverascuola
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Messaggio Da pinguinellamatta Ven Mar 11, 2011 1:41 pm

poverascuola ha scritto:
pinguinellamatta ha scritto:
caty ha scritto:chi si aggiorni si è capito adesso bisogna capire sel'aggiornamento prevede la stessa provincia scelta nel 2007 come nel 2009 oppure sia possibile cambiarla il vero nodo da sciogliere al ministero
Io farei attenzione anche alla parola aggiornamento......che prevede un DM all'interno del quale possono metterci veramente di tutto....come anche lo stallo a tutti gli effetti della situazione com'è ora....

Se non
subentra nessuna variazione normativa (un DL), la
legge di riferimento è la 167/09 che stabilisce l'aggiornamento e la
possibilità di trasferimento, ovviamente a pettine, in una sola provincia.
Resta da attendere il DM, ma escludo novità in questo senso, perchè un DM
non può modificare il contenuto di una legge, essendo quest'ultima un
atto normativo "superiore".
Attenzione la legge 169/2009 era quella che prevedeva le code.....non esiste più la legge di riferimento è quella del 2007....non ho molti dubbi su questo....all'interno del decreto ministeriale possono essere inserite diverse cose....certo l'impianto deve rimanere quello della legge....ma ti assicuro che un decreto Ministeriale ha molta, per così dire, flessibilità normativa....

pinguinellamatta

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Messaggio Da claudior Ven Mar 11, 2011 2:02 pm


Il comma delle Legge 167/09 che prevedeva l'inserimento a pettine in una provincia a scelta del candidato per l'a.s. 2011/2012 e 2012/2013 è stato cancellato dalla CC insieme con le code.

Per completezza di informazione riporto anche il comunicato stampa del MIUR appena si ebbe notizia della sentenza della CC:

Ufficio Stampa

Roma, 09 febbraio 2011

Scuola, Miur: Dopo la sentenza della Consulta sarà garantito il funzionamento

La sentenza della Corte Costituzionale abroga l’intero comma 4 ter dell’art. 1 della legge 167/2009 (legge salva-precari) che prevedeva non solo l’inserimento in coda per il biennio 2009-2010 e 2010-2011 in tre province oltre quella di appartenenza, ma anche l’inserimento a pettine in una sola provincia per il biennio 2011-2012 e 2012-2013.

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Messaggio Da gugu Ven Mar 11, 2011 2:07 pm

poverascuola ha scritto:
pinguinellamatta ha scritto:
caty ha scritto:chi si aggiorni si è capito adesso bisogna capire sel'aggiornamento prevede la stessa provincia scelta nel 2007 come nel 2009 oppure sia possibile cambiarla il vero nodo da sciogliere al ministero
Io farei attenzione anche alla parola aggiornamento......che prevede un DM all'interno del quale possono metterci veramente di tutto....come anche lo stallo a tutti gli effetti della situazione com'è ora....

Se non
subentra nessuna variazione normativa (un DL), la
legge di riferimento è la 167/09 che stabilisce l'aggiornamento e la
possibilità di trasferimento, ovviamente a pettine, in una sola provincia.
Resta da attendere il DM, ma escludo novità in questo senso, perchè un DM
non può modificare il contenuto di una legge, essendo quest'ultima un
atto normativo "superiore".


La 167/09 non esiste più da febbraio, l'abbiamo ripetuto decine di volte. Nessuna legge inesistente può essere superiore a un DM o DDG che sia.
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Messaggio Da piumino76 Ven Mar 11, 2011 2:28 pm

ma ci sono ancora possibilità che non ci facciano aggiornare?

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Messaggio Da akamat Ven Mar 11, 2011 2:36 pm

piumino76 ha scritto:ma ci sono ancora possibilità che non ci facciano aggiornare?

...aggiornare pare che si aggiorni.
...il problema è...COME?

akamat

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Messaggio Da claudior Ven Mar 11, 2011 2:44 pm

akamat ha scritto:
piumino76 ha scritto:ma ci sono ancora possibilità che non ci facciano aggiornare?

...aggiornare pare che si aggiorni.
...il problema è...COME?

Giusto,

si aggiornerà ma in che modo visto che il MIUR non ha più paletti Legislativi?

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Messaggio Da panoxo Ven Mar 11, 2011 2:45 pm

leggevo in altro topic che una collega farà l'esame FORCOM il 28 aprile... se non ricordo male nel 2009 a febbraio era già pronta la bozza...sono tanti piccoli indizi, niente di più...

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Messaggio Da Greta Ven Mar 11, 2011 2:50 pm

akamat ha scritto:
piumino76 ha scritto:ma ci sono ancora possibilità che non ci facciano aggiornare?

...aggiornare pare che si aggiorni.
...il problema è...COME?


Sempre in questo topic giulia mi sembrava abbastanza sicura del fatto che si aggiorni e ci si possa anche trasferire!!
Spero tanto che sia vero!!
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Messaggio Da claudior Ven Mar 11, 2011 2:53 pm

Greta ha scritto:
akamat ha scritto:
piumino76 ha scritto:ma ci sono ancora possibilità che non ci facciano aggiornare?

...aggiornare pare che si aggiorni.
...il problema è...COME?


Sempre in questo topic giulia mi sembrava abbastanza sicura del fatto che si aggiorni e ci si possa anche trasferire!!
Spero tanto che sia vero!!

Giulia basava questa sua sicurezza su una Legge che non c'è più, come riportato sopra.

Quindi il MIUR può emanare un DM di aggiornamento senza vincoli Legislativi.

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Messaggio Da Greta Ven Mar 11, 2011 2:57 pm

claudior ha scritto:
Greta ha scritto:
akamat ha scritto:
piumino76 ha scritto:ma ci sono ancora possibilità che non ci facciano aggiornare?

...aggiornare pare che si aggiorni.
...il problema è...COME?


Sempre in questo topic giulia mi sembrava abbastanza sicura del fatto che si aggiorni e ci si possa anche trasferire!!
Spero tanto che sia vero!!

Giulia basava questa sua sicurezza su una Legge che non c'è più, come riportato sopra.

Quindi il MIUR può emanare un DM di aggiornamento senza vincoli Legislativi.

Io mi fido dell'opinione di Giulia anche se mi rendo conto che non ci resti altro che aspettare il verdetto!
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Messaggio Da filbos Ven Mar 11, 2011 2:57 pm

temo che anche questa settimana si chiuderà senza nulla di fatto...pomeriggio alle 15.30 c'è una conferenza stampa della Gelmini, ma non credo che dirà nulla sulle GE...

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Messaggio Da Greta Ven Mar 11, 2011 2:58 pm

filbos ha scritto:temo che anche questa settimana si chiuderà senza nulla di fatto...pomeriggio alle 15.30 c'è una conferenza stampa della Gelmini, ma non credo che dirà nulla sulle GE...

si potrà vedere in diretta?
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Messaggio Da Andrew Ven Mar 11, 2011 3:20 pm

Scusate,
ho letto qualche pagina fa che la legge non prevederebbe, attualmente, il diritto al trasferimento.
Io non sono un giurista. Ma ho fatto una ricerca sulle leggi attualmente in vigore

Il comma 4ter della legge 167/09, recentemente cassato, diceva:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09167l.htm
La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, e' consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, e' improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.


Cio' vuol dire che, pur essendo stato cassato il comma 4 ter della 167/09, rimangono in vigore
la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni
e
l'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143


Andiamo a vedere la legge 296/06, art 1 comma 605 lettera c
la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l' iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;



Qua, in pratica, si afferma soltanto che le graduatorie permanenti diventano ad esaurimento. Quali graduatorie? Quelle previste dall'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (stessa legge citata nel comma del salvaprecari recentemente cassato).

Andiamo a vedere la legge 4 giugno 2004, n.143, art.1
http://www.camera.it/parlam/leggi/04143l.htm

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.


Si parla di aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti,
e si cita l'art 401 del Testo Unico, che, tuttora in vigore, afferma al comma 2:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34315
Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

Dunque, a mio parere la legge, tuttora in vigore, prevede il diritto al trasferimento,
che non può avvenire in coda (vedasi sentenza della Corte Costituzionale).
Se qualcun altro mi può smentire, ben venga (e scusate la prolissità).


Andrew

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Civile confronto sulle graduatorie - Pagina 5 Empty Re: Civile confronto sulle graduatorie

Messaggio Da marinacos Ven Mar 11, 2011 3:27 pm

Andrew ha scritto:Scusate,
ho letto qualche pagina fa che la legge non prevederebbe, attualmente, il diritto al trasferimento.
Io non sono un giurista. Ma ho fatto una ricerca sulle leggi attualmente in vigore

Il comma 4ter della legge 167/09, recentemente cassato, diceva:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09167l.htm
La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, e' consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, e' improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.


Cio' vuol dire che, pur essendo stato cassato il comma 4 ter della 167/09, rimangono in vigore
la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni
e
l'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143


Andiamo a vedere la legge 296/06, art 1 comma 605 lettera c
la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l' iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;



Qua, in pratica, si afferma soltanto che le graduatorie permanenti diventano ad esaurimento. Quali graduatorie? Quelle previste dall'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (stessa legge citata nel comma del salvaprecari recentemente cassato).

Andiamo a vedere la legge 4 giugno 2004, n.143, art.1
http://www.camera.it/parlam/leggi/04143l.htm

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.


Si parla di aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti,
e si cita l'art 401 del Testo Unico, che, tuttora in vigore, afferma al comma 2:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34315
Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

Dunque, a mio parere la legge, tuttora in vigore, prevede il diritto al trasferimento,
che non può avvenire in coda (vedasi sentenza della Corte Costituzionale).
Se qualcun altro mi può smentire, ben venga (e scusate la prolissità).


Hai fatto davvero un ottimo lavoro. E' tutto chiaro

marinacos

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Civile confronto sulle graduatorie - Pagina 5 Empty Re: Civile confronto sulle graduatorie

Messaggio Da mary81 Ven Mar 11, 2011 3:49 pm

Salve a tutti!!oggi ho partecipato ad un'assemblea sindacale e mi hanno detto che le GE si aggiornano di sicuro e senza vincoli (mah!)..Cioè si potrà scegliere una e una sola provincia a pettine come nel 2007..In più coloro che hanno fatto ricorso verranno convocati e se avevano diritto al ruolo in una delle 4 province gli verrà dato!!!voi che ne pensate?

mary81

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